AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Paracetamolo Galenica Senese» (19A02682) 
(GU n.101 del 2-5-2019)

 
          Estratto determina n. 626/2019 del 2 aprile 2019 
 
    Medicinale: PARACETAMOLO GALENICA SENESE. 
    Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica  Senese  S.r.l.,
via Cassia Nord n. 351 - 53014 Monteroni D'Arbia (SI), Italia. 
    Confezioni: 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini  in  vetro  da
100 ml - A.I.C. n. 041160072 (in base 10); 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 48 flaconcini  in  vetro  da
100 ml - A.I.C. n. 041160084 (in base 10); 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in poliolefine  da
100 ml con una porta - A.I.C. n. 041160096 (in base 10); 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in poliolefine  da
100 ml con due porte - A.I.C. n. 041160108 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Composizione: 
      principio attivo: paracetamolo. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini  in  vetro  da
100 ml - A.I.C. n. 041160072 (in base 10); classe di rimborsabilita':
«C»; 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 48 flaconcini  in  vetro  da
100 ml - A.I.C. n. 041160084 (in base 10); classe di rimborsabilita':
«C»; 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in poliolefine  da
100 ml con una porta - A.I.C. n. 041160096 (in base  10);  classe  di
rimborsabilita': «C»; 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in poliolefine  da
100 ml con due porte - A.I.C. n. 041160108 (in base  10);  classe  di
rimborsabilita': «C». 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Paracetamolo Galenica Senese» e' classificato,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Paracetamolo Galenica Senese» e' la seguente: 
      per  le  confezioni  con  A.I.C.  nn.  041160096  e  041160108:
medicinale soggetto a prescrizione  medica  da  rinnovare  volta  per
volta (RNR); 
      per  le  confezioni  con  A.I.C.  nn.  041160072  e  041160084:
medicinale soggetto a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.