PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 aprile 2019 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Molise nelle iniziative  finalizzate  a  consentire  il
superamento della situazione di criticita'  determinatasi  a  seguito
degli eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  interessato  il
medesimo territorio nel mese di gennaio  2017.  (Ordinanza  n.  585).
(19A02414) 
(GU n.88 del 13-4-2019)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali fenomeni meteorologici  che  hanno  interessato  il
territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017, nonche'  la
delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, con la  quale
il predetto stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato  di
sei mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  481  dell'11  settembre  2017  recante:  «Interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici
che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel mese  di
gennaio 2017»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Molise con nota del 18 marzo 2019; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Molise  e'   individuata   quale   amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il presidente  della  Regione
Molise  -  Commissario  delegato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
481  dell'11  settembre  2017  prosegue  l'esercizio  delle  funzioni
commissariali in via ordinaria nel  coordinamento  degli  interventi,
conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati,  pianificati
e non ancora ultimati. Egli e' autorizzato, entro centottanta  giorni
dalla data di adozione  della  presente  ordinanza,  a  redigere  una
rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma  3,
della citata ordinanza n. 481/2017, da sottoporre ad approvazione del
Dipartimento della protezione civile.  Egli  provvede,  entro  trenta
giorni e sulla  base  della  documentazione  amministrativo-contabile
inerente la gestione commissariale, gia' in  possesso  dello  stesso,
alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, nonche' ad  inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  3. Il presidente della Regione Molise - Commissario  delegato,  che
opera a titolo  gratuito,  per  l'espletamento  delle  iniziative  di
competenza si avvale  delle  strutture  organizzative  della  regione
nonche'  della  collaborazione  degli   enti   territoriali   e   non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  presidente  della  Regione  Molise  -
Commissario  delegato  e'  autorizzato  a  gestire,  in  qualita'  di
autorita' ordinariamente competente, la contabilita' speciale n. 6067
aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della richiamata ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 481/2017, di cui  e'
gia' titolare, fino al 31 dicembre 2019, salvo  proroga  da  disporsi
con   successivo   provvedimento   previa   relazione   che    motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
4, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il presidente
della Regione Molise - Commissario delegato puo' predisporre un Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
5 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Molise ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al comma 6. 
  7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  8. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  9. Il presidente della Regione Molise  -  Commissario  delegato,  a
seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4,
provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere
per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 aprile 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli