AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Holoxan» (19A02895) 
(GU n.109 del 11-5-2019)

 
 
 
      Estratto determina AAM/PPA n. 310/2019 del 9 aprile 2019 
 
    Autorizzazione delle variazioni 
      C.I.4) C.I.z) - Aggiornamento del paragrafo 4.4 dell'RCP e  del
corrispettivo paragrafo del FI per allineamento  all'ultima  versione
del Company Core Safety Information (CCSI); correzione di  un  refuso
al paragrafo 4.8 dell'RCP; aggiornamento del  foglio  illustrativo  a
seguito della presentazione dello user testing; aggiornamento del RCP
ed  etichettatura  in  accordo  al  QRD  template,  relativamente  al
medicinale «HOLOXAN» (A.I.C. n.  023779)  nelle  forme  e  confezioni
autorizzate all'immissione in commercio in Italia: 
        gli  stampati  corretti  e  autorizzati  sono  allegati  alla
determina di cui al presente estratto. 
    Titolare AIC: Baxter S.p.a. 
    Numero pratica: VN2/2018/49 - N1B/2015/4052. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente determina, al riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al
foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'AIC che intende  avvalersi  dell'uso  complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma
1, della presente determina, possono essere  mantenuti  in  commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in  etichetta,  ai
sensi dell'art.1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del  24
maggio 2018, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  133  dell'11
giugno 2018. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.