PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 aprile 2019 

Ordinanza di protezione  civile  per  regolare  la  cessazione  delle
attivita'  di  gestione  dell'emergenza   realizzate   al   fine   di
fronteggiare l'evento sismico che ha interessato  il  territorio  dei
Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di
Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 587). (19A02580) 
(GU n.93 del 19-4-2019)

 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130   ed,   in
particolare, gli articoli 17, 18 e 19; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
22 agosto 2017, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2002  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi  primari  in  conseguenza  dell'evento   sismico   che   ha
interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola  di  Ischia  il
giorno 21 agosto 2017; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
dell'evento sismico che  ha  interessato  il  territorio  dei  Comuni
Casamicciola Terme, Forio e  Lacco  Ameno  dell'Isola  di  Ischia  il
giorno 21 agosto 2017, nonche' le delibere del Consiglio dei ministri
del 22 febbraio 2018 e del 2 agosto 2018  che  hanno  rispettivamente
prorogato, di ulteriori centottanta  giorni,  il  medesimo  stato  di
emergenza; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 29 agosto 2017, n.  476  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'evento sismico che  ha  interessato
il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e  di  Lacco
Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile dell'8 settembre 2017 n. 480, del 25 settembre 2017,  n.  483,
del 19 gennaio 2018 n. 496, del 7 giugno 2018 n. 525 e del 5 novembre
2018 n. 554, recanti  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione
civile  conseguenti  all'evento  sismico  che   ha   interessato   il
territorio dei Comuni di Casamicciola Terme,  di  Forio  e  di  Lacco
Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»; 
  Ritenuto necessario adottare un'ordinanza, ai  sensi  dell'art.  26
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  con  cui  regolare  la
cessazione delle attivita' emergenziali poste in essere  al  fine  di
fronteggiare il predetto evento sismico; 
  Acquisita l'intesa della Regione Campania; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il commissario delegato, di cui all'art.  1  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017,  n.
476, entro trenta  giorni  dall'adozione  della  presente  ordinanza,
provvede ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
relazione  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso  unitamente  al
relativo quadro economico. 
  2. La relazione di  cui  al  comma  1,  unitamente  alla  correlata
pertinente documentazione, e'  trasmessa,  altresi',  al  commissario
straordinario di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito dalla legge 16  novembre  2018,  n.  130,  per  le
finalita' di cui all'art. 18, comma 1, lettera  i-bis)  del  medesimo
decreto. Le attivita' di cui alla presente ordinanza  sono  espletate
nei limiti delle risorse di cui al comma 4. 
  3. La contabilita' speciale, intestata al soggetto di cui al  comma
1, ai sensi del comma 2 dell'art.  16  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile del  29  agosto  2017,  n.  476,
cessa alla data di adozione del presente provvedimento. 
  4. A seguito della chiusura della contabilita' speciale di  cui  al
comma 3, le risorse finanziarie ivi giacenti  sono  trasferite  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  19  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre  2018,  n.
130, al fine di provvedere  alle  attivita'  relative  all'assistenza
alla popolazione e portare ad esecuzione gli interventi  di  gestione
dell'emergenza gia' avviati. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 aprile 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli