N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2018

Ordinanza dell'11 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo regionale
per  la  Liguria  sul  ricorso  proposto  da  Associazione  Lega  per
l'abolizione della caccia onlus e  altri  contro  Regione  Liguria  e
altri. 
 
Caccia - Norme della  Regione  Liguria  -  Disposizioni  relative  al
  prelievo venatorio  -  Delimitazione  dell'orario  giornaliero  per
  l'esercizio della caccia da appostamento fisso  o  temporaneo  alla
  selvaggina migratoria - Annotazione  sul  tesserino  venatorio  dei
  capi abbattuti subito dopo l'abbattimento accertato. 
- Legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme  regionali
  per  la  protezione  della  fauna  omeoterma  e  per  il   prelievo
  venatorio), artt. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8. 
(GU n.17 del 24-4-2019 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA 
                           Sezione Seconda 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 531 del 2018, proposto da: 
        Associazione  Lega  per  l'abolizione  della  caccia   onlus,
Associazione Lav Lega Anti  Vivisezione,  Ente  nazionale  protezione
animali Enpa Onlus, Associazione Wwf Italia  Onlus,  in  persona  del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentati   e   difesi
dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da pec  da
Registri di giustizia e domicilio eletto  presso  il  suo  studio  in
Milano, via Hoepli n. 3; 
    Contro Regione Liguria, in persona del legale rappresentante  pro
tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Barbara  Baroli,
Leonardo Castagnoli, con domicilio digitale come da pec  da  Registri
di giustizia; 
    Nei confronti Unione Enalcaccia non costituito in giudizio; e con
l'intervento di ad opponendum: 
        Federcaccia della Regione Liguria,  A.N.U.U.  -  Associazione
dei  migratoristi  italiani  per   la   conservazione   dell'ambiente
naturale,   sede   regionale   Liguria,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati
Andrea Mozzati, Pietro Balletti, con domicilio digitale come  da  pec
da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo  studio  Pietro
Balletti in Genova, via Corsica n. 2/11; 
    Per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della
Giunta regionale della Liguria, n. 355 del 23 maggio 2018, avente  ad
oggetto: «Calendario venatorio regionale stagione 2018/19 - Art.  34,
comma 4, l.r. n. 29/1994». 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 19  settembre  2018
il dott. Roberto Pupilella e uditi per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Con ricorso notificato in data 23  luglio  2018  le  Associazioni
ricorrenti hanno impugnato la deliberazione  della  Giunta  regionale
della Liguria, n. 355 del  23  maggio  2018,  avente  ad  oggetto  il
«Calendario venatorio regionale per la stagione di caccia 2018/19». 
    E'  censurata,  sotto  plurimi  profili,  l'illegittimita'  della
deliberazione in parola, per essersi  Regione  Liguria  asseritamente
discostata dalle prescrizioni dettate dall'ISPRA con  parere  del  31
maggio 2017, e  per  aver  cosi'  adottato  un  calendario  venatorio
suscettibile di arrecare nocumento alla fauna stanziale e  migratrice
presente sul territorio regionale. 
    In particolare, le ricorrenti hanno prospettato dieci  motivi  di
censura, enucleabili - eccezion  fatta  per  il  sesto  ed  il  nono,
relativi alla questione di  legittimita'  costituzionale  di  cui  si
dira' infra - come segue: 
        I) «Illegittimita' per eccesso di potere sotto il profilo del
travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e di motivazione -
violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 157/92», in quanto il
calendario avrebbe previsto,  contrariamente  ed  immotivatamente  al
parere ISPRA, relativamente  alle  specie  Tordo  Bottaccio,  Cesena,
Colombaccio e Merlo, due giornate  aggiuntive  di  caccia  dal  primo
ottobre al 30 novembre.  La  caccia  in  tali  giornata  sarebbe  poi
ammessa con la modalita' da appostamento senza alcuna  specificazione
in luogo della modalita' appostamento fisso come prescritto da ISPRA; 
        II) Illegittimita' per eccesso di potere sotto il profilo del
travisamento dei fatti, del  difetto  di  istruttoria  -  difetto  di
motivazione - violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 157/92»
in quanto Regione  Liguria  non  avrebbe  recepito  integralmente  il
parere dell'ISPRA, avendo  concesso  che  l'attivita'  venatoria  nel
periodo 1° ottobre - 30  novembre  2018,  potesse  essere  esercitata
anche da appostamenti temporanei; 
        III) «Illegittimita'  per  eccesso  di  potere  e  violazione
dell'art. 3 della legge n. 241/90  per  difetto  di  motivazione»  in
quanto il calendario venatorio, in preteso contrasto  con  il  parere
ISPRA, avrebbe consentito la conclusione del periodo di caccia al  20
gennaio anziche' al  31  dicembre  e  che  non  avrebbe  previsto  un
meccanismo ad hoc per sospendere l'attivita'  venatoria  in  caso  di
ondate di gelo; 
        IV)  «Violazione  dell'art.  18  della  legge  n.  157/92   -
illegittimita' per eccesso di potere per difetto  di  istruttoria  in
relazione all'art. 34, comma 8, della l.r. n.  29/94»  in  quanto  il
numero di esemplari prelevabili 25 non  sarebbe  conforme  al  parere
ISPRA; 
        V) «Violazione dell'art. 18,  primo  comma,  lett.  d)  della
legge n. 157/92»,  in  quanto  da  un  lato,  l'anticipazione  al  16
settembre della caccia al  cinghiale  sarebbe  in  contrasto  con  la
normativa statale che, per converso, la ammette  soltanto  a  partire
dal 1° ottobre e dall'altro lato, tale anticipo non sarebbe  coerente
col dettato normativo nazionale di  riferimento  e  non  risulterebbe
condivisibile sotto il profilo tecnico-scientifico, in considerazione
del rilevante impatto che la tecnica di  prelievo  prevista  (vale  a
dire, in forma collettiva e  con  cani  al  seguito)  esercita  sulle
specie non target; 
        VII) «Violazione dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157/92
e dell'art. 34 della l.r. n. 29/94»; 
        VIII) «Illegittimita' per eccesso di potere  per  difetto  di
istruttoria e difetto di motivazione», in quanto per quanto  riguarda
l'allodola sarebbe previsto un numero di capi abbattibili pari  a  50
senza tenere conto dei capi prelevati fuori  regione  e,  per  quanto
riguarda  la  moretta,  la  previsione  dell'inizio  della   relativa
attivita' venatoria al 1°  novembre  sarebbe  inadeguata  perche'  la
migrazione di tale specie terminerebbe solo a fine novembre; 
        X) «Illegittimita' per eccesso di potere sotto il profilo del
difetto di istruttoria e della motivazione e violazione  dell'art.  3
della legge n. 241/90 - violazione dell'art. 1, comma 2, della  legge
n. 157/92», in quanto la regione non avrebbe preso in  considerazione
aree umide in relazione alle quali gli uccelli  acquatici  dovrebbero
essere protetti dal disturbo recato loro dalla caccia, rimanendo cosi
sprovvisti di adeguata tutela. 
    Con il sesto ed il nono  motivo  parte  ricorrente  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale  degli  articoli  34,  comma
7-bis della l.r. n. 57/92, e 38, comma 8, della medesima  legge,  per
contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. 
    Con sentenza parziale n. 769 del 4 ottobre 2018, questo Tribunale
amministrativo  regionale  si  e'  pronunciato  su  tutti  motivi  di
ricorso. 
    Nello specifico il Tribunale ha respinto, in quanto infondati,  i
motivi: primo, secondo, terzo (limitatamente  alla  censura  relativa
alla mancata attivazione  di  un  meccanismo  ad  hoc  finalizzato  a
interrompere l'attivita' venatoria nei confronti della beccaccia  nel
caso di ondate di gelo). 
    E' stato anche respinto dal Collegio l'ottavo motivo. 
    La Sezione ha invece ritenuto fondati  ed  ha  accolto  il  primo
motivo con riguardo alla sola Cesena, il terzo  motivo  con  riguardo
alla  posticipazione  della  chiusura  dell'attivita'  venatoria  nei
confronti della beccaccia al 20 gennaio anziche' al 31  dicembre,  ed
il  quarto  sempre  in  relazione  al  prolungamento  del  calendario
venatorio in gennaio. 
    Il  Tribunale  ha  poi  accolto  il  quinto   motivo,   imponendo
all'amministrazione  di  non  estendere  il  periodo  di  caccia   al
cinghiale oltre il trimestre previsto dalla legge, rimanendo salve le
norme previste dalla legge n. 248/2005 che disciplina il prelievo  in
forma selettiva di bovidi, cervidi ed ungulati tra i quali rientra il
cinghiale. 
    E' stato invece dichiarato inammissibile  il  settimo  motivo  di
ricorso; ed e' stato infine accolto il decimo motivo. 
    Questo Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto,  poi,  che
l'esame delle censure relative al sesto e nono motivo di impugnazione
dovessero essere esaminate separatamente, ravvisando gli  estremi  di
rimessione alla Corte costituzionale della prospettata illegittimita'
costituzionale. 
    In particolare, il sesto  motivo  di  impugnazione  formulato  da
parte ricorrente inerisce all'orario di caccia  giornaliero  previsto
all'art. 1, primo comma, lett. g) del calendario venatorio gravato. 
    Tale norma recepisce l'art. 34, comma 7 bis, della l.r. n. 29/94,
che secondo parte ricorrente sarebbe incostituzionale, in quanto  non
rispettoso dell'art. 18 comma 7 della  legge  statale  n.  157/92  e,
dunque si  porrebbe  in  violazione  dell'art.  117,  comma  secondo,
lettera s) della Carta costituzionale. 
    La questione appare rilevante nel giudizio e  non  manifestamente
infondata. 
    L'art. 34  comma  7-bis  ultimo  periodo  della  legge  regionale
stabilisce che: «La caccia da appostamento temporaneo  e  fisso  alla
selvaggina  migratoria  e'  consentita  fino  a  mezz'ora   dopo   il
tramonto.» 
    L'art. 18 comma 7 della legge statale stabilisce che: «La  caccia
e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al  tramonto.
La caccia di selezione agli ungulati e'  consentita  fino  ad  un'ora
dopo il tramonto». 
    Come evidenziato da parte ricorrente, su  tale  questione  si  e'
gia' espressa, indirettamente, la Corte costituzionale  con  sentenza
n. 191/2011. 
    Segnatamente, l'art. 34 comma 7-bis ultimo periodo,  nella  parte
in  cui  consente  di  continuare   l'esercizio   della   caccia   da
appostamento alla selvaggina  migratoria  fino  a  mezz'ora  dopo  il
tramonto, e' stato richiamato dall'art. 1  della  l.r.  29  settembre
2010, n. 15, volta a modificare l'art.  1  della  legge  regionale  6
giugno  2008,  n.  12,  di  approvazione  del  calendario   venatorio
regionale triennale per le stagioni 2008-2011. 
    La norma in questione, a seguito di apposito ricorso proposto dal
Governo, e' stata dichiarata illegittima dalla sentenza  della  Corte
costituzionale n. 191 del 15 giugno 2011. 
    La suddetta decisione, dichiarando l'illegittimita'  dell'art.  1
della l.r. n. 15/2010, ha travolto il principio recato dall'art.  34,
comma 7-bis, ultimo periodo, della l.r. n.  29/1994,  senza  tuttavia
incidere direttamente sullo stesso che e' ancora presente  nel  testo
della   legge,   non   essendone   stata    dichiarata    formalmente
l'illegittimita'. 
    Il  Giudice  costituzionale,  infatti,  nel   dispositivo   della
sentenza, si e' limitato a censurare la disposizione impugnata, senza
dichiarare  «in  via  conseguenziale»  l'illegittimita'  della  norma
richiamata. 
    Tuttavia,  nelle  considerazioni  in   diritto,   la   Corte   ha
espressamente affermato che «la disciplina statale, che  delimita  il
periodo entro  il  quale  e'  consentito  l'esercizio  venatorio,  e'
ascrivibile al novero delle misure indispensabili per  assicurare  la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie  cacciatili,  rientrando
nella  materia  della  tutela  dell'ambiente,   vincolante   per   il
legislatore regionale (sentenze n. 272 del 2009 e n.  313  del  2006,
nonche', successivamente, sentenze n. 233  del  2010  e  n.  193  del
2010). 
    Posto che la disciplina sulla delimitazione temporale del periodo
in cui e' permesso il prelievo venatorio ha  ad  oggetto,  oltre  che
l'individuazione dei periodi dell'anno in  cui  esso  e'  consentito,
anche i limiti orari nei quali  quotidianamente  detta  attivita'  e'
lecitamente svolta in  relazione  a  determinate  specie  cacciatili,
risulta evidente che la disposizione censurata, consentendo la caccia
da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria  ancora
per mezz'ora dopo il tramonto del sole, cosi' oltrepassando il limite
ordinariamente fissato per questa dall'art. 18, comma 7, della  legge
n. 157 del 1992, costituisce violazione del livello apprestato  dallo
Stato nell'esercizio della sua competenza  esclusiva  in  materia  di
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost.» 
    Alla luce di quanto sopra, il Collegio, conclusivamente,  ritiene
necessario disporre la sospensione del  giudizio  e  sottoporre  alla
Corte   costituzionale   la   seguente   questione   incidentale   di
legittimita' costituzionale, rilevante ai fini della definizione  del
giudizio «a quo», volta ad ottenere una pronuncia pregiudiziale circa
la possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 7-bis,
ultimo periodo, della  l.r.  n.  29/1994  sulla  cui  base  e'  stato
adottato l'art. 1, primo comma, lett.  g)  del  calendario  venatorio
impugnato, in quanto violativo dell'art. 18 della  legge  statale  n.
157/92 e, dunque, dell'art. 117,  comma  secondo,  lettera  s)  della
Carta costituzionale. 
    Per quanto attiene al nono motivo, parte ricorrente ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38,  ottavo  comma
della l.r. n. 29/94, come modificato dalla l.r. n. 10/2017, a cui  l'
art 3 del calendario venatorio impugnato opera integrale rinvio. 
    Secondo  le  associazioni  ricorrenti  la   citata   disposizione
regionale non appare rispettosa  dell'art.  12,  comma  12-bis  della
legge statale 1 n. 57/92 e, dunque,  dell'art.  117,  comma  secondo,
lettera s) della Carta costituzionale. 
    La questione appare rilevante e non manifestamente infondata. 
    In punto rilevanza, si evidenzia che in  ragione  del  rinvio  da
parte  dell'art.  3,  comma  1,  del   provvedimento   amministrativo
impugnato alle disposizioni di cui all'art. 38,  ottava  comma  della
l.r. n. 29/94,  la  declaratoria  d'incostituzionalita'  della  norma
censurata comporterebbe l'illegittimita' del  provvedimento  medesimo
e, dunque, il suo necessario annullamento da parte di questo T.A.R. 
    In punto non manifesta infondatezza, si evidenzia che l'art.  12,
comma 12-bis della legge statale n. 157/92 prescrive  che  «La  fauna
selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere  annotata  sul
tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento». 
    Cio' significa che non appena  un  animale  viene  abbattuto  dal
cacciatore, sorge in  capo  a  quest'ultimo  l'obbligo  giuridico  di
registrarlo immediatamente sul tesserino venatorio regionale. 
    La  disciplina  in  parola  e'   improntata   sia   a   finalita'
statistiche, sia al monitoraggio delle  quote  massime  di  esemplari
cacciati su una determinata area geografica. 
    Tali  finalita'  sono  considerate  dall'ordinamento  di  massima
rilevanza, ai fini della tutela della fauna e dell'ecosistema in  cui
viene esercitata l'attivita' venatoria. 
    Ed invero, le violazioni in materia di annotazione del  tesserino
venatorio  regionale  comportano,  per  vero,  l'applicazione   della
sanzione amministrativa di cui all' art. 31, comma primo,  lett.  i),
della legge n. 157/92. 
    L'art. 3, comma 1 della D.G.R  n.  335/18  (calendario  venatorio
impugnato) dispone, invece, che: «Il  tesserino  venatorio  regionale
deve essere rilasciato annualmente dagli organismi  preposti  e  deve
essere compilato dal cacciatore  in  tutte  le  parti  relative  alla
giornata di caccia, cosi come disposto dall'art.  38  della  l.r.  n.
29/94 e successive modificazioni ed integrazioni e  dalle  istruzioni
riportate sul tesserino medesimo». 
    La disposizione rimanda direttamente all'art. 38, comma  8  della
l.r. n. 29/94 (come modificato dalla l.r. n.  10/2017)  che  dispone:
«il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi  spazi  relativi
alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito
dopo l'abbattimento accertato.» 
    Il calendario venatorio, nella parte in cui rinvia al precetto di
cui all'art. 38, comma 8 della l.r. n. 29/94  si  pone  in  netto  ed
evidente contrasto con l'art. 12, comma 12-bis della legge statale n.
157/92 (introdotto dall'art. 31 della legge n. 122/2016 in  relazione
al  Caso  EU  Pilot  6955/14/ENVI),  che,   invece,   prescrive   che
l'annotazione sia fatta indipendentemente dall'accertamento in ordine
all'avvenuto abbattimento del capo soppresso. 
    Ed invero, la disciplina statale prescrive che l'annotazione  del
capo abbattuto sia immediata e  non,  invece,  subordinata  ad  alcun
«accertamento» da parte del cacciatore. 
    La  previsione  -  contenuta  nella  legge   regionale,   a   cui
espressamente rinvia l'art. 3 dell'impugnato calendario  venatorio  -
di tale accertamento, determina la possibilita', per i cacciatori, di
escludere da conteggi e  registrazioni  gli  animali  uccisi  ma  non
rintracciati e/o recuperati per  i  piu'  disparati  motivi  (ricerca
nella vegetazione,  o  in  aree  impervie,  paludose  e  lacustri,  o
sopraggiunte condizioni di scarsa luminosita', errore, ecc.). 
    L'introduzione dell'accertamento dell'abbattimento elude pertanto
la ratio della  norma  statale,  diretta  ad  assicurare  la  massima
tempestivita' ed accuratezza della registrazione delle prede (ai fini
del  rispetto  per  esempio  del  carniere  massimo   giornaliero   e
stagionale fissati, per ciascun cacciatore;  per  evitare  che  siano
abbattuti animali poi non registrati sul tesserino,  per  eludere  la
vigilanza, ecc.). 
    Secondo   principi   costantemente    affermati    dalla    Corte
costituzionale, la disciplina sulla caccia ha per  oggetto  la  fauna
selvatica, che rappresenta «un bene ambientale di  notevole  rilievo,
la cui tutela rientra nella materia  della  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema». 
    Tale tutela e' affidata  alla  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello  di  tutela,
non «minimo», ma «adeguato e non riducibile»  (Corte  costituzionale,
sent. n. 193 del 2010). 
    In particolare, l'art. 18 della legge n. 157/92  garantisce  «nel
rispetto degli obblighi comunitari contenuti n. 79/409/CEE,  standard
minimi ed uniformi, di  tutela  della  fauna  sull'intero  territorio
nazionale,   ha   natura   di   norma   fondamentale    di    riforma
economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia
della  fauna  selvatica,  il  cui  rispetto  deve  essere  assicurato
sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 227 del 2003 e  n.  536
del 2002)» (Corte cost., n. 233 del 2010). 
    Da cio'  consegue  che  le  norme  statali  rappresentano  limiti
invalicabili per  l'attivita'  legislativa  delle  regioni,  dettando
norme imperative che devono essere rispettate sull'intero  territorio
nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale. 
    La    citata    norma    del    calendario    impugnato    appare
costituzionalmente illegittima, perche' non rispettosa dell'art.  12,
comma 12-bis della legge n. 157/92  (introdotto  dall'art.  31  della
legge n. 122/2016 legge europea 2015/2016), che prescrive: «La  fauna
stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata  sul  tesserino
venatorio di cui al comma 12, subito dopo l'abbattimento». 
    Tanto premesso e richiamata la  citata  sentenza  n.  769  del  4
ottobre 2018 resa nel giudizio di cui in epigrafe,  con  la  presente
ordinanza  il  Collegio  ritiene  di  dover  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 38, ottavo comma della l.r.  n.
29/94, come modificato dalla l.r. 10/2017, in quanto  non  rispettoso
dell'art. 12, comma 12-bis della legge statale 1 n. 157/92 e, dunque,
dell'art. 117, comma secondo, lettera s) della Carta  costituzionale,
essendo la questione rilevante ai fini della decisione del ricorso  e
non manifestamente infondata. 
    Per tutte  le  suesposte  considerazioni,  occorre  rimettere  le
questioni alla Corte costituzionale. 
    Ai sensi dell'art. 23, secondo e  terzo  comma,  della  legge  11
marzo 1953,  n.  87,  il  presente  giudizio  e'  sospeso  fino  alla
definizione  dell'incidente  di  costituzionalita'  in  relazione  ai
motivi di ricorso sesto e nono. 
    Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11  marzo  1953,
n. 87, la presente ordinanza e' notificata alle parti costituite e al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  (Sezione
Seconda),  interlocutoriamente  pronunciando  sul  ricorso,  come  in
epigrafe proposto: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,  comma  7-bis,
ultimo periodo, della l.r. n.  29/1994  in  relazione  all'art.  117,
comma 2, lett. s) della Costituzione; 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 8, della
legge regionale n. 157/1992, in  relazione  all'art.  117,  comma  2,
lett. s) della Costituzione; 
        dispone la sospensione in  relazione  ai  due  quesiti  sopra
indicati del presente giudizio e ordina alla  segreteria  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina che, a cura della segreteria,  la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti costituite e al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, nonche'  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio  del  giorno  19
settembre 2018 con l'intervento dei magistrati: 
        Roberto Pupilella, Presidente, estensore; 
        Luca Morbelli, consigliere; 
        Angelo Vitali, consigliere. 
 
                 Il Presidente, estensore: Pupilella