AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Haemoctin» (19A02347) 
(GU n.86 del 11-4-2019)

 
         Estratto determina AAM/PPA n. 276 del 26 marzo 2019 
 
    Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: B.II.a.5)
«Modifica nella  concentrazione  di  un  prodotto  monodose  per  uso
parenterale, utilizzazione totale, quando la  quantita'  di  sostanza
attiva per dose unitaria (vale a dire il dosaggio) rimane la  stessa»
e la variazione di tipo IAIN : B.IV.1.a.1) «Modifica di un dosatore o
di un dispositivo di somministrazione - Aggiunta o sostituzione di un
dispositivo che non costituisce parte integrante del  confezionamento
primario - Dispositivo munito  di  marcatura  CE»,  relativamente  al
medicinale HAEMOCTIN. 
    Numero di procedura: n. DE/H/0478/001-003/II/048/G. 
    Sono autorizzate le seguenti variazioni: 
      dimezzamento del  volume  di  solvente  «Sterilized  Water  for
Injections (WFI)» da 10 ml a 5 ml; 
      sostituzione della siringa monouso da 10 ml con una siringa  da
5 ml. 
    Aggiornamento del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto
alle sezioni 2,  6.5  e  8  e  corrispondenti  paragrafi  del  foglio
illustrativo  e  delle   etichette,   relativamente   al   medicinale
«Haemoctin», nelle forme e confezioni autorizzate  all'immissione  in
commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla  determina,
di cui al presente estratto. 
    Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH, con sede legale e domicilio
fiscale in D-63303 Dreieich, Landsteinerstrasse 5, Germania (DE). 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente determina al  riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al
foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e
integrazioni, le etichette devono essere redatte in  lingua  italiana
e, limitatamente  ai  medicinali  in  commercio  nella  Provincia  di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina  possono
essere  mantenuti  in  commercio  fino  alla  data  di  scadenza  del
medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della
determina AIFA n. DG/821/2018 del 24  maggio  2018  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.