N. 114 SENTENZA 7 marzo - 10 maggio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Capacita' giuridica e di agire - Limiti alla capacita'  di  donare  -
  Donazione da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno. 
- Codice civile, art. 774, primo comma, primo periodo. 
(GU n.20 del 15-5-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 774,  primo
comma,  primo  periodo,  del  codice  civile,  promosso  dal  Giudice
tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli,  sull'istanza  proposta
da P. B. in qualita' di amministratore di  sostegno  di  A.  B.,  con
ordinanza del 19 febbraio  2018,  iscritta  al  n.  64  del  registro
ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio  del  6  marzo  2019  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario  di  Vercelli  ha
sollevato questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  774,
primo comma (rectius: primo comma, primo periodo), del codice civile,
nella parte in cui non prevede che siano  consentite,  con  le  forme
abilitative richieste, le  donazioni  da  parte  dei  beneficiari  di
amministrazione di sostegno. 
    Quanto ai fatti del processo,  il  rimettente  riferisce  che  il
giudizio e' stato originato dalla richiesta di un'amministratrice  di
sostegno di essere autorizzata dal giudice tutelare  a  disporre  una
donazione in nome e per conto della beneficiaria dell'amministrazione
di sostegno. L'amministrazione di sostegno a tempo  indeterminato  e'
stata aperta nel 2006, individuando come amministratrice  la  sorella
della beneficiaria. La beneficiaria, che ha due figli maggiorenni  ed
economicamente indipendenti, ha espresso il desiderio di donare  alla
figlia, in procinto di sposarsi,  la  somma  di  diecimila  euro  per
l'acquisto di una cucina e contemporaneamente mettere "a riserva"  la
stessa somma nell'interesse dell'altro figlio. Sentita  personalmente
dal giudice, la beneficiaria ha confermato  il  suo  desiderio  e  il
giudice ha verificato che il  patrimonio  della  beneficiaria  ha  la
capienza necessaria per disporre la donazione. Il  giudice  conclude,
dunque, che «la richiesta, alla luce delle  indagini  svolte,  appare
ammantata da intrinseca congruita', genuinita', e passibile di sicura
condivisione». 
    2.- Nella ricostruzione compiuta dal giudice a  quo,  il  sistema
del codice civile non consentirebbe ai beneficiari di amministrazione
di sostegno di effettuare valide donazioni  neppure  per  il  tramite
dell'amministratore. 
    Il rimettente premette che la  fattispecie  non  e'  disciplinata
espressamente da norme di diritto  positivo  e  non  e'  stata  fatta
oggetto di specifiche pronunce della Corte di cassazione. Il problema
e'  stato  affrontato   soltanto   in   sede   dottrinale   e   dalla
giurisprudenza di merito e risolto in senso negativo (il richiamo  e'
al decreto del Giudice tutelare del Tribunale ordinario della  Spezia
del 1° ottobre 2010). Dopo avere  ricordato  che  l'art.  774,  primo
comma (rectius: primo comma, primo periodo), cod.  civ.  prevede  che
«non possono fare donazione coloro che non hanno la  piena  capacita'
di disporre dei propri beni» e che le eccezioni a tale regola, tra le
quali non compare il  caso  dei  beneficiari  di  amministrazione  di
sostegno, sono espressamente previste dal codice civile  (artt.  774,
secondo comma [recte: primo comma, secondo periodo, e secondo comma],
cod. civ. e 777, secondo comma, cod.  civ.,  oltre  alla  presunzione
stabilita dall'art. 776 cod. civ.), il  giudice  rimettente  conclude
che per i beneficiari di amministrazione di sostegno la  possibilita'
di disporre donazioni dipende dalla soluzione della  questione  se  i
medesimi abbiano una «piena capacita' di disporre dei propri beni» ai
sensi dell'art. 774, primo comma, cod. civ. 
    Sul punto il rimettente prende le  distanze  da  alcune  opinioni
dottrinarie e dalla giurisprudenza  di  merito  e  ritiene  che  «una
ablazione, anche parziale, e financo minima, della capacita' di agire
del beneficiario  costituisca  [...]  indefettibile  risultato  della
applicazione della misura di protezione in  parola».  Cio',  sia  per
ragioni letterali (perche' l'art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 6,
recante «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice  civile
del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno
e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del
codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche'
relative norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e  finali»),  nel
disporre che la legge «ha la finalita' di  tutelare,  con  la  minore
limitazione possibile della capacita' di agire, le persone  prive  in
tutto o in parte di autonomia», implicitamente affermerebbe  che  una
limitazione   della   predetta   capacita',   per   quanto    minima,
necessariamente consegua all'applicazione dell'istituto),  sia  sulla
base del combinato disposto dell'art. 405, quinto comma, numeri 3)  e
4), cod. civ., da un lato, e dell'art. 409, primo comma,  cod.  civ.,
dall'altro, perche', «se  la  previsione  di  atti  da  compiersi  in
rappresentanza  o  in  assistenza   integra   parte   del   contenuto
indefettibile del decreto» e «se solo in relazione ad ogni  attivita'
diversa dalle predette  il  beneficiario  conserva  la  capacita'  di
agire», allora «il beneficiario subisce immancabilmente una deminutio
della sua capacita', per il solo fatto dell'apertura della misura». 
    A tale conclusione, peraltro,  si  arriverebbe  anche  attraverso
un'interpretazione di ordine sistematico, perche' sarebbe irrazionale
ipotizzare un controllo giudiziale sull'operato di un  amministratore
di sostegno incaricato di assistere «un soggetto in  toto  capace  di
agire»; ne' l'assistenza potrebbe mai essere ricostruita «in termini,
del  tutto  indefinibili,  di  consiglio,  blandizia,   suggerimento,
conforto, pena lo svuotamento del contenuto del munus conferito, e la
sua insindacabilita'  de  facto».  Molto  piu'  corretto  apparirebbe
invece tratteggiare  l'assistenza  in  termini  di  compartecipazione
dell'amministrazione di sostegno al compimento di  «negozi  giuridici
apprezzabili nella loro essenza ed esistenza, ed altrimenti  invalidi
(ex art. 412 [secondo comma] c.c.)». Inoltre, deporrebbero  per  tale
interpretazione sia la previsione dell'autorizzazione  giudiziale  al
compimento degli atti di straordinaria amministrazione  di  cui  agli
artt. 375, primo comma,  e  411,  primo  comma,  cod.  civ.,  sia  le
disposizioni di cui all'art. 411, secondo e terzo comma, cod. civ. 
    Secondo il rimettente, in definitiva, «[...] alla apertura di una
amministrazione di sostegno consegue necessariamente  la  privazione,
anche solo minima, ma  inevitabile,  della  capacita'  di  agire  del
beneficiario; [...]  ad  essa  consegue  altresi'  la  necessita'  di
prevedere  come  necessaria  l'autorizzazione   giudiziale   per   il
compimento di atti di  straordinaria  amministrazione,  ivi  compresi
quelli dispositivi; [...] la piena capacita' di disporre  dei  propri
beni costituisce corollario, e  forse  addirittura  un  quid  pluris,
rispetto al mantenimento di una integra capacita' di agire, che  deve
presupporsi; [...] il beneficiario di amministrazione di sostegno non
puo' per definizione dirsi  titolare  di  una  integra  capacita'  di
agire, e dunque, della piena capacita' di disporre dei  propri  beni;
[...] egli non puo' quindi effettuare donazioni». 
    3.- Sulla base di queste  premesse  il  rimettente,  rilevata  la
propria  legittimazione  a  sollevare   questioni   di   legittimita'
costituzionale, sostiene, quanto alla non manifesta infondatezza, che
la circostanza che i beneficiari di amministrazione di  sostegno  non
possano porre in  essere  valide  donazioni,  neppure  con  le  forme
abilitative previste dal codice civile, confligga con gli artt.  2  e
3, primo e secondo comma, della Costituzione.  In  particolare,  egli
ricorda che l'art.  2  Cost.  pone  al  vertice  dell'ordinamento  la
dignita' ed il valore della persona (si richiama la sentenza  n.  258
del 2017) e che tale precetto non puo' essere disgiunto ne' dall'art.
3, secondo comma, Cost., che affida alla  Repubblica  il  compito  di
rimuovere gli ostacoli di ordine sociale  che  impediscono  il  pieno
sviluppo della persona, ne' dall'art. 3, primo comma, Cost., dato che
tra le condizioni personali che limitano  l'eguaglianza  si  pone  la
condizione di disabilita' o di infermita'. 
    Secondo il rimettente, la scelta del legislatore del 2004 di  non
prevedere la possibilita', in capo ai beneficiari di  amministrazione
di sostegno, di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite o
con l'ausilio del soggetto incaricato di garantire loro protezione  e
con  le  ulteriori   cautele   del   caso,   sarebbe   «evidentemente
irragionevole, tanto intrinsecamente, quanto in  riferimento  a  casi
analoghi». Sotto il primo profilo, afferma il  rimettente,  «[s]e  la
legge sull'amministrazione di sostegno ha la finalita' di tutelare le
persone  prive  in  tutto  o  in  parte  di  autonomia,   approntando
interventi di sostegno, e limitando al minimo la  loro  capacita'  di
agire, non vi e' chi non veda come l'inibizione  sic  et  simpliciter
della capacita' di donare ad altro risultato non conduca,  se  non  a
quello di una profonda mortificazione di questi soggetti. Molto  piu'
congruo sarebbe stato circondare tale capacita'  (mantenendola  viva)
di opportuni presidi e cautele, come d'altronde previsto per gli atti
di straordinaria amministrazione patrimoniale in generale».  Inoltre,
la norma  denunciata  «svuoterebbe  completamente  di  contenuto  (in
questa materia) il disposto dell'art. 410 c.c. - vera norma "cardine"
dell'istituto in discorso - secondo cui l'amministratore di sostegno,
nell'adempimento dell'incarico, deve tenere conto dei desideri, delle
aspirazioni e dei bisogni del beneficiario». Apparirebbe  dunque  del
tutto palese  il  rischio  di  vera  e  propria  «emarginazione»  dei
beneficiari di amministrazione di sostegno, che  non  potrebbero  mai
realizzare la loro volonta' di  compiere  un  gesto  che  consta  «di
bellezza, nobilta', spontaneita', altezza», e che si configura quindi
come una forma di pieno sviluppo della loro persona. 
    Pertanto il giudice chiede che  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 774, primo comma, cod. civ., «nella parte in
cui non prevede  che  siano  consentite,  con  le  forme  abilitative
richieste, le donazioni da parte del beneficiario di  amministrazione
di sostegno». Tale intervento non  demanderebbe  a  questa  Corte  un
indebito  potere  di  creazione  legislativa  con  usurpazione  delle
prerogative del legislatore, ma si  limiterebbe  a  determinare  «una
ammissibile, e auspicabile,  integrazione  della  materia  in  esame,
attraverso il richiamo di norme gia' presenti nell'ordinamento (artt.
777, 375, 411 c.c.), capaci di diventare paradigma ed  oggetto  della
addictio normativa, quale soluzione, in fondo necessaria,  pienamente
rinvenibile nell'ambito della cornice di sistema». 
    4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che il dubbio di  costituzionalita'  sia  dichiarato
non fondato, perche' il risultato a cui il giudice rimettente intende
pervenire chiedendo alla Corte costituzionale una pronuncia  additiva
sarebbe gia' consentito da una corretta interpretazione  delle  norme
vigenti. 
    L'Avvocatura sostiene, infatti, che la ricostruzione  del  quadro
normativo contenuta nell'ordinanza  di  rimessione  sia  «fallace»  e
tradisca «lo spirito della legge istitutiva  dell'amministrazione  di
sostegno», che sarebbe «ispirata ad un'ottica di massimo contenimento
della limitazione  di  capacita'  dell'amministrato»  (si  citano  la
sentenza n. 440 del  2005  e  giurisprudenza  di  legittimita'  e  di
merito). In questo senso, da una lettura  sistematica  dell'art.  774
cod.   civ.,   in    relazione    alla    disciplina    dell'istituto
dell'amministrazione di sostegno e, particolarmente, degli artt. 409,
primo comma, e 411, primo e quarto comma, cod. civ.,  si  evincerebbe
che  l'apertura  dell'amministrazione  di  sostegno  «di  regola  non
comporta la perdita della  capacita'  di  agire  se  non  per  quanto
espressamente previsto» e «consente - nei casi in cui il divieto  sia
previsto dal decreto - di superarlo attraverso  l'autorizzazione  del
giudice tutelare», dato che appunto l'art. 411, primo comma, richiama
gli artt. 374 e 375 cod. civ. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario  di  Vercelli  ha
sollevato questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  774,
primo comma (rectius: primo comma, primo periodo), del codice civile,
nella parte in cui non prevede che siano  consentite,  con  le  forme
abilitative richieste, le  donazioni  da  parte  dei  beneficiari  di
amministrazione di sostegno. 
    Secondo  il  rimettente,  il  divieto  per   i   beneficiari   di
amministrazione di sostegno di effettuare valide  donazioni,  neppure
per  il  tramite  o  con  l'assistenza  del  soggetto  incaricato  di
garantire    loro    protezione    e    con    l'ulteriore    cautela
dell'autorizzazione del giudice tutelare, sarebbe innanzitutto lesivo
del valore e della dignita' della persona umana  di  cui  all'art.  2
della Costituzione. Tale divieto, inoltre, si porrebbe  in  contrasto
con il principio di ragionevolezza  intrinseca  di  cui  all'art.  3,
primo   comma,   Cost.,   perche'   mortificherebbe   i   beneficiari
dell'amministrazione di  sostegno,  in  contrasto  con  la  finalita'
dell'istituto; esso, per altro verso,  svuoterebbe  di  contenuto  il
disposto dell'art. 410 cod. civ.,  secondo  cui  l'amministratore  di
sostegno,  nell'adempimento  dell'incarico,  deve  tenere  conto  dei
desideri, delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario. L'art. 3,
primo  comma,  Cost.  sarebbe  violato  anche   per   disparita'   di
trattamento in riferimento  a  casi  analoghi,  quali  la  previsione
dell'autorizzazione  giudiziale   al   compimento   degli   atti   di
straordinaria amministrazione di cui agli artt. 375 e 411  cod.  civ.
La norma censurata, infine, violerebbe anche l'art. 3, secondo comma,
Cost., perche', impedendo a coloro che si trovano in  una  condizione
di inabilita' e infermita' di  realizzare  il  proprio  desiderio  di
donare, integrerebbe un ostacolo di ordine sociale che  impedisce  il
pieno sviluppo della personalita' umana. 
    2.- Le questioni non sono fondate. 
    Il giudice rimettente muove dal presupposto  che  il  divieto  di
donazione stabilito dalla  disposizione  censurata  operi  anche  nei
confronti dei beneficiari di amministrazione di sostegno. 
    Tale presupposto interpretativo non puo' essere condiviso. 
    3.- L'art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ.  stabilisce
che «[n]on possono fare donazione  coloro  che  non  hanno  la  piena
capacita' di disporre dei propri beni». Tale  divieto  di  donare  e'
sempre stato inteso come rivolto in modo esclusivo  agli  interdetti,
agli inabilitati e ai minori  di  eta'.  Inoltre,  il  codice  civile
consente al donante,  ai  suoi  eredi  o  aventi  causa  di  proporre
l'azione di  annullamento  qualora  la  donazione  sia  disposta  «da
persona che, sebbene  non  interdetta,  si  provi  essere  stata  per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di  volere
al momento in cui la donazione  e'  stata  fatta»  (art.  775,  primo
comma, cod. civ.). 
    Quando il  legislatore,  con  la  legge  9  gennaio  2004,  n.  6
(Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo
I,  relativo  all'istituzione  dell'amministrazione  di  sostegno   e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e  429  del
codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche'
relative  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e  finali),   ha
introdotto, nel corpo del  codice  civile,  accanto  ai  tradizionali
istituti  dell'interdizione   e   dell'inabilitazione,   l'innovativo
istituto  della  amministrazione  di  sostegno,  a  vantaggio   della
«persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova nella impossibilita',  anche  parziale  o
temporanea, di provvedere ai propri interessi» (art. 404 cod.  civ.),
sono sorte alcune difficolta' di coordinamento  con  la  preesistente
disciplina codicistica. 
    La disciplina dell'amministrazione di sostegno,  in  particolare,
non  contiene  alcuna  espressa  previsione  di   raccordo   con   le
disposizioni in materia di atti personalissimi  quali  la  donazione,
che qui rileva, il testamento e il matrimonio, atti dei quali  invece
le norme dello stesso codice civile relative a minori,  interdetti  e
inabilitati si occupano con previsioni variamente limitative. 
    Il  silenzio  del  legislatore  non  ha  impedito  che  in   sede
giurisprudenziale  si  chiarissero  i  rapporti   intercorrenti   tra
l'amministrazione   di   sostegno   e    i    coesistenti    istituti
dell'interdizione   e   dell'inabilitazione.   In   particolare,   le
differenze tra le  originarie  previsioni  codicistiche  e  la  nuova
misura  si  sono  rivelate  subito  talmente  profonde  da   impedire
l'estensione  analogica   all'amministrazione   di   sostegno   delle
disposizioni    codicistiche     riguardanti     l'interdizione     e
l'inabilitazione. 
    4.- Per quanto qui interessa, la giurisprudenza di  questa  Corte
ha gia' chiarito che il provvedimento di  nomina  dell'amministratore
di sostegno, diversamente dal  provvedimento  di  interdizione  e  di
inabilitazione, non determina uno status di incapacita' della persona
(sentenza  n.  440   del   2005),   a   cui   debbano   riconnettersi
automaticamente i divieti e le incapacita' che il  codice  civile  fa
discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto
o di inabilitato. 
    Al contrario, come risulta dalla giurisprudenza di  legittimita',
l'amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento volto  a
proteggere senza mortificare la persona affetta da  una  disabilita',
che puo' essere di qualunque tipo e gravita'  (Corte  di  cassazione,
sezione prima civile, sentenza  27  settembre  2017,  n.  22602).  La
normativa che la regola consente al giudice  di  adeguare  la  misura
alla situazione concreta della persona e di variarla  nel  tempo,  in
modo tale da assicurare all'amministrato la massima tutela  possibile
a   fronte   del   minor   sacrificio   della   sua   capacita'    di
autodeterminazione (in questo senso,  Corte  di  cassazione,  sezione
prima civile, sentenze 11 maggio 2017, n. 11536; 26 ottobre 2011,  n.
22332; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12 giugno 2006, n. 13584;  ma  si
veda anche Corte di cassazione, sezione  prima  civile,  sentenza  11
settembre 2015, n. 17962). 
    Introducendo l'amministrazione di  sostegno,  il  legislatore  ha
dotato l'ordinamento di una misura  che  puo'  essere  modellata  dal
giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze
di vita di ciascun beneficiario e in vista  del  concreto  e  massimo
sviluppo delle  sue  effettive  abilita'.  Cosi'  l'ordinamento  oggi
mostra una maggiore sensibilita' alla condizione  delle  persone  con
disabilita', e' piu' attento ai loro bisogni e allo stesso tempo piu'
rispettoso della loro autonomia e della loro dignita' di  quanto  non
fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una
netta  distinzione  tra  soggetti   capaci   e   soggetti   incapaci,
ricollegando all'una o all'altra  qualificazione  rigide  conseguenze
predeterminate. 
    La nuova disciplina si raccorda pienamente  con  i  piu'  recenti
strumenti elaborati nell'ordinamento europeo e internazionale: con la
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e  resa
esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e con la Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza  il  7  dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre  2007,  il  cui  art.  26
protegge «il diritto delle persone con disabilita' di beneficiare  di
misure intese  a  garantirne  l'autonomia,  l'inserimento  sociale  e
professionale e la partecipazione alla vita della comunita'». 
    5.-   La   giurisprudenza    di    legittimita'    e'    costante
nell'interpretare le disposizioni in materia  di  amministrazione  di
sostegno in modo da valorizzare tutte le capacita'  del  beneficiario
non compromesse dalla disabilita' fisica, psichica o sensoriale. 
    L'orientamento costantemente seguito dalla Corte  di  cassazione,
infatti, e' nel senso di ritenere  che  tutto  cio'  che  il  giudice
tutelare, nell'atto di nomina  o  in  successivo  provvedimento,  non
affida  all'amministratore  di  sostegno,   in   vista   della   cura
complessiva della persona  del  beneficiario,  resta  nella  completa
disponibilita' di quest'ultimo. 
    Sin dalle sue prime pronunce in materia, la Corte  di  cassazione
ha affermato che la disciplina introdotta dalla legge n. 6  del  2004
«delinea  una  generale   capacita'   di   agire   del   beneficiario
dell'amministrazione di sostegno, con esclusione di  quei  soli  atti
espressamente menzionati nel decreto con  il  quale  viene  istituita
l'amministrazione medesima». Ne consegue che il giudice  tutelare  si
limita, in via di principio, a individuare gli atti in  relazione  ai
quali ne ritiene necessario l'intervento, «senza peraltro determinare
una limitazione generale della capacita' di agire del  beneficiario»:
il  giudice  tutelare  «non  si  muove,   come   il   giudice   della
interdizione,  nell'ottica  dell'accertamento  della  incapacita'  di
agire della persona sottoposta al suo esame [...], ma  nella  diversa
direzione della individuazione, nell'interesse del beneficiario,  dei
necessari strumenti di sostegno con riferimento alle  sole  categorie
di atti al cui compimento lo ritenga  inidoneo»  (Cass.,  sez.  prima
civ., n. 25366 del 2006). 
    E'   significativo   ricordare   che   l'applicazione   di   tale
orientamento ha  recentemente  condotto  la  Corte  di  cassazione  a
ritenere che al beneficiario di amministrazione di  sostegno  non  si
estende il divieto di contrarre matrimonio (atto  personalissimo,  al
pari della donazione  che  qui  rileva),  previsto  per  l'interdetto
dall'art. 85 cod. civ., salvo che il giudice tutelare non lo disponga
esplicitamente con apposita clausola, ai sensi dell'art. 411,  quarto
comma, primo periodo, cod. civ. Anche in tale occasione la  Corte  di
cassazione  ha  ribadito  che  deve  escludersi  «una   generalizzata
applicazione delle limitazioni dettate per l'interdetto, per  via  di
analogia, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno», dato che
quest'ultima  misura  e'  sempre  volta  a  valorizzare  le   residue
capacita' del soggetto debole (Cass., sez. prima civ., n.  11536  del
2017). 
    In questa ricostruzione del  sistema  codicistico  assume  dunque
importanza centrale l'art. 411, quarto  comma,  primo  periodo,  cod.
civ., secondo cui «[i]l giudice tutelare, nel  provvedimento  con  il
quale nomina l'amministratore di sostegno,  o  successivamente,  puo'
disporre che determinati effetti, limitazioni o  decadenze,  previsti
da  disposizioni  di  legge  per  l'interdetto  o  l'inabilitato,  si
estendano al beneficiario  dell'amministrazione  di  sostegno,  avuto
riguardo all'interesse  del  medesimo  ed  a  quello  tutelato  dalle
predette disposizioni». Cio' implica  che  in  assenza  di  esplicita
disposizione da parte del  giudice  tutelare  non  possono  ritenersi
implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal  codice
civile ad altro fine. 
    6.- Il richiamato percorso ermeneutico conduce a ritenere che  il
beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacita'
di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di
limitarla - nel provvedimento  di  apertura  dell'amministrazione  di
sostegno o in occasione di una sua  successiva  revisione  -  tramite
l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art.  411,  quarto
comma,  primo  periodo,  cod.  civ.,   del   divieto   previsto   per
l'interdetto  e  l'inabilitato  dall'art.  774,  primo  comma,  primo
periodo, cod. civ. 
    Una  tale  interpretazione  risponde  del  resto   al   principio
personalista, affermato anzitutto dall'art. 2 Cost.,  che  tutela  la
persona  non  solo  nella  sua  dimensione  individuale,   ma   anche
nell'ambito dei rapporti in cui  si  sviluppa  la  sua  personalita':
rapporti che richiedono senz'altro il rispetto reciproco dei diritti,
ma che si alimentano anche grazie a gesti di  solidarieta'  (sentenza
n. 119 del 2015). Nell'architettura dell'art. 2  Cost.  l'adempimento
dei doveri di solidarieta' costituisce un elemento  essenziale  tanto
quanto il riconoscimento dei diritti inviolabili di ciascuno, sicche'
comprimere senza un'obiettiva necessita' la liberta' della persona di
donare gratuitamente il proprio tempo, le proprie energie e, come nel
caso in oggetto, cio'  che  le  appartiene  costituisce  un  ostacolo
ingiustificato allo sviluppo della sua personalita' e una  violazione
della dignita' umana. 
    Peraltro, come gia' ricordato da questa Corte ad altro  proposito
(sentenza n. 258 del  2017),  il  principio  personalista  impone  di
leggere l'art. 2 congiuntamente all'art. 3 Cost.,  primo  comma,  che
garantisce  il  principio  di   eguaglianza   a   prescindere   dalle
«condizioni personali», tra le  quali  si  colloca  indubbiamente  la
condizione di disabilita' di cui i beneficiari di amministrazione  di
sostegno sono portatori, sia pure in forme e gradi diversi; e secondo
comma, il quale affida alla Repubblica il compito  di  rimuovere  gli
ostacoli,  qual  e'  appunto  la  condizione  di   disabilita',   che
impediscono la liberta' e l'eguaglianza  nonche'  il  pieno  sviluppo
della persona. 
    Alla luce  di  tali  principi,  posti  a  fondamento  dell'intero
impianto della Costituzione italiana, deve escludersi che la  persona
beneficiaria di amministrazione  di  sostegno  possa  essere  privata
della capacita' di donare fuori dai casi espressamente stabiliti  dal
giudice tutelare ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo periodo,
cod. civ, restando tale capacita'  integra  in  mancanza  di  diversa
espressa indicazione. 
    Si  tratta  di  un  approdo,   tra   l'altro,   che   la   stessa
giurisprudenza   di   legittimita'   ha   esplicitamente   raggiunto,
pronunciandosi per la prima volta sul tema dei rapporti tra contratto
di donazione e amministrazione di sostegno in un  momento  successivo
all'ordinanza di rimessione che ha sollevato le presenti questioni di
costituzionalita'  (Corte  di  cassazione,  sezione   prima   civile,
ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460). Secondo la Corte di  cassazione,
il giudice tutelare potrebbe  d'ufficio  escludere  la  capacita'  di
donare solo «in presenza di situazioni di eccezionale gravita',  tali
da indurre a ritenere che il processo di formazione e  manifestazione
della volonta' possa andare incontro a turbamenti per l'incidenza  di
fattori endogeni o di agenti esterni». 
    7.- La ricostruzione del quadro normativo ora esposta -  che  non
ravvisa ne' nella disposizione censurata, ne' all'interno del  codice
civile alcun divieto legislativo di donare rivolto ai beneficiari  di
amministrazione  di  sostegno,  fatti  salvi  gli  specifici   limiti
disposti caso per caso dal giudice tutelare ai sensi  dell'art.  411,
quarto comma, primo periodo, cod. civ. - appare, oltre  che  conforme
al diritto vivente, aderente ai  principi  informatori  dell'istituto
dell'amministrazione di  sostegno,  connotato  da  un  consapevole  e
ponderato  «bilanciamento  tra  esigenze  protettive»   e   «rispetto
dell'autonomia  individuale»  (Corte  di  cassazione,  sezione  prima
civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n.  4709);  come  tale,  essa  e'
idonea a superare tutti i dubbi di  costituzionalita'  sollevati  dal
rimettente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art.  774,  primo  comma,  primo  periodo,  del  codice  civile,
sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario  di  Vercelli,
in riferimento agli artt.  2  e  3,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA