N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2018
Ordinanza dell'11 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Associazione Lega per l'abolizione della caccia onlus e altri contro Regione Liguria e altri. Caccia - Norme della Regione Liguria - Disposizioni relative al prelievo venatorio - Delimitazione dell'orario giornaliero per l'esercizio della caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria - Annotazione sul tesserino venatorio dei capi abbattuti subito dopo l'abbattimento accertato. - Legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), artt. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8.(GU n.17 del 24-4-2019 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA Sezione Seconda Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 531 del 2018, proposto da: Associazione Lega per l'abolizione della caccia onlus, Associazione Lav Lega Anti Vivisezione, Ente nazionale protezione animali Enpa Onlus, Associazione Wwf Italia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Hoepli n. 3; Contro Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Baroli, Leonardo Castagnoli, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia; Nei confronti Unione Enalcaccia non costituito in giudizio; e con l'intervento di ad opponendum: Federcaccia della Regione Liguria, A.N.U.U. - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, sede regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Mozzati, Pietro Balletti, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Balletti in Genova, via Corsica n. 2/11; Per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Giunta regionale della Liguria, n. 355 del 23 maggio 2018, avente ad oggetto: «Calendario venatorio regionale stagione 2018/19 - Art. 34, comma 4, l.r. n. 29/1994». Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con ricorso notificato in data 23 luglio 2018 le Associazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Liguria, n. 355 del 23 maggio 2018, avente ad oggetto il «Calendario venatorio regionale per la stagione di caccia 2018/19». E' censurata, sotto plurimi profili, l'illegittimita' della deliberazione in parola, per essersi Regione Liguria asseritamente discostata dalle prescrizioni dettate dall'ISPRA con parere del 31 maggio 2017, e per aver cosi' adottato un calendario venatorio suscettibile di arrecare nocumento alla fauna stanziale e migratrice presente sul territorio regionale. In particolare, le ricorrenti hanno prospettato dieci motivi di censura, enucleabili - eccezion fatta per il sesto ed il nono, relativi alla questione di legittimita' costituzionale di cui si dira' infra - come segue: I) «Illegittimita' per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e di motivazione - violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 157/92», in quanto il calendario avrebbe previsto, contrariamente ed immotivatamente al parere ISPRA, relativamente alle specie Tordo Bottaccio, Cesena, Colombaccio e Merlo, due giornate aggiuntive di caccia dal primo ottobre al 30 novembre. La caccia in tali giornata sarebbe poi ammessa con la modalita' da appostamento senza alcuna specificazione in luogo della modalita' appostamento fisso come prescritto da ISPRA; II) Illegittimita' per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria - difetto di motivazione - violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 157/92» in quanto Regione Liguria non avrebbe recepito integralmente il parere dell'ISPRA, avendo concesso che l'attivita' venatoria nel periodo 1° ottobre - 30 novembre 2018, potesse essere esercitata anche da appostamenti temporanei; III) «Illegittimita' per eccesso di potere e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 per difetto di motivazione» in quanto il calendario venatorio, in preteso contrasto con il parere ISPRA, avrebbe consentito la conclusione del periodo di caccia al 20 gennaio anziche' al 31 dicembre e che non avrebbe previsto un meccanismo ad hoc per sospendere l'attivita' venatoria in caso di ondate di gelo; IV) «Violazione dell'art. 18 della legge n. 157/92 - illegittimita' per eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione all'art. 34, comma 8, della l.r. n. 29/94» in quanto il numero di esemplari prelevabili 25 non sarebbe conforme al parere ISPRA; V) «Violazione dell'art. 18, primo comma, lett. d) della legge n. 157/92», in quanto da un lato, l'anticipazione al 16 settembre della caccia al cinghiale sarebbe in contrasto con la normativa statale che, per converso, la ammette soltanto a partire dal 1° ottobre e dall'altro lato, tale anticipo non sarebbe coerente col dettato normativo nazionale di riferimento e non risulterebbe condivisibile sotto il profilo tecnico-scientifico, in considerazione del rilevante impatto che la tecnica di prelievo prevista (vale a dire, in forma collettiva e con cani al seguito) esercita sulle specie non target; VII) «Violazione dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157/92 e dell'art. 34 della l.r. n. 29/94»; VIII) «Illegittimita' per eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione», in quanto per quanto riguarda l'allodola sarebbe previsto un numero di capi abbattibili pari a 50 senza tenere conto dei capi prelevati fuori regione e, per quanto riguarda la moretta, la previsione dell'inizio della relativa attivita' venatoria al 1° novembre sarebbe inadeguata perche' la migrazione di tale specie terminerebbe solo a fine novembre; X) «Illegittimita' per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della motivazione e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 - violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 157/92», in quanto la regione non avrebbe preso in considerazione aree umide in relazione alle quali gli uccelli acquatici dovrebbero essere protetti dal disturbo recato loro dalla caccia, rimanendo cosi sprovvisti di adeguata tutela. Con il sesto ed il nono motivo parte ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 34, comma 7-bis della l.r. n. 57/92, e 38, comma 8, della medesima legge, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. Con sentenza parziale n. 769 del 4 ottobre 2018, questo Tribunale amministrativo regionale si e' pronunciato su tutti motivi di ricorso. Nello specifico il Tribunale ha respinto, in quanto infondati, i motivi: primo, secondo, terzo (limitatamente alla censura relativa alla mancata attivazione di un meccanismo ad hoc finalizzato a interrompere l'attivita' venatoria nei confronti della beccaccia nel caso di ondate di gelo). E' stato anche respinto dal Collegio l'ottavo motivo. La Sezione ha invece ritenuto fondati ed ha accolto il primo motivo con riguardo alla sola Cesena, il terzo motivo con riguardo alla posticipazione della chiusura dell'attivita' venatoria nei confronti della beccaccia al 20 gennaio anziche' al 31 dicembre, ed il quarto sempre in relazione al prolungamento del calendario venatorio in gennaio. Il Tribunale ha poi accolto il quinto motivo, imponendo all'amministrazione di non estendere il periodo di caccia al cinghiale oltre il trimestre previsto dalla legge, rimanendo salve le norme previste dalla legge n. 248/2005 che disciplina il prelievo in forma selettiva di bovidi, cervidi ed ungulati tra i quali rientra il cinghiale. E' stato invece dichiarato inammissibile il settimo motivo di ricorso; ed e' stato infine accolto il decimo motivo. Questo Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto, poi, che l'esame delle censure relative al sesto e nono motivo di impugnazione dovessero essere esaminate separatamente, ravvisando gli estremi di rimessione alla Corte costituzionale della prospettata illegittimita' costituzionale. In particolare, il sesto motivo di impugnazione formulato da parte ricorrente inerisce all'orario di caccia giornaliero previsto all'art. 1, primo comma, lett. g) del calendario venatorio gravato. Tale norma recepisce l'art. 34, comma 7 bis, della l.r. n. 29/94, che secondo parte ricorrente sarebbe incostituzionale, in quanto non rispettoso dell'art. 18 comma 7 della legge statale n. 157/92 e, dunque si porrebbe in violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s) della Carta costituzionale. La questione appare rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata. L'art. 34 comma 7-bis ultimo periodo della legge regionale stabilisce che: «La caccia da appostamento temporaneo e fisso alla selvaggina migratoria e' consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto.» L'art. 18 comma 7 della legge statale stabilisce che: «La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto». Come evidenziato da parte ricorrente, su tale questione si e' gia' espressa, indirettamente, la Corte costituzionale con sentenza n. 191/2011. Segnatamente, l'art. 34 comma 7-bis ultimo periodo, nella parte in cui consente di continuare l'esercizio della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto, e' stato richiamato dall'art. 1 della l.r. 29 settembre 2010, n. 15, volta a modificare l'art. 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12, di approvazione del calendario venatorio regionale triennale per le stagioni 2008-2011. La norma in questione, a seguito di apposito ricorso proposto dal Governo, e' stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 15 giugno 2011. La suddetta decisione, dichiarando l'illegittimita' dell'art. 1 della l.r. n. 15/2010, ha travolto il principio recato dall'art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della l.r. n. 29/1994, senza tuttavia incidere direttamente sullo stesso che e' ancora presente nel testo della legge, non essendone stata dichiarata formalmente l'illegittimita'. Il Giudice costituzionale, infatti, nel dispositivo della sentenza, si e' limitato a censurare la disposizione impugnata, senza dichiarare «in via conseguenziale» l'illegittimita' della norma richiamata. Tuttavia, nelle considerazioni in diritto, la Corte ha espressamente affermato che «la disciplina statale, che delimita il periodo entro il quale e' consentito l'esercizio venatorio, e' ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciatili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006, nonche', successivamente, sentenze n. 233 del 2010 e n. 193 del 2010). Posto che la disciplina sulla delimitazione temporale del periodo in cui e' permesso il prelievo venatorio ha ad oggetto, oltre che l'individuazione dei periodi dell'anno in cui esso e' consentito, anche i limiti orari nei quali quotidianamente detta attivita' e' lecitamente svolta in relazione a determinate specie cacciatili, risulta evidente che la disposizione censurata, consentendo la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria ancora per mezz'ora dopo il tramonto del sole, cosi' oltrepassando il limite ordinariamente fissato per questa dall'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992, costituisce violazione del livello apprestato dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» Alla luce di quanto sopra, il Collegio, conclusivamente, ritiene necessario disporre la sospensione del giudizio e sottoporre alla Corte costituzionale la seguente questione incidentale di legittimita' costituzionale, rilevante ai fini della definizione del giudizio «a quo», volta ad ottenere una pronuncia pregiudiziale circa la possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della l.r. n. 29/1994 sulla cui base e' stato adottato l'art. 1, primo comma, lett. g) del calendario venatorio impugnato, in quanto violativo dell'art. 18 della legge statale n. 157/92 e, dunque, dell'art. 117, comma secondo, lettera s) della Carta costituzionale. Per quanto attiene al nono motivo, parte ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, ottavo comma della l.r. n. 29/94, come modificato dalla l.r. n. 10/2017, a cui l' art 3 del calendario venatorio impugnato opera integrale rinvio. Secondo le associazioni ricorrenti la citata disposizione regionale non appare rispettosa dell'art. 12, comma 12-bis della legge statale 1 n. 57/92 e, dunque, dell'art. 117, comma secondo, lettera s) della Carta costituzionale. La questione appare rilevante e non manifestamente infondata. In punto rilevanza, si evidenzia che in ragione del rinvio da parte dell'art. 3, comma 1, del provvedimento amministrativo impugnato alle disposizioni di cui all'art. 38, ottava comma della l.r. n. 29/94, la declaratoria d'incostituzionalita' della norma censurata comporterebbe l'illegittimita' del provvedimento medesimo e, dunque, il suo necessario annullamento da parte di questo T.A.R. In punto non manifesta infondatezza, si evidenzia che l'art. 12, comma 12-bis della legge statale n. 157/92 prescrive che «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento». Cio' significa che non appena un animale viene abbattuto dal cacciatore, sorge in capo a quest'ultimo l'obbligo giuridico di registrarlo immediatamente sul tesserino venatorio regionale. La disciplina in parola e' improntata sia a finalita' statistiche, sia al monitoraggio delle quote massime di esemplari cacciati su una determinata area geografica. Tali finalita' sono considerate dall'ordinamento di massima rilevanza, ai fini della tutela della fauna e dell'ecosistema in cui viene esercitata l'attivita' venatoria. Ed invero, le violazioni in materia di annotazione del tesserino venatorio regionale comportano, per vero, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 31, comma primo, lett. i), della legge n. 157/92. L'art. 3, comma 1 della D.G.R n. 335/18 (calendario venatorio impugnato) dispone, invece, che: «Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organismi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, cosi come disposto dall'art. 38 della l.r. n. 29/94 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo». La disposizione rimanda direttamente all'art. 38, comma 8 della l.r. n. 29/94 (come modificato dalla l.r. n. 10/2017) che dispone: «il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato.» Il calendario venatorio, nella parte in cui rinvia al precetto di cui all'art. 38, comma 8 della l.r. n. 29/94 si pone in netto ed evidente contrasto con l'art. 12, comma 12-bis della legge statale n. 157/92 (introdotto dall'art. 31 della legge n. 122/2016 in relazione al Caso EU Pilot 6955/14/ENVI), che, invece, prescrive che l'annotazione sia fatta indipendentemente dall'accertamento in ordine all'avvenuto abbattimento del capo soppresso. Ed invero, la disciplina statale prescrive che l'annotazione del capo abbattuto sia immediata e non, invece, subordinata ad alcun «accertamento» da parte del cacciatore. La previsione - contenuta nella legge regionale, a cui espressamente rinvia l'art. 3 dell'impugnato calendario venatorio - di tale accertamento, determina la possibilita', per i cacciatori, di escludere da conteggi e registrazioni gli animali uccisi ma non rintracciati e/o recuperati per i piu' disparati motivi (ricerca nella vegetazione, o in aree impervie, paludose e lacustri, o sopraggiunte condizioni di scarsa luminosita', errore, ecc.). L'introduzione dell'accertamento dell'abbattimento elude pertanto la ratio della norma statale, diretta ad assicurare la massima tempestivita' ed accuratezza della registrazione delle prede (ai fini del rispetto per esempio del carniere massimo giornaliero e stagionale fissati, per ciascun cacciatore; per evitare che siano abbattuti animali poi non registrati sul tesserino, per eludere la vigilanza, ecc.). Secondo principi costantemente affermati dalla Corte costituzionale, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Tale tutela e' affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non «minimo», ma «adeguato e non riducibile» (Corte costituzionale, sent. n. 193 del 2010). In particolare, l'art. 18 della legge n. 157/92 garantisce «nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti n. 79/409/CEE, standard minimi ed uniformi, di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002)» (Corte cost., n. 233 del 2010). Da cio' consegue che le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attivita' legislativa delle regioni, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale. La citata norma del calendario impugnato appare costituzionalmente illegittima, perche' non rispettosa dell'art. 12, comma 12-bis della legge n. 157/92 (introdotto dall'art. 31 della legge n. 122/2016 legge europea 2015/2016), che prescrive: «La fauna stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12, subito dopo l'abbattimento». Tanto premesso e richiamata la citata sentenza n. 769 del 4 ottobre 2018 resa nel giudizio di cui in epigrafe, con la presente ordinanza il Collegio ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, ottavo comma della l.r. n. 29/94, come modificato dalla l.r. 10/2017, in quanto non rispettoso dell'art. 12, comma 12-bis della legge statale 1 n. 157/92 e, dunque, dell'art. 117, comma secondo, lettera s) della Carta costituzionale, essendo la questione rilevante ai fini della decisione del ricorso e non manifestamente infondata. Per tutte le suesposte considerazioni, occorre rimettere le questioni alla Corte costituzionale. Ai sensi dell'art. 23, secondo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio e' sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita' in relazione ai motivi di ricorso sesto e nono. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza e' notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione Seconda), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della l.r. n. 29/1994 in relazione all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 8, della legge regionale n. 157/1992, in relazione all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione; dispone la sospensione in relazione ai due quesiti sopra indicati del presente giudizio e ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati: Roberto Pupilella, Presidente, estensore; Luca Morbelli, consigliere; Angelo Vitali, consigliere. Il Presidente, estensore: Pupilella