N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 marzo 2019 (della Regione autonoma Valle d'Aosta). 
 
Impiego pubblico - Legge di bilancio 2019 - Previsione dell'indizione
  di concorsi pubblici unici  per  figure  professionali  omogenee  e
  dell'individuazione, con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
  amministrazione,  di  modalita'  di  reclutamento  semplificate   -
  Applicazione delle  modalita'  di  reclutamento  semplificate  alle
  amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
  legislativo n. 165 del 2001 - Utilizzazione delle  graduatorie  dei
  concorsi, banditi successivamente alla data di  entrata  in  vigore
  della legge n. 145 del 2018, esclusivamente per  la  copertura  dei
  posti messi  a  concorso  -  Abrogazione  della  facolta',  per  le
  amministrazioni, di limitare il numero  degli  eventuali  idonei  -
  Estensione temporale dei limiti di validita'  delle  graduatorie  -
  Condizioni  per  l'utilizzo  delle  graduatorie  approvate  dal  1°
  gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, la  cui  validita'  e'  prorogata
  sino al 30 settembre 2019 - Applicazione delle previsioni dei commi
  361, 363 e 364 dell'art.  1  della  legge  n.  145  del  2018  alle
  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  del  personale   medico,
  tecnico-professionale e infermieristico, bandite  dalle  aziende  e
  dagli enti del Servizio sanitario  nazionale  a  decorrere  dal  1°
  gennaio 2020. 
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2019-2021), art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 263 (recte: 363), 364
  e 365; decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti
  in materia di sostegno e semplificazione per le imprese  e  per  la
  pubblica amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 9-bis, comma 1, lettera a). 
(GU n.20 del 15-5-2019 )
     Ricorso ex art. 127 Cost. della Regione Autonoma Valle  d'Aosta,
con sede in Aosta, Pian Deffeyes n.  1,  CF.  80002270074  -  P.  Iva
00368440079, in persona del presidente e  legale  rappresentante  pro
tempore,  Antonio  Fosson,  rappresentata  e  difesa   nel   presente
giudizio, in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 214
del 22 febbraio 2019, nonche' in forza di procura in calce, dal prof.
avv. Francesco Saverio Marini del  Foro  di  Roma  (MRNFNC73D28H501U;
pec:    francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org -    n.    fax:
06.36001570), ed elettivamente domiciliata presso il  suo  studio  in
Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, ricorrente; 
    Contro Governo della Repubblica, in persona  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo
Chigi-Piazza Colonna  370,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma  (00186),  via  dei
Portoghesi n. 12, e' domiciliata ex lege, resistente; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2019-2021 (Legge di stabilita' 2019), pubblicata in Suppl.  ordinario
62 alla Gazzetta Ufficiale, 31 dicembre 2018, n.  302,  limitatamente
all'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 263, 364 e  365  di  tale  atto
normativo;   nonche'   per   la   declaratoria   di    illegittimita'
costituzionale  dell'art.   9-bis,   comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   recante
«Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di
sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la   pubblica
amministrazione»,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2019. 
 
                                Fatto 
 
    1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302  del
31 dicembre 2018, S.O. 62, e' stata pubblicata la legge  30  dicembre
2018,  n.  145 -  Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2019-2021
(Legge di stabilita' 2019). 
2. L'art. 1 della citata legge contiene alcune disposizioni  inerenti
procedure e graduatorie concorsuali per il reclutamento del personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni: 
  In particolare: 
    i) il comma 300 prevede: 
        «Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi competenze
di spiccata specificita' e fermo quanto previsto per il  reclutamento
del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al  comma
335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse  del
fondo di cui all'art. 1,  comma  365,  lettera  b),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma  298  del
presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei  piani  di
fabbisogno di ciascuna amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici
unici, per esami o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure
professionali omogenee. I predetti concorsi  unici  sono  organizzati
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  per  il  tramite  della   Commissione   per
l'attuazione  del  Progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM),  di  cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio 1994, che si  avvale  dell'Associazione  FormezPA,  e  possono
essere espletati con modalita' semplificate definite con decreto  del
Ministro per  la  pubblica  amministrazione  da  adottare,  ai  sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  anche  in
deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e  al  decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.  Le  procedure
concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate  con  le  risorse
del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma  298  del
presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento  delle
procedure previste dall'art. 30  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165»; 
    ii) il comma 360 stabilisce: 
        «A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, procedono al reclutamento del  personale  secondo  le  modalita'
semplificate individuate con il decreto di cui  al  comma  300.  Fino
alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo
precedente, il reclutamento avviene secondo  le  modalita'  stabilite
dalla disciplina vigente.»; 
    iii) il comma 361 prevede: 
        «Fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate
esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.»; 
    iv) il comma 362 stabilisce, ancora: 
        «Al fine di ripristinare  gradualmente  la  durata  triennale
della validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico
impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, la validita' delle graduatorie approvate  dal  1°  gennaio
2010 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati: 
        a) la validita' delle graduatorie approvate  dal  1°  gennaio
2010 al 31 dicembre 2013 e' prorogata al 30 settembre  2019  ed  esse
possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle  seguenti
condizioni: 
          1) frequenza obbligatoria da parte  dei  soggetti  inseriti
nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento  organizzati
da  ciascuna  amministrazione,   nel   rispetto   dei   principi   di
trasparenza, pubblicita' ed economicita'  e  utilizzando  le  risorse
disponibili a legislazione vigente; 
          2)  superamento,  da  parte  dei  soggetti  inseriti  nelle
graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne  la
perdurante idoneita'; 
        b) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2014 e'
estesa fino al 30 settembre 2019; 
        c) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2015 e'
estesa fino al 31 marzo 2020; 
        d) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2016 e'
estesa fino al 30 settembre 2020; 
        e) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2017 e'
estesa fino al 31 marzo 2021; 
        f) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2018 e'
estesa fino al 31 dicembre 2021; 
        g) la validita' delle graduatorie  che  saranno  approvate  a
partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai  sensi  dell'art.
35, comma 5-ter; del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.»; 
    v) il comma 363 dispone: 
        «All'art.  4  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.»; 
    vi) il comma 364 prevede: 
        «All'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
la lettera e-bis) del comma 3  e'  abrogata,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 400, comma 15, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  dal  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59.»; 
    vii) da ultimo, il comma 365 dispone: 
        «La  previsione  di  cui  al  comma  361  si   applica   alle
graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge.». 
    3. Con legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12  febbraio  2019,  e'
stato convertito in legge, con  modificazioni,  il  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di
sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la   pubblica
amministrazione. 
    In sede di conversione e' stato inserito  l'art.  9-bis,  recante
«Semplificazioni in  materia  di  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari». 
    Il comma 1, lettera a), della disposizione in esame prevede: 
        «1. All'art. 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Le previsioni di cui ai commi 361,  363  e  364  si  applicano  alle
procedure  concorsuali  per   l'assunzione   di   personale   medico,
tecnico-professionale e  infermieristico,  bandite  dalle  aziende  e
dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  a  decorrere  dal  1º
gennaio 2020".». 
    4. Le disposizioni in esame, nella  parte  in  cui  si  applicano
anche alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, violano  numerosi  profili
competenziali costituzionalmente attribuiti alla medesima, come  pure
i principi di ragionevolezza e leale collaborazione,  sicche'  se  ne
impone la  dichiarazione  di  incostituzionalita'  sotto  i  seguenti
profili in 
 
                               Diritto 
 
Premessa. 
Contenuto delle disposizioni impugnate e relativa applicabilita' alla
Regione Autonoma Valle D'Aosta. 
    1. Prima di scendere nel merito dei motivi di incostituzionalita'
delle disposizioni impugnate, e' bene illustrarne i contenuti, tenuto
anche conto delle modifiche da  ultimo  introdotte  dall'art.  9-bis,
decreto-legge n. 135/18,  inserito  dalla  legge  di  conversione  n.
12/2019, che ha aggiunto l'ultimo  periodo  all'art.  1,  comma  365,
della legge n. 145/2018. 
    Le  disposizioni  contestate  concernono  l'accesso   all'impiego
pubblico (escluso il personale scolastico, compresi i dirigenti, e il
personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica, in forza della deroga di cui al comma  366  dell'art.  1),
ivi comprese le assunzioni di personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, e
incidono sulle modalita' di esperimento dei concorsi (in  particolare
commi 300 e 360), sulla proroga delle graduatorie pubbliche in essere
(comma 362), sull'utilizzo «esclusivamente per la copertura dei posti
messi a concorso» delle graduatone relative ai concorsi pubblici  che
saranno banditi (commi 361, 363, 364 e 365). 
    Per effetto della modifica  introdotta  all'art.  1,  comma  365,
legge n. 145/2018 dall'art.  9-bis  del  decreto-legge  n.  135/2018,
inserito  in  sede  di  conversione  dalla  legge  n.   12/2019,   il
legislatore  ha  poi  previsto  una  diversificazione  temporale   di
applicabilita' di alcune delle disposizioni contestate. 
    In particolare,  per  quanto  riguarda  in  generale  i  concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli delle pubbliche  amministrazioni,  la
previsione dell'utilizzo della  graduatoria  «esclusivamente  per  la
copertura dei posti messi a concorso» (commi  361,  363  e  364),  si
applica alle procedure bandite dalla data di entrata in vigore  della
legge n. 145/2018 (cfr. art. 1, comma 365, primo periodo). 
    Per quanto invece riguarda il reclutamento del personale  medico,
tecnico professionale e infermieristico  da  parte  delle  aziende  e
degli enti del servizio sanitario, la previsione in esame (commi 361,
363 e 364) si applichera' alle procedure bandite dal 1° gennaio  2020
(cfr. art. 1, comma 365, secondo periodo, inserito  dall'art.  9-bis,
comma 1,  lettera  a),  decreto-legge  n.  135/2018,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 12/2019). 
    Le altre disposizioni contestate, in particolare i  commi  300  e
360  (sull'utilizzo  di  procedure   di   reclutamento   semplificate
stabilite  con  decreto  ministeriale  del  Ministro  della  pubblica
amministrazione), e il comma 362 (recante disposizioni di proroga  di
validita'  di  graduatorie  pubbliche),  trovano   invece   immediata
applicazione per tutte le pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165/2001,  compresi  quindi
aziende ed enti del  Servizio  sanitario  nazionale  (ed  escluso  il
personale scolastico, compresi i  dirigenti,  e  il  personale  delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e  coreutica,  in
forza della deroga di cui al comma 366 dell'art. 1). 
    2. Tanto premesso, e' bene evidenziare, anche al fine di  evitare
possibili   eccezioni    di    inammissibilita'    avversarie,    che
l'applicabilita' delle disposizioni  contestate  anche  alla  Regione
Autonoma Valle d'Aosta, ai suoi enti locali, agli  enti  strumentali,
alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, appare dubbia,
ma non implausibile. 
    Vero e', infatti, che tali disposizioni  modificano  direttamente
alcune previsioni recate dal  decreto  legislativo  n.  165/2001  (si
vedano in particolare i commi 363 e 364), e che l'art. 1, comma 3, di
tale atto normativo, non prevede la diretta applicabilita' delle  sue
disposizioni alle regioni autonome, limitandosi a  stabilire  che  «I
principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della  legge  15
marzo 1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale  e  per  le
Province autonome di Trento ei Bolzano, nome fondamentali di  riforma
economico-sociale della Repubblica». 
    Come pure e' vero che il citato art. 2, della legge  n.  421  del
1992, stabilisce espressamente, al terzo comma, che:  «Restano  salve
per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di
attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per
la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  la  disciplina   vigente   sul
bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel   pubblico
impiego». 
    Al contempo, pero', le disposizioni  contestate  si  riferiscono,
indistintamente, alle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo n.  165  del  2001,  elenco  in  cui
rientrano anche «le Regioni» e «le aziende e gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale» (si vedano in particolare i commi 361 e 365),  o
recano  esplicito  riferimento  a  «leggi  regionali»  (si  veda   in
particolare  il  comma  362),  donde  potrebbe  essere   desunta   la
volonta' - indebita - del legislatore  statale  di  applicarle  anche
alla regione odierna ricorrente. 
    Ragion per cui si  impone,  in  via  cautelativa,  l'impugnazione
delle norme sopra richiamate, nella parte  in  cui  fossero  ritenute
applicabili  anche  alla  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta.  Secondo
pacifica giurisprudenza di questa Corte, del resto,  possono  trovare
ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse  in  via
cautelativa ed ipotetica, sulla base di  interpretazioni  prospettate
soltanto  come  possibili,  purche'  non  implausibili   e   comunque
ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate (sentenze  n.
154 del 2017, n. 189, n. 159, n. 156 e n. 3 del 2016). 
Segue. L'ambito di incidenza delle disposizioni contestate sul quadro
normativo e regolamentare regionale. 
    1. Ancora in via preliminare, occorre dare contezza dell'organica
disciplina legislativa e regolamentare gia' vigente in Regione  Valle
d'Aosta,  su  cui  le  disposizioni  impugnate -   laddove   ritenute
applicabili alla ricorrente - andranno indebitamente a incidere. 
    2. Il comma 300 dell'art. 1, per  la  parte  che  qui  interessa,
prevede l'adozione (si badi,  senza  alcun  meccanismo  partecipativo
regionale)  di   un   «decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione da adottare, ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista
dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70». 
    Tale  decreto   dovra'   definire   procedure   semplificate   di
reclutamento del personale pubblico. A norma del successivo comma 360
dell'art. 1, a decorrere dall'anno 2019 le «amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165», e quindi anche la regione  ricorrente,  dovranno  procedere  al
reclutamento  del  personale  «secondo  le   modalita'   semplificate
individuate con il decreto di cui al comma 300». 
    Le procedure di  cui  al  citato  decreto  ministeriale  dovranno
essere seguite anche  per  il  reclutamento  nell'Azienda  USL  Valle
d'Aosta e negli enti del S.S.R, dal momento che l'art.  1,  comma  2,
del decreto legislativo n.  165  del  2001  ricomprende  appunto  «le
aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale». 
    Tali  disposizioni  impattano   direttamente   sulla   disciplina
legislativa e regolamentare gia' vigente in Regione Valle d'Aosta, di
cui alla legge regionale n. 22 del 2010 e al regolamento regionale n.
1 del 2013. 
    In particolare, l'art. 48 della legge regionale n.  22  del  2010
deferisce a un regolamento regionale la definizione de  «I  requisiti
di accesso,  le  modalita'  e  i  criteri  per  il  reclutamento  del
personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1», cioe' gli enti  del
Comparto unico della Valle d'Aosta. L'attuativo r.r. n. 1 del 2013 ha
appunto disciplinato le procedure di  reclutamento  per  l'assunzione
del  personale  della  regione  e  degli  enti  del  Comparto   unico
(requisiti, procedure, criteri). 
    La legislazione regionale stabilisce anche, tanto  per  l'accesso
ai ruoli del Comparto unico quanto per l'accesso agli enti del S.S.R,
apposita  disciplina   riferita   all'accertamento   preliminare   di
conoscenza della lingua francese o italiana, in attuazione  dell'art.
38 della legge costituzionale n. 4/1948 (cfr. articoli 41 della legge
regionale n. 22/2010 e 16 del r.r.  1/2013,  nonche'  per  il  S.S.R.
l'art. 42 della legge regionale n. 5/2000). 
    Per effetto dell'art. 1, commi 300 e 360, per il reclutamento del
proprio personale dipendente e del personale sanitario regionale,  la
regione non potra' piu' utilizzare le  procedure  cosi'  stabilite  e
finalizzate anche  all'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
francese o italiana, ma sara' vincolata all'utilizzo delle  modalita'
semplificate stabilite dal decreto ministeriale di cui al  comma  300
(per la cui adozione, si anticipa sin d'ora, non e' neppure  prevista
alcuna partecipazione regionale). 
    3. Proseguendo, il comma 361 dell'art. 1 stabilisce che, ferma la
validita' triennale delle graduatorie, o  quella  inferiore  prevista
dalle  regioni  (art.  35,  comma  5-ter  del   decreto   legislativo
n. 165/2001), «le graduatorie dei concorsi per  il  reclutamento  del
personale presso le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
comma  2,  del   medesimo   decreto   legislativo   sono   utilizzate
esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso». 
    Tale  previsione,  in  forza  del  comma  365  dell'art.  1,   si
applichera' «alle graduatorie  delle  procedure  concorsuali  bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»,
salvo per le procedure relative all'assunzione del personale  medico,
tecnico-professionale e infermieristico da  parte  delle  aziende  ed
enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle quali -  per
effetto dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  n.
135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, che ha
aggiunto un periodo all'art. 1, comma 365,  legge  n.  145/2018 -  la
previsione in esame trovera' applicazione alle  graduatorie  relative
alle procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
    Risulta quindi stabilito un obbligo anche per le regioni, nonche'
per le aziende ed enti del Servizio sanitario  regionale  (in  quanto
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del  decreto
legislativo n. 165  del  2001)  sulle  modalita'  di  utilizzo  delle
graduatorie di concorso per il reclutamento  del  proprio  personale:
attraverso  la  previsione  dell'utilizzabilita'  delle   graduatorie
«esclusivamente  per  la  copertura  dei  posti  messi  a  concorso»,
infatti, viene sostanzialmente eliminata  tanto  la  possibilita'  di
operare uno scorrimento delle graduatorie - nel  periodo  di  vigenza
delle stesse -  per  far  fronte  alla  copertura  di  posti  che  si
rendessero vacanti successivamente all'indizione del concorso, quanto
la possibilita'  di  utilizzo  delle  graduatorie -  nel  periodo  di
vigenza delle stesse - per la copertura di posti necessari  ad  altro
ente del Comparto unico. 
    Anche in questo caso, vi e' un impatto diretto  sulla  disciplina
normativa e regolamentare gia' compiutamente e proficuamente adottata
in Valle d'Aosta nell'esercizio della propria competenza  primaria  e
residuale. 
    In particolare, l'art. 31 del richiamato r.r. n. 1 del 2013, dopo
aver stabilito - in generale - che l'ente che ha avviato la procedura
si riserva di  utilizzare  la  graduatoria  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato   o   determinato   in   posti   che   si    rendessero
successivamente vacanti, attribuisce a  ciascun  ente  del  comparto,
previa convenzione, la facolta' di  attingere  dalle  graduatorie  di
altri enti per assunzioni a tempo  determinato  o  indeterminato.  Si
prevede inoltre l'utilizzo delle graduatorie anche per le  assunzioni
part-time. In caso di assunzioni a tempo pieno  ed  indeterminato,  i
dipendenti gia' assunti a tempo indeterminato part-time mantengono il
diritto di precedenza per l'assunzione a tempo  pieno  rispetto  agli
idonei inseriti in posizioni successive. 
    Ancora, l'art. 41 della legge regionale n. 22 del 2010 stabilisce
che la  regione  puo'  bandire  procedure  selettive  uniche  per  la
copertura dei posti disponibili anche negli altri enti  del  Comparto
unico, secondo criteri e  modalita'  stabiliti  dal  citato  r.r.  n.
1/2013 (art. 41). 
    Per   effetto   della   disposizione   impugnata,   che   prevede
l'utilizzabilita' della graduatoria solo per la copertura  dei  posti
messi a concorso, dunque, le richiamate  disposizioni  non  sarebbero
piu' applicabili, con particolare  riferimento  al  meccanismo  dello
scorrimento per posti che si rendessero successivamente  vacanti,  ai
meccanismi di  convenzionamento  per  l'utilizzo  di  graduatorie  di
concorsi  banditi  da  altri  enti,  e  alla  disciplina  della  c.d.
graduatoria generale. 
    Precisamente,  la  disciplina  regionale  potrebbe  continuare  a
essere applicata solo per le assunzioni a tempo determinato. 
    Il  comma  363  dell'art.  1,   infatti,   ha   abrogato   alcune
disposizioni  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.  101   del   2013,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  125  del  2013,  che
permettevano  lo  scorrimento  delle  graduatorie  e  l'utilizzo   di
graduatorie di concorsi banditi da altre  pubbliche  amministrazioni,
abrogazioni funzionali  a  rendere  operativo  l'obbligo  di  cui  al
precedente comma 361 per le amministrazioni dello Stato, le  agenzie,
gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca. 
    La disposizione in esame, al contempo, non ha abrogato il comma 1
dell'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 101/2013, convertito  con
modificazioni dalla legge n. 125 del 2013. 
    La disposizione in esame, che ha  introdotto  modifiche  all'art.
36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,  prevede  l'obbligo
per tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni
di precariato, di procedere alle assunzioni a  tempo  determinato  di
vincitori e idonei collocati nelle graduatorie vigenti per concorsi a
tempo indeterminato, proprie o approvate  da  altre  amministrazioni,
previo accordo con le stesse. 
    Per effetto del combinato disposto dei commi 361 e 363  dell'art.
1, dunque, le regioni potranno derogare all'obbligo di utilizzo delle
graduatorie per i soli posti messi a concorso, solo per assunzioni  a
tempo determinato di idonei non vincitori. 
    Per quanto riguarda gli enti del  Servizio  sanitario  regionale,
questa disciplina trovera' applicazione per le procedure bandite  dal
1° gennaio 2020, per effetto della previsione  inserita  all'art.  1,
comma 365, legge n. 145/2018 dal citato art. 9-bis, comma 1,  lettera
a), del decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla
legge n. 12/2019. 
    4. Ancora, il comma 362 dell'art. 1 introduce  alcune  previsioni
di proroga della validita'  temporale  delle  graduatorie  in  essere
nelle pubbliche amministrazioni, e approvate  dal  1°  gennaio  2010,
differenziata «per scaglioni» in ragione del termine di  approvazione
finale, condizionando il  reclutamento,  per  quelle  piu'  risalenti
(cioe' quelle approvate dal 2010 al 2013),  a  ulteriori  adempimenti
procedurali  (quali  la  frequenza  di  corsi  di   aggiornamento   e
formazione e il superamento di apposito esame-colloquio). 
    L'applicabilita' della disposizione anche alle regioni si  desume
dall'inciso «fatti salvi i periodi di vigeva  inferiori  previsti  da
leggi  regionali»;  analogamente  la  previsione  dovrebbe  ritenersi
applicabile  anche  alle  graduatorie  relative  alle  procedure   di
reclutamento del personale delle aziende e degli enti del S.S.R,  dal
momento  che  il  comma  366   dell'art.   1   prevede   una   deroga
all'applicazione  dei   precedenti   commi   361-364   soltanto   con
riferimento «alle assunzioni  del  personale  scolastico,  inclusi  i
dirigenti, e del  personale  delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica». 
    Anche in questo caso, vi e' un impatto diretto e immediato  sulla
vigente disciplina regionale  in  materia,  come  disciplinata  dalla
legge regionale n. 22 del 2010 e dalla  legge  regionale  n.  12  del
2018. 
    In particolare  la  prima  prevede  (all'art.  41,  comma  6)  la
validita' triennale delle graduatorie, mentre la seconda ha stabilito
(all'art. 6, comma 5), che  alle  assunzioni  a  tempo  indeterminato
l'amministrazione regionale e gli enti del Comparto provvedono in via
prioritaria mediante scorrimento delle graduatorie vigenti alla  data
del 31 dicembre 2018, la cui efficacia e' all'uopo prorogata sino  al
31 dicembre 2019, senza ulteriori condizioni.  Parimenti  sono  state
prorogate al 31 dicembre 2019, senza condizioni,  le  graduatorie  di
procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda USL Valle  d'Aosta
per il reclutamento del personale del comparto, in scadenza alla data
del 31 dicembre 2018 (art. 34, legge regionale n. 12/2018). 
    Pertanto in Regione Valle  d'Aosta  e'  stata  gia'  disposta  la
proroga al 31 dicembre 2019  delle  graduatorie  in  scadenza  al  31
dicembre 2018, senza condizioni e senza differenziazioni temporali. 
    Si ritiene  che  l'inciso  «fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
inferiori previsti da leggi regionali» non possa che  riferirsi  alle
regioni che non avessero ancora prorogato le graduatorie in  scadenza
al 31 dicembre 2018 al momento dell'entrata in vigore della legge  n.
145/2018, mentre per le regioni che, come la Valle d'Aosta,  avessero
gia'  provveduto  in  tal  senso  prima  della  scadenza  di   quelle
graduatorie, la disposizione statale in esame  non  dovrebbe  trovare
applicazione, restando salvi  i  termini  di  scadenza  (inferiori  o
superiori) e  le  condizioni  di  validita'  delle  graduatorie  gia'
disciplinate a livello regionale. 
    Laddove invece dovesse  ritenersi  che,  in  ragione  dell'inciso
«fatti salvi  i  periodi  di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi
regionali», l'unico ambito in cui la  legislazione  regionale  (anche
gia' emanata)  possa  incidere  rispetto  alle  ulteriori  condizioni
previste per la perdurante validita' delle graduatorie  regionali  in
essere, sia quello inerente la validita' temporale «inferiore»  delle
graduatorie, mentre non potrebbero essere stabiliti (o  continuare  a
trovare  applicazione  se  gia'   stabili)   termini   di   validita'
«superiore», ne' essere derogate  le  condizioni  di  utilizzabilita'
delle graduatorie approvate tra il 2010 e il  2013,  la  disposizione
contestata  produrrebbe  i  seguenti   effetti   sulla   legislazione
regionale valdostana gia' adottata: 
        i) le  graduatorie  regionali  approvate  dal  2010  al  2013
scadrebbero, in forza del comma 262  dell'art.  1,  il  30  settembre
2019, e potrebbero essere utilizzate solo previo esperimento di corsi
di aggiornamento e superamento di  apposito  esame-colloquio,  mentre
non troverebbe  applicazione  il  termine  di  validita'  «superiore»
previsto in Valle d'Aosta fino al 31 dicembre 2019  (ex  articoli  6,
comma 5, e 34, legge regionale n. 12/2018), e senza condizioni. 
        ii) le graduatorie approvate nel 2014 scadrebbero,  in  forza
del  comma  262  dell'art.  1,  il  30  settembre  2019,  mentre  non
troverebbe applicazione il termine di validita' «superiore»  previsto
in Valle d'Aosta fino al 31 dicembre 2019 (ex articoli 6, comma 5,  e
34, legge regionale n. 12/2018). 
    Infine, il comma 364 dell'art. 1, abroga la  lettera  e-bis)  del
comma 3, decreto legislativo n. 165 del 2001, che individuava, fra  i
principi cui devono conformarsi le procedure  di  reclutamento  nelle
pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni,  quello  inerente
la «facolta', per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando  il
numero degli eventuali idonei in misura non superiore  al  venti  per
cento dei posti  messi  a  concorso,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore». 
    La disposizione in esame, che trova immediata applicazione per le
assunzioni nei ruoli regionali,  con  riferimento  all'assunzione  di
personale  medico,  tecnico-professionale   e   infermieristico,   si
applichera' invece alle procedure bandite dalle aziende e dagli  enti
del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020,  in
forza della modifica al comma  365  apportata  dall'art.  9-bis,  del
decreto-legge n. 135/2018, aggiunto dalla  legge  di  conversione  n.
12/2019. 
    5. Stante quanto precede, emerge  in  misura  evidente  l'impatto
diretto e immediato delle  disposizioni  impugnate  sulla  disciplina
regionale  vigente  in  materia  di  procedure   e   graduatorie   di
reclutamento del personale dipendente della  Valle  d'Aosta  e  degli
enti del Comparto unico regionale,  ivi  compreso  il  personale  del
Servizio sanitario regionale. 
    Disciplina che,  preme  sin  d'ora  anticiparlo,  la  regione  ha
introdotto nell'esercizio della  propria  competenza  primaria  nelle
materie di «ordinamento degli uffici e degli  enti  dipendenti  dalla
regione  e  stato  giuridico  ed  economico  del  personale»   e   di
«ordinamento degli enti locali e delle relative  circoscrizioni»,  di
cui all'art. 2, comma primo, lettere a) e b) dello  statuto  speciale
valdostano, e della competenza residuale ex art. 117, comma 4, Cost.,
in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale  n.  3  del
2001, in materia  di  «ordinamento  e  organizzazione  amministrativa
delle regioni e degli enti  pubblici  regionali»,  materie  sottratte
alla competenza normativa statale e invece indebitamente  travalicate
dalle disposizioni oggetto dell'odierno ricorso. 
    Per quanto riguarda l'assunzione presso l'ASL Valle d'Aosta e gli
enti del  Servizio  sanitario  regionale,  le  richiamate  previsioni
risultano adottate anche nell'esercizio delle competenze  integrative
in  materia  di  «igiene  e   sanita',   assistenza   ospedaliera   e
profilattica», di cui all'art. 3, lettera  f)  e  l),  dello  statuto
speciale. 
    Quanto detto risulta ulteriormente  avvalorato  alla  luce  della
recente pronuncia di questa ecc.ma Corte n. 241 del 2018, che proprio
con riferimento a un'impugnativa  statale  nei  confronti  di  alcune
disposizioni della legge regionale n.  23  del  2017  in  materia  di
proroga delle graduatorie della ASL Valle d'Aosta,  ha  affermato  la
competenza  esclusiva   della   regione   nella   materia   residuale
«"ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni  e  degli
enti pubblici regionali", escludendo qualsiasi  titolo  competenziale
di intervento dello Stato. 
    E del  resto,  con  specifico  riferimento  al  personale  medico
sanitario, in Regione Valle d'Aosta la relativa spesa e'  interamente
finanziata dalla  ricorrente,  senza  oneri  a  carico  del  bilancio
statale. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, terzo periodo,  della  legge
n. 724 del 1994, infatti, «la Regione Valle  d'Aosta  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi  territori,  senza  alcun
apporto   a   carico   del   bilancio   dello   Stato,    utilizzando
prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse
attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e,  ad
integrazione, le risorse dei propri bilanci». 
    Peraltro, anche a ritenere - per assurdo - che tali  disposizioni
rientrino in una qualche sfera di attribuzione  statale,  l'intreccio
inestricabile  con  le  competenze  legislative   della   regione   e
l'incisione   sulle   corrispondenti   funzioni    regolamentari    e
amministrative,   avrebbe   richiesto   l'adozione   di    meccanismi
concertativi forti,  nella  specie  mancati,  ne'  previsti  in  sede
attuativa. 
    Nemmeno sfugge come le disposizioni in  discussione  sacrifichino
indebitamente  anche  i  principi  di  semplificazione,   efficienza,
economicita' e buon andamento  perseguiti  dalla  regione  attraverso
misure  quali  l'istituzione  di  concorsi  unici  e  di  graduatorie
generali,  la  possibilita'  di  utilizzo  per  «scorrimento»   delle
graduatorie regionali anche a vantaggio degli  enti  appartenenti  al
Comparto unico regionale diversi  da  quelli  che  hanno  bandito  la
procedura selettiva, la proroga senza  condizioni  delle  graduatorie
vigenti in regione fino al 31 dicembre 2019. 
    6. La dichiarazione  di  incostituzionalita'  delle  disposizioni
impugnate si impone quindi con ogni evidenza, nella parte in  cui  si
applicano anche alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. 
    A   seguire   verranno   dunque   illustrati   i    profili    di
incostituzionalita' dell'art. 1, commi 300, e da  360  a  365,  della
legge n. 145/2018, e  dell'art.  9-bis,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 135/2018, inserito dalla  legge  di  conversione  n.
12/2019 (che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 365,  legge  n.
145/2018 citato). 
I. Incostituzionalita' delle disposizioni  impugnate  per  violazione
dell'art. 2, comma 1, lettera A)  e  B),  dell'art.  3,  lettera  L),
dell'art. 4 e dell'art. 38 dello statuto speciale  valdostano  (legge
costituzionale n. 4/1948),  nonche'  per  violazione  dell'art.  117,
commi 3 e 4  Cost.,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10,  legge
costituzionale n. 3/2001. 
    1. Come anticipato, le disposizioni recate dall'art. 1, commi 300
e da 360 a 365, introducono disposizioni in materia di  procedure  di
reclutamento nelle  pubbliche  amministrazioni,  di  validita'  e  di
fruibilita' delle relative graduatorie  di  concorso.  L'art.  9-bis,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  135/2018,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  n.  12/2019,  ha  previsto  che,  per  le
assunzioni   del   personale    medico,    tecnico-professionale    e
infermieristico  presso  gli  enti  del  S.S.N.  ,  alcune  di   tali
disposizioni (in particolare quelle di cui ai commi 361, 363  e  364)
si applichino solo alle procedure bandite dal 1° gennaio 2020. 
    In  particolare,  il  comma  360  stabilisce  che,  a   decorrere
dall'anno  2019,  il  reclutamento  del  personale  delle   pubbliche
amministrazioni, ivi comprese le regioni  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario regionale, avviene secondo modalita' semplificate stabilite
con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al
comma 300. 
    I commi 361 e 365 stabiliscono che le graduatorie delle procedure
bandite  per  il   reclutamento   del   personale   delle   pubbliche
amministrazioni, ivi comprese le regioni, successivamente all'entrata
in vigore della legge n. 145/2018, possono essere utilizzate soltanto
per la copertura dei posti messi a concorso. 
    Con   riferimento    all'assunzione    di    personale    medico,
tecnico-professionale e infermieristico, la disposizione  di  cui  al
comma 361 si applichera' alle procedure bandite dalle aziende e dagli
enti del Servizio sanitario nazionale  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2020,  in  forza  dell'art.  9-bis,  comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 12/2019, che ha aggiunto un periodo  al  comma  365  dell'art.  1,
legge n. 145/2018. 
    Il comma 362 introduce  disposizioni  sui  termini  di  validita'
delle  vigenti  graduatorie  per  il  reclutamento  delle   pubbliche
amministrazioni  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale,
prevedendo diversi termini a seconda della data  di  approvazione,  e
stabilendo che per il reclutamento  degli  idonei  delle  graduatorie
approvate  tra  il  2010  e  il  2013  e'  necessaria   la   proficua
partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento «organizzati  da
ciascuna  amministrazione  (..)  con   le   risorse   disponibili   a
legislazione vigente», e il superamento di un  esame-colloquio.  Sono
fatti salvi i soli termini «inferiori» stabiliti dalle regioni. 
    In forza del comma 364, le amministrazioni non  avranno  piu'  la
facolta' di limitare nel bando il numero degli  eventuali  idonei  in
misura non superiore al venti per cento dei posti messi  a  concorso.
Simile previsione, con riferimento alle procedure per l'assunzione di
personale  medico,  tecnico-professionale   e   infermieristico,   si
applichera' a partire da quelle bandite dalle aziende  e  dagli  enti
del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020,  in
forza dell'art. 9-bis, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  n.
135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, che ha
aggiunto un periodo al comma 365 dell'art. 1, legge n. 145/2018. 
    2. Le disposizioni in esame - nella parte in cui  siano  ritenute
applicabili alla regione ricorrente, ai suoi enti locali e agli  enti
a essi strumentali, all'AUSL Valle d'Aosta e agli enti  del  Servizio
sanitario regionale - sono manifestamente  incostituzionali,  perche'
invasive della competenza normativa primaria attribuita dall'art.  2,
lettera  a)  e  b),  dello   statuto   speciale   valdostano   (legge
costituzionale n. 4/1948), nelle materie di «ordinamento degli uffici
e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico  e  economico
del  personale»  e  di  «ordinamento  degli  enti  locali»,  e  delle
competenze amministrative su  tali  materie  attribuite  dall'art.  4
dello statuto stesso. 
    Sussiste altresi' l'indebita invasione della competenza residuale
di cui all'art. 117, comma 4, Cost.,  spettante  anche  alla  regione
ricorrente in forza della clausola di  cui  all'art.  11  della legge
costituzionale n.  3  del  2001,   nella   materia   «ordinamento   e
organizzazione amministrativa delle regioni  e  degli  enti  pubblici
regionali», piu' volte riconosciuta da  questa  Corte  per  l'accesso
all'impiego pubblico regionale. 
    Nel perimetro di queste materie rientra chiaramente  la  potesta'
esclusiva della regione di disciplinare le modalita'  di  accesso  al
lavoro pubblico regionale, ivi compreso il reclutamento del personale
medico, tecnico-professionale e infermieristico  presso  l'ASL  Valle
d'Aosta e gli enti del S.S.R. Vi rientra, in particolare e  per  quel
che qui rileva, la  definizione  di  criteri  per  l'indizione  delle
procedure di reclutamento, quelli  inerenti  le  relative  modalita',
come pure  quelli  relativi  all'utilizzabilita'  delle  graduatorie;
ambiti  che,  come  visto,  risultano  peraltro  gia'   compiutamente
disciplinati dalle leggi  e  dai  regolamenti  regionali  valdostani,
appunto   nell'esercizio   delle   predette   potesta'    legislative
statutariamente sancite. 
    Quanto  al  reclutamento  nel  comparto  del  Servizio  sanitario
regionale,  risulta  altresi'  invasa   la   competenza   integrativa
regionale in materia di «igiene e sanita'» di cui  all'art.  3  dello
statuto, e le corrispondenti funzioni amministrative riconosciute  in
tale materia dall'art. 4 dello statuto stesso. L'esclusiva  spettanza
alla regione del potere  normativo  e  regolamentare  in  materia  di
reclutamento del personale del S.S.R e'  tanto  piu'  avvalorata  dal
fatto che, in forza dell'art. 34, comma 3, terzo periodo, della legge
n. 724 del 1994, «la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del   Servizio
sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun  apporto  a
carico del bilancio  dello  Stato,  utilizzando  prioritariamente  le
entrate  derivanti  dai  contributi  sanitari  ad   esse   attribuiti
dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad  integrazione,
le risorse dei propri bilanci», sicche' il legislatore statale non e'
neppure legittimato a  emanare  principi  generali  di  coordinamento
della finanza pubblica in materia (ex multis,  sentenze  n.  241  del
2018, n. 125 del 2015, n. 187 del 2012, n. 133 del 2010, n.  341  del
2009). 
    Risulta altresi' violato, specie con  particolare  riferimento  a
quanto previsto dai commi 300 e 360, che  prevedono  il  reclutamento
presso gli enti del Comparto unico regionale e del S.S.R  secondo  le
modalita' semplificate  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
pubblica  amministrazione,   l'art.   38   dello   statuto   speciale
valdostano, laddove prevede la parificazione della lingua francese  a
quella italiana (comma 1) e l'assunzione  presso  le  amministrazioni
pubbliche di soggetti che conoscano la  lingua  francese  (comma  3),
previsioni  attuate  in  regione  attraverso  la  predisposizione  di
procedure  selettive   volte   all'accertamento   preliminare   della
conoscenza della lingua francese e italiana, e che invece non trovano
alcuna copertura nelle disposizioni impugnate. 
    A definitiva conferma dell'afferenza delle disposizioni impugnate
su ambiti  di  esclusiva  competenza  della  Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta, si richiama l'art. 1, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
165  del  2001,   che,   lungi   dal   prevedere   la   generalizzata
applicabilita' del testo unico alle regioni  ad  autonomia  speciale,
stabilisce espressamente che, per queste ultime, costituiscono  norme
fondamentali di riforma economico-sociale  della  Repubblica  i  soli
principi desumibili dall'art. 2, legge n. 421 del  1992  e  dall'art.
11, comma 4, legge n. 59 del 1997. 
    E tra queste norme fondamentali l'art. 2 della legge n.  421/1992
prevede testualmente, al comma 3, che: «Restano salve  per  la  Valle
d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e
la disciplina sul bilinguismo». 
    3. La giurisprudenza di questa Corte e'  costante  e  consolidata
nell'affermare che, per quanto riguarda la competenza  legislativa  a
disciplinare  l'impiego  pubblico  regionale,  ivi  compreso   quello
relativo  all'assunzione  del  personale  degli  enti  del   Servizio
sanitario   regionale,   «i    profili    pubblicistico-organizzativi
dell'impiego  pubblico   regionale   rientrano   nell'ordinamento   e
organizzazione amministrativa regionale, e quindi  appartengono  alla
competenza legislativa residuale della regione» di cui all'art.  117,
quarto comma, Cost. (sentenze n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 191
del 2017). Nel  perimetro  di  questa  competenza  rientrano,  ancora
secondo univoca giurisprudenza costituzionale,  tanto  «le  procedure
concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo» (sentenze  n.  310
del 2011 e n. 324 del 2010), quanto «il conferimento degli incarichi»
e «la durata degli stessi» (sentenze n. 105  del  2013,  n.  251  del
2016, n. 191 del 2017), quanto, ancora,  «la  regolamentazione  delle
graduatorie di procedure selettive pubbliche» (sentenza  n.  241  del
2018). 
    Piu' in generale, questa Corte ha affermato il principio per  cui
la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, «per  i
suoi  contenuti  marcatamente   pubblicistici   e   la   sua   intima
correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli artt.  51  e
97   Cost.   [...]   e'   invero   sottratta   all'incidenza    della
privatizzazione del lavoro presso le pubbliche  amministrazioni,  che
si riferisce alla disciplina del rapporto gia' instaurato»  (sentenza
n. 380 del 2004), solo in relazione alla quale  e'  configurabile  la
competenza  statale  in  materia  di  ordinamento  civile  (limitata,
appunto, ai soli «interventi legislativi  che  [...]  dettano  misure
relative a rapporti lavorativi gia' in essere», ex multis sentenze n.
32 del 2017, n. 251 e 186 del 2016, n. 180 del 2015)). 
    Cio' in quanto la regolamentazione delle modalita' di accesso  al
lavoro  pubblico  regionale  «spiega  la  sua  efficacia  nella  fase
anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro e incide in  modo
diretto sul comportamento delle  amministrazioni  nell'organizzazione
delle proprie risorse umane e solo in via riflessa  ed  eventualmente
sulle posizioni soggettive» (sentenza n. 235 del 2010). 
    Non vi e' dubbio che le disposizioni impugnate non sono  relative
a  rapporti  lavorativi  gia'  in  essere,  ma  spiegano  la  propria
efficacia nella fase  anteriore  all'instaurazione  del  rapporto  di
lavoro,  incidendo  direttamente  sulle  prerogative   regionali   di
reclutamento e organizzazione delle proprie risorse umane. 
    Tutti  questi  principi  sono  stati  recentemente  richiamati  e
ribaditi da questa Corte  con  la  sentenza  n.  241  del  2018,  che
pronunciandosi  sulla  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 22, comma 1, della legge della  Regione  Valle  d'Aosta  22
dicembre 2017, n. 23, di proroga delle graduatorie  della  ASL  della
Valle d'Aosta al 31 dicembre 2019, sollevata dal Governo per  pretesa
violazione degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale n.  4/1948
e degli art. 3, 97 e 117, comma secondo, lettera l), e  comma  terzo,
della  Costituzione,  ha  dichiarato  non   fondate   le   questioni,
riconoscendo, appunto, la competenza esclusiva regionale  in  materia
ex art. 117, comma 4, Cost. e art. 10, legge costituzionale n. 3  del
2001. 
    Competenza esclusiva che e' stata appunto esplicitata  anche  con
riferimento  all'accesso  all'impiego  pubblico  presso  l'ASL  Valle
d'Aosta e gli enti del S.S.R, tanto piu' che - come detto - la  spesa
per il personale del settore sanitario nel territorio  valdostano  e'
integralmente finanziata Regione Valle d'Aosta, senza oneri a  carico
del bilancio statale. 
    4. Si chiede quindi la declaratoria di incostituzionalita'  delle
disposizioni impugnate sotto questo primo assorbente profilo. 
II. Incostituzionalita' delle disposizioni impugnate  per  violazione
degli articoli 3 e 97 Cost., dei principi di leale collaborazione  di
cui agli articoli 5 e 120 Cost., anche  in  relazione  all'art.  117,
commi secondo, terzo e  quarto,  cost.  (in  combinato  disposto  con
l'art. 10, legge  costituzionale  n.  3/2001),  e  agli  articoli  2,
lettere A) e B), 3, lettera L), 4 e 38 della legge costituzionale  n.
4/1948. 
    1. Si e' gia' detto che le disposizioni contestate invadono sfere
di  competenza  primaria  regionale   costituzionalmente   attribuite
dall'art.  2,  lettera  a)  e  b),  dello  statuto  speciale   (legge
costituzionale n. 4/1948), nelle materie «ordinamento degli uffici  e
degli enti dipendenti dalla regione e stato  giuridico  ed  economico
del personale» e di «ordinamento degli enti locali e  delle  relative
circoscrizioni», nonche' la competenza residuale ex art.  117,  comma
4, Cost., in combinato disposto con l'art. 10,  legge  costituzionale
n.  3  del  2001,  in  materia  di  «ordinamento   e   organizzazione
amministrativa delle regioni e degli  enti  pubblici  regionali»,  e,
corrispondentemente  le  funzioni  amministrative  su  tali   materie
spettanti alla regione in forza dell'art. 4 dello statuto. 
    Con riferimento al reclutamento  presso  gli  enti  del  Servizio
sanitario regionale risulta altresi' invasa la competenza integrativa
riconosciuta dall'art. 3  dello  statuto  in  materia  di  «igiene  e
sanita'». 
    Risulta altresi' violato l'art. 38 dello statuto speciale, la cui
attuazione richiede l'accertamento preliminare della conoscenza della
lingua  francese  ai  fini  dell'assunzione  nei  ruoli  dell'impiego
pubblico regionale. 
    2. Anche nella denegata ipotesi  in  cui  volesse  rinvenirsi  un
titolo competenziale statale a copertura delle gravate  disposizioni,
esse si confermerebbero comunque illegittime,  in  primo  luogo,  per
violazione del principio di leale collaborazione ex articoli 5 e  120
Cost.. 
    E infatti, l'inestricabile intreccio con  materie  di  competenza
regionale comporta il dovere del legislatore  statale  di  predispone
adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni,  a  difesa  delle
loro competenze, al fine di contemperare  le  ragioni  dell'esercizio
unitario   delle   stesse   con   la    garanzia    delle    funzioni
costituzionalmente attribuite alle  autonomie  (sentenze  n.  65  del
2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012). 
    Questa  ecc.ma  Corte  ha  sempre  piu'  valorizzato   la   leale
collaborazione quale principio guida nell'evenienza, che qui  sarebbe
chiaramente ricorrente anche a  ipotizzare  un  titolo  competenziale
statale, di uno stretto intreccio fra  materie  e  competenze,  e  ha
ravvisato  nell'intesa   la   soluzione   che   meglio   incarna   la
collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016). 
    Un'analoga esigenza di coinvolgere adeguatamente le regioni e gli
enti locali nella  forma  dell'intesa  e'  stata  riconosciuta  anche
nell'ipotesi  della  attrazione  in  sussidiarieta'  della   funzione
legislativa allo Stato, in vista dell'urgenza di soddisfare  esigenze
unitarie, economicamente rilevanti, oltre che connesse  all'esercizio
della funzione amministrativa. In tal caso, l'esercizio unitario  che
consente di attrarre, insieme  alla  funzione  amministrativa,  anche
quella  legislativa,  puo'  aspirare  a   superare   il   vaglio   di
legittimita' costituzionale - e giustificare la deroga al riparto  di
competenze contenuto  nel  Titolo  V  -  «solo  in  presenza  di  una
disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le
attivita' concertative e di coordinamento orizzontale,  ovverosia  le
intese, che devono essere condotte in base al principio  di  lealta'»
(sentenze n. 303 del 2003 e n. 7 del 2016). 
    Questa ecc.ma Corte ha individuato nel sistema  delle  conferenze
«il principale strumento che consente alle regioni di avere un  ruolo
nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali
che incidono su materie di competenza regionale» (sentenza n. 401 del
2007) e «una delle sedi piu' qualificate per l'elaborazione di regole
destinate ad  integrare  il  parametro  della  leale  collaborazione»
(sentenza n. 31 del 2006), sicche' l'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata e' stata individuata quale strumento idoneo a realizzare la
leale collaborazione tra  lo  Stato  e  le  autonomie  (ex  plurimis,
sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n.  163  del  2012),  «qualora  non
siano coinvolti interessi esclusivamente e individualmente imputabili
al singolo ente autonomo» (sentenza  n.  1  del  2016),  circostanza,
quest'ultima, di cui peraltro si dubita in ragione di quanto eccepito
sub I. 
    Con       particolare       riferimento       agli        aspetti
pubblicistico-organizzativi  dell'impiego  pubblico  regionale,   che
afferiscono alla competenza residuale delle regioni  (fra  le  tante,
sentenza  n.  149  del  2012),  si  e'  chiarito  che,  se  anche  il
legislatore statale  puo'  intervenire,  la  relativa  competenza  e'
limitata alla fissazione di principi generali  a  garanzia  del  buon
andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione (sentenza n.  105
del 2013), e in ogni caso deve muoversi nel rispetto del principio di
leale  collaborazione,  indispensabile  anche  in  questa  ipotesi  a
guidare i rapporti tra lo Stato e  il  sistema  delle  autonomie  (ex
plurimis, sentenze n. 251 del 2016, n. 26 e n. 1 del 2016, n. 140 del
2015, n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008). 
    3. In senso diametralmente difforme dai richiamati  principi,  il
legislatore statale  ha  adottato  le  disposizioni  impugnate  senza
prevedere alcuno strumento partecipativo  delle  regioni,  ne'  nella
forma dell'intesa ne' in altro tipo di forma  collaborativa,  e  cio'
sebbene la  disciplina  contestata  incida  su  titoli  competenziali
esclusivi della regione ricorrente. 
    Il difetto di concertazione e' mancato tanto a monte, in sede  di
adozione delle disposizioni impugnate, quanto a  valle,  non  essendo
stati   predisposti   adeguati   modelli   concertativi   forti   per
l'attuazione delle stesse.  Tanto  piu'  che  la  natura  di  massimo
dettaglio   delle    citate    disposizioni    impedisce    comunque,
indipendentemente dall'omessa previsione dell'intesa nel testo  delle
medesime, che qualsiasi meccanismo collaborativo possa  essere  posto
in essere a valle. 
    La  violazione  del  principio   di   leale   collaborazione   da
realizzarsi attraverso intesa, emerge  con  riferimento  a  tutte  le
disposizioni contestate. Precisamente: 
        i) per quanto riguarda i commi 300 e 360 dell'art.  1,  legge
n. 145/2018, il primo (comma 300) prevede l'adozione  di  un  decreto
del Ministro della pubblica amministrazione  ex  art.  17,  comma  3,
legge n. 400/1988 (dando quindi per scontato che si tratti di materie
di esclusiva «competenza del ministro o di autorita' sottordinate  al
ministro»),  per  la  definizione  di   procedure   di   reclutamento
semplificate che, in forza  del  secondo  (comma  360),  a  decorrere
dall'anno 2019 dovranno essere  utilizzate  per  il  reclutamento  di
tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165/2001, comprese quindi  le  regioni  e  gli
enti del Servizio sanitario regionale. 
    E' chiara l'incostituzionalita' della  disciplina  (quanto  meno)
per non aver subordinato l'adozione del decreto di cui al  comma  300
all'intervenuta intesa in Conferenza unificata. 
    Nel caso della Regione Valle d'Aosta il difetto di  concertazione
e' tanto piu' grave in ragione del fatto che: i)  non  sono  previste
disposizioni specifiche  a  tutela  del  bilinguismo,  in  attuazione
dell'art. 38 dello statuto speciale; ii) l'art.  2,  della  legge  n.
421/1992, richiamato dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.
165/2001 ai fini  dell'individuazione  delle  norme  fondamentali  di
riforma  economico-sociale  applicabili  alle  regioni   e   province
autonome, stabilisce espressamente, al comma 3, che:  «Restano  salve
per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di
attuazione e la disciplina sul  bilinguismo»;  iii)  con  riferimento
all'assunzione presso gli enti del S.S.R,  l'integrale  finanziamento
della spesa del personale sanitario  da  parte  della  Regione  Valle
d'Aosta impedisce al legislatore statale anche  di  dettare  principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
        ii) con particolare riguardo ai commi 361 e 365 dell'art.  1,
legge n. 145/2018,  e  all'art.  9-bis,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 135/2018, inserito dalla  legge  di  conversione  n.
12/2018, si prevede che le graduatorie relative ai concorsi banditi a
far data dall'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018  «per  il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2» del decreto legislativo n.  165/2001,  e  quindi
anche per le regioni, ordinarie e autonome, devono essere  utilizzate
«esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso»; per  il
reclutamento   del   personale   medico,   tecnico-professionale    e
infermieristico, la previsione si applica alle  graduatorie  relative
alle procedure bandite dalle aziende ed enti del S.S.N.  a  far  data
dal 1° gennaio 2020. 
    In questo caso il legislatore ha introdotto - senza alcuna previa
concertazione -  una  previsione  obbligatoria  per  le  regioni,  di
estremo dettaglio (recte, auto applicativa), senza  alcun  meccanismo
partecipativo nemmeno «a  valle».  Del  resto  e'  la  stessa  scelta
legislativa di introdurre una previsione di natura auto applicativa a
viziare in nuce le disposizioni impugnate per violazione dei principi
di leale collaborazione. 
    La natura di dettaglio auto applicativo della previsione  risulta
dal fatto che, per  effetto  della  stessa,  la  regione  non  potra'
procedere a scorrimento delle graduatorie, per far fronte a  esigenze
assunzionali che venissero successivamente a emergere, ne'  gli  enti
del Comparto unico valdostano potranno avvalersi  di  graduatorie  di
concorsi indetti  da  altri  enti,  come  pure  non  potranno  essere
previsti concorsi unici e graduatorie generali fruibili da tutti  gli
enti del comparto. 
        iii) per quanto riguarda, ancora, il comma 362  dell'art.  1,
esso  introduce  una  proroga   della   validita'   temporale   delle
graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni, approvate  dal
1° gennaio 2010, differenziata in ragione del termine di approvazione
finale, condizionando il  reclutamento,  per  quelle  piu'  risalenti
(cioe' quelle approvate dal 2010 al 2013),  a  ulteriori  adempimenti
procedurali  (quali  la  frequenza  di  corsi  di   aggiornamento   e
formazione e il superamento di apposito esame-colloquio). 
    L'applicabilita'  della  disposizione  anche  alle   regioni   e'
desumibile dall'inciso «fatti salvi i periodi  di  vigenza  inferiori
previsti da leggi regionali. 
    Si ritiene che tale inciso non possa che riferirsi  alle  regioni
che non avessero ancora prorogato le graduatorie in  scadenza  al  31
dicembre 2018 al  momento  dell'entrata  in  vigore  della  legge  n.
145/2018, mentre per le regioni che, come la Valle d'Aosta,  avessero
gia'  provveduto  in  tal  senso  prima  della  scadenza  di   quelle
graduatorie (legge regionale n. 11/2018), la disposizione statale  in
esame non dovrebbe trovare applicazione, restando salvi i termini  di
scadenza (inferiori o superiori) e le condizioni di  validita'  delle
graduatorie gia' disciplinate a livello regionale. 
    Diverso sarebbe se, invece, quell'inciso  dovesse  essere  inteso
nel senso che l'unico margine di operativita' normativa lasciato alle
regioni sia quello di stabilire termini di validita'  inferiori,  non
potendo  trovare  applicazione   termini   di   validita'   superiori
eventualmente gia' previsti dalle regioni prima della scadenza  delle
graduatorie regionali e prima dell'entrata in vigore della  legge  n.
145/2018, e non potendo le regioni  medesime  derogare,  in  caso  di
reclutamento di idonei inseriti nelle graduatorie regionali approvate
tra il 2010 e il 2013, alle condizioni di utilizzabilita' di  cui  al
comma 362 (organizzazione di  corsi  di  formazione  e  aggiornamento
predisposti dalla regione e superamento di apposito esame-colloquio). 
    Anche in questo caso, l'incostituzionalita'  per  violazione  del
principio di collaborazione sarebbe evidente non  solo  a  monte,  ma
anche a valle, stante la natura dettagliata e vincolata della norma e
dei suoi effetti, anche per le regioni e per gli  enti  del  Servizio
sanitario regionale, senza che esse siano state chiamate in causa. 
    Tanto piu' che, con riferimento alla spesa per il personale degli
enti  del  Servizio  sanitario  regionale  valdostano,  integralmente
finanziata dalla Regione Valle d'Aosta, il legislatore statale non ha
titolo nemmeno per dettare principi di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    4. Sotto  un  ulteriore,  concorrente  profilo,  le  disposizioni
impugnate appaiono gravemente lesive dei principi di  ragionevolezza,
economicita' e buon andamento ex articoli 3 e 97 Cost., sicche'  esse
mancherebbero comunque l'obiettivo di fissare  «principi  generali  a
garanzia     del     buon     andamento     e      dell'imparzialita'
dell'amministrazione», e cio' pur a riconoscere tale natura  a  dette
disposizioni. 
    Attraverso la «frettolosa» e  non  ragionata  introduzione  delle
previsioni oggetto dell'odierno ricorso - inserite,  con  riferimento
alla legge n. 145/2018, solo in sede di maxi-emendamento  governativo
alla legge di bilancio e quindi non oggetto di adeguata istruttoria e
discussione assembleare - il legislatore statale non  si  e'  neppure
fatto carico  del  relativo  impatto  sulla  disciplina  normativa  e
regolamentare gia' vigente in regione nel settore de quo,  introdotta
proprio  nell'esercizio   della   competenza   esclusiva   (primaria,
integrativa e residuale) costituzionalmente riconosciuta  alla  Valle
d'Aosta quanto all'organizzazione pubblicistica del pubblico  impiego
regionale. 
    Rinviando per sinteticita' a quanto  piu'  diffusamente  rilevato
nel paragrafo in premessa, si ribadisce in particolare che  l'impatto
piu' evidente concerne: 
        a) le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali,
la cui regolamentazione e'  demandata  ad  un  emanando  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione (commi 300 e 360),  anziche'
alla legge e  ai  regolamenti  regionali  che  gia'  dette  modalita'
compiutamente disciplinano (cfr. articoli 41 della legge regionale 23
luglio 2010, n. 22, e regolamento regionale 12 febbraio 2013, n.  1),
in assenza, peraltro, di qualsivoglia meccanismo di raccordo  con  le
regioni  e  le  province  autonome,  e  senza  alcuna  tutela   della
previsione statutaria di  cui  all'art.  38, legge  costituzionale n.
4/1948 in materia di bilinguismo; 
        b) le modalita' e i limiti di utilizzo delle graduatorie  dei
pubblici concorsi, alle quali e' possibile attingere soltanto «per la
copertura dei posti  messi  a  concorso»  (commi  361,  364  e  365),
diversamente  da  quanto  previsto  e  disciplinato  dalla  normativa
regionale vigente che, invece, nel  periodo  ordinario  di  validita'
temporale delle graduatorie, ne autorizza l'utilizzo, anche  al  fine
di contenere i  costi  correlati  allo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali, per «scorrimento» per la copertura, mediante  assunzioni
a tempo indeterminato, di posti  che  si  rendessero  successivamente
vacanti, a vantaggio, peraltro, degli enti, appartenenti al  Comparto
unico regionale, diversi da quelli che  hanno  bandito  la  procedura
selettiva (cfr. art. 41 della legge regionale n. 22/2010  e  articoli
6, 31 e 40 del r.r. 1/2013). 
    Sotto questo profilo, la previsione statale appare  per  di  piu'
connotata da intrinseca irragionevolezza:  non  si  vede  infatti  il
senso di tenere ferma la validita' triennale  delle  graduatorie,  se
poi le stesse possono essere utilizzate per  la  sola  copertura  dei
posti  messi  a  concorso,  e  quindi  sostanzialmente  esaurendo  la
relativa efficacia al momento dell'assunzione dei vincitori. 
    Simile previsione non tiene inoltre conto delle realta'  piccole,
come quella valdostana, rispetto alle quali l'utilizzo di  meccanismi
di scorrimento delle graduatorie vigenti, al fine  di  coprire  posti
che  si  rendessero  successivamente  vacanti,  sia   presso   l'ente
indicente il concorso, sia presso altri enti del comparto, risponde a
esigenze di economicita', flessibilita' e semplificazione. 
    Esigenze del tutto sacrificate in ragione della  obbligatorieta',
risultante dalla  disposizione  impugnata,  di  bandire  una  singola
procedura anche per la copertura  di  un  solo  posto  vacante,  come
sovente  avviene  appunto  in  una  realta'  ristretta  come   quella
valdostana. 
        c) la proroga della validita' temporale delle graduatorie  in
essere nelle pubbliche amministrazioni, differenziata in ragione  del
termine di  approvazione  e  finanche,  per  quelle  piu'  risalenti,
condizionata, nell'utilizzo a scorrimento, all'esperimento  di  corsi
di  aggiornamento  e  formazione  e  a  un  giudizio  di  «perdurante
idoneita'»  (comma  362),  diversamente  da  quanto  stabilito  dalla
legislazione regionale che, da ultimo, ha stabilito la proroga  senza
condizioni e senza differenziazioni temporali  al  31  dicembre  2019
delle graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2018 sia per il Comparto
unico che per il reclutamento presso l'ASL Valle d'Aosta  (cfr.  art.
6, comma 5, e art. 34, della legge regionale  24  dicembre  2018,  n.
12). 
    5. Ne discende, sotto il profilo dell'elusione  dei  principi  di
ragionevolezza, economicita' e buon andamento: 
        i) che l'utilizzo, per le nuove  procedure  di  reclutamento,
delle modalita' definite con decreto del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione (commi 300 e 360), e il  vincolo  di  utilizzo  delle
nuove graduatorie per i soli posti messi a concorso (commi 361, 363 e
365), impediranno alla Valle d'Aosta di utilizzare  le  modalita'  di
reclutamento  gia'   proficuamente   sperimentate   in   regione,   e
concernenti in particolare la predisposizione di concorsi unici e  di
corrispondenti graduatorie «generali»,  come  pure  la  possibilita',
anche fuori dalla graduatoria generale, che enti  diversi  da  quelli
indicenti il  concorso  possano  utilizzare  -  previa  convenzione -
graduatorie approvate da altri enti del comparto unico regionale, per
assunzioni a tempo indeterminato. 
    L'effetto e' una proliferazione di concorsi e di graduatorie, con
conseguente  incremento  della  spesa  pubblica,  in  violazione  del
principio  di  economicita',  e  con  nocumento   dei   principi   di
semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 
        ii) che la durata delle graduatorie in essere  per  scaglioni
temporali, individuata dal legislatore statale (comma  362),  diversa
rispetto a quella del 31 dicembre 2019 gia' fissata - in via generale
e per tutte le graduatorie in scadenza al 31  dicembre  2018 -  dalla
Regione   Valle    d'Aosta,    impatta    notevolmente    non    solo
sull'organizzazione degli enti che saranno chiamati a  bandire  nuovi
concorsi, ma anche sul legittimo affidamento degli  idonei  collocati
in quelle graduatorie. Cio' rileva in particolare per le  graduatorie
approvate in regione  tra  il  2010  e  il  2014,  che  a  norma  del
contestato art. 1, comma 362 (laddove ritenuto applicabile anche alla
regione ricorrente,  sebbene  quest'ultima  avesse  gia'  previamente
disciplinato la validita' delle  graduatorie  con legge  regionale n.
12/2018),  cesseranno  di  avere  validita'  il  30  settembre  2019,
rispetto alla scadenza «superiore», e senza condizioni, gia' prevista
in Valle d'Aosta al 31 dicembre 2019. 
        iii)  che  l'obbligo  di   predisposizione   di   «corsi   di
aggiornamento e formazione» e quello di  tenuta  di  «apposito  esame
colloquio»,   che   dovranno   essere   «organizzati   da    ciascuna
amministrazione,  nel   rispetto   dei   principi   di   trasparenza,
pubblicita' ed economicita' e utilizzando le  risorse  disponibili  a
legislazione  vigente»,  ai  fini  del  reclutamento   degli   idonei
collocati nelle graduatorie approvate tra il 2010 e  il  2013  (comma
362, laddove ritenuto  applicabile  anche  alla  regione  ricorrente,
sebbene  quest'ultima  avesse  gia'   previamente   disciplinato   la
validita' delle graduatorie con legge  regionale  n.  12/2018,  senza
condizioni),   genera    un    evidente    aggravio    dell'attivita'
amministrativa, comportando l'impiego di risorse umane, materiali  ed
economiche.  Risorse  che  non  sarebbero  necessarie  in  base  alla
legislazione  vigente  in  Valle  d'Aosta,  che  per  le  graduatorie
approvate in  quell'arco  temporale  (come  per  tutte  le  altre  in
scadenza al 31 dicembre 2018) ha previsto una proroga al 31  dicembre
2019 senza alcuna condizione ulteriore per  l'eventuale  reclutamento
degli idonei ivi collocati. 
    La  declaratoria  di   incostituzionalita'   delle   disposizioni
impugnate si impone quindi, quanto meno, in ragione di tutti  i  vizi
denunciati con il presente motivo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  adita,   respinta   ogni
contraria istanza, eccezione  e  deduzione,  accogliere  il  presente
ricorso e per l'effetto  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - «Bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2019-2021 (legge di stabilita' 2019)», pubblicata in  Suppl.
ordinario 62 alla Gazzetta  Ufficiale,  31  dicembre  2018,  n.  302,
limitatamente all'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 263, 364 e 365 di
tale atto normativo, nella parte  in  cui  si  applicano  anche  alla
Regione   Autonoma   Valle    d'Aosta,    nonche'    l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.   9-bis,   comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione
per le imprese e per la pubblica amministrazione»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36  del  12  febbraio
2019, nella parte in cui si applicano  anche  alla  Regione  Autonoma
Valle d'Aosta e agli enti del S.S.R valdostano. 
     Con ossequio. 
    Roma, 28 febbraio 2019 
 
                          Prof. Avv. Marini