N. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2018

Ordinanza del 1° ottobre 2018 della Commissione tributaria  regionale
per la Campania sul ricorso  proposto  da  Agenzia  delle  entrate  -
Riscossione Napoli contro Abblasio Giuseppe. 
 
Imposte e tasse - Tributi erariali e  locali  -  Notificazione  degli
  atti impositivi e dei  ruoli  -  Notificazione  della  cartella  di
  pagamento -  Notificazione  diretta  tramite  il  servizio  postale
  eseguita dagli uffici finanziari o dagli enti locali nonche'  dagli
  enti concessionari della riscossione - Mancata  applicazione  delle
  modalita' di notificazione, in particolare per la fase di consegna,
  previste dalla legge n. 890 del  1982,  nel  testo  anteriore  alle
  modifiche introdotte dall'art. 1, comma 461, della legge n. 205 del
  2017. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
  (Disposizioni sulla riscossione delle imposte  sul  reddito),  art.
  26, primo comma, seconda parte; legge  20  novembre  1982,  n.  890
  (Notificazioni di atti a mezzo posta e  di  comunicazioni  a  mezzo
  posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),  art.  14,
  come modificato dall'art. 20 della legge  8  maggio  1998,  n.  146
  (Disposizioni per la semplificazione  e  la  razionalizzazione  del
  sistema tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
  finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere  finanziario);
  legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
  2007)"), art. 1, comma 161. 
(GU n.19 del 8-5-2019 )
 
           LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPANIA 
                             Sezione 25 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Verrusio Mario, Presidente e relatore; 
        D'Avino Raffaele, giudice; 
        Di Lorenzo Fabio, giudice; 
    ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  n.   8272/2017
depositato il 14 settembre 2017, avverso  la  pronuncia  sentenza  n.
3745/2017 Sez. 29 emessa dalla Commissione tributaria provinciale  di
Napoli; 
    contro: Abblasio Giuseppe, v. Giovanni Antonio Campano, 91 int. 1
- 80145 Napoli, difeso da Pisani  Angelo,  piazza  Vanvitelli,  15  -
80100 Napoli; 
    proposto dall'appellante: Ag. Entrate  -  Riscossione  -  Napoli,
difeso da Mongillo Alessandra, salita Arenella 51/B - 80129 Napoli. 
    Atti impugnati: 
        cartella di pagamento n. 07120130027104450000 Tas. Automobili
2008; 
        cartella di pagamento n. 07120130057260411000 TARSU/TIA 2009. 
    Sciogliendo la riserva di cui alla CdC del 14 maggio 2018; 
    Premesso: 
        che oggetto dell'appello e'  la  sentenza  della  Commissione
tributaria provinciale di Napoli sezione 29ª  n.  3745/2017,  che  ha
accolto parzialmente il ricorso del  contribuente  Giuseppe  Abblasio
avverso intimazione di pagamento n. 07120159088282133000, fondata  su
varie cartelle esattoriali, nella parte in cui  veniva  richiesto  il
pagamento anche di ruoli per tributi recate da cartelle - in  ricorso
specificatamente indicate - asseritamente non notificate,  domandando
per  queste  l'annullamento  della  intimazione  per  difetto   della
notificazione dell'atto prodromico, ossia delle cartelle  esattoriali
indicate ed altresi' relativa ritenuta formazione  di  decadenze  e/o
prescrizioni; 
        che la sentenza appellata  innanzi  indicata  ha  accolto  il
ricorso «in parte, nei sensi di cui  alla  motivazione»  (dispositivo
sentenza appellata); 
        che la motivazione della sentenza, integrante il dispositivo,
cosi' ha  statuito  (dalla  sentenza  appellata):  «Ritenuto  che  il
ricorso  debba  essere  accolto  con  riferimento  alla  cartella  n.
07120130027104450000 e 07120133005726041100, in  quanto  dalla  copia
della notifica depositata in atti da Equitalia emerge che  le  stesse
sono state notificate a familiari  conviventi  e  non  seguite  dalla
successiva notifica al ricorrente (sulla nullita' della  cartella  di
pagamento notificata da Equitalia mediante spedizione  diretta  della
raccomandata postale, qualora il plico sia stato consegnato a persona
diversa dal destinatario ed a quest'ultimo non  sia  stata  trasmessa
l'ulteriore   raccomandata   recante   comunicazione   di    avvenuta
notificazione, cfr. CIP Campobasso n. 68/2016)»; 
        che dunque il parziale accoglimento e' fondato dalla sentenza
appellata sulla  circostanza  della  mancata  comunicazione  a  mezzo
raccomandata  della  cd.  CAN  (prevista  in  via  generale  per   le
notificazioni a mezzo posta in caso di consegna a persona diversa dal
destinatario, ex art. 7 legge n.  890/1982  testo  vigente  al  tempo
delle notificazioni, avvenute rispettivamente il 6 febbraio 2013 e il
27 marzo 2013); 
        che l'Agenzia delle  entrate  Riscossione  -  successore  ope
iuris  nel  munus  di  Equitalia  Riscossione  Servizi  S.p.a.  -  ha
interposto appello avverso la sentenza innanzi indicata,  affidandolo
ad un unico motivo, in forza del quale, premesso in  fatto  (peraltro
cosi' come riconosciuto  dalla  stessa  sentenza  appellata)  che  la
notificazione  delle  due  cartelle  era  avvenuta  a   mezzo   posta
raccomandata a.r. diretta (cioe' senza intermediazione  di  ufficiale
notificatore) ex art. 26 decreto del Presidente della  Repubblica  n.
602/1973 testo vigente anche  all'epoca,  lamenta  la  violazione  di
legge, perche' la  sentenza  avrebbe  richiesto  un  adempimento  non
previsto dalla fattispecie astratta in relazione alla detta forma  di
notificazione, ed invoca la granitica giurisprudenza della  Corte  di
cassazione in funzione nomofilattica sul punto; 
        che l'appellato contribuente, benche'  ritualmente  intimato,
e' rimasto assente in questo grado; 
    precisato che  la  giurisdizione  e'  tributaria,  in  quanto  le
pretese di cui all'intimazione relazionate ai ruoli recati dalle  due
cartelle innanzi indicate sono riferite a ruoli  per  tributi  (tassa
auto e TARSU); 
    rilevato che effettivamente, come del resto gia' riconosciuto dal
Giudice di primo grado, la  notificazione  delle  due  innanzi  dette
cartelle  e'  avvenuta  -   come   indiscutibilmente   emerge   dalla
documentazione depositata dal concessionario in primo grado - a mezzo
posta raccomandata a.r. diretta,  cioe'  senza  l'intermediazione  di
ufficiale notificatore; 
    considerato: 
        che rispetto alla detta  situazione  di  fatto,  stando  alla
giurisprudenza della suprema Corte di cassazione (costituente diritto
vivente, cfr. di seguito) deve ritenersi  -  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 161, legge n. 296/2006 (per il tributo locale) e dell'art.  14,
comma 1, primo periodo, prima parte, legge n. 890/1982 (per i tributi
erariali  regionali)  e  nello  specifico,  in   relazione   all'atto
notificato  (cartella  esattoriale)  per  l'art.   26   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 602/1973 - esistente valida e regolare
la notifica di ciascuna delle cartelle perche' avvenuta  direttamente
a mezzo posta, dovendosi applicare  le  disposizioni  in  materia  di
regolamento postale per gli atti  a  firma  (nella  specie,  rationem
temporis, decreto ministeriale 1° ottobre 2008, art. 27, che non pone
alcun ordine  e  che  consente  la  consegna  anche  direttamente  al
portiere senza alcuna ricerca del destinatario) e  non  quelle  della
notificazione a mezzo posta nella forma di cui alla legge n. 890/1982
(testo ante legge n.  205/2017),  e  dunque  non  necessaria  ne'  la
specificazione della attivita' di ricerca del  destinatario  e  della
attestazione espressa di sua effettiva constatata  precaria  assenza,
ne',  soprattutto  per  quello  che   qui   interessa,   l'invio   di
raccomandata di comunicazione di avvenuta notificazione,  cosi'  come
disposto dall'art. 7 ult. comma, legge n. 890/1982 (nel testo vigente
all'epoca), nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario; 
        che tale infatti e' il consolidato  indirizzo  delle  suprema
Corte di cassazione (ex multiis, ordinanza n. 14196/2014) che proprio
sul punto specifica «Ai fini che qui importano occorre rammentare che
l'art. 60 decreto del Presidente della Repubblica  n.  600/1973,  che
riguarda direttamente le imposte sui  redditi  ma  e'  specificamente
richiamato anche ai fini dell'imposta di registro, per quel  che  qui
specificamente  rileva  -  art.  52  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 131/1986 - prevede che  la  notificazione  e'  eseguita
secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e  seguenti  codice  di
procedura civile, e che i  compiti  dell'ufficiale  giudiziario  sono
svolti «dai messi comunali o  dai  messi  autorizzati  dall'ufficio».
Orbene, si e' affermato da Cassazione n. 9111/2012 che  la  legge  n.
890/1982 regola esclusivamente  la  notifica  (ex  art.  149  c.p.c.)
eseguita dall'ufficiale giudiziario, non altre forme di notifica,  in
particolare non  quelle  previste  dalle  singole  leggi  di  imposta
nonche' dal decreto legislativo n. 546 del 1992,  art.  16,  comma  3
(«le notificazioni possano essere fatte anche  direttamente  a  mezzo
del servizio postale mediante spedizione  dell'atto  in  plico  senza
busta  raccomandato  con  avviso  di  ricevimento»).  Si  e'   quindi
ricordato che (sentenza 28 luglio 2010, n. 17598)  «a  decorrere  ...
dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della ... legge n.  146
del 1998), e' stata concessa agli uffici finanziari  la  facolta'  di
provvedere direttamente alla  notifica  degli  atti  al  contribuente
mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284  del
2008)»: «cio' significa che, cosi' come e' stabilito per la  notifica
degli atti processuali dal decreto legislativo n. 546 del 1992,  art.
16, comma 3, il notificante e' abilitato alla notificazione dell'atto
senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario  (ferma  restando,
ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi,  le  modalita'
di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano
le disposizioni della legge n. 890  del  1982,  concernenti  le  sole
notificazioni  effettuate  a  mezzo  posta  tramite   gli   ufficiali
giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali  e  i  messi  speciali
autorizzati),  bensi'  le  norme  concernenti  il  servizio   postale
ordinario (cfr., in materia  di  contenzioso  tributario,  Cassazione
numeri 17723 del 2006 e 1906 del 2008; in  tema  di  tributi  locali,
Cassazione n. 2690 del 2002)» - cfr. Cassazione  n.  272/2014,  conf.
Cassazione 1207/2014 -. Ne consegue che, quando l'ufficio finanziario
si sia avvalso della facolta' di notificazione a  mezzo  posta,  alla
spedizione dell'atto si applicano le norme  concernenti  il  servizio
postale ordinario e non quelle della legge n.  890  del  1982  (Cass.
17598/2010 in tema di validita' della notifica con  raccomandata  non
ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad  essa  fosse  seguito
l'invio della raccomandata informativa previsto dalla  legge  n.  890
del 1990, art. 8). Non appaiono dunque pertinenti le censure relative
alla mancata osservanza dell'ordine dei soggetti ai quali  effettuare
la notifica o l'assenza del mancato  inoltro  della  raccomandata  al
destinatario  in  caso  di  consegna  al  portiere  -  Cassazione  n.
19771/2013-. Del resto, la diversita' di disciplina fra  notifiche  a
mezzo posta e a mezzo di ufficiale giudiziario e' in linea con quanto
piu'  volte  affermato  dalla   Corte   costituzionale,   avendo   il
legislatore disciplinato la notificazione  a  mezzo  posta  e  quella
eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario  in  modo  diverso
«nel ragionevole esercizio della discrezionalita' che gli appartiene»
(sentenza n. 17 del 2011), trattandosi di situazioni  differenti  tra
loro (ex multiis, Corte cost. n. 43/2010, n. 131/2007; Corte cost. n.
130/2011).»; 
        che tale indirizzo e' stato confermato da ultimo tra le altre
da: 
          Cassazione n. 14501 del 2016: «in tema di  notificazioni  a
mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con  avviso  di
ricevimento, mediante la  quale  puo'  essere  notificato,  ai  sensi
dell'art. 14 della legge n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento  o
liquidazione senza  intermediazione  dell'ufficiale  giudiziario,  e'
quella dettata dalle disposizioni  concernenti  il  servizio  postale
ordinario per la consegna  dei  plichi  raccomandati,  in  quanto  le
disposizioni di cui alla legge citata attengono  esclusivamente  alla
notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art.  140  codice  di
procedura civile. Ne consegue  che,  difettando  apposite  previsioni
della disciplina postale, non deve essere redatta  alcuna  relata  di
notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine
alla persona cui e' stato consegnato il  plico,  e  l'atto  pervenuto
all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente  consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di  cui  all'art.
1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo dia  prova  di
essersi trovato nella impossibilita' senza  sua  colpa  di  prenderne
cognizione»; 
          da Cassazione n. 1304 del 2017:  «che  l'unico  motivo,  di
"violazione e/o falsa applicazione degli articoli 25 e 26 decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1973, 60  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 600/1973,  140  codice  di  procedura  civile  in
relazione all'art. 360, comma 1,  n.  3  c.p.c.",  e'  manifestamente
fondato:  infatti,  la  notifica  della  cartella  esattoriale   puo'
avvenire anche mediante invio diretto, da parte  del  concessionario,
di lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  in  quanto  la
seconda parte del comma 1 dell'art. 26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalita'  di
notifica,  integralmente  affidata  al   concessionario   stesso   ed
all'ufficiale postale, alternativa  rispetto  a  quella  della  prima
parte della medesima  disposizione  e  di  competenza  esclusiva  dei
soggetti ivi indicati (in tali espressi termini: Cassazione 19  marzo
2014, n. 6395; Cassazione 6 marzo 2015, n. 4567; Cassazione 15 giugno
2016, n. 12351, che specifica altresi'  che  la  notificazione  della
cartella di pagamento e' disciplinata dall'art. 26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  602  del  1973   anche   dopo   la
modificazione apportata  a  quest'ultima  norma  con  l'art.  12  del
decreto legislativo n. 46 del 1999, sicche' la notifica  puo'  essere
eseguita direttamente da parte  dell'esattore  mediante  raccomandata
con avviso di ricevimento); - che pertanto (in  termini:  Cassazione,
ordinanza 13 giugno  2016,  n.  12083),  qualora  la  notifica  della
cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26,  comma  1,
seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973,  mediante  invio  diretto,  da  parte  del  concessionario,  di
raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme
concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982, sicche' va cassata la sentenza .con cui il  giudice  di
merito ha ritenuto invalida la notifica della  cartella  sull'erroneo
presupposto  che,  non  essendo  stata  ricevuta   dal   destinatario
personalmente, occorresse l'invio di una seconda raccomandata;»; 
    che dunque - applicando il detto indirizzo  nomofilattico  -  dal
combinato disposto tra l'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 e  art.
14, comma l, prima parte, legge n. 890/1982 e  art.  26  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602/1973 deriva che non e' applicabile
al caso in esame - notifica diretta da parte dell'ente concessionario
- l'art. 7,  legge  n.  890/1982,  con  la  conseguenza  che  non  e'
necessaria l'attestazione dell'agente postale della precaria  assenza
del destinatario e in via successiva degli  altri  soggetti;  che  e'
sufficiente la consegna al familiare (o anche al portiere) e,  specie
per quanto qui rileva ai fini del decidere -  consegna  a  familiare,
cioe'  a  persona  diversa  dal  destinatario-,  non  necessaria   la
raccomandata cd. CAN, prevista dall'ultimo comma dell'art.  7,  legge
n. 890/1982 nel testo all'epoca vigente; 
    che invece, come e' noto,  se  la  notificazione  a  mezzo  posta
avviene per ufficiale giudiziario, messo comunale o speciale, trovano
applicazione integralmente le modalita' di notificazione di cui  alla
legge n. 890/1982 ed in particolare l'art. 7 (per la fattispecie  nel
testo all'epoca vigente, cfr. di seguito sugli effetti della modifica
introdotta dalla legge n.  205/2017)  che  stabilisce  l'ordine  e  i
presupposti delle persone cui consegnare  il  plico  e  che  l'agente
postale ha l'onere di  ricercare  nonche',  in  caso  di  consegna  a
persona diversa  dal  destinatario  -  per  cio'  che  qui  interessa
specificatamente  -  la  necessaria  integrazione  della  fattispecie
legale con la spedizione di raccomandata di comunicazione di avvenuta
notificazione (cd. CAN); 
    ritenuto: 
        che applicando quanto innanzi, nel caso [notificazione  delle
cartelle  presupposte  recanti  ruoli  (atto   impositivo)   avvenuta
direttamente  dal  Concessionario  tramite  il   servizio   postale],
dovrebbe considerarsi la esistente valida  e  regolare  notificazione
per  le  due  cartelle  presupposte  l'atto  impugnato,   in   quanto
notificate a familiare convivente (rispettivamente nipote e figlia) e
dunque accogliersi l'appello; 
        che   tuttavia   la   Sezione   dubita   della   legittimita'
costituzionale delle dette disposizioni, che, privilegiando (art. 14,
comma 1, prima parte, legge n. 890/1982) e  comunque  consentendo  la
scelta dell'Ente impositore o degli Uffici Finanziari o concessionari
di riscossione (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006  e  sempre  art.
14, comma 2, legge n. 890/1982 e nello specifico, art. 26,  comma  1,
seconda parte, decreto del Presidente della Repubblica n.  602/1973),
prevedono una forma di notificazione degli atti impositivi,  e  nella
specie le cartelle esattoriali (art.  26  cit.),  senza  le  garanzie
nella fase di consegna del plico previste (all'epoca) dalla legge  n.
890/1982 per le notificazioni a mezzo posta effettuate dall'Ufficiale
giudiziario, dal messo comunale o  speciale,  sicche'  la  proponenda
questione di illegittimita'  e'  pienamente  rilevante  nel  caso  in
esame,  atteso  che  la  eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale delle disposizioni innanzi dette - ed  in  particolare
del piu' volte citato art. 26, comma 1, decreto del Presidente  della
Repubblica n. 602/1973 - nella parte in cui non prevedono che in caso
di consegna del plico postale a persona diversa dal destinatario  non
trovi applicazione l'ultimo comma dell'art. 7, legge n. 890/1982  nel
testo all'epoca vigente, comporta la diversa obbligata  decisione  di
rigetto dell'appello; 
        che  non  si  puo'  obiettare  che,  nel   caso,   la   parte
contribuente non si sia costituita in secondo  grado,  e  quindi  non
abbia riproposto la questione  della  nullita'  della  notificazione,
atteso che, essendo stata accertata la nullita' in  primo  grado,  il
grado di appello verte essenzialmente sulla correttezza o meno  della
decisione del giudice di primo grado, che sarebbe errata alla stregua
della regola  giuridica  applicabile  ed  invece  corretta  nel  caso
appunto in cui venisse dichiarata la illegittimita' costituzionale; 
        che infatti la declaratoria di illegittimita'  costituzionale
delle dette disposizioni - ed in particolare dell'art. 26 piu'  volte
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973  -,  nella
parte in cui non  prevedono  che  anche  nel  caso  di  notificazione
diretta da parte dell'Ufficio finanziario o  dell'Ente  impositore  o
concessionario   per   la   riscossione   trovano   applicazione   le
disposizioni di cui alla legge n. 890/1982 ed in particolare l'art. 7
detta legge,  implicherebbe  una  diversa  valutazione  dell'appello,
essendo pacifico che non vi e' stata la spedizione della raccomandata
cd.  CAN,  che  costituisce   elemento   integratore   della   stessa
fattispecie legale di esistenza ai sensi  dell'art.  7,  ult.  comma,
legge n. 890/1982 nel testo vigente al  momento  della  notificazione
delle   cartelle   (l'avvenuta   consegna   ai   familiari    risulta
processualmente attestato -come anche accertato dal giudice di  primo
grado, ammesso in appello dallo stesso ente concessionario appellante
e  comunque  risultante  dagli  atti  -  per  le  due  innanzi  dette
cartelle); 
        che pertanto l'esito  della  controversia  all'esame  dipende
dalla applicazione  delle  disposizioni  innanzi  dette  sospette  di
illegittimita' costituzionale; 
    considerato   che   la   Sezione   dubita   della    legittimita'
costituzionale delle dette disposizioni per violazione degli articoli
3, 24, 97 e 111 Cost. nonche' in relazione  all'art.  11  Cost.  e  6
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali. 
    Non  va  certo  ricordato  (ma  occorre  farlo  per  evitare   la
inammissibilita' della questione) alla Corte  costituzionale  che  la
notificazione di un atto unilaterale (giudiziario o  sostanziale  non
importa) e' richiesta dall'ordinamento ogni qual volta sia necessario
avere  certezza  giuridica  di  conoscenza,  ossia  della   probabile
conoscenza, da parte del destinatario, non ritenendosi sufficiente la
mera   conoscibilita'.    Per    questo,    la    notificazione    e'
procedimentalizzata,  di  regola  con  l'intervento  di  un  pubblico
ufficiale  (ufficiale  giudiziario,  messo   comunale   o   speciale)
specificatamente abilitato, e con  specificazione  dettagliata  delle
attivita' da compiere in sede di consegna, al compimento  solo  delle
quali puo' legalmente presumersi l'avvenuta conoscenza. Vi  e'  cioe'
una distinzione sistematica della rilevanza  della  conoscenza  degli
atti unilaterali:  per  la  generalita'  degli  atti  unilaterali  e'
sufficiente la conoscibilita', derivata in  via  presuntiva  semplice
legale  relativa  dall'oggettivo  dato  che  l'atto   sia   pervenuto
all'indirizzo del destinatario (art. 1334 e 1335  c.c.);  per  alcune
tipologie  di  altri  atti,  invece,   l'ordinamento   richiede   una
probabilita' di conoscenza maggiore, che  si  qualifica  di  certezza
giuridica, ancorandola pertanto a dati  fattuali  ulteriori  relativi
alla fase di consegna, ossia in primis la consegna diretta e  quindi,
in mancanza, ad una serie di attivita', a secondo  i  casi  (precaria
assenza, irreperibilita' ecc.), essenziali.  Solo  il  compimento  di
queste attivita' essenziali rende possibile  una  presunzione  legale
assoluta iuris et de iure di  avvenuta  conoscenza.  Ed  infatti,  la
certezza  della  conoscenza  derivante  dalla  notifica  puo'  essere
oggetto di reclamo da parte del destinatario solo ed esclusivamente o
con querela di falso diretta  a  dimostrare  la  falsita'  di  quanto
risultante dalla relata e  atti  conseguenti  ovvero  denunciando  la
inesistenza  o  nullita'  per  omesso  o  invalido  compimento  delle
attivita' previste dal procedimento notificatorio (il  che  significa
ritenere inidonea  la  notifica  alla  conoscenza  legale  «certa»  -
giuridica - per l'assenza o nullita' di un elemento costitutivo della
fattispecie legale di formazione), ma non potra' mai essere ammesso a
denunziare il semplice dato della non diretta consegna  o  della  non
conoscenza (neppure) senza sua colpa. Del resto, mentre nel  caso  di
notificazione sia per le disposizioni del codice di procedura  civile
che per la legge  n.  890/1982  il  dato  che  l'atto  sia  pervenuto
all'indirizzo del destinatario  costituisce  un  presupposto  ma  non
integra  la  fattispecie  legale,  essendo  appunto  necessaria   una
attivita' specifica alla consegna diretta o a persona abilitata a cui
segue, in caso di notifica a  mezzo  posta  con  consegna  a  persona
diversa dal destinatario, la spedizione della CAN  (e  per  gli  atti
tributari in generale la spedizione della CAN anche  per  consegna  a
mani da parte di messo a persona diversa del destinatario, cfr.  art.
60, comma 1, lettera b-bis decreto del Presidente della Repubblica n.
600/1973), nella  comunicazione  degli  atti  unilaterali  invece  e'
quello il mero dato di  presunzione  semplice,  cioe'  la  prova  che
l'atto sia pervenuto  all'indirizzo  del  destinatario  in  qualsiasi
forma.  In  definitiva  la  distinzione  non  e'  solo   formale   ma
decisamente sostanziale: la notificazione e' un procedimento  diretto
ad assicurare la certezza giuridica della (effettiva) conoscenza;  la
comunicazione  assicura  invece  la  mera  conoscibilita'  dell'atto,
essendo ancorata ad un dato di fatto che non  implica  la  conoscenza
(l'art. 1335 del codice civile e' tecnicamente preciso:  discorre  di
«notizia» dell'atto, non conoscenza), ma la conoscibilita' (tanto che
la prova liberatoria  del  destinatario  riguarda  la  impossibilita'
assoluta e senza sua colpa di averne notizia). 
    Da questo sistema appare evidente che l'art. 14, comma  1,  primo
periodo, prima parte, legge n. 890/1982 come vigente a seguito  della
legge n. 146 del 1998 (art. 20), e l'art. 1,  co.  161/2006  e  nello
specifico l'art. 26, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
n. 602/1973 - prevedendo una forma di  notificazione  a  mezzo  posta
raccomandata  normale,  senza  le  garanzie  di   consegna   previste
all'epoca dall'art. 7, legge n.  890/1982  per  rendere  la  certezza
giuridica della conoscenza - in effetti  considerano  sufficiente  la
presunzione semplice e non assoluta per  la  comunicazione  dell'atto
impositivo. In effetti non richiedono piu' la  notificazione,  intesa
come forma legale di avvenuta certa giuridica conoscenza, ma la  mera
avvenuta conoscibilita' presunta semplicemente (cfr.  la  di  seguito
riportata motivazione della suprema Corte di cassazione n.  1980/2015
e  Cassazione  n.  10245/2017).  Invero,  non  richiedono   piu'   la
notificazione intesa come  procedimento  che  porta  alla  conoscenza
legale certa, ma di fatto la mera comunicazione, elevando a forma  di
notificazione, sul piano solo nominalistico, presunzioni semplici  di
conoscibilita' che non corrispondono alla prima  che  e'  presunzione
legale iuris et de iure di conoscenza. Ora,  la  scelta  sul  se  sia
necessaria o meno la notificazione di un  atto  e'  certamente  nella
discrezionalita' del legislatore [e' a questo che in sostanza  si  e'
riferita  la  Corte  costituzionale  nell'inciso   «nel   ragionevole
esercizio della discrezionalita' che gli appartiene» contenuto  nella
sentenza n. 17/2011 riportato dalla Corte di cassazione nella innanzi
citata ordinanza n. 14196/2014], che tuttavia deve pur sempre  essere
esercitata ragionevolmente. 
    Quindi il primo motivo di censura di legittimita'  costituzionale
delle disposizioni denunziate consiste proprio nella irragionevolezza
manifesta della degradazione di fatto della  notificazione  dell'atto
impositivo o riscossivo, se eseguito a mezzo posta diretta, alla mera
comunicazione: ossia in  una  sostanziale  elusione  dell'obbligo  di
notifica, cioe' di portare a conoscenza mediante un procedimento  che
garantisca la giuridica certezza di conoscenza, degradato  alla  mera
conoscibilita' cosi'  annullando,  mediante  elusione,  l'obbligo  di
notificazione. 
    L'atto di accertamento tributario e il  ruolo  sono  innanzitutto
atti sostanziali idonei ad  incidere  sulla  sfera  patrimoniale  del
soggetto destinatario (tutelata costituzionalmente ex art. 23  Cost.)
in modo diretto. Poiche' sono assistiti dall'istituto della idoneita'
a divenire inoppugnabili  per  mancata  impugnazione  in  un  termine
decorrente  appunto   dalla   «notificazione»   (art.   21,   decreto
legislativo  n.  546/1992),  sono  potenzialmente  definitivi.   Sono
inoltre anche atti a valenza processuale, poiche', per  la  struttura
impugnatoria del processo tributario (cosi costruito  in  riferimento
all'attitudine a divenire definitivi degli atti impositivi), essi  si
pongono  come  provocatio  ad  opponendum,  che,  senza  alterare  le
posizioni  sostanziali  delle  parti  nel  processo,  ne  implica  la
necessita'  di  introduzione   giudiziale   in   capo   al   soggetto
destinatario. 
    Ne deriva che non puo' ragionevolmente escludersi  la  necessita'
di notificazione, cioe' della applicazione  di  un  procedimento  che
porti con adeguata garanzia alla certezza giuridica della conoscenza,
proprio  per  la  massiva  e  diretta  incidenza  e  le   conseguenze
sfavorevoli nonche' preclusive del ricorso al giudice,  che  derivano
dalla conoscenza dell'atto, la quale pertanto deve essere  legalmente
certa. Del resto la necessita' di  notificazione  di  detti  atti  e'
prevista da tutte le singole leggi di imposta, a pena di decadenza, e
per i ruoli, in generale, dall'art. 21,  comma  1,  secondo  periodo,
decreto legislativo n. 546/1992. 
    Dunque, alla Sezione appaiono illegittime costituzionalmente  per
violazione dell'art. 24  Cost.  -  a  maggior  ragione  in  combinato
disposto con l'art. 3 Cost. prevedente il principio di razionalita' o
meglio ragionevolezza che deve guidare il legislatore  nella  proprie
scelte -  le  disposizioni  censurate,  in  quanto  irragionevolmente
lesive del diritto della difesa, che  nel  rango  costituzionale  dei
diritti e' considerato inviolabile e  da  assicurare  in  termini  di
effettivita'  e  non  di  mera  astrattezza  teorica.  Esse   infatti
consentono agli uffici finanziari e agli enti locali e agli  enti  di
riscossione nell'esercizio del potere impositivo o riscossivo di  non
notificare l'atto - notificazione cui sono tenuti per legge stessa  -
con  forme  che  garantiscano  la   legale   certa   conoscenza   del
destinatario, ma diversamente di procedere con forme  che  realizzano
la mera  conoscibilita',  e  dunque  autorizzano  gli  Uffici  a  non
procedere a notificazione,  intesa  come  procedimento  assistito  da
formalita' tali da garantire la certezza giuridica  della  conoscenza
del destinatario, proprio di atti incidenti direttamente sulla  sfera
patrimoniale personale, contenendo di  regola  anche  irrogazione  di
sanzioni, del destinatario. Dunque, il primo quesito sostanziale  che
si   pone   alla   Corte   costituzionale   e'   se   sia   legittimo
costituzionalmente, recte se sia legittima costituzionalmente perche'
non irragionevole, la  scelta  del  legislatore  di  escludere  dalla
notificazione, con forme proprie che  realizzino  la  presunzione  di
certezza giuridica di conoscenza, gli atti impositivi tributari  e  i
ruoli (e cartelle che sono strumento di notifica dei ruoli, art.  21,
comma 1, seconda parte, decreto legislativo n. 546/1992). 
    Del resto la manifesta irrazionalita'  si  appalesa  anche  dalla
circostanza che per le notificazioni dirette di tutti gli altri  atti
eseguite dalla pubblica amministrazione  e'  prevista  l'applicazione
delle modalita' di cui alla legge n. 890/1982 e quindi delle garanzie
riguardo alle modalita' di consegna fissate  -  nel  testo  all'epoca
vigente - dall'art. 7 e dall'art. 8, legge n. 890/1982 (cfr. art.  12
stessa legge n. 890/1982), e che per atti  sostanzialmente  incidenti
sul patrimonio o sulla persona  a  notifica  diretta  trovano  sempre
applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 890/1982, come  nel
caso delle notificazioni delle violazioni al CdS o gli atti accessori
a queste (cfr. art. 201, comma 3 CdS). In sostanza, solo per gli atti
impositivi tributari, peraltro contestualmente  ordinariamente  anche
sanzionatori (anche i ruoli nel caso di  liquidazione  automatica  ad
es. ex  art.  36-bis  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
600/1973  e  54-bis  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
633/1972), viene derogato dalle disposizioni sospette la regola della
notificazione secondo le modalita' di cui alla legge n. 890/1982,  in
modo non ragionevole, si  sospetta,  rispetto  alla  natura  di  atto
notificando  della  pubblica   amministrazione   all'un   tempo   sia
accertativo che sanzionatorio, per la sua funzione di  provocatio  ad
opponendum a valenza  processuale  e  per  la  sua  natura  incidente
gravemente sulla sfera patrimoniale e personale del destinatario. 
    Le dette disposizioni sembrano  altresi'  in  violazione  diretta
dell'art. 3 Cost. in quanto per stesse  modalita'  di  notificazione,
cioe' a mezzo posta, lo stesso  atto,  a  seconda  se  viene  o  meno
inoltrato con  l'intermediazione  dell'ufficiale  giudiziario  o  del
messo, ai fini della consegna - e dunque della esistenza,  prima,  e,
poi,   della   validita'   -   subisce   un   diverso    trattamento,
irragionevolmente piu' garantista proprio nel  caso  in  cui  vi  sia
l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (o del messo), cioe'  di
un soggetto abilitato specificatamente, e invece non  garantista  nel
caso in cui non vi  sia  la  detta  intermediazione,  per  la  stessa
modalita', sempre inoltro a mezzo posta e consegna. Infatti,  per  un
sostanziale identico procedimento per la fase di  consegna  non  sono
previste, nel caso di raccomandata diretta, le medesime modalita'  di
consegna previste dalla legge n. 890/1982. 
    Non e' da evidenziare alla Corte costituzionale che  si  realizza
cosi' anche la lesione della norma super primaria stabilita dall'art.
6 Convenzione europea per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta'  fondamentali  applicabile  direttamente  ex  art.  11
Cost., non garantendo al soggetto passivo  una  conoscenza  dell'atto
sfavorevole con negazione della possibilita' di adeguata e tempestiva
difesa considerando le decadenze e preclusioni  peraltro  fissate  in
termini  assai  brevi  (di  regola  60  giorni),  il  tutto  altresi'
rimettendo a sostanziale discrezione dell'Ufficio  Impositore,  cioe'
dell'Autorita', la scelta se adottare o  meno  un  procedimento  piu'
garantista, o meglio una vera notificazione che conduce  alla  legale
certa conoscenza ovvero una comunicazione che al massimo  conduce  ad
una mera astratta conoscibilita'. 
    Non puo' la Sezione  applicare  la  normativa  discendente  dalla
interpretazione (non solo possibile  ma  che  le  sembra  addirittura
corretta ai sensi  dell'art.  12  disp.  prel.  al  codice  civile  e
conforme alla Costituzione) della disposizione dell'art. 14, legge n.
890/1982,  nonche'  dell'art.  1,  comma  161,  legge   n.   296/2006
(intendendosi questa come  rinvio  alle  modalita'  di  notificazioni
della prima), nonche', per il caso specifico, dell'art. 26, comma  1,
seconda parte (considerando che, laddove riferisce che  «la  notifica
si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di  ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo  comma  o  dal
portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o  l'azienda»,
essa  escluda  che  la  notificazione  diretta   in   caso   di   cd.
irreperibilita'  relativa  possa  ritenersi  eseguita  per   compiuta
giacenza), che riferisce -sempre ferma  la  possibilita'  di  inoltro
diretto senza la intermediazione dell'ufficiale giudiziario (che  non
e' in discussione) - l'ultima alinea del primo periodo dell'art.  14,
comma 1, legge n.  890/1982  «secondo  le  modalita'  previste  dalla
presente legge» anche alla prima parte, si' da  ritenere  applicabili
le modalita' di consegna  ordinarie  per  le  notificazioni  a  mezzo
posta, poiche' la Corte di cassazione ha escluso da  tempo  una  tale
possibilita', come risulta  anche  dalla  recente  sentenza  della  V
sezione n.  1980/2015  che  testualmente,  con  richiami  a  uniformi
precedenti, specifica: «7. Col terzo, il quarto ed il quinto  motivo,
si deduce la violazione: a) degli articoli 14 della legge n. 890  del
1982 e 60 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  600  del
1973, per esser stata ritenuta  valida  la  notifica  effettuata  per
posta direttamente da parte dell'Ufficio; b)  degli  articoli  139  e
segg. c.p.c. e 7 della legge n. 890 del 1982, in  combinato  disposto
con gli articoli 156 e 160 c.p.c., per esser  stata  ritenuta  nulla,
invece  che  inesistente,  la  notifica  dell'avviso,  consegnato   a
genitore non convivente, e per esser stato ritenuto il  vizio  sanato
per effetto della proposizione del ricorso; c) degli articoli  148  e
149 c.p.c., per esser stato ritenuto che la mancata  redazione  della
relata di notifica costituiva una semplice irregolarita'. 
    8. I motivi, da valutare congiuntamente per la loro  connessione,
sono infondati, anche se va parzialmente corretta la motivazione. 
    9. L'art. 20, della legge n. 146 del 1998,  modificando  art.  14
della legge n. 890  del  1982,  ha,  tra  l'altro,  previsto  che  la
notificazione degli avvisi e degli atti che per legge  devono  essere
notificati al  contribuente  «puo'  eseguirsi  a  mezzo  della  posta
direttamente dagli uffici finanziari»,  fermo  rimanendo,  «ove  cio'
risulti impossibile», che la notifica puo' esser  effettuata  a  cura
degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei  messi  speciali
autorizzati dall'Amministrazione  finanziaria  secondo  le  modalita'
previste dalla medesima legge n. 890 del 1982, o mediante il  ricorso
alle modalita' di notifica previste  dall'art.  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, o  dalle  singole  leggi
d'imposta. 
    10. Questa Corte ha, pertanto,  affermato  (Cass.  n.  15284  del
2008; n. 17598 del 2010; n. 1207 del 2014) che, a  decorrere  dal  15
maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata legge n. 146  del
1998), e' stata  concessa  agli  uffici  finanziari  la  facolta'  di
provvedere direttamente alla  ratifica  degli  atti  al  contribuente
mediante spedizione a mezzo del servizio postale, di talche', proprio
come stabilito per la notifica degli atti processuali  dall'art.  16,
comma 3, del decreto  legislativo  n.  546  del  1992,  l'Ufficio  e'
abilitato a notificare l'atto senza l'intermediazione  dell'ufficiale
giudiziario (ferma restando quella dell'ufficiale postale), e quindi,
a  modalita'  di  notificazione  semplificata,  alla  quale  non   si
applicano le disposizioni della legge n. 890 del 1982, concernenti le
sole notificazioni effettuate a mezzo  posta  tramite  gli  ufficiali
giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali  e  i  messi  speciali
autorizzati),  bensi'  le  norme  concernenti  il  servizio   postale
«ordinario» (cfr., in materia di contenzioso  tributario,  Cassazione
n. 17723 del 2006; n. 1906 del  2008;  in  tema  di  tributi  locali,
Cassazione n. 2690 del 2002). 
    10. Poiche' la disciplina postale non detta specifiche previsioni
al riguardo, consegue che: 1) non deve essere redatta  alcuna  relata
di notifica o annotazione specifica  sull'avviso  di  ricevimento  in
ordine alla persona cui e'  stato  consegnato  il  plico;  2)  l'atto
pervenuto all'indirizzo del destinatario deve  ritenersi  ritualmente
consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui
all'art. 1335 c.c. superabile  solo  se  il  medesimo  dia  prova  di
essersi trovato senza  sua  colpa  nell'impossibilita'  di  prenderne
cognizione  (Cass.  n.  9111  del  2012).  Non  puo',  comunque,  non
rilevarsi che l'assunto della ricorrente -  che  nega  per  gli  atti
impositivi  l'applicabilita'  del  principio  di  sanatoria,  di  cui
all'art. 156 c.p.c., relativo agli atti  processuali  -  e'  smentito
dalla giurisprudenza di questa Corte a partire da  Cassazione  SU  n.
19854 del 2004.». 
    La suprema Corte di cassazione  ha  infine  ribadito  la  propria
detta ermeneutica di recente con sentenza n. 10245 del 26 aprile 2017
della V sezione Tributaria: «Questa Corte ha affermato che  "in  tema
di  notificazioni  a  mezzo  posta,  la  disciplina   relativa   alla
raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale puo' essere
notificato, ai sensi dell'art.  14  della  legge  n.  890  del  1982,
l'avviso  di  accertamento  o  liquidazione   senza   intermediazione
dell'ufficiale giudiziario,  e'  quella  dettata  dalle  disposizioni
concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei  plichi
raccomandati, in quanto le disposizioni  di  cui  alla  legge  citata
attengono  esclusivamente  alla  notifica   eseguita   dall'ufficiale
giudiziario ex art. 140 codice di procedura civile. Ne consegue  che,
difettando apposite previsioni della  disciplina  postale,  non  deve
essere redatta alcuna relata  di  notifica  o  annotazione  specifica
sull'avviso di ricevimento  in  ordine  alla  persona  cui  e'  stato
consegnato  il  plico,   e   l'atto   pervenuto   all'indirizzo   del
destinatario deve ritenersi ritualmente  consegnato  a  quest'ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335  del  codice
civile, superabile solo se il medesimo dia prova di  essersi  trovato
nella impossibilita' senza sua colpa  di  prenderne  cognizione"  (da
ultimo, Cassazione n. 14501  del  2016).  Nella  specie,  non  e'  in
contestazione che il prodromico  avviso  di  accertamento  sia  stato
consegnato all'indirizzo di Giorgio Cataudella e che la  persona  che
ha  ricevuto  l'atto  sia  stata  reperita  presso   l'indirizzo   di
spedizione, di modo che l'atto si presume consegnato al destinatario,
indipendentemente dalla effettiva identita' della ricevente  e  dalle
dichiarazioni dalla stessa rese all'agente postale.». 
    Dunque si versa in una  situazione  di  diritto  vivente  cui  il
giudice  di  merito  deve  adeguarsi  oppure,  ove  ne  sospetti   la
illegittimita' costituzionale, sollevare la relativa questione. 
    Inoltre  -  con  riferimento  ai  richiami  alle   regole   delle
notificazioni previste nel processo tributario da parte  della  Corte
di cassazione per giustificare come non irragionevole la  scelta  del
legislatore -, si evidenzia che  le  modalita'  di  introduzione  del
ricorso  nel  rito  tributario,  che  ammette  la   possibilita'   di
utilizzare  il  servizio  postale,  trova  il  suo  fondamento  nella
relativa legge delega -  che  sottolinea  infatti  l'uso  piu'  largo
possibile del servizio, cioe' sempre che tanto sia funzionale  e  non
elimini le garanzie [cfr. art. 1, comma 1, n. 4, legge  n.  413/1991:
«4) disciplina delle  comunicazioni  e  delle  notificazioni  con  la
previsione dell'impiego piu' largo possibile del servizio postale»] -
in considerazione che esclusivo iniziale agente  in  giudizio  e'  il
contribuente, il quale reagisce avverso un atto che  ha  funzione  di
provocatio ad opponendum (che processualmente costituisce in  effetti
il vero e proprio atto introduttivo  sostanziale:  e  percio'  ne  e'
richiesta la notificazione, art. 21, decreto legislativo n. 546/1992,
a fini della decorrenza del termine di impugnazione:  cioe'  mediante
forme che ne assicurino  la  certezza  legale  di  conoscenza)  e  il
destinatario del ricorso e' sempre una pubblica amministrazione o  un
concessionario della pubblica amministrazione, che sono tenuti ad una
organizzazione propria e per i quali non vi e' in assoluto rischio di
non consegna direttamente alla organizzazione destinataria. In questo
caso la sufficienza della comunicazione del  ricorso  a  mezzo  posta
raccomandata  con  avviso   di   ricevimento   postale   non   appare
irragionevole dati proprio la natura e struttura del destinatario, la
natura  formalmente  introduttiva  del  giudizio   del   ricorso   ma
sostanzialmente atto gia' interno al  processo  avanzato  con  l'atto
impositivo, e la norma  diviene  cosi'  semplicemente  agevolante  il
soggetto del rapporto debole, cioe' il contribuente  percosso.  Cosi'
allo  stesso  modo  non   pare   irragionevole   che   le   ulteriori
comunicazione e notificazioni possano farsi a mezzo posta trattandosi
di atti all'interno del  processo.  Nel  caso  in  esame,  e'  invece
prevista  una  comunicazione  «semplificata»  (la  stessa  Corte   di
cassazione la definisce «notificazione semplificata»  ed  applica  la
disciplina  degli  atti  unilaterali  generali  di   presunzione   di
conoscibilita' ex art. 1335 c.c.) nei confronti del  soggetto  debole
del  rapporto,  normalmente  non  organizzato  e  per  il  quale   e'
ordinariamente probabile e prevedibile la non consegna diretta, e  la
norma diviene agevolante del soggetto forte del rapporto  che  agisce
peraltro con poteri di autorita' e non su un  piano  paritetico,  con
riferimento proprio all'atto sostanziale  che  provoca  il  processo,
sicche' appare irrazionale la previsione, rispetto  ad  atti  la  cui
conoscenza e' indispensabile sotto il profilo del diritto alla difesa
e della lesione patrimoniale (e a volte con riflessi sulla persona  e
la sua dignita', come insegnano le vicende tristi  di  cronaca  anche
recente), di una forma semplificata di notificazione, che si  risolve
di fatto in una forma di non notificazione (posto che applicandosi il
regolamento postale ordinario non e' necessaria  neppure  la  ricerca
del destinatario) proprio in favore di uffici  finanziari  che  hanno
non solo la organizzazione ma mezzi piu' che adeguati per  effettuare
notifiche a mezzo posta  nelle  forme  ex  legge  n.  890/1982  anche
dirette in proprio. 
    Sotto questa angolazione,  le  disposizioni  denunziate  appaiono
altresi' lesive dell'art. 111 Cost. perche'  rendendo  non  certa  la
conoscenza legale al destinatario dell'atto  sostanziale  impugnabile
determinano una lesione del contraddittorio, quale esplicazione della
possibilita'  effettiva  di  agire   e   contrastare   nel   processo
sostanzialmente aperto dall'ufficio finanziario con l'atto impositivo
avente natura di provocatio ad  opponendum,  e  dell'art.  97  Cost.,
norma di garanzia del cittadino, consentendo  irragionevolmente  agli
uffici di non organizzare i propri uffici e le proprie  attivita'  in
modo da consentire la certa legale conoscenza degli atti  sfavorevoli
al cittadino stesso. 
    Dunque  appare  sussistente  una  non  manifestamente   infondata
questione di legittimita' costituzionale, che impone il  rinvio  alla
Corte  costituzionale  perche'  giudichi  sul  se   siano   legittime
costituzionalmente - alla stregua degli articoli 3, 24, 23, 97, 111 e
6 Convenzione europea per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali e 11  Cost.  -  le  disposizioni  di  cui
all'art. 26, comma 1, seconda parte,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602/1973 e agli articoli 14, legge n. 890/1982, vigente
(come modificato dall'art. 20, legge n. 146 del 1998) e art. 1, comma
161,  legge  n.  296/2006  nella  parte   in   cui,   ammettendo   la
notificazione diretta degli atti impositivi  e  dei  ruoli  da  parte
degli Uffici finanziari erariali  e  locali  nonche'  degli  Enti  di
riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta  di
ritorno, escludono a tale forma di  notifica  la  applicazione  delle
modalita' di cui alla legge n. 890/1982 in particolare per la fase di
consegna, nel testo vigente ante la novella  di  cui  alla  legge  n.
205/2017 (art. 1, comma 461). 
    Considerato altresi' che  occorre  valutare  alla  stregua  della
sopravvenuta modifica dell'art. 7, in particolare, e 8 della legge n.
890/1982 ad opera dell'art. 1, comma 461, legge n. 205/2017  (che  ha
inserito all'art. 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 97 i commi da  97-bis  a  97-quinquies)  la  persistenza  della
questione  di  legittimita'  costituzionale   in   riferimento   alla
controversia che occupa; 
    Ritenuto: 
        che le dette modifiche non sono applicabili alla  fattispecie
concreta,  retta  dal  precedente  regime,  atteso  che   la   stessa
disposizione innovativa ha stabilito con il comma 97-quinques cit. la
decorrenza,  collegandola  ad  un  adempimento   provvedimentale   da
emanarsi dal Ministero dello sviluppo economico, in  data  successiva
(art.  97-quinques  dell'art.  1,  legge  n.   190/2014,   introdotto
dall'art. l, comma 461, legge n. 205/2017: «Le disposizioni di cui ai
commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del  provvedimento  del  Ministero  dello  sviluppo
economico che disciplina le procedure per il rilascio  delle  licenze
di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, del decreto  legislativo
22 luglio 1999, n. 261.»); 
        che il  detto  provvedimento  del  Ministero  dello  sviluppo
economico avente le caratteristiche  di  cui  all'art.  5,  comma  2,
seconda parte, introdotta solo dalla legge n. 124 del 4 agosto  2017,
non risulta emanato e comunque sarebbe in  ogni  caso  successivo  al
tempo in cui sono avvenute le notificazioni che occupano (in  data  6
febbraio 2013 e  il  27  marzo  2013),  sicche'  per  queste  trovano
applicazioni le disposizioni precedenti  compromesse  dal  dubbio  di
legittimita' costituzionale qui prospettato; 
        che dunque e' esclusa dalla stessa legge  anche  la  astratta
ammissibilita'   di   applicazione   immediata   alle   notificazioni
effettuate in precedenza in riferimento a situazioni non quesite; 
        che quindi, per quello che qui  interessa,  la  questione  di
legittimita'  che  si  propone  con  la  presente  ordinanza  permane
rilevante e inalterata; 
        che, ma non e' compito della Sezione, la Corte costituzionale
di ufficio, in relazione all'art. 111 Cost., potra' anche valutare la
legittimita' costituzionale  di  una  disposizione  -  come  prevista
dall'art. 97-bis, legge n. 190/2014 come introdotto  dalla  legge  n.
205/2017  -  che  consente  la  consegna  a   persona   diversa   dal
destinatario  da  parte  di  operatore  postale  (ancorche'   elevato
riguardo  alle  funzioni  a  pubblico  ufficiale  e  non  piu'   mero
incaricato di pubblico servizio), mentre ordinariamente, in  caso  di
notifica da parte di Ufficiale notificatore professionale (messo), si
richiede  per  gli  atti  tributari,  per   il   medesimo   caso   di
consegnatario  diverso  dal   destinatario,   altresi'   l'invio   di
raccomandata di avviso (cfr. art. 60, comma 1, lettera B-bis  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  600/1973  che  recita:  «se  il
consegnatario non e' il  destinatario  dell'atto  o  dell'avviso,  il
messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare  in  busta
che provvede a sigillare e su cui  trascrive  il  numero  cronologico
della  notificazione,  dandone  atto   nella   relazione   in   calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso.  Sulla  busta  non  sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa  desumersi  il  contenuto
dell'atto. Il consegnatario deve  sottoscrivere  una  ricevuta  e  il
messo   da'   notizia   dell'avvenuta   notificazione   dell'atto   o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»),  restando  a  parere
della Sezione inalterata la questione di legittimita'  costituzionale
proposta per gli atti tributari, con l'aggravante  di  una  oggettiva
diminuzione   delle   garanzie   gia'    previste,    senza    alcuna
giustificazione razionale, in situazione  sempre  piu'  frequente  di
allontanamenti temporanei dovuti alla mobilita' imposta alle  persone
dal mercato del lavoro e da ragioni di studio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, rimette  alla
Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale, nei
termini innanzi esposti, delle disposizioni di cui all'art. 26, comma
1, seconda parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973
e agli articoli 14,  legge  n.  890/1982,  vigente  (come  modificato
dall'art. 20, legge n. 146 del 1998) e art. 1, comma  161,  legge  n.
296/2006 nella parte in  cui,  ammettendo  la  notificazione  diretta
degli atti impositivi e dei ruoli da parte  degli  Uffici  finanziari
erariali e locali nonche' degli Enti di riscossione a mezzo  servizio
postale di raccomandata con ricevuta di  ritorno,  escludono  a  tale
forma di notifica la applicazione delle modalita' di cui  alla  legge
n. 890/1982 in particolare  per  la  fase  di  consegna,  cosi'  come
previste nel testo vigente ante la  novella  di  cui  alla  legge  n.
205/2017 (art. 1, comma 461); 
    sospende il presente giudizio e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata a mezzo Ufficiale giudiziario C.d.A. Napoli alle  parti  e
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  sia  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' provveduto nelle CdC del 14 maggio e del 4 giugno 2018. 
 
                  Il Presidente estensore: Verrusio