AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ramipril Idroclorotiazide Eurogenerici». (19A02593) 
(GU n.96 del 24-4-2019)

 
          Estratto determina n. 591/2019 del 2 aprile 2019 
 
    Medicinale: RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI. 
    Titolare A.I.C.: EG S.p.a.,  via  Pavia,  n.  6  -  0136  Milano,
Italia. 
    Confezioni: 
      «2,5  mg/12,5   mg   compresse»   28   compresse   in   blister
OPA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 038117053 (in base 10); 
      «5 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL  -
A.I.C. n. 038117065 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Principio attivo: ramipril e idroclorotiazide. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «5 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL  -
A.I.C. n. 038117065 (in  base  10);  classe  di  rimborsabilita':  A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): €  2,35;  prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): € 4,40. 
      «2,5  mg/12,5   mg   compresse»   28   compresse   in   blister
OPA-AL-PVC/AL  -  A.I.C  n.  038117053  (in  base  10);   classe   di
rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): €  1,71;  prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 3,21. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Ramipril idroclorotiazide eurogenerici» e'  classificato,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n.  189,  nell'apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui  all'art.
8, comma 10, lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Ramipril idroclorotiazide eurogenerici» e' la  seguente:  medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua  pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.