N. 111 ORDINANZA 19 marzo - 9 maggio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Regioni  -  Consiglieri   regionali   -   Meccanismi   di   riduzione
  dell'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilita' -
  Riduzione percentuale e limite di cumulo. 
- Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n.
  5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995,  n.  2
  (Interventi in materia di indennita' e  previdenza  ai  Consiglieri
  della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata  dalle
  leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno  2008,  n.  4,  16
  novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n.
  6,  nonche'  alla  legge  regionale  23   novembre   1979,   n.   5
  (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri  della  Giunta
  regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della
  spesa pubblica», artt. 2 e 3. 
(GU n.20 del 15-5-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  degli  artt.  2  e  3
della legge della Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige  11  luglio
2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995,
n. 2 (Interventi in materia di indennita' e previdenza ai Consiglieri
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige),  come  modificata  dalle
leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4,  30  giugno  2008,  n.  4,  16
novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre  2012,  n.
6,  nonche'  alla  legge   regionale   23   novembre   1979,   n.   5
(Determinazione delle indennita' spettanti  ai  membri  della  Giunta
regionale), e successive modificazioni, volte al  contenimento  della
spesa pubblica», promossi dal  Tribunale  ordinario  di  Trento,  con
quattro  distinte  ordinanze  del  21  maggio  2018,  rispettivamente
iscritte ai numeri 133, 134, 135 e 176 del registro ordinanze 2018  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai numeri  39  e
49, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti gli atti di costituzione di E. G., di I. D., di H.  F.,  di
S. B., della Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  del
Consiglio   regionale   della    Regione    autonoma    Trentino-Alto
Adige/Südtirol; 
    udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore
Nicolo' Zanon; 
    uditi gli avvocati Massimo Luciani e Romano Vaccarella per E. G.,
I. D., H. F. e S. B. e Giandomenico Falcon, Fabio  Corvaja  e  Andrea
Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e  per  il
Consiglio regionale della medesima Regione. 
    Ritenuto che  il  Tribunale  ordinario  di  Trento,  con  quattro
distinte ordinanze, tutte del 21 maggio 2018, ha sollevato  questioni
di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3  della  legge  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014,  n.  5,  recante
«Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in
materia di indennita'  e  previdenza  ai  Consiglieri  della  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi  regionali
28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n.  8,
14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonche' alla  legge
regionale 23 novembre 1979, n.  5  (Determinazione  delle  indennita'
spettanti  ai  membri   della   Giunta   regionale),   e   successive
modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica»; 
    che con  le  quattro  ordinanze,  dal  contenuto  sostanzialmente
identico, il Tribunale di Trento censura, con riferimento agli  artt.
2, 3, 97 e 117 della Costituzione, gli artt. 2 e 3 della  legge  reg.
Trentino Alto-Adige n. 5 del 2014  nella  parte  in  cui  «applicano,
peraltro con effetto retroattivo,  permanente  ed  irreversibile,  il
divieto di cumulo con il limite massimo di € 9.000,00  lordi  mensili
e/o la riduzione del 20% dell'assegno vitalizio erogato dalla Regione
a tutti i titolari di assegno  vitalizio  regionale  e  parlamentare,
diretto o indiretto, senza gradualita' di sorta»; 
    che le ordinanze iscritte al r.o.  n.  133  e  n.  134  del  2018
originano da due diversi processi instaurati da E. G e I. D.,  vedove
di   ex   consiglieri   della    Regione    autonoma    Trentino-Alto
Adige/Südtirol,  per  chiedere  l'accertamento  del   «diritto   alla
corresponsione dell'assegno vitalizio di reversibilita'  erogato  dal
Consiglio Regionale [...] senza subire le decurtazioni  di  cui  agli
art. 2-3 L.R. 5/2014»; 
    che entrambi i processi a quibus  erano  sorti  a  seguito  della
rideterminazione, da parte  del  Consiglio  regionale  della  Regione
autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  dell'importo  degli  assegni
vitalizi  di  reversibilita'  percepiti  precedentemente  dalle   due
attrici; 
    che le ordinanze iscritte al r.o.  n.  135  e  n.  176  del  2018
originano da due processi instaurati da H. F. e S. B., ex consiglieri
della Regione autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  per  chiedere
l'accertamento del loro  «diritto  alla  corresponsione  dell'assegno
vitalizio erogato dal  Consiglio  Regionale  [...]  senza  subire  le
decurtazioni di cui agli art. 2-3 L.R. 5/2014»; 
    che anche questi due processi a quibus sono sorti a seguito della
rideterminazione, da parte  del  Consiglio  regionale  della  Regione
autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  dell'importo  degli  assegni
vitalizi diretti percepiti precedentemente dai due attori; 
    che, secondo la prospettazione del rimettente, i provvedimenti di
rideterminazione dei vitalizi, diretti e di  reversibilita',  trovano
il loro fondamento negli artt. 2 e 3 della legge  reg.  Trentino-Alto
Adige n. 5 del 2014, della cui legittimita' costituzionale il giudice
a quo dubita; 
    che le questioni sarebbero rilevanti  perche'  le  pretese  volte
«all'accertamento del diritto alla  corresponsione  dell'assegno  per
intero e senza il cumulo e le riduzioni di cui agli artt. 2 e 3 della
L.R. 5/2014, nonche' la stessa  pretesa  restitutoria  della  Regione
Trentino-Alto Adige, in tanto potranno ritenersi fondate in quanto le
disposizioni di  riferimento  siano  o  meno  conformi  ai  parametri
costituzionali invocati»; 
    che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice evidenzia
come le disposizioni impugnate si  porrebbero  in  contrasto  con  il
«principio - di  derivazione  comunitaria  e  convenzionale  -  della
intangibilita' dei diritti acquisiti e della  certezza  e  stabilita'
dei  rapporti  giuridici  quale  forma  di   tutela   del   legittimo
affidamento»; 
    che, in particolare, il principio dell'affidamento troverebbe  la
sua copertura negli artt. 2, 3 e 97 Cost., in  base  ad  un  costante
orientamento della Corte  costituzionale,  che  ne  dimostrerebbe  la
natura  di  «elemento  essenziale  dello  Stato  di  diritto»  e   di
«espressione immanente, da un  lato,  del  principio  di  uguaglianza
dinanzi alla Legge, e, dall'altro, di solidarieta' cui sono collegati
i canoni di buona fede e di correttezza dell'agire,  anche  da  parte
dell'amministrazione»; 
    che, secondo  il  rimettente,  «[s]i  intravede  [...]  anche  la
violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione   per
violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli
obblighi internazionali»; 
    che non sussisterebbero, nel caso di specie,  ragioni  plausibili
per «giustificare una cosi' grave incidenza retroattiva su  posizioni
che si sono gia' realizzate e concluse»,  sia  perche'  il  Consiglio
regionale della Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  non
sarebbe in condizioni di sofferenza finanziaria, sia perche' la legge
regionale  non  specificherebbe   alcuna   motivazione   a   supporto
dell'intervento «riduttivo, che quindi  non  risulta  in  alcun  modo
consentaneo ad alcuno - nemmeno indicato - scopo finale»; 
    che  vi  sarebbe  un'arbitraria,  ingiustificata  e   «permanente
modifica in peius della disciplina dei vitalizi valida per tutti  gli
assegni  diretti  ed  indiretti,   per   un   intervallo   di   tempo
indeterminato e senza alcuna progressione»; 
    che, infine, gli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige
n. 5 del 2014 violerebbero anche l'art. 117 Cost., poiche'  l'art.  4
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige) riserverebbe alla Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol  una  potesta'  legislativa  limitata   alla   materia
dell'ordinamento degli uffici  regionali  e  del  personale  ad  essi
addetto  che  non  comprenderebbe  la   possibilita'   di   prevedere
interventi riduttivi dei trattamenti vitalizi in corso di erogazione,
ambito quest'ultimo riservato  alla  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato; 
    che,  con  otto  diversi  atti  dal   contenuto   sostanzialmente
identico, depositati il 23 ottobre 2018, si sono costituiti in  tutti
i giudizi, in quanto parti dei processi a quibus, la Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Consiglio  regionale  della  stessa
Regione, per  sostenere  l'inammissibilita'  e,  nei  limiti  in  cui
risultino ammissibili, l'infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale sollevate; 
    che, ricostruiti i fatti di causa,  la  Regione  e  il  Consiglio
regionale eccepiscono in primo luogo  l'inammissibilita',  in  quanto
generiche e indeterminate, di tutte le questioni  sollevate,  poiche'
con esse sarebbe chiesta l'eliminazione di un  inesistente  carattere
retroattivo della legge, con correlativa impossibilita' di «esercizio
del diritto di difesa»; 
    che, in via subordinata, la  Regione  e  il  Consiglio  regionale
eccepiscono l'irrilevanza delle questioni sollevate sull'art. 2 della
legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014; 
    che, infatti, il provvedimento contestato nei  giudizi  a  quibus
sarebbe «un atto di rideterminazione dell'assegno vitalizio  mediante
applicazione del limite al cumulo in applicazione  dell'art.  3,  non
mediante  la  riduzione  dell'assegno   vitalizio   in   applicazione
dell'art. 2, che e' assorbita dalla prima operazione»; 
    che,  pertanto,  l'applicazione   dell'art.   2   «non   potrebbe
ipotizzarsi che a seguito del  venir  meno,  per  qualunque  ragione,
dell'art.  3:  sicche'  si  tratterebbe  in  ogni  caso  di   vicenda
successiva, della quale mancano ad oggi le premesse  di  fatto  e  di
diritto»; 
    che la Regione e  il  Consiglio  regionale  eccepiscono  altresi'
l'inammissibilita' della censura sollevata con  riferimento  all'art.
117 Cost., poiche' il remittente non avrebbe chiarito  quale  sarebbe
la competenza statale invasa dalla legge regionale; 
    che, sempre  in  via  preliminare,  la  Regione  e  il  Consiglio
regionale espongono che  l'evocazione  dell'art.  117,  primo  comma,
Cost., non costituirebbe una vera  e  propria  censura,  trattandosi,
infatti, di una «violazione meramente "accennata" dal giudice a quo e
non formalizzata in una specifica domanda rivolta a codesta Corte»; 
    che, nel merito, la  questione  sollevata  con  riferimento  agli
artt. 2, 3  e  97  Cost.  sarebbe  infondata,  poiche'  dai  principi
dell'affidamento  e  della  certezza  e   stabilita'   dei   rapporti
giuridici, «radicati nell'art.  2  e  nell'art.  97,  secondo  comma,
Cost.», non deriverebbe  alcuna  «pretesa  alla  immutabilita'  della
disciplina legislativa dei rapporti intersoggettivi di durata»; 
    che il  principio  di  ragionevolezza,  evocato  a  sostegno  del
divieto di regolazione retroattiva, non sarebbe  pertinente,  poiche'
nel presente caso non vi sarebbe applicazione retroattiva di norme; 
    che,  quand'anche  la  censura  fosse   diretta   a   evidenziare
l'irragionevolezza  delle  disposizioni  impugnate  poiche'  volte  a
prevedere un trattamento peggiorativo su trattamenti di durata,  essa
sarebbe infondata in quanto la giurisprudenza costituzionale  avrebbe
costantemente affermato l'inesistenza di un principio di  affidamento
sulla  immutabilita'  dei   medesimi   trattamenti,   ammettendo   la
possibilita' per il legislatore di modificarli in senso  sfavorevole,
anche se di natura pensionistica; 
    che, in ogni caso, l'affidamento legittimo del  beneficiario  del
vitalizio  «sarebbe  comunque  limitato  alla  conservazione  di  una
prestazione ragionevolmente correlata alla sua contribuzione», mentre
nei casi dei giudizi a  quibus  gli  assegni  vitalizi  in  godimento
resterebbero sovrabbondanti rispetto alla  contribuzione,  visto  che
montanti  contributivi  come  quelli  versati  dagli  ex  consiglieri
regionali, secondo le regole comuni, non potrebbero mai dare  seguito
ad  assegni  di  importo  tanto  alto,  ne'  l'affidamento   potrebbe
«estendersi al godimento illimitato di un  trattamento  privilegiato,
di entita' "premiale", che e' finanziato in massima parte con risorse
pubbliche sempre piu' scarse»; 
    che la discrezionalita' del legislatore sarebbe in questo  ambito
particolarmente estesa, anche alla luce della non assimilabilita' dei
vitalizi ai trattamenti pensionistici; 
    che, in  ogni  caso,  sussisterebbe  a  fondamento  della  scelta
legislativa la necessita' di  conseguire  indefettibili  esigenze  di
bilancio  e  di  equita'  sociale   che   «rappresentano   imperativi
costituzionalmente  rilevanti»,  a   prescindere   dalla   situazione
finanziaria  del  bilancio  del  Consiglio  regionale  della  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol; 
    che, con particolare riferimento  all'art.  3  della  legge  reg.
Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, l'assenza di  irragionevolezza  si
desumerebbe  sia  dal  fatto  che  tale  disposizione  si   pone   in
continuita' con altre previsioni di legge adottate in  passato  dalla
Regione per porre limiti al cumulo del vitalizio regionale con  altri
vitalizi pubblici (viene evocato l'art.  4,  comma  11,  della  legge
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 26 febbraio  1995,  n.  2,
recante  «Interventi  in  materia  di  indennita'  e  previdenza   ai
consiglieri della Regione autonoma  Trentino-Alto  Adige»),  sia  dal
fatto  che,  «a  fronte  di  erogazioni  della  medesima  natura  non
sussist[o]no ragioni per destinare ulteriori risorse  pubbliche  alla
stessa  finalita',  essendo   tali   finalita'   gia'   integralmente
soddisfatte dagli altri assegni vitalizi»; 
    che il tetto massimo mensile fissato dal legislatore regionale in
euro 9.000 lordi garantirebbe in ogni caso «una indennita'  idonea  a
compensare lo svolgimento  di  ogni  servizio  onorario  prestato»  e
soddisferebbe «qualunque forma di esigenza latamente previdenziale»; 
    che, con atti depositati il 23 ottobre 2018, si  sono  costituiti
nel giudizio di costituzionalita' E. G., I. D., H. F. e S. B.,  tutte
parti attrici nei processi a quibus; 
    che, in punto di ammissibilita', la difesa di E. G., I. D., H. F.
e S. B. espone che il  nesso  di  rilevanza  non  verrebbe  meno  «in
ragione del fatto che, nel caso di specie, la decurtazione imputabile
al divieto di cumulo oltre la soglia di € 9.000,00  mensili  (art.  3
della legge censurata) e' stata tale da assorbire anche quella dovuta
alla riduzione "secca" del 20% (art. 2)»: 
    che, inoltre, gli atti amministrativi censurati  nel  giudizio  a
quo avrebbero disposto l'applicazione di entrambe  le  misure,  tanto
che la domanda delle parti  attrici  sarebbe  volta  ad  ottenere  la
dichiarazione del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio,
«sia senza la riduzione del 20% sia senza il divieto di cumulo»; 
    che, quanto al merito, le due  disposizioni  impugnate  sarebbero
«radicalmente   incompatibili   con   il    principio    di    tutela
dell'affidamento, riconosciuto e tutelato  dagli  artt.  2,  3  e  97
Cost., oltre che dal diritto europeo e dall'art. 6 della  Convenzione
EDU, rilevanti ai fini dell'integrazione del parametro ex  art.  117,
comma 1, Cost.»; 
    che «l'impatto retroattivo» delle due disposizioni  censurate  si
porrebbe in contrasto con i principi affermati  dalla  giurisprudenza
costituzionale sui limiti generali  all'efficacia  retroattiva  delle
leggi; 
    che  le  disposizioni  impugnate  provocherebbero  altresi'   una
ingiustificata disparita' di trattamento, poiche'  sarebbero  colpiti
dagli effetti di tali norme solo i titolari di «assegno vitalizio che
godano di altro beneficio pensionistico derivante  dalle  cariche  di
parlamentare (nazionale o europeo) o di componente di organi di altre
Regioni, rispetto a coloro che  percepiscono,  insieme  al  vitalizio
erogato dal Consiglio regionale, benefici pensionistici di  qualsiasi
altra fonte»; 
    che gli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del
2014 si porrebbero poi in contrasto  con  l'art.  117,  primo  comma,
Cost.,  sia  con  riferimento  all'art.  6  della   Convenzione   per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,  cosi'  come  interpretato
dalla Corte europea dei  diritti  dell'uomo,  che  richiede  che  «la
regolamentazione retroattiva trovi la sua ragione giustificatrice  in
"imperative ragioni di interesse generale"», tra i quali «non rientra
l'ottenimento  di  un  mero  beneficio  economico  per   la   finanza
pubblica»,  sia  con  riferimento  alla  lesione  del  principio  del
legittimo affidamento cosi'  come  affermatosi  nella  giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
    che, per quanto concerne il riparto di  competenze  tra  Stato  e
Regioni, la normativa in questione non rientrerebbe  nella  sfera  di
competenza legislativa regionale  in  materia  di  ordinamento  degli
organi e degli uffici regionali indicata nell'art.  4  dello  statuto
reg.  Trentino  Alto-Adige,  ma  sarebbe  invero  riconducibile  alla
materia «ordinamento civile»,  nell'ambito  della  quale  neanche  le
Regioni a statuto  speciale  «possono  sottrarsi  alla  riserva  alla
potesta' esclusiva dello Stato» e alla materia  «coordinamento  della
finanza pubblica»; 
    che, in data 15 febbraio 2019, E. G., I. D., H. F e S.  B.  hanno
depositato documentazione poi illustrata nelle memorie predisposte in
vista dell'udienza pubblica; 
    che, con quattro memorie dal contenuto sostanzialmente  identico,
depositate il 26 febbraio 2019,  la  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Süditrol e il Consiglio regionale della  stessa  Regione  hanno
ulteriormente argomentato, con  apposita  documentazione,  in  merito
alla inammissibilita'  e  alla  non  fondatezza  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale; 
    che, nel merito, la Regione e il Consiglio  regionale  contestano
in particolare la tesi sostenuta dalle  parti  private,  secondo  cui
l'asserita disponibilita' di bilancio del Consiglio  regionale  della
Regione   autonoma   Trentino-Alto   Adige/Süditrol    determinerebbe
l'irragionevolezza  dell'intervento  del  legislatore  regionale,   e
precisano che l'argomentazione relativa alla  evocata  disparita'  di
trattamento tra soggetti titolari di piu' trattamenti vitalizi da una
parte,  e  soggetti  titolari  di  un  trattamento  vitalizio  e   un
trattamento  pensionistico  dall'altra  parte,  sarebbe   del   tutto
estranea alla motivazione dell'ordinanza di rimessione; 
    che, con quattro memorie dal contenuto sostanzialmente  identico,
depositate il 26 febbraio 2019, la difesa di E. G., I. D, H. F. e  S.
B., replica a sua volta alle argomentazioni  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Süditrol e del Consiglio regionale della medesima
Regione; 
    che, sotto il profilo dell'ammissibilita', la difesa delle  parti
private  precisa  che  non  si  riscontrerebbe   alcuna   genericita'
nell'ordinanza di rimessione, posto che le due disposizioni censurate
sono dotate di efficacia retroattiva "impropria"  e  sarebbe  inoltre
puntualmente argomentata anche la censura  rispetto  alla  violazione
relativa al riparto di competenze tra Stato e Regione; 
    che, quanto  al  merito,  l'irragionevolezza  delle  disposizioni
impugnate si desumerebbe anche dal confronto con le  recenti  riforme
degli  assegni  vitalizi  spettanti  ai  parlamentari,  le  quali  ne
prevedono  una  complessiva   rideterminazione,   ma   non   incidono
sull'importo degli stessi assegni con  una  decurtazione  secca  come
invece avverrebbe nel caso della legge regionale oggetto di censura; 
    che l'intervento realizzato  dal  legislatore  regionale  con  la
legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 sarebbe solo l'ultimo di
una  serie  di  provvedimenti  che,  nel  corso  del   tempo,   hanno
ripetutamente ridotto l'importo degli assegni vitalizi, in  contrasto
con  la  giurisprudenza  costituzionale  in  materia  di  trattamenti
previdenziali. 
    Considerato che con quattro ordinanze il Tribunale  ordinario  di
Trento ha sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale,  per
violazione degli artt. 2, 3, 97 e 117 della Costituzione, degli artt.
2 e 3 della legge  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige  11
luglio 2014,  n.  5,  recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  26
febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennita' e previdenza
ai Consiglieri della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige),  come
modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004,  n.  4,  30  giugno
2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14  dicembre  2011,  n.  8  e  21
settembre 2012, n. 6, nonche' alla legge regionale 23 novembre  1979,
n. 5 (Determinazione  delle  indennita'  spettanti  ai  membri  della
Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al  contenimento
della spesa pubblica»; 
    che, in tutte le ordinanze, gli artt. 2  e  3  della  legge  reg.
Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 sono censurati in quanto, incidendo
sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti o di reversibilita'  in
godimento  a  ex  consiglieri   regionali   o   a   loro   congiunti,
determinerebbero  una  irragionevole  lesione  del   loro   legittimo
affidamento, in lesione degli artt. 2, 3, 97 e 117 Cost.; 
    che il  contenuto  delle  ordinanze,  di  tenore  sostanzialmente
coincidente, impone la  riunione  dei  giudizi,  che  vanno  pertanto
decisi con unico provvedimento; 
    che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili; 
    che le questioni riguardano sia la previsione (all'art.  2  della
legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5  del  2014)  della  riduzione,  a
decorrere dall'entrata in vigore della legge, degli assegni  vitalizi
diretti e di reversibilita' nella misura del 20 per cento  (calcolata
secondo specifiche modalita' desunte  dall'ammontare  dell'indennita'
parlamentare), sia la  previsione  (all'art.  3  della  stessa  legge
regionale),  con  la  medesima   decorrenza,   di   un   tetto   alla
cumulabilita' di  tali  assegni  con  altri  trattamenti  o  vitalizi
(diretti o di reversibilita') percepiti per aver ricoperto cariche di
parlamentare nazionale o europeo o per  essere  stato  componente  di
organi di altre Regioni, stabilendosi che l'ammontare  degli  assegni
venga ridotto, «qualora l'importo  lordo  complessivo  degli  assegni
stessi superi la misura lorda di euro 9.000 per gli assegni  vitalizi
diretti, rispettivamente calcolata  in  modo  proporzionale  per  gli
assegni vitalizi di reversibilita'»; 
    che, pur se le censure  riguardano  entrambe  le  previsioni,  in
nessuna delle ordinanze e' tuttavia chiarito in che modo,  e  secondo
quale ordine, i due diversi meccanismi di riduzione - la decurtazione
del 20 per cento e il tetto alla  cumulabilita'  -  opererebbero  nei
casi oggetto dei processi a quibus; 
    che, pertanto, non e' dato comprendere  se,  in  tali  casi,  sia
stato applicato soltanto il meccanismo di cui all'art.  2  (riduzione
del 20 per cento dell'ammontare lordo di tutti gli  assegni  vitalizi
diretti e di reversibilita'), oppure se abbia operato soltanto quello
previsto dall'art. 3 (limite di cumulo fissato a  euro  9.000  lordi,
con conseguente riduzione dell'importo dell'assegno vitalizio erogato
dal Consiglio regionale fino al raggiungimento della citata somma), o
se, e in quale ordine e misura,  siano  stati  applicati  entrambi  i
meccanismi di riduzione; 
    che un'illustrazione  delle  modalita'  di  interazione  dei  due
istituti - o almeno dell'interpretazione  accolta  in  proposito  dal
giudice rimettente - sarebbe stata invece essenziale per  comprendere
se la riduzione generalizzata del 20 per  cento  di  cui  all'art.  2
della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 trovi applicazione
prima o dopo l'applicazione della  riduzione,  conseguente  al  tetto
alla cumulabilita', di cui all'art. 3 della medesima legge, ovvero se
i due istituti siano alternativi; 
    che, infatti, potrebbe darsi che solo in ragione del  taglio  del
20 per cento il beneficiario del vitalizio non  superi  il  tetto  al
cumulo, escludendosi pertanto l'applicazione dell'art. 3, cosi'  come
potrebbe darsi che la riduzione del vitalizio  regionale  determinata
dal cumulo determini gia' una riduzione pari o superiore  al  20  per
cento, di talche' potrebbe non trovare piu'  applicazione  l'istituto
di cui all'art. 2; 
    che in tutte e quattro le ordinanze il giudice rimettente tace su
tali presupposti interpretativi, e pur indicando le  cifre  dei  vari
vitalizi prima e dopo l'applicazione delle  riduzioni,  non  fornisce
calcoli chiarificatori in proposito e  riferisce  sempre  le  proprie
censure, genericamente, a entrambe le disposizioni; 
    che, invece, gli elementi in parola sono  indispensabili  per  la
valutazione  sulla  rilevanza   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale sollevate, ne' possono a tal fine  aiutare  -  per  il
principio  di  autosufficienza  dell'ordinanza  di  rimessione  -  le
allegazioni delle parti (ex plurimis, ordinanze n. 37 del 2018  e  n.
209 del 2015), nelle quali si afferma  che,  nei  giudizi  a  quibus,
avrebbe trovato applicazione il solo art. 3 della legge regionale; 
    che,  conseguentemente,  la  mancata  presa  di  posizione  sulle
modalita'  di  interpretazione  e  applicazione  delle   disposizioni
censurate, che si traduce in  un'inadeguata  descrizione  del  quadro
normativo (ex multis, sentenza n. 224 del 2018; ordinanze n. 244  del
2017  e  n.  153  del  2016),  nonche'  il  conseguente  difetto   di
motivazione  sulla  rilevanza   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale sollevate su quelle disposizioni (ex multis,  sentenza
n. 194 del 2018; ordinanze n. 202 e n. 37 del 2018, n. 227 del 2016),
rendono le questioni stesse manifestamente inammissibili. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt.  2  e  3  della  legge  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014,  n.  5,  recante
«Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in
materia di indennita'  e  previdenza  ai  Consiglieri  della  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi  regionali
28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n.  8,
14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonche' alla  legge
regionale 23 novembre 1979, n.  5  (Determinazione  delle  indennita'
spettanti  ai  membri   della   Giunta   regionale),   e   successive
modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», sollevate
in riferimento agli artt. 2, 3, 97  e  117  della  Costituzione,  dal
Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA