AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ropivacaina Cloridrato Altan» (19A03030) 
(GU n.112 del 15-5-2019)

 
         Estratto determina AAM/AIC n. 92 del 16 aprile 2019 
 
    Procedura europea n. ES/H/0564/001-003/MR. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale  ROPIVACAINA
CLORIDRATO ALTAN nella forma e confezioni alle condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare  A.I.C.:  Altan  Pharma  Limited,  con  sede  legale   e
domicilio fiscale in Dublino, 2 Harbour Square, Crofton  Road  -  Dun
Laoghaire, Irlanda (IE). 
    Confezioni e numeri A.I.C.: 
      «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro  da  10  ml  -
A.I.C. n. 047050012 (in base 10) 1DVV8W (in base 32); 
      «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10  ml  -
A.I.C. n. 047050024 (in base 10) 1DVV98 (in base 32); 
      «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da  10  ml  -
A.I.C. n. 047050036 (in base 10) 1DVV9N (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto integro: 
      fiale: tre anni. 
    Validita'  dopo  la  prima   apertura:   dal   punto   di   vista
microbiologico il prodotto deve essere utilizzato  immediatamente,  a
meno che il metodo di apertura impedisca il rischio di contaminazione
microbica. Se non viene usato immediatamente, le condizioni e i tempi
di conservazione sono responsabilita' dell'utilizzatore. 
    Composizione: 
      principio  attivo:  «Ropivacaina  cloridrato  Altan»  2   mg/ml
soluzione iniettabile: 
        1 ml di soluzione iniettabile contiene ropivacaina cloridrato
monoidrato equivalente a 2 mg di ropivacaina cloridrato; 
        ogni  fiala  da  10  ml   contiene   ropivacaina   cloridrato
monoidrato equivalente a 20 mg di ropivacaina cloridrato; 
    Principio  attivo:  «Ropivacaina  cloridrato  Altan»  7,5   mg/ml
soluzione iniettabile: 
        1 ml di soluzione iniettabile contiene ropivacaina cloridrato
monoidrato equivalente a 7,5 mg ropivacaina cloridrato; 
        ogni  fiala  da  10  ml   contiene   ropivacaina   cloridrato
monoidrato equivalente a 75 mg di ropivacaina cloridrato; 
      Principio  attivo:  «Ropivacaina  cloridrato  Altan»  10  mg/ml
soluzione iniettabile: 
        1 ml di soluzione iniettabile contiene ropivacaina cloridrato
monoidrato equivalente a 10 mg di ropivacaina cloridrato; 
        ogni  fiala  da  10  ml   contiene   ropivacaina   cloridrato
monoidrato equivalente a 100 mg di ropivacaina cloridrato; 
      Eccipienti: 
        sodio cloruro; 
        acido cloridrico (per regolazione del pH); 
        sodio idrossido (per regolazione del pH); 
        acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Biomendi S.A.; 
      Poligono Industrial de Bernedo s/n  -  01118  Bernedo  (Alava),
Spagna. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Ropivacaina cloridrato Altan» 10 mg/ml e' indicata negli  adulti
e negli adolescenti sopra i dodici anni per Anestesia chirurgica: 
      blocchi epidurali in chirurgia. 
    «Ropivacaina cloridrato Altan» 7,5 mg/ml e' indicata negli adulti
e negli adolescenti sopra i dodici anni nel  trattamento  del  dolore
acuto per: 
      blocchi epidurali in chirurgia, incluso parto cesareo; 
      blocchi dei nervi maggiori; 
      blocchi del campo chirurgico. 
    «Ropivacaina cloridrato Altan» 2 mg/ml e' indicata negli adulti e
negli adolescenti sopra i dodici  anni  nel  trattamento  del  dolore
acuto per: 
      infusione  epidurale  continua  o  somministrazione   in   bolo
intermittente: 
        per dolore post-operatorio e nell'analgesia del parto; 
        blocchi del campo chirurgico; 
        blocco continuo dei nervi periferici per infusione continua o
per iniezioni in bolo intermittenti, per esempio per  il  trattamento
del dolore post-operatorio. 
      Negli infanti da un anno e  nei  bambini  fino  a  dodici  anni
compresi per (peri- e post-operatorio): 
        blocco singolo e continuo dei nervi periferici. 
      Nei neonati, negli infanti e nei bambini  fino  a  dodici  anni
compresi per (peri- e post-operatorio): 
        blocco epidurale caudale; 
        infusione epidurale continua. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classe di fornitura: 
      OSP -  Medicinale  utilizzabile  esclusivamente   in   ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par.  7),
della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia Europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.