COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 novembre 2018 

Aeroporto di Torino. Parere sul contratto  di  programma  tra  l'Ente
nazionale aviazione civile (ENAC) e la  societa'  azionaria  gestione
Aeroporto Torino (SAGAT) S.p.a. (Delibera n. 64/2018). (19A02440) 
(GU n.87 del 12-4-2019)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo Comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi
comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di
regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le
competenze delle autorita' di settore; 
  Visto l'art. 37, comma 6-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201 e successive modificazioni, che demanda  all'Autorita'  nazionale
di vigilanza le funzioni di regolazione economica del  settore  e  di
vigilanza, precisando che  restano  ferme  le  competenze  di  questo
Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma  e  degli
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica; 
  Vista  la  delibera  30  aprile  2012,  n.   62,   concernente   il
«regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 58/2010»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
regolazione dei Servizi di pubblica utilita' (NARS) e che all'art. 1,
comma  1,  prevede  la  verifica,  da  parte  dello  stesso   Nucleo,
dell'applicazione - nei contratti di programma  sottoposti  a  questo
Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi
al settore considerato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87  del  2003  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera del 29 settembre 2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra
l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il Codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327  e  successive  modificazioni  ed  in  particolare
l'art. 704, comma 4, che prevede che «L'affidamento in concessione e'
subordinato alla sottoscrizione di una  convenzione  fra  il  gestore
aeroportuale e l'ENAC,  nel  rispetto  delle  direttive  emanate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e  il  gestore
aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del
primo   esercizio   finanziario   successivo    all'affidamento    in
concessione, un contratto  di  programma  che  recepisce  la  vigente
disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di
investimenti, corrispettivi e qualita',  e  quella  recata  dall'art.
11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 11 novembre 2014, n. 164, e visto in particolare il  comma  11,
che prevede «Per consentire l'avvio degli investimenti  previsti  nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui
all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi  entro
centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i
contratti di programma sottoscritti dall'ENAC  con  i  gestori  degli
scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli  stessi  aeroporti
il parere favorevole espresso  dalle  Regioni  e  dagli  enti  locali
interessati  sui  piani  regolatori   aeroportuali   in   base   alle
disposizioni del regolamento recante disciplina dei  procedimenti  di
localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383,  e  successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica
di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli  stessi
piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui  al  primo
periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»; 
  Considerata la sentenza  della  Corte  costituzionale  1°  dicembre
2015-21 gennaio 2016, n. 7, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie speciale - n. 4 del 2016, che ha  dichiarato  «l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 11, del suddetto art. 1,  comma  11
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in  cui,  ai
fini dell'approvazione, non  prevede  il  parere  della  Regione  sui
contratti di programma tra l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile
(ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015,
n. 201, «Regolamento  recante  l'individuazione  degli  aeroporti  di
interesse  nazionale,  a  norma  dell'art.  698  del   Codice   della
navigazione»; 
  Vista le deliberazioni n. 20 e n. 42  del  2015  e,  con  le  quali
l'ENAC  ha  approvato  il  precedente  schema-tipo  di  contratto  di
programma,  sulla  cui  fattispecie  si  e'  elaborata  la   versione
presentata a questo Comitato per l'espressione del relativo parere; 
  Vista la successiva deliberazione 25 gennaio 2018,  n.  4,  con  la
quale l'ENAC ha  approvato  il  nuovo  schema-tipo  di  contratto  di
programma; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.  47,  convertito  dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea; 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per  l'uso  degli  aeroporti  aperti  al  traffico
civile, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,  convertito
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento
in concessione dei servizi di sicurezza per il cui  espletamento  non
e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o  l'impiego  di
appartenenti alle forze di polizia; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537  e  successive
modificazioni,  che  ha  disposto  in  materia  di   gestione   degli
aeroporti; 
  Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 «Disposizioni urgenti
in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti  eccezionali  e  di
veicoli adibiti a servizi di  emergenza»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3  agosto  1995,
n. 351; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 riguardante  norma  per  la
concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilita'; 
  Visto il decreto legislativo 13  gennaio  1999,  n.  18,  attuativo
della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso  al  mercato  dei
servizi di assistenza a terra  negli  aeroporti  della  Comunita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo
ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a  mobilita'
ridotta nel trasporto aereo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 marzo 2008  che  istituisce  norme  comuni  per  la
sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento  (CE)  n.
2320/2002; 
  Vista  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio dell'11 luglio 2009 concernente i diritti aeroportuali; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali e' stata
recepita  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, che,
in particolare: 
    1. all'art. 71, comma 5,  esclude  espressamente  dall'ambito  di
applicazione della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi a compenso
dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle
persone a mobilita' ridotta; 
    2. all'art. 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1
prevede che  «Al  fine  dell'applicazione  del  sistema  dei  diritti
aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza predispone  specifici  modelli
tariffari, calibrati sulla  base  del  traffico  annuo  di  movimenti
passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti  applicati
agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi  di  cui  all'art.
80, comma 1»; 
  Vista la delibera n. 46 del 21 aprile 2016 con la quale l'Autorita'
di regolazione dei trasporti (ART) ha disposto che «la nuova proposta
di revisione dei diritti aeroportuali, presentata dalla  societa'  di
gestione dell'Aeroporto di Torino S.p.a., affidataria in  concessione
della gestione dell'aeroporto  civile  di  Torino,  a  seguito  della
consultazione  nonche'  del  recepimento  dei  correttivi  prescritti
dall'Autorita' con delibera n. 23/2016,  e'  conforme  al  pertinente
Modello tariffario di riferimento approvato con delibera  n.  64/2014
del 17 settembre 2014»; 
  Vista la nota 24 ottobre 2018, n. 35766, con la quale  il  Capo  di
Gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
trasmesso lo schema di Contratto di programma e relativi allegati tra
l'ENAC e la societa' SAGAT S.p.a., chiedendo  a  questo  Comitato  di
esprimere, per quanto necessario in base al quadro normativo vigente,
un parere; 
  Visto l'ordine del giorno della  riunione  preparatoria  di  questo
Comitato di cui al telegramma  n.  5713  del  15  novembre  2018  del
Segretario di questo Comitato che include l'espressione del parere da
parte di questo Comitato sul contratto in esame; 
  Considerato  che  durante  la  riunione  preparatoria,   e'   stata
confermata l'iscrizione all'ordine del giorno del parere del Comitato
relativamente all'argomento in oggetto; 
  Considerato che nel corso della suddetta riunione preparatoria  del
21 novembre 2018 e' stato chiesto al  NARS  di  formulare  un  parere
sullo schema di Contratto di programma e sui suoi allegati; 
  Visto il parere n. 4 del 26 novembre 2018, con  il  quale  il  NARS
ritiene che il Contratto possa essere sottoposto a questo Comitato  e
in particolare che: 
    1. il CIPE e', a normativa vigente, sia  l'organo  deputato  alla
verifica  della  coerenza   della   dinamica   tariffaria   con   gli
investimenti  programmati  dalla  parte  pubblica,   e   della   loro
sostenibilita',   sia   l'organo   deputato   alla   verifica   degli
investimenti a carico della finanza pubblica; 
    2. la mera successione delle leggi nel tempo non e' sufficiente a
determinare  antinomie  o  deroghe  al   sistema   delle   specifiche
attribuzioni - ad iniziare da quelle in materia di  finanza  pubblica
ex art. 37,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011  -
espressamente previste per legge in favore del CIPE in ragione  della
sua  natura,  missione  e  composizione  istituzionale,  in   quanto,
altrimenti, esse rischierebbero  di  essere  svuotate  per  mera  via
desuntiva in contrasto con il dato letterale e positivo  delle  norme
vigenti; 
  Considerato  che  il  NARS  nel  suddetto  parere  n.  4  del  2018
raccomanda di: 
    1. recepire, mediante apposito atto aggiuntivo,  le  prescrizioni
formulate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  merito
alle  modifiche  e  alle  integrazioni  al  testo  del  Contratto  di
programma attualmente in vigore; 
    2.  monitorare   -   anche   attraverso   un   efficace   dialogo
istituzionale  tra  il  Ministero  istruttore,  l'ENAC  e   l'ART   -
l'esecuzione del Contratto di programma con  particolare  riferimento
agli investimenti, alle tariffe adottate e all'andamento gestionale e
alla  solidita'  patrimoniale  e  finanziaria,  al  fine  di  evitare
squilibri,  tenendo  conto  delle   raccomandazioni   dell'ENAC   sul
punto, avendo  particolare  riguardo   agli   scostamenti   tra   gli
investimenti  pianificati  e  quelli  realizzati  anche  al  fine  di
assumere le iniziative di cui alle osservazioni del presente  parere,
tra  cui  quelle  riportate  al  paragrafo  2.1,  dandone  tempestiva
comunicazione al CIPE; 
    3. prevedere, de  futuro,  che  l'Allegato  7  del  Contratto  di
programma relativo al piano economico finanziario (PEF) esponga tutti
gli elementi di input necessari ai fini della redazione dei prospetti
previsionali  (stato  patrimoniale,  conto  economico  e   rendiconto
finanziario); 
    4. trasmettere al CIPE la documentazione necessaria ad  esprimere
parere di competenza con riguardo al Contratto di programma  relativo
al successivo periodo regolatorio entro i primi tre mesi  dell'ultimo
anno del periodo regolatorio in scadenza; 
  Vista la nota 27 novembre 2018, n. 40670, con la quale il  Capo  di
Gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
trasmesso l'esito del monitoraggio degli investimenti  effettivamente
realizzati  dal  2016  ad  oggi,  redatto  dall'ENAC,  riguardante  i
contratti di programma relativi agli  aeroporti  di  Genova,  Napoli,
Torino e Verona; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 
    1. in forza di Convenzione  sottoscritta  l'8  ottobre  2015,  la
societa' SAGAT S.p.a. e'  affidataria  della  gestione  totale  dello
scalo aeroportuale di Torino fino al 2035; 
    2. in data 11 luglio 2016, e' stato sottoscritto il Contratto  di
programma oggetto di parere di questo Comitato,  il  cui  periodo  di
vigenza e' 2016-2019; 
    3. il Contratto comprende il Piano quadriennale degli interventi,
il Piano della qualita', il Piano di tutela ambientale  ed  il  Piano
economico finanziario (PEF); 
    4.  gli  interventi  del  Piano  quadriennale  hanno  un   valore
complessivo di circa 29.109.000 euro, di cui 8.051.000 euro destinati
a interventi su edifici, 6.439.000 euro destinati  a  beni  mobili  e
software,  6.290.000  euro  destinati  a  infrastrutture   di   volo,
5.480.000 euro destinati a reti ed  impianti  e  impianti,  1.029.000
euro destinati ad  altre  attivita'  e  1.820.000  euro  destinati  a
parcheggi landside e viabilita'; 
    5. gli interventi  sono  finanziati  con  risorse  proprie  della
Societa'; 
    6. gli indicatori di qualita' scelti dal gestore sono: 
      6.1. sei indicatori obbligatori che  sono  ritenuti  prioritari
per il soddisfacimento delle esigenze degli utenti aeroportuali: 
        6.1.1. tempo di riconsegna del primo bagaglio; 
        6.1.2. tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio, 
        6.1.3. percezione sul  livello  di  pulizia  e  funzionalita'
delle toilettes; 
        6.1.4. tempo di attesa ai controlli sicurezza; 
        6.1.5. Passeggeri a ridotta mobilita' (PRM) - tempo di attesa
per passeggeri prenotati in  partenza  per  ricevere  assistenza  una
volta notificata presenza; 
        6.1.6. PRM - percezione sull'efficacia dell'assistenza; 
      6.2. quattro indicatori scelti tra quelli non obbligatori: 
        6.2.1.  bagagli  complessivi  disguidati   in   partenza   di
competenza dello scalo; 
        6.2.2. affidabilita' del sistema di movimentazione bagagli; 
        6.2.3.  efficienza  dei  sistemi  di  trasferimento   interni
(ascensori e scale mobili); 
        6.2.4. percezione su regolarita' e  puntualita'  dei  servizi
ricevuti in aeroporto; 
    7. gli indicatori ambientali oggetto di monitoraggio nell'arco di
vigenza del  Piano  della  tutela  ambientale  cui  corrispondono  le
effettive e prioritarie esigenze di miglioramento ambientali  per  lo
scalo di Torino sono i seguenti: 
      7.1. Indicatore 1.A. Risparmio energetico: 
        7.1.1. nuovi impianti di  illuminazione  in  sostituzione  di
quelli esistenti con apparecchi a basso consumo  (LED,  fluorescenti,
ecc.); 
        7.1.2. riduzione del consumo di energia mediante impianti  di
condizionamento ad elevata efficienza; 
      7.2. Indicatore 1.C. Abbattimento emissioni:  sostituzione  del
parco veicoli esistente con  veicoli  alimentati  con  carburanti  di
minor  impatto  ambientale  o  a  ridotte  emissioni  (gas  naturale,
biodiesel, trazione elettrica, idrogeno, ibridi); 
      7.3. Piano di monitoraggio ambientale energetico: aggiornamento
della diagnosi energetica; 
      7.4. Sistema  di  gestione  dell'ambiente:  certificazione  ISO
14001; 
    8. l'ENAC ha  espresso  giudizio  positivo  sulla  sostenibilita'
economica, finanziaria e patrimoniale del PEF e in particolare: 
      8.1. con riferimento  alla  solidita'  patrimoniale  l'ENAC  ha
rilevato che negli ultimi due anni di Piano vi e' un  limitato  grado
di copertura delle immobilizzazioni attraverso fonti a lungo  termine
e che tale struttura patrimoniale e'  di  fatto  espressione  di  una
tendenziale disomogeneita' temporale tra fonti ed impieghi, e  quindi
rappresenta una situazione  da  tenere  sotto  controllo,  in  quanto
potrebbe evolvere in una possibile incapacita' dell'impresa  di  fare
fronte agli impegni a breve termine; 
      8.2. con riferimento alla copertura dei  fabbisogni  finanziari
lo   stesso   ente   ha   evidenziato    la    centralita'    assunta
dall'autofinanziamento in quanto considerato come unica fonte per  il
finanziamento   dello   sviluppo   aziendale   rilevando    che    la
sostenibilita' dell'intero Piano, inclusa l'attuazione del  Programma
degli  investimenti,  risulta  fortemente   vincolata   all'effettivo
conseguimento dei risultati economici ipotizzati e  alla  conseguente
generazione di liquidita' da parte della gestione reddituale; 
  Preso atto che, con riferimento al monitoraggio degli  investimenti
del Contratto in esame, sussiste un sostanziale  disallineamento  fra
la programmazione  degli  interventi  (pari  a  22.086.000  euro  nel
triennio 2016-2018 e 7.383.000 nel 2019) e lo  stato  di  avanzamento
dei lavori trasmesso dal MIT con nota  27  novembre  2018,  n.  40670
(pari a circa 13.692.654 euro dal 2016 al 31 agosto 2018); 
  Preso atto in particolare che i dati influenti sulla differenza tra
pianificato e realizzato degli interventi previsti  dal  Piano  degli
interventi sono riferibili alle  seguenti  opere  comprese  nell'area
«altre reti e impianti»: 
    1. «Contributo consortile per il  collettore  di  allaccio  delle
vasche di prima pioggia nord-ovest» con  un  minore  investimento  di
340.000 euro circa a causa del mancato completamento  dei  lavori  da
parte del Comune di Caselle capofila dell'intervento; 
    2.  «collettori  smaltimento  acque  lato  est»  con  un   minore
investimento di 800.000 euro  circa  che  e'  stato  riprogrammato  a
seguito del completamento dell'istruttoria sul progetto esecutivo  da
parte degli Enti preposti; 
  Ritenuto di condividere le valutazioni del parere NARS n. 4 del  26
novembre  2016  e  di  accogliere  le  raccomandazioni  dal  medesimo
proposte; 
  Vista  la  nota  del  28  novembre  2018,  n.   6013,   predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze  (MEF)
e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta
del Comitato; 
  Ritenuto che, sulla base della normativa sopra richiamata  e  delle
considerazioni  svolte  dal  NARS  e   nel   corso   della   riunione
preparatoria del Comitato, questo Comitato si esprima in merito  allo
schema di contratto di programma di cui trattasi; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del  30  aprile
2012, n. 62; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                      Esprime parere favorevole 
 
sullo schema di  Contratto  di  programma  tra  ENAC  e  la  societa'
azionaria  gestione  Aeroporto  di  Torino  S.p.a.,  per  il  periodo
2016-2019, accogliendo le raccomandazioni di  cui  al  citato  parere
NARS n. 4 del 26 novembre 2018, con le seguenti prescrizioni: 
  1. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  valutera',
alla luce della mancata realizzazione  di  parte  degli  investimenti
previsti per il 2016-2018, se occorre aggiornare  Piano  quadriennale
degli interventi, previsioni di traffico, Piano economico finanziario
e  Piani  della  qualita'  e  della  tutela  ambientale,  oltre  alle
conseguenze relative alla remunerazione di tali investimenti rispetto
alla tariffa; 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' inviare
al Comitato entro il  30  settembre  dell'anno  precedente  il  nuovo
periodo concessorio i Contratti  di  programma  relativi  al  periodo
regolatorio che iniziera' il primo gennaio 2020, con esclusione degli
aeroporti in deroga (Roma, Milano e Venezia), corredati di  tutta  la
documentazione  utile,  ivi  compresi  i  pareri,   le   approvazioni
propedeutiche ed i relativi PEF; 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il  futuro
presentera' i Contratti di programma con un congruo anticipo rispetto
all'inizio del periodo regolatorio, per rendere effettivi  i  compiti
di coordinamento,  programmazione  ed  indirizzo  di  competenza  del
Comitato; 
  4. Relativamente allo schema di Contratto correggere nelle premesse
il seguente riferimento: 
    «la legge 14 novembre 1995, n.  481,  riguardante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  che
all'art. 12, lettera p), ha introdotto l'obbligo ... omissis»; 
  con 
    «la legge 14 novembre 1995, n.  481,  riguardante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  che
all'art. 2,  comma  12,  lettera  p),  ha  introdotto  l'obbligo  ...
omissis». 
  5. Allineare i contenuti dei contratti stipulati  al  nuovo  schema
tipo  di  Contratto  di  programma   approvato   dal   consiglio   di
amministrazione dell'ENAC con delibera n. 4 del 25 gennaio 2018; 
  6.  Nelle  premesse  del  contratto,  in  caso   di   presenza   di
finanziamenti pubblici inserire il seguente Visto: 
    «Vista  la  documentazione  istruttoria  prodotta   dal   gestore
aeroportuale   e   dall'amministrazione   pubblica   concedente    il
finanziamento con la  quale  si  attesta  la  compatibilita'  con  la
normativa europea in materia di aiuti di Stato». 
  7. Nell'art. 7 relativo agli obblighi della  societa'  inserire  il
seguente comma 4: «4. La Societa' deve pubblicare  sul  proprio  sito
web le informazioni concernenti le fonti di  finanziamento,  la  data
della concessione del finanziamento pubblico, il nome  dell'autorita'
erogatrice, i singoli beneficiari, la forma  e  l'importo  dell'aiuto
concesso al beneficiario, il tipo di impresa,  il  settore  economico
principale  in  cui  il  beneficiario  ha  le  sue  attivita'.   Tali
informazioni  devono  essere  tenute  costantemente  aggiornate.   La
documentazione  dettagliata   relativa   a   tutte   le   misure   di
finanziamenti pubblici deve essere conservata per  dieci  anni  dalla
data di concessione delle misure.». 
  8. Al fine di prevedere un meccanismo di collegamento tra  dinamica
tariffaria  definita  dall'ART  ed  i  risultati  dell'attivita'   di
monitoraggio effettuata dall'ENAC all'art. 8 (Ulteriori adempimenti),
comma 1: 
    8.1. inserire alla lettera j) il seguente capoverso «La  societa'
deve dare evidenza di  un  eventuale  divario  tra  gli  investimenti
programmati ed effettuati nel campo  dell'intermodalita'  nonche'  la
riprogrammazione  delle  opere   necessarie   ai   collegamenti,   in
particolare  quelli  ferroviari,  con  gli  aeroporti  ai  fini   del
miglioramento dell'intermodalita'»; 
    8.2. aggiungere l'ulteriore punto alla lettera  p):  «trasmettere
ad ENAC, entro sessanta  giorni  dall'approvazione  del  bilancio  di
esercizio del primo  anno  del  successivo  periodo  regolatorio,  un
prospetto di dettaglio che dia evidenza che la sommatoria dei  ricavi
attualizzati  percepiti  nel   precedente   periodo   regolatorio   -
scaturenti  dalle  tariffe  annualmente  vigenti  per   il   traffico
programmato  ex  ante  -  corrispondano  alla  sommatoria  dei  costi
attualizzati di periodo cosi' come rideterminati per effetto dei dati
di  consuntivo   per   investimenti   effettivamente   realizzati   e
discontinuita' di costo ammesse, al netto  dell'eventuale  conguaglio
che si riferisce all'ultima annualita' del periodo». 
  9.   Nell'art.   10,   relativo   al   piano   quadriennale   degli
interventi-piano  degli  investimenti,   comma   4,   (corrispondente
all'art. 11, comma 2, del Contratto siglato), l'ultimo  paragrafo  e'
cosi' modificato: 
    «Per  gli  interventi  strategici  riconosciuti   dall'ENAC,   la
Societa' puo' richiedere,  con  le  modalita'  previste  nel  Modello
tariffario vigente, l'applicazione di una maggiorazione del tasso  di
remunerazione del capitale». 
  10. L'art. 15 (Piano economico finanziario) deve essere  modificato
nei seguenti termini: 
    10.1. comma 1. «La  Societa'  presenta  all'ENAC,  unitamente  al
Piano degli investimenti, il  correlato  Piano  economico-finanziario
(PEF),  corredato  da  una  esaustiva  relazione  esplicativa   sulle
componenti economiche e  patrimoniali,  sulla  base  delle  quali  la
Societa' dimostra, sotto  la  propria  responsabilita',  l'equilibrio
della gestione e la sostenibilita' del Piano degli investimenti»; 
    10.2. comma 4. «La Societa' al  verificarsi  di  quanto  previsto
all'art.  6,  comma  3,  e'  tenuta  a  presentare,  a  ENAC  il  PEF
debitamente aggiornato con  le  misure  necessarie  a  dimostrare  il
mantenimento delle condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria
delle opere sottoposte  all'autorizzazione  diretta  delle  strutture
tecniche». 
  11. Occorre inserire apposita clausola di rinuncia  al  contenzioso
che si propone del seguente tenore: 
    «1. La societa', con il presente contratto di programma, rinuncia
ad ogni diritto e/o pretesa, di tipo anche  tariffario,  connessi  al
quadro normativo e regolamentare di settore, alla concessione e/o  al
medesimo contratto e a quelli precedentemente stipulati, nonche' alle
azioni proposte nei giudizi pendenti  relativi  a  tutti  gli  ambiti
citati. 
    2. Entro sessanta giorni dalla data  di  efficacia  del  presente
contratto, le Parti, nel  caso  di  giudizi  pendenti,  formalizzano,
presso gli organi giurisdizionali competenti, gli  atti  di  rinuncia
secondo le modalita' di rito.». 
 
      Roma, 28 novembre 2018 
 
                                             Il vice Presidente: Tria 
Il Segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1-250