N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 15 febbraio 2019

Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in
cancelleria il 15 febbraio 2019 (della Regione Emilia-Romagna). 
 
Professioni - Azione disciplinare,  avviata  dall'Ordine  provinciale
  dei  medici  chirurghi   e   degli   odontoiatri,   e   conseguente
  provvedimento  sanzionatorio,  nei  confronti  dell'assessore  alle
  politiche  per  la  salute  della  Regione  Emilia-Romagna,  medico
  iscritto  all'albo,  in  relazione  alla  proposta,  formazione   e
  adozione della delibera di Giunta regionale 11 aprile 2016, n.  508
  - Inerzia sull'atto di significazione e sollecitazione della Giunta
  regionale  dell'Emilia-Romagna,  indirizzato  al   Presidente   del
  Consiglio dei ministri e al Ministro della salute, in  qualita'  di
  Amministrazione  vigilante  sull'azione  degli  Ordini  dei  medici
  chirurghi e degli odontoiatri. 
- Atto conclusivo dell'udienza disciplinare  del  30  novembre  2018,
  consistente  nella  pronuncia  di  radiazione  [dal  relativo  albo
  professionale],  quale  sanzione   disciplinare,   adottato   dalla
  Commissione disciplinare medica dell'Ordine provinciale dei  medici
  chirurghi  e  degli  odontoiatri  di  Bologna,  a  conclusione  del
  procedimento  disciplinare  a  carico  del  dott.  Sergio  Venturi,
  assessore   alle   politiche   per   la   salute   della    Regione
  Emilia-Romagna; Silenzio del Presidente del Consiglio dei  ministri
  e del Ministro della salute serbato sull'atto di  significazione  e
  sollecitazione     trasmesso,      dalla      Giunta      regionale
  dell'Emilia-Romagna, in data 27 dicembre 2018. 
(GU n.16 del 17-4-2019 )
     Ricorso  per  conflitto   di   attribuzioni   per   la   Regione
Emilia-Romagna (c.f 80062590379) in persona del Presidente  e  legale
rappresentante p.t., Stefano Bonaccini,  domiciliato  per  la  carica
presso la Sede dell'Ente in 40127 Bologna al Viale Aldo Moro,  52,  a
cio' autorizzato  con  deliberazione  n.  110  assunta  dalla  Giunta
regionale in data 28.01.2019 (doc. 1), rappresentato e difeso, giusta
procura  speciale  a  margine  del  presente  atto,  dagli   avvocati
professori Giuseppe Caia (c.f. CAI GPP 54B17 1608V;  fax  051.248492;
pec: giuseppe.caia@ordineavvocatibopec.it) e Vittorio Manes (c.f. MNS
VTR       73P19       A944S;       fax        051/0361775        pec:
prof.vmanes@ordineavvocatibopec.it), entrambi del  Foro  di  Bologna,
elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo in  00197  Roma,
al      Viale      Parioli,       180       (per       comunicazioni:
giuseppe.caia@ordineavvocatibopec.it oppure fax: 051.248492); 
    Contro lo Stato in  persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri p.t., domiciliato per  la  carica  in  00187  Roma,  Palazzo
Chigi, alla Piazza Colonna, 370 per annullamento dell'atto conclusivo
dell'udienza disciplinare del 30  novembre  2018,  consistente  nella
pronuncia di radiazione quale sanzione disciplinare,  adottato  dalla
Commissione disciplinare medica dell'Ordine  Provinciale  dei  Medici
Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  di  Bologna,  a   conclusione   del
procedimento disciplinare prot. n.  2501/gp/pm  a  carico  del  dott.
Sergio Venturi, all'epoca dei fatti  e  a  tutt'oggi  Assessore  alle
politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna. 
 
                                Fatto 
 
    1. Il conflitto di attribuzioni  che  la  Regione  Emilia-Romagna
solleva nei confronti  dello  Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e  dell'art.  25  delle
Norme  integrative,  e'  causato  dalla  invasione  della  sfera   di
competenza della Regione determinata da una anomala pronuncia in data
30 novembre 2018  (doc.  2)  della  Commissione  disciplinare  medica
dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli  Odontoiatri  di
Bologna e dalla inerzia del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
del Ministro della Salute, ai quali la Regione ha rivolto un atto  di
significazione e sollecitazione in data 27 dicembre  2018  (doc.  3),
richiedendo ad essi l'adozione di ogni atto opportuno e necessario  a
ripristinare la legalita' violata. Tale sollecitazione - alla data in
cui e' stata adottata la delibera che ha deciso la  proposizione  del
presente ricorso - e' rimasta senza esito. Considerando  la  gravita'
dell'invasione della sfera di  competenza  regionale  in  materia  di
"tutela della salute", con delibera della Giunta regionale n. 110 del
28.01.2019  (doc.  1  cit.)  e'  stata  decisa  la  proposizione  del
conflitto di attribuzioni per i motivi  che  saranno  successivamente
illustrati. 
    1.1. L'Assessore alle  politiche  per  la  salute,  dott.  Sergio
Venturi, e' medico chirurgo ma,  notoriamente,  non  esercita  alcuna
attivita' o professione medica ne' presso  strutture  pubbliche,  ne'
private, ne' in proprio in forma  libera  da  quando  ha  assunto  la
carica  di  Assessore  regionale.  Il  26  settembre  2018   l'Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  di  Bologna  ha
comunicato (doc. 4) all'Assessore l'apertura di un procedimento a suo
carico per violazione del Codice Deontologico Medico  «rispetto  alla
Delibera di Giunta Regionale n.  508/2016  dal  medesimo  proposta  e
formata, oltre che concorsualmente  deliberata»  sulla  base  di  due
segnalazioni del Sindacato Nazionale  Autonomo  dei  Medici  Italiani
(SNAMI)  (doc.  4-bis),  dirette   ad   attivare   «una   valutazione
deontologica su chi aveva promosso e concorso a formare  la  delibera
di Giunta Regionale in parola, adottata "su  proposta  dell'Assessore
alle  Politiche  della  Salute"  come  risulta  dallo  stesso   corpo
dell'atto». 
    Tale comunicazione va richiamava genericamente  una  delibera  di
apertura  del  procedimento  senza  allegarla  e  senza  indicarne  i
relativi estremi. Tale documento, seppure  formalmente  richiesto  in
data 10 ottobre 2018 e formalmente sollecitato nuovamente in data  15
novembre 2018, e' stato consegnato al Legale dell'Assessore regionale
soltanto in data  29  novembre  2018,  ossia  il  giorno  antecedente
all'udienza disciplinare (doc. 4-ter). 
    Nell'udienza del 30 novembre  2018  la  Commissione  disciplinare
medica  dell'Ordine  provinciale   ha   concluso   il   procedimento,
pronunciando la radiazione dell'Assessore  regionale  alle  politiche
per la salute dall'Albo provinciale dei Medici  e  dando  contestuale
lettura del dispositivo del provvedimento. Tale pronuncia e' il primo
atto del procedimento  in  esame  dotato  di  efficacia  e  rilevanza
esterna e diretto a esprimere in modo chiaro e inequivoco la  pretesa
dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna
di esercitare una  competenza,  il  cui  svolgimento  ha  determinato
l'invasione o, comunque, una menomazione delle attribuzioni regionali
in particolare in materia di "tutela della salute". 
    Ai fini di tutela giurisdizionale il dott. Sergio Venturi  "quale
componente della Giunta regionale" ha presentato in data  3  dicembre
2018 un'istanza per accedere al «verbale di udienza del  30  novembre
2018 [...] unitamente al dispositivo della decisione di cui e'  stata
data  lettura  in  esito  alla  discussione»  (doc.  5);  all'istanza
l'Ordine provinciale non ha dato seguito. 
    Anche  la  Regione  Emilia-Romagna  ha  proceduto  a   presentare
un'autonoma istanza di accesso  agli  atti  per  esigenze  di  tutela
giurisdizionale avente il medesimo oggetto il 17 gennaio  2019  (doc.
6), rimasta - alla data di notificazione del presente ricorso - senza
alcun esito. 
    2. La competenza  amministrativa  della  Regione  in  materia  di
"tutela della salute" e'  ampia  e  comunemente  ravvisata.  Essa  si
fonda, in generale, in conformita' agli artt. 117 e 118 Cost.,  oltre
che - ovviamente -  alla  legge  istitutiva  del  servizio  sanitario
nazionale, legge 23 dicembre 1978, n. 833 (cfr. in  particolare  art.
11), sul riparto di competenze determinato  dal  d.lgs.  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche  ed  integrazioni  attraverso  il
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (cfr. in particolare il  relativo  art.
2) e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (cfr. in particolare i relativi
artt. 112, 114 e 115). 
    La delibera della Giunta regionale  n.  508/2016  dell'11  aprile
2016  ha  per  oggetto   "Principi   e   criteri   in   ordine   alla
predisposizione di linee guida  regionali  per  l'armonizzazione  dei
protocolli avanzati di impiego di personale infermieristico  adottati
ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 27 marzo 1992  per  lo  svolgimento  del
servizio di emergenza sanitaria territoriale 118" (doc. 7). 
    In  estrema  sintesi,  ed  al  solo   fine   di   inquadrare   la
problematica, si segnala che in  base  a  questo  atto  di  indirizzo
regionale  l'impiego  di  personale   infermieristico   specializzato
nell'assistenza sanitaria in emergenza (ambulanza 118) deve  comunque
assicurare  che  «l'intervento  infermieristico   e'   basato   sulla
rilevazione  non  discrezionale  di   segni   e   sintomi   e   sulla
somministrazione di farmaci per la quale  non  e'  consentita  alcuna
possibile scelta tra diverse  strategie  terapeutiche»  (cosi'  nelle
premesse della delibera). Nella delibera stessa compaiono le seguenti
ulteriori   prescrizioni:   l'impiego    avanzato    del    personale
infermieristico nei servizi di emergenza 118  dovra'  «in  ogni  caso
attenersi [ai seguenti indirizzi da recepire nei protocolli operativi
aziendali]:  a)  coerenza  con  le  migliori  pratiche  nazionali   e
internazionali; b) assicurare un elevato livello  di  formazione  del
personale, medico e infermieristico, coinvolto; c) prevedere  che  le
procedure aziendali vengano adottate e aggiornate a cura  del  medico
responsabile del Servizio di emergenza e che,  in  ogni  caso,  siano
fatte salve le responsabilita', le sfere di autonomia  decisionale  e
le competenze organizzative dei dirigenti dei Servizi nella redazione
dei protocolli; d) garantire che i protocolli presentino  un  livello
di    dettaglio     tale     da     eliminare     ogni     componente
discrezionale-valutativa  dell'intervento   in   capo   all'operatore
sanitario non medico, prevedendo che qualunque intervento complesso o
che  presenti  margini  di  incertezza  esecutiva  sia  rimesso  alla
valutazione del personale medico, assicurando la  tracciabilita'  dei
relativi contatti; e) istituire adeguate procedure di monitoraggio al
fine di accertarne i vantaggi in termini di efficacia  ed  efficienza
nella gestione del servizio sanitario  e  le  modalita'  di  verifica
interna atte a mantenerli»  (cosi'  nel  dispositivo  della  delibera
regionale). 
    L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  di
Bologna ha ritenuto questo atto presuntamente  lesivo  dell'interesse
della categoria  dei  medici  ed  ha  irrogato  la  massima  sanzione
disciplinare (la radiazione) all'Assessore, dott. Sergio Venturi, per
aver proposto l'atto e concorso ad approvarlo in Giunta. 
    Il provvedimento disciplinare e' stato inflitto al  dott.  Sergio
Venturi dall'Ordine provinciale al quale  egli  e'  iscritto  sin  da
epoca precedente alla data in cui e' stato incaricato, dal Presidente
della Giunta regionale, delle funzioni di  Assessore  regionale  alle
politiche della salute. 
    La delibera regionale n. 508/2016 (doc. 7  cit.)  non  era  stata
impugnata  davanti  al   giudice   amministrativo   ne'   dall'Ordine
provinciale ne' da parte di altri soggetti interessati. 
    Si deve anzi sottolineare che la delibera regionale citata  trova
specifico fondamento in atti generali dello Stato. Ci si riferisce in
particolare al d.P.R. 27 marzo 1992, recante  "Atto  di  indirizzo  e
coordinamento alle Regioni  per  la  determinazione  dei  livelli  di
assistenza sanitaria in emergenza" e allo "Atto di intesa tra Stato e
regioni di approvazione delle linee guida sul  sistema  di  emergenza
sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
27  marzo  1992",  dell'11  aprile  1996  (pubblicato   in   Gazzetta
Ufficiale, serie generale, 17 maggio 1996,  n.  114),  dei  quali  si
richiameranno i contenuti principali nell'esposizione in diritto. 
    3. Correlativamente a quanto esposto in  ordine  alle  competenze
della Regione nella materia  della  "tutela  della  salute",  non  si
riscontrano competenze  di  un  Ordine  provinciale  dei  medici  che
possano - anche e seppure, attraverso il sindacato comportamentale di
un  proprio  iscritto,  titolare  di  un  ufficio  della  Regione   -
condizionare, disattendere o  disapplicare  gli  atti  amministrativi
della Regione che recano indirizzi e  disciplina  dell'organizzazione
dei servizi sanitari e all'utenza. 
    Nel periodo temporale in cui l'Ordine provinciale ha adottato gli
atti che hanno generato il conflitto di  attribuzioni,  erano  -  tra
l'altro - gia' in vigore le  nuove  disposizioni  di  riordino  della
disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie introdotte con la
legge 11 gennaio 2018, n. 3; ma gia' in precedenza i capi I, II e III
del d.lgs.C.p.s. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con  legge  17
aprile 1956, n. 561 non attribuivano agli Ordini professionali alcuna
competenza  amministrativa   interferente   con   le   determinazioni
dell'Amministrazione   pubblica   competente    per    le    funzioni
amministrative in materia di tutela della salute. 
    Neppure la specifica disciplina sulle competenze disciplinari nei
confronti dei sanitari ammette la  disapplicazione  o  l'interferenza
con  gli  atti   amministrativi   delle   Amministrazioni   pubbliche
competenti (cfr. art. 38 e segg. del d.P.R. 5 aprile 1950,  n.  221).
Non vi puo' essere violazione disciplinare per atti di  esercizio  di
una competenza amministrativa degli enti competenti, per  definizione
estranea alla figura del medico. Ne' tantomeno l'adozione di un  atto
amministrativo   puo'   rilevare   quale   violazione   disciplinare,
presupposto per l'esercizio della relativa azione. 
    4.  Tale  grave  invasione  delle   attribuzioni   amministrative
regionali ha determinato la Regione ad inoltrare alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ed al Ministero della Salute, quali  Autorita'
vigilanti dell'Ordine provinciale [che e' "organo  sussidiario  dello
Stato": art. 1, comma 3, lett. a) del d.lgs.C.p.S. n.  133/1946  come
modificato dalla legge  n.  3/2018],  un  atto  di  significazione  e
sollecitazione (doc. 3 cit.) per ripristinare la legalita' violata. 
    In  tale  atto  di  significazione  si  e'  evidenziato  «che  le
prerogative costituzionali della Regione in materia di "tutela  della
salute" sono state gravemente invase da atti dell'Ordine  Provinciale
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna, che pretende  la
disapplicazione   della   delibera   della   Giunta   della   Regione
Emilia-Romagna 11 aprile 2016, n. 508 ("Principi e criteri in  ordine
alla produzione di linee guida  regionali  per  l'armonizzazione  dei
protocolli avanzati di impiego del personale infermieristico adottati
ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 27 marzo 1992 per lo svolgimento del
servizio  di  emergenza  sanitaria   territoriale   118"),   delibera
esecutiva ed inoppugnabile non essendo  stata  censurata  davanti  al
Giudice Amministrativo competente  ne'  dall'Ordine  Provinciale  ne'
dagli altri Ordini in Regione, ne' da  altri  soggetti  astrattamente
legittimati; che l'Ordine Provinciale dei Medici  Chirurghi  e  degli
Odontoiatri di Bologna ha pronunciato  la  radiazione  dell'Assessore
Dott. Sergio Venturi nell'udienza disciplinare del 30  novembre  2018
per avere egli proposto e concorso a deliberare  la  citata  delibera
della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11  aprile  2016,  n.  508;
[...] che  le  sanzioni  disciplinari  possono  essere  comminate  ai
"sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio
della  professione  o,  comunque,  di  fatti  disdicevoli  al  decoro
professionale" (art. 38 del d.P.R 5 aprile 1950, n. 221 e  successive
modifiche ed  integrazioni);  che,  in  particolare,  la  "radiazione
[quale sanzione disciplinare] e' pronunciata  contro  l'iscritto  che
con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e
la dignita' della classe sanitaria" (art. 41, d.P.R. ult. cit.);  che
l'azione disciplinare che l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Bologna ha voluto, in maniera anomala,  condurre
e concludere con l 'irrogazione di una sanzione nei confronti  di  un
soggetto che e' si' iscritto all'Albo professionale  ma  che  non  ha
esercitato    un'attivita'    medica     bensi'     una     attivita'
politico-amministrativa si configura come invasione e  censura  delle
competenze  della  Regione  Emilia-Romagna  in  materia  di   sanita'
attribuite ed esercitate  in  funzione  degli  interessi  generali  e
dell'utenza del servizio pubblico  dovendo  recedere  ogni  interesse
particolaristico; che l'Ordine  professionale,  nell'esercizio  delle
competenze disciplinari ad esso attribuite,  non  puo'  sindacare  la
legittimita' o l'illegittimita' di un atto amministrativo  e  neppure
la lesivita' di esso per la categoria dei medici, essendo  attribuita
la relativa  giurisdizione  al  giudice  naturale  precostituito  per
legge. La pretesa di sindacato determina un'invasione della sfera  di
competenza regionale;  [...]  che  la  radiazione  proposta  a  danno
dell'Assessore Dott. Sergio  Venturi  si  presenta  come  sostanziale
censura  dell'azione  amministrativa  regionale  e  negazione   della
funzione amministrativa regionale, con  effetto  di  invasione  delle
competenze costituzionalmente attribuite  all'Ente-Regione;  //  che,
nonostante  l'immediato  clamore  mediatico  e  le  censure   rivolte
all'abnorme ed eccessivo provvedimento di radiazione  per  fatti  non
inerenti all'esercizio della professione medica, non  si  ha  notizia
fino alla data  odierna  del  27  dicembre  2018  di  atti  o  azioni
intraprese per correggere l'eccessivo operato dell'Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna; [...] che l'art.
1, comma  3,  lett  b)  del  d.lgs.CpS  13  settembre  1946,  n.  233
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato con la
legge 11 gennaio 2018,  n.  3  (art.  4,  comma  1),  attribuisce  al
Ministero della salute funzioni di vigilanza sull'azione degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; //  che,  in  primo  luogo,
l'Ordine Provinciale di Bologna, nelle fattispecie sopra  richiamate,
agisce in carenza assoluta di competenza e in elusione della legge  e
grave disapplicazione di atti amministrativi generali e inoppugnabili
della Regione, poiche' mediante l'esercizio dell'azione  disciplinare
per fatti  estranei  alla  propria  giurisdizione  in  quanto  svolti
nell'esercizio  di  attivita'   politico-istituzionale   e   comunque
amministrativa  di  spettanza  delle   Amministrazioni   territoriali
competenti,   intende   in   realta'   sindacare   un   provvedimento
amministrativo o, comunque, inibirne gli  effetti;  che,  in  secondo
luogo, l'irrogazione  di  una  sanzione  disciplinare  nei  confronti
dell'Assessore Sergio Venturi per fatti inerenti al  suo  ufficio  di
componente della Giunta regionale costituisce una compressione  delle
competenze proprie dell'intera Giunta regionale e quindi una  lesione
delle  attribuzioni  costituzionali  della  Regione  Emilia-Romagna»,
precisando  peraltro  come  tale  atto  fosse  stato  rivolto   «alle
destinatarie Autorita' statali  quale  strumento  per  sollecitare  e
realizzare la leale  collaborazione  tra  Stato  e  Regioni,  essendo
peraltro  la  Regione,  ove   mancassero   tali   azioni   risolutive
dell'invasione delle competenze regionali, necessariamente  tenuta  a
tutelare  la  propria  sfera  di  attribuzioni  mediante  il  rimedio
costituzionale per il quale la legge  prevede  termini  perentori  di
proposizione». 
    5. Rilevate la totale inerzia del Governo e la mancata ostensione
del verbale contenente il dispositivo del provvedimento  adottato  da
parte dell'Ordine provinciale nonche' considerati i termini perentori
indicati dall'art. 39 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  per  la
proposizione del conflitto di attribuzioni, questa Regione ricorre  a
codesta Eccellentissima Corte costituzionale avverso la pronuncia del
provvedimento disciplinare e l'omessa vigilanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute,  per  i  seguenti
motivi di 
 
                               Diritto 
 
I.  INVASIONE/MENOMAZIONE  DELLE  ATTRIBUZIONI  COSTITUZIONALI  DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, COMMI 3, 4  E  6,
118, COMMA 1, 121, 123 COST. NONCHE' DELL'ART. 46 STATUTO REGIONE E-R
IN RIFERIMENTO ALL'ART. 2 D.LGS. N. 502/1992 E AGLI ARTT. 112, 114  e
115 D.LGS. N.  112/1998.  INVASIVITA'  E  CONSEGUENTE  ILLEGITTIMITA'
DEGLI ATTI INDICATI IN EPIGRAFE,  COMUNQUE  VIZIATI  PER  CARENZA  DI
POTERE IN CONCRETO. 
    1. Le competenze regionali, il cui esercizio e'  illegittimamente
compromesso dagli atti ed omissioni imputabili allo Stato, di seguito
descritti, si fondano sugli arti. 117, commi 3, 4 e 6 e 118, comma  1
Cost., oltre che sull'art. 11 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,
ed, in particolare, sul riparto di competenze determinato dall'art. 2
del d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e dagli arti. 112, 114 e 115 del d.lgs. 31  marzo  1998,
n. 112. 
    In specifico, si ricorda che l'azione regionale  trova  nel  caso
concreto diretto fondamento in  atti  generali  dello  Stato.  Ci  si
riferisce, anzitutto, al d.P.R.  27  marzo  1992,  recante  "Atto  di
indirizzo e coordinamento alle  Regioni  per  la  determinazione  dei
livelli di assistenza sanitaria in emergenza", del quale si  richiama
anzitutto l'art. 2 che dispone: «le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano organizzano le attivita' di urgenza e  di  emergenza
sanitaria articolate su: a) il sistema di allarme  sanitario;  b)  il
sistema di accettazione e di emergenza sanitaria» nonche'  gli  artt.
5,  comma  2  e  9,  che  attribuiscono  alle   Regioni   le   scelte
organizzative concrete, ed in particolare l'art. 10 ove si stabilisce
che «il personale infermieristico  professionale,  nello  svolgimento
del servizio  di  emergenza,  puo'  essere  autorizzato  a  praticare
iniezioni per via endovenosa e  fleboclisi,  nonche'  a  svolgere  le
altre attivita' e manovre atte a salvaguardare  le  funzioni  vitali,
previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio».
Inoltre, si richiama lo "Atto  di  intesa  tra  Stato  e  regioni  di
approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria  in
applicazione del decreto del Presidente  della  Repubblica  27  marzo
1992", dell'11 aprile 1996 (pubblicato in Gazzetta  Ufficiale,  serie
generale, 17 maggio 1996,  n.  114),  che  prevede  che  l'equipaggio
minimo degli "automezzi attrezzati per il supporto vitale, di base ed
avanzato" sia costituito da un autista soccorritore ed un  infermiere
professionale con preparazione specifica verificata dal  responsabile
di centrale operativa. 
    La pronuncia della radiazione, quale provvedimento  disciplinare,
a carico dell'Assessore regionale alle politiche per  la  salute  per
atti da esso compiuti, nell'ambito del procedimento di formazione  di
una delibera  della  Giunta  non  gradita  all'Ordine  professionale,
rappresenta un'interferenza priva di qualsiasi base legislativa nelle
determinazioni inerenti alla sfera  di  autonomia  costituzionalmente
attribuita alla Regione in materia di "tutela  della  salute"  e,  in
particolare, nelle specifiche funzioni di organizzazione del servizio
sanitario nazionale e  dei  servizi  di  emergenza.  Ed  infatti,  la
materia "tutela della salute"  e'  assai  piu'  ampia  rispetto  alla
precedente materia "assistenza sanitaria e ospedaliera" (cfr. tra  le
molte, Corte  costituzionale,  sentenza  7  luglio  2005,  n.  270  e
sentenza 5 maggio 2006, n. 181), tanto che in essa rientra certamente
l'organizzazione sanitaria nel suo complesso,  da  considerare  parte
integrante della tutela  della  salute  (cfr.  Corte  costituzionale,
sentenza 14 novembre 2008,  n.  371),  cosicche'  tra  le  competenze
regionali e' ricompresa l'organizzazione  dei  servizi  sanitari,  da
intendere come i metodi  e  le  prassi  di  razionale  ed  efficiente
utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali  destinate
a  rendere  possibile   l'erogazione   del   servizio   (cfr.   Corte
costituzionale, sentenza  23  marzo  2007,  n.  105).  Non  si  vede,
pertanto, come un organo sussidiario  dello  Stato,  al  di  fuori  e
prescindendo dai mezzi di tutela giurisdizionale ex art.  113  Cost.,
possa ingerirsi, sindacare e pretendere la disapplicazione (e,  prima
ancora, la non applicazione) di un atto organizzativo  della  Regione
Emilia-Romagna  nella  implementazione  dei  servizi   di   emergenza
sanitaria. Del resto, non esiste nessuna norma statale (v. i richiami
contenuti in apertura di questo  paragrafo  1  e  quelli  gia'  sopra
svolti nel paragrafo 3 dell'esposizione in fatto, che qui  si  devono
intendere  ripresi  e   richiamati)   che   circoscriva   il   potere
organizzativo della Regione nel senso preteso dall'Ordine provinciale
(privazione degli infermieri  delle  possibilita'  operative  che  la
delibera regionale riconosce loro). 
    2. La carenza di potere (anche disciplinare) e la pretesa del suo
esercizio si traducono in un'alterazione  dell'ordine  costituzionale
delle competenze, posto che siffatta decisione  comporta  l'invasione
della sfera di autonomia costituzionalmente riservata  alla  Regione,
alla quale  esclusivamente  spetta  l'esercizio  delle  funzioni  che
l'Ordine provinciale ha inteso condizionare. 
    La legge prevede che  le  sanzioni  disciplinari  possono  essere
comminate ai «sanitari che si rendano colpevoli di abusi  o  mancanze
nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al
decoro professionale» (art. 38 del d.P.R. 5 aprile  1950,  n.  221  e
successive modifiche  ed  integrazioni).  L'azione  disciplinare  che
l'Ordine provinciale ha voluto,  in  maniera  anomala,  condurre  nei
confronti   di   un   soggetto   che,   seppure   iscritto   all'Albo
professionale,   non   ha   esercitato   un'attivita'    medica    ma
politico-amministrativa si traduce  nella  censura  di  una  delibera
approvata  dalla  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  e  divenuta
inoppugnabile,  della  quale   l'Ordine   pretende   la   sostanziale
disapplicazione da parte degli operatori. Tale azione  si  configura,
pertanto,  come  un'invasione  delle   competenze   regionali   sopra
richiamate, competenze attribuite ed  esercitate  in  funzione  degli
interessi generali e dell'utenza del  servizio  pubblico  davanti  ai
quali ogni interesse particolaristico deve recedere. 
    Come gia' precisato, spetta infatti alla  Regione  la  competenza
amministrativa in materia di "tutela della salute".  In  particolare,
l'art. 46 dello Statuto regionale approvato con legge reg.  31  marzo
2005,  n.  13  attribuisce  alla  Giunta  regionale  le  funzioni  di
«adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui all 'art.
28,  comma  4,  lettera  d),  compresi   quelli   concernenti   [...]
l'organizzazione dei servizi pubblici» [art. 46, comma 2,  lett.  e)]
nonche' di «adottare ogni altro provvedimento che  lo  Statuto  e  le
leggi, nel rispetto delle competenze statutarie,  non  affidano  alla
competenza dell'Assemblea» (art. 46, comma 2, lett. k)]. 
    3. L'Ordine provinciale ha agito in una situazione di carenza  di
potere in concreto, non sussistendo  i  presupposti  per  l'esercizio
dell'azione disciplinare nei confronti di un Assessore regionale, per
atti di alta  amministrazione  inerenti  al  suo  ufficio,  quali  la
proposta e il voto di una delibera di Giunta. Si tratta di un  chiaro
caso in cui un ente pretende di  esercitare  una  propria  competenza
(quella disciplinare nei confronti dei medici)  in  modo  anomalo  ed
esorbitante, al chiaro fine di condizionare  l'esercizio  dell'altrui
sfera di attribuzioni attraverso il sindacato del comportamento di un
iscritto all'Ordine. 
    Invero l'Ordine, mediante  l'esercizio  dell'azione  disciplinare
per fatti estranei alla propria  giurisdizione,  intende  in  realta'
sindacare un provvedimento amministrativo o, comunque,  inibirne  gli
effetti. Come codesta Eccellentissima Corte ha piu' volte avuto  modo
di affermare (rispetto - in tali casi -  all'Autorita'  giudiziaria),
l'art.  113,  ult.  comma,   Cost.,   «"rinviando   alla   legge   la
determinazione degli organi giudiziari  abilitati  ad  annullare  gli
atti della pubblica amministrazione" "con cio' stesso"  "esclude  che
spetti alle autorita' giudiziarie ordinarie  di  annullare  gli  atti
amministrativi in mancanza di una previsione  di  legge;  ed  a  piu'
forte ragione comporta che tali autorita' non possano contrapporsi  o
sovrapporsi alle autorita' amministrative, arrogandosi poteri che per
legge vadano esercitati dall'esecutivo, in forme e  con  procedimenti
prefissati"» (cfr. in tal senso Corte cost., sentenza 19 marzo  1985,
n. 70, in diritto p.to 4). 
    Posto che tale affermazione  sembra  valere  a  fortiori  per  un
Ordine provinciale nello svolgimento dei  giudizi  disciplinari,  non
risulta tollerabile che l'Ordine identifichi come  presupposto  della
propria azione la «contrarieta' al Codice Deontologico del  contenuto
della disciplina  n.  508/2016  della  Giunta  Regionale  dell'Emilia
Romagna, adottata su proposta del Dott. Sergio Venturi» (cfr. doc.  4
cit.) svolgendo un improprio sindacato di legittimita' della delibera
di Giunta rispetto ad un Codice etico professionale di categoria,  al
fine di paralizzare l'esecuzione e di ottenere la revoca  o  modifica
della delibera proposta dal proprio iscritto,  titolare  dell'ufficio
di Assessore regionale alla sanita'. 
    Alla stregua di tali  principi,  codesta  Eccellentissima  Corte,
nella decisione sopra richiamata, ha negato che spettasse  ad  organi
giudiziari adottare provvedimenti diretti nella sostanza  «a  dettare
le   linee   dell'indirizzo   amministrativo   regionale,   in   cio'
sostituendosi agli organi regionali competenti  nella  determinazione
sia degli strumenti di intervento che dei tempi e modi di  attuazione
di tale indirizzo ed addirittura prescrivendo gli atti specifici  che
si ritiene debbano essere adottati» (cfr. Corte  cost.,  sentenza  19
marzo 1985, n. 70, in diritto p.to 4). 
    Allo  stesso  modo   e'   evidente   che   l'Ordine,   attraverso
l'emanazione di sanzioni  di  carattere  personale  a  carico  di  un
componente della Giunta, per attivita'  riferibile  esclusivamente  a
tale   munus,   interferisce   nella   determinazione   delle   linee
dell'indirizzo  amministrativo  regionale  nelle   competenze   sopra
richiamate. La volonta' dell'Ordine di perseguire tale scopo mediante
l'inammissibile censura delle determinazioni della  Giunta  regionale
e' testimoniata dal fatto che tra le possibili sanzioni (vale a dire,
a norma dell'art. 40 del d.P.R. n. 221/1950, «1) l'avvertimento,  che
consiste nel diffidare il colpevole a  non  ricadere  nella  mancanza
commessa; 2) la censura, che e' una dichiarazione di biasimo  per  la
mancanza commessa; 3) la sospensione dall'esercizio della professione
per la durata da uno a  sei  mesi,  salvo  quanto  e'  stabilito  dcd
successivo art. 43; 4) la radiazione dall'Albo»)  e'  stata  irrogata
quella massima, seppure manifestamente sproporzionata  rispetto  alle
condotte contestate. 
    Invero,  proprio  dalla  natura  amministrativa  delle   condotte
contestate all'Assessore dott. Venturi - consistenti nella proposta e
nel voto favorevole della citata delibera  regionale  n.  508/2016  -
discende,  piu'  in  generale,  il  difetto  di  potere  in  concreto
dell'Ordine. 
    Il solo fatto che un componente della Giunta sia anche iscritto a
un Albo professionale non muta la natura politico-istituzionale della
figura  dell'Assessore,  la  cui  attivita'  in  seno  all'Organo  di
appartenenza  non  e'  in   alcun   modo   riconducibile   a   quella
medico-professionale  ed   e'   pertanto   sottratta   al   sindacato
disciplinare dell'Ordine. Posto, dunque, che detto sindacato non puo'
estendersi agli atti e ai comportamenti riconducibili all'ufficio  di
Assessore, appare evidente che, nel  caso  di  specie,  il  sindacato
disciplinare e' stato esercitato  in  via  anomala  per  condizionare
illegittimamente  l'azione  politico-istituzionale  dell'Assessore  e
della Regione. 
    Sono gli elementi oggettivi prima richiamati  -  e  non  gia'  la
pretesa di riconoscimento di una prerogativa speciale della carica di
Assessore regionale - che rivelano l'invasivita' dell'atto in  esame;
ne' vi hanno posto rimedio gli Organi di governo titolari dei  poteri
di vigilanza, nonostante l'atto di significazione inoltrato da questa
Regione. 
    4. L'adozione, da parte dell'Ordine professionale, di sanzioni di
carattere personale nei confronti di suoi iscritti che si  trovino  a
rivestire  anche  il  ruolo  di  Assessore  e  in  riferimento   alle
specifiche attivita' politiche tipiche  di  tale  ufficio  (quali  la
proposta di una delibera ovvero l'espressione di un voto in  sede  di
sua  approvazione),  costituisce  pacificamente  un   condizionamento
esterno dell'intera Giunta regionale nelle determinazioni  rientranti
nella sua sfera di autonomia istituzionale. 
    Viene  qui  in  rilievo  l'orientamento  consolidato  di  codesta
eccellentissima Corte secondo il quale «la  lamentata  lesione  delle
prerogative dei gruppi si risolve dunque in  una  compressione  delle
competenze proprie dei consigli regionali  e  quindi  delle  Regioni»
(cfr. Corte costituzionale, sentenza  15  maggio  2014,  n.  130,  in
diritto p.to 3.4.), atteso che  gli  Assessori  costituiscono  uffici
comunque necessari  e  strumentali  alla  formazione  della  volonta'
dell'organo collegiale. La  lesione  delle  prerogative  dei  singoli
Assessori, tra  le  quali  rientra  la  facolta'  di  proporre  e  di
concorrere a formare e deliberare gli atti dell'organo collegiale  di
appartenenza, si risolve nella lesione delle competenze della  Giunta
stessa (artt. 117, commi 3, 4 e 6,  118,  comma  1,  121,  123  Cost.
nonche' art. 46 statuto regione E-R in riferimento all'art. 2, d.lgs.
n. 502/1992 e agli artt. 112, 114 e 115 d.lgs. n. 112/1998). 
    5. Nel suo complesso, la vicenda in  esame  sembra  richiamare  -
mutatis mutandis - quella decisa  da  codesta  Eccellentissima  Corte
costituzionale con la  sentenza  9  giugno  2015,  n.  107.  In  tale
occasione furono infatti accolte le censure delle Regioni  Toscana  e
Piemonte  avverso  l'esercizio  della  giurisdizione  di  conto   nei
confronti dei Presidenti dei gruppi consiliari, condotto  in  assenza
del presupposto soggettivo (e cioe' la qualifica di agente contabile)
e  risultante  in  una  violazione  dell'autonomia  organizzativa   e
contabile dei Consigli. 
    Nel  giudizio  odierno,  non   diversamente,   si   lamenta   che
l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'Ordine  provinciale
nei confronti di un  Assessore,  condotto  in  assenza  dei  relativi
presupposti  (e  cioe'  la  riconducibilita'  di  atti   politici   e
amministrativi in genere  alla  categoria  degli  atti  di  possibile
rilevanza disciplinare), ha comportato una  lesione  della  sfera  di
autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Regione nella  materia
della tutela della salute e, in  particolare,  un'interferenza  nella
determinazione delle  linee  di  indirizzo  amministrativo  regionale
nelle funzioni amministrative di organizzazione dei servizi sanitari. 
    A cio' si aggiunga che, come gia' anticipato, nel caso di specie,
l'invasione delle attribuzioni regionali si  concreta,  con  evidenza
ancora maggiore, nella espressa rivendicazione da  parte  dell'Ordine
provinciale di un  potere  di  sindacato  delle  deliberazioni  della
Giunta regionale, esercitato, in  concreto,  mediante  il  ricorso  a
norme  deontologiche  afferenti  ad  un  ordinamento   settoriale   e
contraddistinte da un elevato grado  di  indeterminatezza,  cosi'  da
assumere i caratteri di un vero e proprio sindacato di  merito  delle
scelte politiche effettuate dall'organo di governo regionale. 
    6. Da tutto quanto sopra esposto  emerge  inequivocabilmente  che
l'Ordine provinciale ha agito in totale carenza di potere,  alterando
l'assetto dei poteri costituzionalmente determinato  che  attribuisce
le scelte di indirizzo politico amministrativo ad organi  deputati  a
curare gli interessi della generalita' dei consociati. 
    La legittimazione derivante dal perdurare di una situazione  come
quella in esame determina il rischio attuale  e  concreto  di  azioni
analoghe da parte di altri Ordini professionali e di azioni ulteriori
da parte dell'Organo provinciale di Bologna, le cui conseguenze  sono
destinate  a  riverberarsi  sul  normale  funzionamento  di   servizi
essenziali per la comunita'. 
    Dal  punto  di  vista  interno,  infatti,  al  rischio   concreto
percepito dagli operatori sanitari  di  essere  soggetti  a  sanzioni
disciplinari  nel  caso  di   attuazione   dell'atto   amministrativo
contestato dall'Ordine provinciale, consegue un  rischio  altrettanto
attuale di  interruzioni  e  malfunzionamenti  dei  servizi  sanitari
ordinari  e  di  emergenza,  con  conseguente  pregiudizio   per   le
situazioni   soggettive   degli   utenti   di    preminente    valore
costituzionale. 
    Dal punto di vista esterno, inoltre, l'affermazione del principio
dell'assoggettabilita' dei membri degli organi di governo iscritti in
albi professionali al potere disciplinare dei rispettivi ordini,  per
atti  compiuti  nello  svolgimento  delle  loro  funzioni  pubbliche,
rischia di pregiudicare il  funzionamento  di  organi  analoghi  alla
Giunta  regionale  a  tutti  i   livelli,   determinando   l'indebita
partecipazione di enti  esponenziali  di  interessi  particolaristici
alla determinazione delle politiche generali degli enti territoriali. 
II.  INDEBITA  INTERFERENZA  E  ILLEGITTIMO   CONDIZIONAMENTO   DELLE
ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:  VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. 
    1. Come gia'  anticipato,  la  delibera  regionale  che  l'Ordine
provinciale assume illegittimamente quale presupposto per l'esercizio
dell'azione disciplinare nei confronti dell'Assessore regionale trova
un diretto fondamento nell'art. 2 del d.P.R. 27 marzo  1992  e  nello
"Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida
sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992", dell' 11 aprile 1996, che
prevede che l'equipaggio minimo degli "automezzi  attrezzati  per  il
supporto vitale, di base ed avanzato" sia costituito  da  un  autista
soccorritore  ed  un  infermiere   professionale   con   preparazione
specifica verificata dal responsabile di centrale operativa. 
    La delibera regionale rappresenta, infatti,  un'attuazione  delle
previsioni contenute nell'Atto di intesa in relazione al servizio  di
emergenza. In particolare, la delibera prevede che siano approvate  e
periodicamente aggiornate linee guida regionali relative  all'impiego
di  personale  infermieristico  presso   i   servizi   di   emergenza
territoriale  regionale  con  la   espressa   previsione   che   tali
«protocolli presentino un livello di dettaglio tale da eliminare ogni
componente   discrezionale-valutativa   dell'intervento    in    capo
all'operatore  sanitario  non  medico,   prevedendo   che   qualunque
intervento complesso o che presenti margini di  incertezza  esecutiva
sia rimesso alle valutazioni del  personale  medico,  assicurando  la
tracciabilita' dei relativi contatti». Si tratta all'evidenza di  una
indicazione finalizzata a garantire il pieno rispetto  delle  diverse
competenze in capo alle distinte figure professionali  del  medico  e
dell'infermiere. 
    L'intesa citata  e'  particolarmente  rilevante  in  quanto  essa
rappresenta    un    modulo    di    partecipazione    procedimentale
costituzionalmente necessario nella definizione degli  interessi  dei
diversi enti territoriali che costituiscono  la  Repubblica  e  delle
relative  sfere  d'azione  in  relazione  ad  attivita'  in  cui   le
rispettive competenze concorrano o si intersechino,  in  ragione  del
principio di leale collaborazione (cfr. Corte costituzionale sentenza
18 luglio 1997, n. 242). 
    2. Oltre che totalmente  priva  di  base  legislativa,  la  grave
sanzione di carattere personale inflitta dallo  Stato  e,  per  esso,
dall'Ordine   provinciale   all'Assessore   regionale    appare    un
comportamento contraddittorio e, comunque, contrario al principio  di
leale collaborazione. Difatti, l'assetto concreto delle competenze in
ordine all'organizzazione dei servizi  sanitari  di  emergenza,  come
definito in sede di intesa, risulta  nella  sostanza  unilateralmente
alterato  dallo  Stato,  posto  che  all'adozione  di  una  soluzione
organizzativa  compatibile  con  tale  assetto  e  stabilita  con  la
delibera regionale si fa conseguire  l'irrogazione  di  una  sanzione
personale a carico di un  componente  dell'organo  regionale  che  ha
concorso a deliberarla. 
    Nonostante l'abnorme esercizio del potere disciplinare  da  parte
dell'Ordine  e  la  sua  indubbia  invasivita'  sulla   sfera   delle
attribuzioni amministrative regionali, la  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri ed  il  Ministero  della  Salute  sono  rimasti  inerti,
omettendo di attivare  le  funzioni,  loro  conferite,  di  Autorita'
vigilanti dell'Ordine provinciale, che e'  organo  sussidiario  dello
Stato [art. 1, comma 3, lett. a), d.lgs. C.p. S. n, 133/1946,  modif.
da legge n. 3/2018]: nessun riscontro e' stato fin qui dato  all'atto
di significazione e sollecitazione di questa Regione (doc. 3 cit.). 
    Nella prospettiva del principio di  leale  collaborazione,  detto
silenzio del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
della salute assume autonoma rilevanza ai fini del presente giudizio:
si chiede che codesta ecc.ma  Corte  voglia  censurarlo  al  fine  di
ristabilire il corretto equilibrio delle attribuzioni tra lo Stato  e
la Regione. 
    Si puo' dunque  concludere  che  l'inflizione  della  sanzione  e
l'omesso  esercizio  di  ogni  potere  di  legge  entro  un   termine
ragionevole rappresentano  una  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione  che  ridonda  sulle  attribuzioni  della  Regione  in
materia di "tutela della salute": tali  atti  e  comportamenti  dello
Stato  perseguono  infatti  lo  scopo  e  hanno  comunque   l'effetto
sostanziale  di  condizionare,   unilateralmente   e   indebitamente,
l'esercizio delle competenze regionali in  ordine  all'organizzazione
dei servizi sanitari di emergenza definito in sede di intesa. 
 
                                 PQM 
 
    Si domanda a codesta ecc.ma Corte costituzionale di: 
        1) dichiarare che non spetta allo  Stato,  e  per  esso  alla
Commissione disciplinare medica dell'Ordine  provinciale  dei  Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna, adottare  un  provvedimento
disciplinare nei confronti di un componente  della  Giunta  regionale
per avere questi proposto, formato o comunque concorso  a  deliberare
un atto politico-amministrativo regionale; 
        2) dichiarare che  l'Amministrazione  statale  vigilante  era
tenuta  ad  ovviare  a  tale  invasione  della  sfera  di  competenza
regionale; 
        3)  conseguentemente  e  per  l'effetto,   annullare   l'atto
conclusivo  dell'udienza   disciplinare   del   30   novembre   2018,
consistente   nella   pronuncia   di   radiazione   quale    sanzione
disciplinare,  adottato   dalla   Commissione   disciplinare   medica
dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli  Odontoiatri  di
Bologna,  a  conclusione  del  procedimento  disciplinare  prot.   n.
2501/gp/pm a carico del dott. Sergio Venturi, all'epoca dei fatti e a
tutt'oggi Assessore  alle  politiche  per  la  salute  della  Regione
Emilia-Romagna. 
    Si producono i seguenti documenti: 
        1. Delibera di Giunta regionale n. 110 del 28 gennaio 2019 di
autorizzazione alla proposizione del presente ricorso  per  conflitto
di attribuzione; 
        2. Estratto dalle pagine del quotidiano il Resto del  Carlino
Bologna del 1° dicembre 2018 dalla quale si evince  che  in  data  30
novembre 2018 si e' tenuta presso l'Ordine Provinciale dei Medici  di
Bologna l'udienza disciplinare nei confronti  dell'Assessore  Venturi
nella quale e' stata comminata la radiazione dall'Albo dei Medici; 
        3.  Atto  di  significazione  e  sollecitazione  inviato   al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della  Salute  in
data 27 dicembre 2018; 
        4. Comunicazione di apertura  del  procedimento  disciplinare
Prot. n. 2501/GP/pm del 26 settembre 2018; 
        4-bis. Segnalazioni  del  Sindacato  Nazionale  Autonomo  dei
Medici Italiani 
        4-ter. Lettera di trasmissione dei verbali delle  sedute  del
procedimento disciplinare e di diniego di rinvio udienza disciplinare
con prot. n. 3109/GP/pm con relative istanze; 
        5. Istanza di accesso agli atti avente  ad  oggetto  tra  gli
altri il verbale di  udienza  del  30  novembre  2018  unitamente  al
dispositivo della decisione di cui e' stata  data  lettura  in  esito
alla discussione del 3 dicembre  2018  presentata  dal  Dott.  Sergio
Venturi quale componente della Giunta regionale; 
        6. Istanza di accesso agli atti avente ad oggetto il  verbale
di udienza del 30  novembre  2018  unitamente  al  dispositivo  della
decisione di cui e' stata data lettura in esito alla discussione  del
17 gennaio 2019 presentata  dal  Presidente  della  Giunta  regionale
della Regione Emilia-Romagna 
        7.   Delibera   della   Giunta   regionale   della    Regione
Emilia-Romagna 11 aprile 2016, n. 508 in tema di "principi e  criteri
in  ordine   alla   produzione   di   linee   guida   regionali   per
l'armonizzazione dei protocolli avanzati  di  impiego  del  personale
infermieristico adottati ai sensi dell'art. 10 del  d.P.R.  27  marzo
1992  per  lo  svolgimento  del  servizio  di   emergenza   sanitaria
territoriale 118". 
 
Bologna-Roma, 29 gennaio 2019 
 
                        Avv. ti Caia - Manes