N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2019

Ordinanza del 15 gennaio 2019 del Magistrato di sorveglianza di  Pisa
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di T.F.. 
 
Esecuzione  -  Pene  pecuniarie  inflitte  dal  giudice  di  pace   -
  Conversione per insolvibilita' del condannato - Giudice  competente
  - Abrogazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 274 del 2000. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia), art. 299, nella parte in cui abroga
  l'art.  42  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,   n.   274
  (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a  norma
  dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468). 
(GU n.18 del 2-5-2019 )
 
                   UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PISA 
 
    Il Magistrato di sorveglianza di Pisa, dott. Rinaldo Merani; 
    Visti gli atti del procedimento di sorveglianza  per  conversione
di pena pecuniaria avviato nei confronti di T.F., nato in ... il ...,
detenuto presso la  Casa  Circondariale  di  Pisa  in  esecuzione  di
provvedimento  cumulo  pene  concorrenti  n.  SIEP  285/2017  Procura
Repubblica di Genova: fine pena attuale 31 gennaio 2020; 
    Ha emesso la seguente ordinanza. 
    T. e' stato condannato con sentenza 21  maggio  2013  Giudice  di
pace di Asti, irrevocabile il 24 giugno 2013, alla pena di euro 5.000
di ammenda. 
    La Procura Repubblica di Asti, avendo  rilevato  l'impossibilita'
di esazione della somma,  ha  richiesto  la  conversione  della  pena
pecuniaria in liberta' controllata al Magistrato di  sorveglianza  di
Genova che ha trasmesso gli atti al  Magistrato  di  sorveglianza  di
Pisa per competenza essendo T. detenuto presso la Casa  Circondariale
di Pisa. 
    In data 22 maggio 2018 il Magistrato di sorveglianza di  Pisa  ha
ritenuto la propria incompetenza per materia e trasmesso gli atti  al
Giudice di pace di Asti, ritenuto competente. 
    In data 11 giugno 2018 il Giudice di pace di  Asti  ha  sollevato
conflitto negativo di competenza trasmettendo gli atti alla Corte  di
Cassazione. 
    Con sentenza 15 novembre 2018 la Corte di Cassazione ha  ritenuto
la competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa trasmettendo gli
atti per la decisione di merito. 
    Ritiene il Magistrato di  sorveglianza  di  Pisa  che  il  regime
normativo vigente in  virtu'  del  quale  e'  stata  riconosciuta  la
competenza del Magistrato di sorveglianza a decidere in ordine ad una
richiesta  di  conversione  per  insolvibilita'  di  pena  pecuniaria
irrogata dal Giudice di pace, sia il  frutto  di  un  intervento  del
legislatore delegato  affetto  da  eccesso  di  delega  e  dunque  in
violazione dell'art. 76 Cost. 
    La Corte di  Cassazione  ha  puntualmente  ricostruito  l'attuale
stato normativo che regola l'attribuzione di competenza in materia di
conversione di  pene  pecuniarie  per  insolvibilita',  si  che  pare
esaustivo riportare i passaggi essenziali della sentenza: 
        «1. Il conflitto deve essere risolto nel senso  indicato  dal
Giudice che l'ha sollevato. 
    Osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una ipotesi di
conflitto negativo di competenza  a  norma  dell'art.  28  codice  di
procedura penale poiche' due organi  giurisdizionali  hanno  ritenuto
che la competenza a provvedere spettasse all'altro. 
    Giova richiamare la norme del decreto legislativo n. 274 del 2000
che vengono prese in considerazione dai due Giudici sopra indicati, e
cioe': l'art. 55 («Per i reati di competenza del giudice di pace,  la
pena pecuniaria non eseguita per  insolvibilita'  del  condannato  si
converte, a  richiesta  del  condannato,  in  lavoro  sostitutivo  da
svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e  non  superiore  a
sei mesi con le modalita' indicate nell'articolo  54.»»),  l'art.  62
(«Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della
legge 24 novembre  1981,  n.  689,  non  si  applicano  ai  reati  di
competenza del giudice di pace.» ), l'art. 42 («Le  condanne  a  pena
pecuniaria si eseguono  a  norma  dell'articolo  660  del  codice  di
procedura penale, ma l'accertamento  della  effettiva  insolvibilita'
del  condannato  e'  svolto  dal  Giudice  di  pace  competente   per
l'esecuzione che adotta  altresi'  i  provvedimenti  in  ordine  alla
rateizzazione, ovvero alla  conversione  della  pena  pecuniaria»)  e
l'art  40  («Salvo  diversa  disposizione  di  legge,  competente   a
conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il Giudice  di  pace
che l'ha emesso»). 
    Cio'   va   tenuto   presente   nella    ricostruzione    storica
dell'evoluzione  dell'istituto  de  quo:  l'esecuzione   delle   pene
pecuniarie inflitte dal Giudice di pace era disciplinata dall'art. 42
del decreto legislativo n. 274 del 2000, il quale stabiliva che  essa
aveva luogo  ai  sensi  dell'art.  660  codice  di  procedura  penale
tuttavia, per scelta legislativa di concentrazione  delle  competenze
in executivis, si era previsto  che  l'accertamento  della  effettiva
insolvibilita' del  condannato  fosse  svolto  dal  Giudice  di  pace
competente per l'esecuzione, il quale adottava anche i  provvedimenti
in  ordine  alla  rateizzazione  o  alla   conversione   della   pena
pecuniaria;  in  ordine  al  meccanismo  di  conversione  delle  pene
pecuniarie inflitte  dal  Giudice  di  pace,  conseguente  alla  loro
mancata esecuzione per insolvibilita' del condannato, l'art.  55  del
citato decreto legislativo n. 274 del 2000 prevede in  prima  istanza
il ricorso alla sanzione del lavoro sostitutivo per la durata  e  con
le modalita' regolate dallo  stesso  articolo:  qualora  sia  violato
l'obbligo del lavoro sostitutivo (o se esso non sia stato chiesto dal
condannato), la parte residua  della  pena  pecuniaria  non  eseguita
mediante tale sanzione si converte in permanenza domiciliare. 
    Tuttavia, l'art. 299 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 115 del 2002 (c.d.  testo  unico  delle  spese  di  giustizia)  ha
abrogato l'art. 42 sopra menzionato, stabilendo  che  le  condanne  a
pena pecuniarie, a  seguito  della  entrata  in  vigore  della  nuova
normativa, dovevano eseguirsi a norma degli artt. 235, 237, 238 e 241
del testo unico: secondo tali disposizioni,  le  somme  dovute  erano
recuperate dall'ufficio incaricato  della  gestione  delle  attivita'
connesse alla riscossione (con la notifica dell'invito  di  pagamento
si  fissava  il  termine  per  l'adempimento,  scaduto  il  quale  si
procedeva ad iscrizione a ruolo ed al recupero  per  il  tramite  del
concessionario). Si trattava di una previsione inserita in piu' vasto
ambito  di  attribuzione,  in  via  generale,  dei  procedimenti   di
conversione delle pene  pecuniarie  al  giudice  dell'esecuzione:  ed
infatti, la norma prima indicata abrogava anche l'art. 660 codice  di
procedura penale,  il  quale  stabiliva  appunto  la  competenza  del
Magistrato  di  sorveglianza  per  la  conversione   delle   sanzioni
pecuniarie inflitte dagli altri Giudici. 
    2. Questa nuova disciplina, pero',  non  ha  superato  il  vaglio
della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 18 giugno 2003  n.
212, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 238  e
299 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,  per
eccesso di delega, nella parte in  cui  veniva  abrogato  l'art.  660
codice di procedura penale. 
    Scriveva la Corte costituzionale nella  citata  sentenza  che  la
delega  conferita  atteneva  al  procedimento  di   gestione   e   di
alienazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati,  al  procedimento
relativo alle spese di giustizia ed ai procedimenti per  l'iscrizione
a ruolo e il rilascio di copie di atti in  materia  tributaria  e  in
sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio,
gli affari non contenziosi e le esecuzioni mobiliari ed  immobiliari:
in definitiva, era una delega che riguardava l'intera  materia  delle
spese  di  giustizia;  di  conseguenza,  notava  che  il  Legislatore
delegato aveva ritenuto esistesse  una  sostanziale  comunanza  della
materia delle pene pecuniarie con quella delle  spese  di  giustizia,
poiche'  aveva  riformato  anche  la  disciplina   del   procedimento
giurisdizionale di conversione delle pene pecuniarie, con particolare
riguardo  alla  nuova  competenza,   sottratta   al   Magistrato   di
sorveglianza per essere  attribuita,  in  via  generale,  al  giudice
dell'esecuzione. Questa valutazione non veniva condivisa dalla  Corte
costituzionale appunto,  in  quanto  l'esistenza  di  una  delega  in
materia coperte da riserva assoluta di legge - quale  appunto  quella
della competenza del Giudice, ex art. 25 Cost. -  non  poteva  essere
desunta da una mera connessione con l'oggetto  della  delega  stessa:
doveva quindi ritenersi che il Legislatore delegato fosse  privo  del
potere di dettare una  disciplina  del  procedimento  di  conversione
delle pene pecuniarie che comportasse  una  radicale  modifica  delle
regole di competenza. 
    Pertanto,  veniva  dichiarata,  fra   l'altro,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 299 del citato testo unico  nella  parte  in
cui aveva abrogato l'art. 660 codice di procedura penale. 
    Di conseguenza, l'intera materia  della  conversione  delle  pene
pecuniarie confluiva nelle competenze del Magistrato di sorveglianza. 
    Ed invero, avendo la Corte costituzionale abrogato il  menzionato
art. 299 soltanto parzialmente, restava salva l'efficacia  abrogativa
che tale norma operava dell'art. 42 del decreto  legislativo  n.  274
del 2000,  il  quale  aveva  attribuito  la  conversione  delle  pene
pecuniarie inflitte dal Giudice di pace a questo stesso giudice. 
    A questa efficacia abrogativa va aggiunto un altro effetto  della
decisione menzionata: fa Corte costituzionale ha  anche  abrogato,  e
per intero, l'art. 238 del citato  testo  unico,  il  quale  articolo
attribuiva in via  generale  la  competenza  per  la  conversione  al
giudice  dell'esecuzione  competente.  Questo   principio   generale,
dunque, non trova piu' applicazione  all'Istituto  della  conversione
delle pene pecuniarie. 
    Ulteriore conseguenza e' quella per cui, difettando una norma che
attribuisca al Giudice di pace la competenza alla  conversione  delle
pene pecuniarie (o specificamente o quale  giudice  dell'esecuzione),
non sussiste piu' una norma di legge che attribuisca  al  Giudice  di
pace la materia della conversione delle pene pecuniarie inflitte  con
le sue sentenze. 
    In questa materia, unica norma residuata, e con portata generale,
e' l'art.  660  codice  di  procedura  penale  ,  che  contempla  una
competenza specifica del Magistrato di sorveglianza. 
    4 . In dottrina, non isolati commenti hanno  auspicato  un  nuovo
intervento del legislatore che torni ad  assegnare  formalmente  tale
attribuzione al Giudice di pace. 
    Ma, allo stato, va preso atto della normativa vigente, cosi' come
risultante dall'intervento della Corte costituzionale sopra indicato. 
    Va tuttavia precisato che detto  intervento  ha  determinato  una
situazione  normativa  che  non  puo'  dirsi  irragionevole   o   non
equilibrata: esso ha fatto riprendere vigenza ad una norma  (e  cioe'
l'art. 660 codice di procedura penale) la quale si prestava  comunque
a disciplinare, in via generale, l'intera materia  della  conversione
delle  pene  pecuniarie,  per  cui  risulta  eliminata  soltanto   la
competenza derogatoria del Giudice di pace. Ma il complesso normativo
non e' rimasto privo di una disciplina organica, giacche' l'art.  660
codice di procedura penale, al suo comma l, prevede  appunto  in  via
generale che la conversione delle pene  pecuniarie  e'  eseguita  nei
modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti: pertanto, e' pienamente
rispondente a questo dettato normativo che  sussista  una  competenza
giurisdizionale  alla  conversione  delle  pene  pecuniarie  che  sia
distinta  da  quella  del  giudice  dell'esecuzione;   parimenti   e'
rispondente  a  questo  dettato  normativo  che  le  pene  pecuniarie
inflitte dal Giudice di pace  (per  il  quale  sussiste  un  apposito
corpus normativo  che  tiene  conto  delle  sue  peculiarita')  siano
convertite in sanzioni differenti da quelle che  convertono  le  pene
pecuniarie inflitte dagli altri Giudici (lavoro sostitutivo  ex  art.
55  del  decreto  legislativo  n.   274   del   2000   o   permanenza
domiciliare, in  luogo  della  liberta'  controllata  o  del   lavoro
sostitutivo ex art. 102 della legge  n.  689  del  1981);  non  viola
questo dettato normativa il fatto che tali sanzioni  siano  applicate
dal Magistrato di sorveglianza  anziche'  dal  Giudice  di  pace,  in
applicazione  del  comma  l  dell'art.  660   codice   di   procedura
penale, poiche' la mera collocazione dell'art. 55  citato  nel  testo
citato quale indicazione delle sanzioni applicabili  dal  Giudice  di
pace non puo' significare che esse debbono essere applicate  soltanto
dal Giudice di pace, considerato il mutamento  del  quadro  normativo
complessivo. Va infine considerato che il Magistrato di  sorveglianza
gia' e' competente per la conversione delle pene pecuniarie  inflitte
da tutti gli altri Giudici, per  cui  l'attribuzione  anche  di  tale
competenza non viola principi generali o funzioni particolari.». 
    Da tali complessive considerazioni  la  Corte  di  Cassazione  ha
tratto che nel caso in esame, e piu' in generale in tutti i  casi  in
cui si ponga una questione di conversione per insolvibilita' di  pena
pecuniaria irrogata da  un  Giudice  di  pace,  debba  provvedere  il
Magistrato di sorveglianza territorialmente competente. 
    A giudizio del Magistrato  di  sorveglianza  di  Pisa  la  lucida
esposizione del dettato  normativa  vigente,  posta  a  fronte  delle
considerazioni e conclusioni della sentenza costituzionale 18  giugno
2003, n. 212 avrebbe dovuto condurre ad un diverso approdo: ovvero  a
ritenere che l'art. 299 decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002 (in questa sede si  fara'  riferimento  al  testo  unico  in
materia  di  spese  di  giustizia,  comprensivo  delle   disposizioni
legislative, decreto legislativo n. 113/2002 che qui interessa, e  di
quelle regolamentari, decreto legislativo n. 114/2002) e' affetto  da
vizio di incostituzionalita' per eccesso di delega anche nella  parte
in cui ha abrogato l'art. 42 decreto legislativo  n.  274/2000  norma
che in virtu' di  tale  riconosciuta  illegittimita'  avrebbe  dovuto
(dovrebbe) essere restituita a piena vigenza  (ex  tune)  esattamente
come l'art. 660 c.p.p.. cosi' da ripristinare integralmente il regime
regolatore  delle  competenza   in   materia   di   conversione   per
insolvibilita' di pene pecuniarie, quale disegnato dal legislatore al
momento di introdurre il Giudice di pace  nell'ordinamento  giuridico
nazionale e   legittimamente   in   vigore   antecedentemente    all'
introduzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
    Non  sembra  dubitabile  in  proposito  che   quando   la   Corte
costituzionale ha lapidariamente sancito che «Il legislatore delegato
-  indipendentemente  dall'ampiezza   dei   contorni   che   vogliano
attribuirsi alla materia delle spese  di  giustizia  -  era,  dunque,
sicuramente  privo  del  potere  di  dettare   una   disciplina   del
procedimento di conversione delle pene pecuniarie che  comportasse  -
come quella  impugnata  -  una  radicale  modifica  delle  regole  di
competenza.» 
    ha inteso riferirsi all'intervento normativa nel suo complesso  e
dunque, ancorche' abbia poi limitato la portata demolitoria  del  suo
dispositivo all'art. 299 nella parte in cui abroga l'art.  600  c.p.p
.. anche all'art. 299 nella parte in cui  abroga  l'art.  42  decreto
legislativo n. 274/2000; del resto avendo dato ulteriore conferma del
proprio chiaro intendimento procedendo a dichiarare  incostituzionali
anche gli artt. 237 e 238 decreto del Presidente della Repubblica  n.
115/2002. 
    Alla luce dunque del significato  della  sentenza  costituzionale
richiamata, tanto limpido quanto riferito  esplicitamente  all'intera
modifica normativa dettata dal legislatore delegato del 2002 in  tema
di  competenza  a   decidere   in   merito   alle   conversioni   per
insolvibilita'  di  pene  pecuniarie,  risulta   non   manifestamente
infondata (rectius: ampiamente fondata) la questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 299 decreto del Presidente della  Repubblica
n. 115/2002  nella  parte  in  cui  ha  abrogato  l'art.  42  decreto
legislativo n. 274/2000, per come affetto da  eccesso  di  delega  in
violazione dell'art. 76 Cost. 
    Parallelamente tale questione  risulta  rilevante,  e  nei  fatti
decisiva. nel procedimento di sorveglianza in corso atteso che il suo
accoglimento comportera' un elemento nuovo e risolutivo per affermare
che - diversamente da quanto  sancito  a  risoluzione  del  conflitto
venutosi a creare - competente a valutare la richiesta di conversione
per insolvibilita' della pena pecuniaria irrogata a T. F. il  Giudice
di pace di Asti. 
    In tal senso e per completezza  espositiva  puo'  osservarsi  che
quale   effetto   -   evidentemente   non   voluto   della   sentenza
costituzionale n. 212/2003  e'  stata  travolta  anche  la  legittima
volonta' del legislatore che nel 2000 aveva  deciso  di  affidare  al
Giudice di pace, in veste di Giudice  dell'esecuzione,  le  questioni
afferenti la conversione per insolvibilita' di pene pecuniarie da lui
stesso irrogate. 
    L'art. 42 decreto  legislativo  n.  274/2000  era  stato  infatti
introdotto del tutto legittimamente nel contesto unitario del sistema
normativa  che  regola  il  funzionamento   del   Giudice   di   pace
nell'ordinamento, ed in attuazione di una logica coerente tenendo  in
primo luogo conto dei ruoli radicalmente diversi che  rivestono  tale
Giudice onorario e il Magistrato di sorveglianza il quale ultimo vede
i suoi compiti collegati esclusivamente alle vicende esecutive  delle
decisioni della Magistratura penale  ordinaria,  al  cui  interno  si
colloca quale naturale articolazione. 
    L'art. 42 citato introduceva quindi in tema  di  conversione  per
insolvibilita' di pene pecuniarie. un'idea di competenza  diversa  da
quella sottesa al codice di rito, fondata sull'attribuzione  di  tale
specifica funzione  al  Giudice  dell'esecuzione  trattandosi  di  un
intervento sul titolo esecutivo  allorche'  se  ne  fosse  constatata
l'ineseguibilita'  nelle  forme   originariamente   stabilite   nella
sentenza di condanna. 
    Il legislatore del 2002 ha quindi evidentemente inteso  estendere
tale opzione funzionale - in  verita'  assai  piu'  coerente  con  la
sistematica processuale -  anche  al  la  Magistratura  ordinaria,  e
volendo attribuire al Tribunale o alla Corte di appello in  veste  di
Giudice  dell'esecuzione  la  procedura  di   conversione   di   pena
pecuniaria  inesigibile  per  insolvibilita',   ha  simultane,  mente
abrogato l'art. 660 codice di procedura penale  e  introdotto  l'art.
237 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 secondo cui 
        «L'ufficio investe il pubblico ministero, perche'  attivi  la
conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti
giorni dalla  ricezione  della  prima  comunicazione,  da  parte  del
concessionario,  relativa  all'infruttuoso  esperimento   del   primo
pignoramento su tutti i beni». 
    Norma quest'ultima riferibile - e  riferita  -  ad  ogni  Giudice
dell'ordinamento  giuridico   penale,   ordinario   o   onorario,   e
regolatrice della competenza funzionale tanto del Tribunale  e  della
Corte di appello quanto del Giudice di  pace,  per  il  quale  ultimo
confermava la scelta gia' adottata a suo tempo nel  2000,  cosi'  che
nessuna variazione sostanziale determinava per tale parte atteso  che
i l Giudice di pace rimaneva  competente.  come  in  precedenza,  per
vagliare le richieste  di  conversione  per  insolvibilita'  di  pene
pecuniarie che aveva comminato. 
    Con il venir meno dell'art.  237  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 per effetto della sentenza costituzionale  che
andava ad affiancare la gia' occorsa abrogazione dell'art. 42 decreto
legislativo  n.  274/2000,  ad  opera  dell'art.  299   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002  nella  parte  qui   oggi
impugnata dinanzi al Giudice delle leggi, si e' dunque cassata  senza
motivo la volonta' del legislatore del 2000 che era stata espressa in
modo assolutamente conforme a Costituzione, e che la legge delega  n.
50/1999 non aveva autorizzato a modificare. 
    L'odierna  questione  di  costituzionalita',  allorche'  accolta,
consentira' dunque di ripristinare quella disposizione che  e'  stata
posta nell'ordinamento in modo pienamente legittimo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Magistrato di sorveglianza  di  Pisa  dichiara  rilevante  nel
presente giudizio e non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 299 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui abroga l'art. 42  del
decreto legislativo  n.  274/2000  in  relazione  all'art.  76  della
Costituzione della Repubblica italiana. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  venga  notificata  al  sig.
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e  comunicata  ai   sigg.ri
presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
        Pisa, 15 gennaio 2019 
 
                                Il Magistrato di sorveglianza: Merani