N. 122 SENTENZA 2 aprile - 20 maggio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Tasse automobilistiche - Autoveicoli e motoveicoli ultraventennali ad
  uso privato, classificati di interesse storico  o  collezionistico,
  iscritti  nei  registri  Automotoclub  Storico  Italiano  (ASI)   e
  Federazione Motociclistica Italiana (FMI) - Esenzione dal pagamento
  della tassa automobilistica regionale. 
-  Legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15  (Norme
  in materia di tributi regionali), art. 7, comma 2. 
(GU n.21 del 22-5-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2,
della legge della Regione Emilia-Romagna  21  dicembre  2012,  n.  15
(Norme in materia di tributi regionali), promosso  dalla  Commissione
tributaria provinciale di  Bologna,  nel  procedimento  vertente  tra
Giampaolo Montaguti e la Regione Emilia-Romagna, con ordinanza del 26
gennaio 2018, iscritta  al  n.  99  del  registro  ordinanze  2018  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 28, prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; 
    udito nell'udienza pubblica del 2 aprile 2019 il Giudice relatore
Luca Antonini; 
    udito   l'avvocato   Maria   Chiara   Lista   per   la    Regione
Emilia-Romagna. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  La  Commissione  tributaria  provinciale  di  Bologna,   con
ordinanza del 26 gennaio 2018 (r. o. n. 99 del  2018),  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2,  della
legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme  in
materia di tributi regionali), in riferimento agli artt. 117,  quarto
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
    1.1.- Secondo la  disposizione  regionale  censurata,  «[d]al  1°
gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti
ad uso professionale, di anzianita' tra i  venti  e  i  trenta  anni,
classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti  in  uno
dei registri ASI [Automobilclub Storico  Italiano],  Storico  Lancia,
Italiano  Fiat,  Italiano  Alfa  Romeo,  Storico   FMI   [Federazione
Motociclistica  Italiana],  previsti  dall'articolo  60  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992 e  dal  relativo  regolamento  attuativo,
sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai
fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione  attestante
la  data  di  costruzione  nonche'  le  caratteristiche  tecniche  e'
prodotta alla Regione». 
    2.- Il giudice rimettente rileva in punto di  fatto  che:  a)  il
sig. Giampaolo Montaguti  ha  impugnato  una  cartella  di  pagamento
emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo di una somma, a fronte della
mancata corresponsione della tassa automobilistica dovuta per  l'anno
2013, chiedendone l'annullamento sul presupposto che  il  veicolo  in
questione,  essendo  stato  immatricolato  nell'anno   1990,   godeva
dell'esenzione  prevista  dall'art.  63,  comma  2,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342 (Misure in  materia  fiscale);  b)  la  Regione
Emilia-Romagna, costituitasi  nel  giudizio  principale,  ha  chiesto
respingersi   il   ricorso,   giacche'   la    fattispecie    risulta
legittimamente regolata dall'art. 7, comma 2, l. reg.  Emilia-Romagna
n. 15 del 2012. 
    3.- Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente  osserva
che essa discenderebbe dalla circostanza che la Regione, «come  dalla
stessa espressamente enunciato  nelle  proprie  controdeduzioni»,  ha
inteso  procedere  alla  riscossione  del  tributo  non  versato  sul
dichiarato presupposto che l'autoveicolo in questione,  immatricolato
nell'anno 1990 e ricadente nella fascia di anzianita' compresa tra  i
venti e trenta anni, rimarrebbe assoggettato al pagamento della tassa
dovuta in via ordinaria, in quanto non iscritto in uno  dei  registri
indicati nell'art.7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna  n.  15
del 2012. La definizione della controversia  dipenderebbe,  pertanto,
«dalla regolazione o meno di essa alla luce della norma richiamata». 
    4.- Quanto al merito, il giudice rimettente ritiene le  questioni
non manifestamente infondate perche'  l'art.  7,  comma  2,  l.  reg.
Emilia-Romagna n. 15 del 2012 violerebbe i parametri  indicati  dagli
artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.  A  sostegno  di
tali doglianze, richiama la sentenza di questa Corte n. 288 del  2012
per dedurne che la tassa automobilistica resta pur sempre un  tributo
derivato, di modo che la Regione, con riferimento ad essa, «non  puo'
escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge
statale». 
    Il rimettente evidenzia che la materia in oggetto  era  regolata,
ratione temporis, dall'art. 63 della legge n. 342 del 2000, il  quale
stabiliva, al comma 2, che l'esenzione  dal  pagamento  della  tassa,
prevista dal comma l per i veicoli ultratrentennali,  esclusi  quelli
adibiti ad uso professionale, «e' altresi' estesa agli autoveicoli  e
motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per  i
quali il termine e' ridotto a venti anni», e, al comma  3,  che  tali
veicoli fossero individuati «con propria determinazione, dall'ASI  e,
per i motoveicoli, anche dalla FMI». 
    Secondo il medesimo rimettente, la legge regionale, nella vigenza
di tale norma statale, non poteva dettare  «una  disciplina  che,  in
palese obliterazione della norma statale  e  del  beneficio  da  essa
testualmente  previsto  in  favore  di  tali  categorie  di   veicoli
restringesse il campo di fruibilita' dell'esenzione,  prevedendo  che
non lo fossero i veicoli ultraventennali privi dell'iscrizione in uno
dei registri tenuti dagli enti riconosciuti». 
    5.- Con atto depositato il 22 giugno 2018  si  e'  costituita  la
Regione Emilia-Romagna chiedendo che le  questioni  siano  dichiarate
inammissibili perche' non rilevanti e comunque del tutto infondate. 
    5.1.- Quanto alla  inammissibilita'  per  difetto  del  requisito
della rilevanza, la Regione sostiene che, nel 2013, il ricorrente nel
giudizio principale «non era in possesso [...] di  alcuna  iscrizione
negli   idonei   registri,   comprovante   l'interesse   storico    e
collezionistico della propria autovettura,  iscrizione  che  gia'  la
disciplina nazionale,  prima  che  regionale,  vigente,  richiedeva».
Pertanto, a detta della Regione,  da  un  lato  il  contribuente  «ha
erroneamente interpretato il presupposto  di  diritto  che  l'avrebbe
legittimato  a  richiedere  la  suddetta  esenzione»,  dall'altro  la
Commissione   tributaria   provinciale   rimettente,    «pur    dando
espressamente atto che il ricorrente non era in  possesso  di  alcuna
documentazione  attestante  l'accertamento  di  interesse  storico  e
collezionistico del veicolo, ha, tuttavia, del  tutto  inopinatamente
ed ingiustificatamente  ritenuto  la  rilevanza  della  questione  di
legittimita' costituzionale della legge regionale,  reputando,  ma  a
questo punto del tutto erroneamente, che  la  preclusione  derivi  al
ricorrente dalla sola legge regionale». 
    5.2.- Da  qui,  secondo  la  Regione,  il  profilo  di  manifesta
infondatezza poiche', se, da  un  lato,  in  forza  della  disciplina
nazionale di cui all'art. 63, comma 3, della legge n. 342  del  2000,
fino al 2009, «in assenza di una specifica disciplina  procedimentale
regolante la certificazione dei requisiti», era ritenuta  sufficiente
una mera attestazione dell'interesse storico del  veicolo  rilasciata
dall'ASI; dall'altro, tuttavia, dall'entrata in  vigore  del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  17  dicembre  2009
(applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio),
invece,  «l'esenzione  fiscale  e'  subordinata  al  rilascio   della
predetta   certificazione,   che   avviene    contestualmente    alla
presentazione della domanda di iscrizione». 
    Pertanto, osserva la  Regione,  non  puo'  dirsi  «verificato  il
presupposto che il giudice rimettente pone alla base  della  ritenuta
non  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale, ossia  che  la  legge  regionale  abbia  dettato  una
disciplina innovativa e restrittiva delle  condizioni  di  esenzione,
prevedendo che non potessero fruirne i veicoli ultraventennali  privi
dell'iscrizione in uno dei registri tenuti dagli  enti  riconosciuti,
quando invece essa ha ricalcato il contenuto di disposizioni  statali
vigenti». 
    Ritiene la Regione che, rispetto alla legge  statale  applicabile
ratione temporis, «la legge  regionale  introduce  semplicemente  una
formalita', consistente nella produzione da parte  dell'ASI  di  tale
certificazione (la stessa richiesta dalla legislazione statale)  alla
Regione, quale ente beneficiario  della  tassa  automobilistica,  non
richiedendo, quindi nulla  in  piu'  rispetto  ai  requisiti  e  alle
condizioni stabilite dalla normativa nazionale, sia  in  ordine  alla
classificazione dei veicoli di interesse storico  e  collezionistico,
sia in ordine alla comprova di tali requisiti ai fini fiscali». 
    Conclude la Regione che «[t]utto  quanto  sopra  precisato  rende
evidente la manifesta infondatezza della questione posta e  chiarisce
anche l'insussistenza dello stesso  profilo  della  "rilevanza"»,  in
quanto il  ricorrente  «non  era  in  possesso  del  requisito  -  in
particolare dell'iscrizione in  uno  dei  registri  (che  ben  poteva
chiedere all'ASI o ad uno dei registri storici previsti dalla  norma)
- che gli avrebbe consentito di accedere al beneficio fiscale». 
    5.3.- Da ultimo, la Regione argomenta la  manifesta  infondatezza
della  questione  anche  in  ragione  del  non  pertinente  «costante
richiamo» all'art. 117, quarto comma, Cost., relativo  alla  potesta'
legislativa cosiddetta residuale delle Regioni,  in  luogo  dell'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost., «che non  viene,  invece,  mai
menzionato, sicche' non pare possa essere attribuito  a  mero  errore
materiale». 
    La parte privata del giudizio principale non si e' costituita  in
quello incidentale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  La  Commissione  tributaria  provinciale  di  Bologna,   con
ordinanza del 26 gennaio 2018 (r. o. n. 99 del  2018),  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2,  della
legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme  in
materia di tributi regionali), in riferimento agli artt. 117,  quarto
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
    Secondo la disposizione regionale censurata,  «[d]al  1°  gennaio
2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad  uso
professionale,  di  anzianita'  tra  i  venti  e   i   trenta   anni,
classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti  in  uno
dei registri ASI [Automobilclub Storico  Italiano],  Storico  Lancia,
Italiano  Fiat,  Italiano  Alfa  Romeo,  Storico   FMI   [Federazione
Motociclistica  Italiana],  previsti  dall'articolo  60  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992 e  dal  relativo  regolamento  attuativo,
sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai
fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione  attestante
la  data  di  costruzione  nonche'  le  caratteristiche  tecniche  e'
prodotta alla Regione». 
    1.1.- Il rimettente giudica sulla richiesta  di  annullamento  di
una cartella di pagamento emessa per la mancata corresponsione  della
tassa automobilistica dovuta per l'anno 2013; richiesta  fondata  dal
ricorrente «sul presupposto che  il  veicolo  in  questione,  essendo
stato immatricolato nell'anno 1990,  godeva  dell'esenzione  prevista
dall'art. 63, comma 2», della legge 21 novembre 2000, n. 342  (Misure
in materia fiscale). Detto comma 2 - nel  testo  applicabile  ratione
temporis - stabiliva  che  l'esenzione  dal  pagamento  della  tassa,
prevista dal comma l per i veicoli ultratrentennali,  esclusi  quelli
adibiti ad uso professionale, «e' altresi' estesa agli autoveicoli  e
motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per  i
quali il termine e' ridotto a venti  anni».  Il  successivo  comma  3
stabiliva  che  tali  veicoli  fossero   individuati   «con   propria
determinazione»,  aggiornata  annualmente,   «dall'ASI   e,   per   i
motoveicoli, anche dalla FMI»,. 
    2.-  Il  giudice  rimettente  ritiene  che  la  rilevanza   delle
questioni discenda dalla circostanza che la Regione ha proceduto alla
riscossione del tributo non versato sul  dichiarato  presupposto  che
l'autoveicolo in questione, immatricolato nell'anno 1990 e  ricadente
nella fascia di anzianita'  compresa  tra  i  venti  e  trenta  anni,
rimarrebbe assoggettato  al  pagamento  della  tassa  dovuta  in  via
ordinaria, in quanto  non  iscritto  in  uno  dei  registri  indicati
nell'art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012.
La definizione  della  controversia  dipenderebbe,  pertanto,  «dalla
regolazione o meno di essa alla luce della norma richiamata». 
    2.1.- La Regione eccepisce l'inammissibilita' delle questioni per
difetto di rilevanza, poiche' il ricorrente nel  giudizio  principale
«non  era  in  possesso  [...]  di  alcuna  iscrizione  negli  idonei
registri, comprovante l'interesse  storico  e  collezionistico  della
propria autovettura, iscrizione che  gia'  la  disciplina  nazionale,
prima che regionale, vigente, richiedeva». Il rimettente, «pur  dando
espressamente atto che il ricorrente non era in  possesso  di  alcuna
documentazione  attestante  l'accertamento  di  interesse  storico  e
collezionistico del veicolo, ha, tuttavia, del  tutto  inopinatamente
ed ingiustificatamente  ritenuto  la  rilevanza  della  questione  di
legittimita' costituzionale della legge regionale,  reputando,  ma  a
questo punto del tutto erroneamente, che  la  preclusione  derivi  al
ricorrente dalla sola legge regionale». 
    2.2.- L'eccezione non e' fondata. 
    Il   giudizio   di   rilevanza,   per   costante   giurisprudenza
costituzionale,  e'  riservato  al  giudice   rimettente,   si'   che
l'intervento della Corte deve limitarsi ad accertare  l'esistenza  di
una   motivazione   sufficiente,   non    palesemente    erronea    o
contraddittoria, senza spingersi  fino  a  un  esame  autonomo  degli
elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni
(ex plurimis, sentenza n. 41 del 2011). 
    In altre parole,  nel  giudizio  di  costituzionalita',  ai  fini
dell'apprezzamento della rilevanza, cio' che conta e' la  valutazione
che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilita'  che
il   procedimento   pendente   possa   o   meno    essere    definito
indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata,  potendo
la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista,
appaia assolutamente priva di fondamento (sentenza n. 71 del 2015). 
    Un simile presupposto non si verifica nel caso di specie, perche'
il rimettente ha sufficientemente motivato nel senso che  la  pretesa
tributaria  della  Regione  trova   fondamento   nella   disposizione
censurata, che richiede, ai fini della esenzione, requisiti ulteriori
rispetto  a  quelli  previsti  dalla  legislazione   statale.   Dalla
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della  disposizione
censurata deriverebbe, pertanto, perlomeno un cambiamento del  quadro
normativo assunto dal giudice rimettente (sentenza n. 390 del 1996). 
    Non   e'   quindi   implausibile   ritenere    che    l'eventuale
illegittimita' della suddetta disposizione  incida  sul  procedimento
principale, come richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale) e costantemente confermato  dalla  giurisprudenza  di
questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 91 del 2013). 
    3.- Quanto al merito, il giudice a quo ritiene le  questioni  non
manifestamente infondate in quanto l'art.  7,  comma  2,  legge  reg.
Emilia-Romagna n. 15 del  2012  violerebbe  i  parametri  evocati.  A
sostegno di tali doglianze richiama la sentenza n. 288  del  2012  di
questa Corte e osserva che la tassa automobilistica resta pur  sempre
un tributo derivato, di modo che la Regione, con riferimento ad essa,
«non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni  gia'  previste
dalla legge statale». 
    Secondo il giudice rimettente, la legge regionale, nella  vigenza
della disciplina statale di cui al citato art.  63,  comma  2,  della
legge n. 342 del 2000, non poteva  dettare  «una  disciplina  che  in
palese obliterazione della norma statale  e  del  beneficio  da  essa
testualmente  previsto  in  favore  di  tali  categorie  di   veicoli
restringesse il campo di fruibilita' dell'esenzione,  prevedendo  che
non lo fossero i veicoli ultraventennali privi dell'iscrizione ad uno
dei registri tenuti dagli enti riconosciuti». 
    3.1.- In via preliminare va osservato che la Regione eccepisce la
manifesta  infondatezza  in  ragione  del  non  pertinente  «costante
richiamo» all'art. 117, quarto comma, Cost., relativo  alla  potesta'
legislativa cosiddetta residuale delle Regioni,  in  luogo  dell'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost., «che non  viene,  invece,  mai
menzionato, sicche' non pare possa essere attribuito  a  mero  errore
materiale». 
    3.2.- L'eccezione non e' fondata. 
    3.3.- Il riferimento alla competenza statale esclusiva in materia
di «sistema tributario [...] dello Stato di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., piuttosto che all'art. 117,  quarto  comma,
Cost., emerge in modo sufficientemente chiaro,  ancorche'  implicito,
dal contesto  della  ordinanza  di  rimessione  (per  casi  analoghi,
sentenze n. 116 del 2018 e n. 32 del 2018). Questa, infatti, gia'  in
se' piuttosto succinta, richiama diffusamente una pronuncia di questa
Corte (la sentenza  n.  288  del  2012)  che,  proprio  in  relazione
all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  ha  statuito  i
principi che il giudice a quo vorrebbe far valere in  relazione  alla
fattispecie che e' chiamato ad applicare. 
    3.4.-  Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  sollevate
concernono dunque  il  rapporto  tra  la  norma  regionale  e  quella
statale, vigenti  ratione  temporis,  al  fine  di  stabilire  se  la
Regione,  con  l'art.  7,  comma   2,   della   citata   legge   reg.
Emilia-Romagna n. 15 del 2012, abbia violato la  suddetta  competenza
statale esclusiva di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost. e l'art. 119, secondo comma, Cost. 
    4.- Le questioni sono fondate nei limiti che seguono. 
    Occorre  preliminarmente  precisare  che  la  normativa   statale
rilevante al fine della verifica di  legittimita'  costituzionale  e'
solo quella applicabile al giudizio principale tenuto conto dell'anno
di imposta (2013), cui si riferisce la tassa automobilistica  oggetto
di recupero mediante cartella di  pagamento.  Non  assumono,  quindi,
specifico rilievo le modificazioni nel tempo succedutesi con riguardo
alla fattispecie disciplinata dal menzionato art. 63 della  legge  n.
342 del 2000: a) ne' l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio  2015,
dei citati commi 2 e 3 dello stesso articolo, disposta  dall'art.  1,
comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)»;  b)  ne'  l'introduzione,  a
decorrere dal 1° gennaio 2019, del comma 1-bis al medesimo  art.  63,
ad opera dell'art. 1, comma 1048, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che -  modificandone
la precedente  ratio  -  attualmente  dispone  «[g]li  autoveicoli  e
motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianita'  di
immatricolazione compresa tra i venti  e  i  ventinove  anni,  se  in
possesso del certificato di rilevanza storica di cui  all'articolo  4
del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  17
dicembre 2009, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti  di  cui  al
comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento  di
storicita'  sia  riportato  sulla   carta   di   circolazione,   sono
assoggettati  al  pagamento  della  tassa  automobilistica  con   una
riduzione pari al 50 per cento». 
    4.1.- Cio' premesso, non coglie nel segno la difesa della Regione
quando  eccepisce  l'infondatezza  delle  questioni  affermando  che,
dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle  infrastrutture
e  dei  trasporti  17  dicembre  2009,  anche   a   livello   statale
«l'esenzione  fiscale  e'  subordinata  al  rilascio  della  predetta
certificazione, che avviene contestualmente alla presentazione  della
domanda di iscrizione». 
    Qui rileva, infatti, il confronto tra le  fattispecie  normative:
piu' precisamente tra quella  configurata  dalla  legge  regionale  e
quella  configurata  dalla  legge  statale  allora  vigente,   ovvero
dall'abrogato comma 3 del citato art. 63 della legge n. 342 del 2000,
che prevedeva, ai fini dell'applicazione dell'esenzione  dalla  tassa
automobilistica, che i veicoli di «particolare» interesse  storico  e
collezionistico  fossero  «individuati,  con  propria  determinazione
dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI». 
    In merito a tale disposizione questa Corte ha ricordato (sentenza
n. 209 del 2018) che, per la giurisprudenza di legittimita', ai  fini
del riconoscimento del relativo regime  di  favore  non  e'  prevista
alcuna  iscrizione  nei  registri  tenuti  dall'ASI  o   dalla   FMI;
l'esenzione,  infatti,   da   un   lato   dipende   dall'accertamento
costitutivo  demandato  ai  suddetti  enti,  ma,   dall'altro,   tale
accertamento «non ha effetto "ad  rem",  e'  limitato  ad  un  elenco
analitico di modelli e marche, ed ha  portata  generale  e  astratta,
riferita, cioe', a categorie complessive di  veicoli  (nella  specie,
immatricolati da  oltre  vent'anni  con  determinate  caratteristiche
tecniche)» (da  ultimo,  in  senso  conforme,  Corte  di  cassazione,
sezione tributaria, ordinanza 20 luglio 2018, n. 19421). 
    La suddetta norma statale non  e'  stata,  quindi,  incisa  dalla
circostanza che l'ASI, nelle determinazioni assunte in riferimento ad
essa, adottate a partire dall'anno 2011, abbia variato la  precedente
prassi - che si limitava  a  richiedere  il  possesso  dei  requisiti
previsti dal proprio regolamento tecnico nazionale - richiamando (con
l'obiettivo di introdurre un'unica qualifica e procedura, valida  sia
per la circolazione che per ottenere i benefici fiscali in materia di
tasse automobilistiche) il citato d.m. 17  dicembre  2009,  attinente
alla disciplina e alla circolazione stradale dei veicoli di interesse
storico e collezionistico, e richiedendo,  anche  per  l'applicazione
dei benefici fiscali, l'iscrizione,  a  titolo  oneroso,  nei  propri
registri. 
    Ai fini che qui rilevano, la portata di  una  disciplina  fiscale
statale - che rimette all'ASI  la  sola  individuazione,  nell'ambito
delle categorie elencate direttamente dal comma  2,  dei  veicoli  di
particolare interesse storico e collezionistico - non puo',  infatti,
essere fatta discendere dai requisiti  aggiuntivi  introdotti  da  un
ente privato di  tipo  associativo,  quale  l'ASI,  a  seguito  della
variazione della prassi seguita. 
    4.2.- La conferma che, per l'esenzione  fiscale  dei  veicoli  di
particolare interesse storico e collezionistico dal  pagamento  della
tassa automobilistica, non rilevasse la loro circolazione, si desume,
del resto, dal comma 4 dell'art. 63 della legge n. 342 del  2000,  il
quale, nella formulazione vigente ratione temporis, stabiliva  che  i
veicoli di cui ai commi 1 e  2  fossero  assoggettati,  «in  caso  di
utilizzazione sulla pubblica strada», ad una  tassa  di  circolazione
forfettaria annua. 
    Tale disposizione, infatti, prevedendo come mera eventualita'  la
«utilizzazione sulla pubblica strada», evidenziava  che  la  suddetta
esenzione dalla tassa automobilistica era riconosciuta a  prescindere
dalla circolazione (e quindi dalla relativa disciplina, ivi  compresa
l'iscrizione  negli  specifici  registri),  in   ragione   di   altre
caratteristiche dei  veicoli  «di  particolare  interesse  storico  e
collezionistico», individuate direttamente dal comma 2 dell'art.  63,
consistenti nell'essere gli stessi costruiti  specificamente  per  le
competizioni o a scopo  di  ricerca  o  aventi  rilievo  industriale,
sportivo, estetico o di costume. 
    Questa Corte, del resto, ha  gia'  precisato  che  la  disciplina
della circolazione  stradale  dei  veicoli  di  interesse  storico  e
collezionistico  e'  fattispecie  distinta  e   diversa   da   quella
dell'esenzione fiscale disposta dall'art. 63 della legge n.  342  del
2000  per  i   veicoli   di   «particolare»   interesse   storico   e
collezionistico. Infatti, nella  sentenza  n.  455  del  2005  si  e'
affermato che l'art. 60, comma 4, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della  strada)  «individua  i  veicoli  di
interesse storico e collezionistico al  solo  fine  di  regolarne  la
circolazione stradale (subordinandola appunto,  a  pena  di  sanzioni
amministrative, al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di
attuazione per tale tipo  di  veicoli:  commi  5  e  6  del  medesimo
articolo)  e  non  puo'  estendersi  al  diverso  ambito   settoriale
dell'esenzione dalla tassa automobilistica sia perche' tale esenzione
trova una compiuta e specifica disciplina nel citato art.  63  [della
legge  n.  342  del  2000],  sia  perche'  la  norma  agevolativa  fa
riferimento  ai  veicoli  di  "particolare"   interesse   storico   e
collezionistico  e  non  a  quelli  di  mero  interesse   storico   e
collezionistico». 
    Tale distinzione e' stata poi confermata, sotto  questo  profilo,
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha  ribadito
che la disciplina prevista dalle  norme  inerenti  alla  circolazione
stradale «rileva sia sotto il profilo dell'accertamento dell'adeguato
modo di conservazione (richiesto dal D.Lgs. 24 giugno 2003,  n.  209,
concernente la "attuazione della direttiva  2000/53/CE,  relativa  ai
veicoli fuori uso" e successive  modifiche),  sia  sotto  il  profilo
della verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste  dal  D.P.R.
16  dicembre  1992,  n.  495,  art.  215,  (recante  "regolamento  di
esecuzione al Codice della  strada",  per  la  loro  circolazione  su
strada) ma non certo sotto il profilo dell'esenzione di cui [all'art.
63  della  legge  n.  342  del  2000].  Di  cio'  e'  fatta  espressa
affermazione anche nella Risoluzione n. 112/2011  dell'Agenzia  delle
entrate nella quale si rileva - da un canto - che "la L. 21  novembre
2000, n. 342, citato art. 63, commi  2  e  3,  non  delineano  alcuna
procedura di tipo [...] autorizzatorio, ne' viene  prevista,  per  il
riconoscimento del regime di favore, l'iscrizione nei registri tenuti
dall'ASI o dalla FMI o in altro registro storico" e - d'altro canto -
si evidenzia che "per fruire del beneficio fiscale  in  commento  non
viene espressamente richiesta l'iscrizione del veicolo  nei  predetti
registri, come e', invece, disposto dall'art. 60 C.d.S.", onde appare
pacifico che le  previsioni  dettate  dal  Codice  della  Strada  non
esplicano effetto alcuno in ordine al regime fiscale  applicabile  ai
veicoli in  argomento»  (Corte  di  cassazione,  sezione  tributaria,
sentenza 15 febbraio 2013, n. 3837). 
    4.3.-  Come  sopra  anticipato,   le   sollevate   questioni   di
legittimita'  sono  quindi  fondate,  non   essendo   consentito   al
legislatore regionale, in tema di tassa automobilistica  relativa  al
2013, ridurre la  portata  dell'esenzione  prevista  dal  legislatore
statale,  per  i  veicoli  di  «particolare»  interesse   storico   e
collezionistico, dal comma 2 dell'art. 63  della  legge  n.  342  del
2000, subordinando detta esenzione a requisiti ulteriori  rispetto  a
quelli stabiliti dalla legge statale. 
    Nella specie,  occorre  considerare  che  l'art.  8  del  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario), laddove al comma  2  stabilisce  che
«[f]ermi restando i limiti massimi di manovrabilita'  previsti  dalla
legislazione   statale,   le   regioni    disciplinano    la    tassa
automobilistica regionale», costituisce  principio  di  coordinamento
del sistema tributario che assume la valenza di parametro  interposto
cui la Regione deve attenersi nell'esercizio della propria competenza
legislativa. Come chiarito da questa Corte, «[d]alla formulazione del
comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la natura di tributo  proprio
della tassa automobilistica regionale, come in tesi della resistente,
ma solo la volonta' del legislatore di riservare ad  essa  un  regime
diverso rispetto a quello stabilito per gli altri  tributi  derivati,
attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che  questo  comporti
una  modifica  radicale  di  quel  tributo,  come  anche   confermato
dall'inciso  "fermi  restando  i  limiti  massimi  di  manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale"» (sentenza n. 288 del 2012). 
    L'art. 7, comma 2, della denunciata l. reg. Emilia-Romagna n.  15
del  2012,  nel  subordinare  l'esenzione  fiscale  dei  veicoli   di
«interesse storico o collezionistico» (tra l'altro) all'iscrizione in
uno dei registri previsti dall'art. 60  cod.  strada,  implicitamente
richiede la medesima iscrizione anche  per  l'esenzione  dei  veicoli
rientranti nel sottoinsieme costituito dai veicoli  di  «particolare»
interesse storico e collezionistico di cui al comma  2  dell'art.  63
della legge n. 342 del 2000;  iscrizione  non  prevista  dalla  legge
statale per l'attribuzione  dell'indicato  beneficio.  In  tal  modo,
pero', la legge regionale viola gli artt. 117, secondo comma, lettera
e),  Cost.,  per  lesione  della  competenza  statale  esclusiva  sul
«sistema tributario [...] dello Stato», e 119, secondo comma,  Cost.,
per il mancato rispetto dei «principi di coordinamento della  finanza
pubblica e del sistema tributario». 
    La norma regionale, per  il  suddetto  sottoinsieme  di  veicoli,
viene, infatti, a richiedere, ai  fini  dell'esenzione  in  discorso,
requisiti per essi non previsti dall'art. 63, comma 2, della legge n.
342 del 2000, cosi' restringendo in modo evidente  la  portata  della
fattispecie agevolativa statale e, modificandola in peius,  eccedendo
il vincolo dei «limiti massimi di manovrabilita'» previsti  dall'art.
8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011. 
    5.  -  La  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   non
riguarda, tuttavia, quella parte della norma regionale che amplia  la
portata dell'esenzione di cui all'art. 63, comma 2,  della  legge  n.
342 del 2000, estendendola al piu' generale insieme  dei  veicoli  di
interesse storico o collezionistico sia pure  alla  condizione  della
sussistenza dei sopra richiamati requisiti.  Dai  lavori  preparatori
emerge, infatti, che la disposizione denunciata e'  stata  introdotta
allo scopo sia di ampliare l'esenzione, non limitandola, diversamente
dalla norma statale,  ai  soli  veicoli  di  «particolare»  interesse
storico e collezionistico, sia di richiedere requisiti piu' specifici
al fine della fruibilita' del beneficio. 
    Nella parte  in  cui  l'esenzione  viene  ampliata  non  si  puo'
ritenere che la norma regionale abbia valicato il limite  massimo  di
manovrabilita' stabilito dal principio di  coordinamento  di  cui  al
comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011. 
    Al riguardo, questa Corte ritiene opportuno - anche  al  fine  di
evitare  effetti  che  potrebbero   amplificare,   nella   perdurante
inattuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, (Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione),  la  compressione  dell'autonomia  finanziaria   delle
Regioni e degli enti locali (da ultimo, sentenza n. 169 del  2017)  -
chiarire la specifica natura assunta dalla  tassa  automobilistica  a
seguito dell'entrata in vigore del suddetto art. 8. 
    Tale disposizione si struttura distinguendo: a) i tributi  propri
autonomi (o "propri in senso stretto") "ceduti", ovvero quelli che il
comma 1 prevede possano essere istituiti e  interamente  disciplinati
(o anche soppressi) con legge regionale; b) la tassa automobilistica,
la cui disciplina, dal comma 2, e' demandata alle  Regioni  «entro  i
limiti  massimi  di  manovrabilita'   previsti   dalla   legislazione
statale»; c)  i  tributi  qualificati,  dal  comma  3,  come  «propri
derivati». 
    In questa sistematica il legislatore  ha  attribuito  alla  tassa
automobilistica una valenza differenziata, sia  rispetto  ai  tributi
propri autonomi (siano essi "originari" o, nei termini di cui  sopra,
"ceduti"), sia rispetto ai tributi  propri  derivati,  configurandola
come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente  "ceduto",
in quanto alle Regioni e'  riconosciuto  un  piu'  ampio  margine  di
autonoma disciplina, limitato dal  vincolo,  unidirezionale,  di  non
superare il limite massimo di manovrabilita'  stabilito  dalla  legge
statale. 
    In tal modo, la tassa automobilistica, di cui all'art.  8,  comma
2, del d.lgs. n. 68 del 2011, si configura  come  un  tertium  genus,
rispetto al quale le Regioni possono sviluppare una propria  politica
fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto  la
tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi
propri derivati) e senza superare i limiti massimi di  manovrabilita'
definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche  esigenze
di differenziazione. 
    Tale conclusione trova  conferma  nei  lavori  preparatori  della
suddetta disposizione. 
    In una prima versione della  stessa,  emergente  dalla  intesa  -
prescritta dall'art. 2, comma 3, della legge delega n. 42 del 2009  -
raggiunta in Conferenza  unificata  il  16  ottobre  2010,  la  tassa
automobilistica  veniva  qualificata  «tributo   proprio   in   senso
stretto», gia'  tuttavia  con  il  vincolo  dei  «limiti  massimi  di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale». 
    A seguito dei pareri espressi dalla  Commissione  bicamerale  sul
federalismo fiscale e dalle altre commissioni competenti - alcuni dei
quali facevano rilevare l'incongruenza di definire come  autonomo  un
tributo che rimaneva,  seppur  parzialmente,  vincolato  dalla  legge
statale -, nel testo approvato dal Consiglio dei ministri il 31 marzo
2011 si ritenne opportuno omettere il riferimento ai  tributi  propri
in senso stretto.  Rimaneva  pero'  ferma,  nel  contesto  del  nuovo
federalismo fiscale attuativo della legge n. 42 del 2009, la volonta'
di  differenziare  la  tassa  automobilistica,  connotandola  con  un
maggiore livello di autonomia rispetto a quello degli  altri  tributi
propri derivati, anche perche' essa, dal punto di vista  storico,  ha
costituito la prima imposta di rilievo interamente "attribuita",  con
il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421), alle Regioni. 
    Il legislatore statale ha quindi  scelto  di  declinare  in  modo
peculiare   la   competenza   legislativa   regionale   sulla   tassa
automobilistica, che, da un lato, in quanto non interamente  "ceduta"
alle Regioni, come invece i tributi menzionati al comma  1  dell'art.
8, del d.lgs. n. 68 del 2011,  continua  a  ricadere  tra  i  tributi
propri derivati, ma dall'altro, all'interno di tale categoria, assume
caratteristiche distinte, in quanto il principio di coordinamento  di
cui al comma 2 del medesimo art. 8 introduce un  piu'  ampio  margine
alla competenza legislativa regionale - da esercitarsi, in ogni caso,
nel rispetto dei principi dell'equilibrio di bilancio di cui all'art.
81 Cost. e senza alcuna ricaduta sulle finanze statali. 
    Non  e'  indifferente,  peraltro,  considerare  che  una   scelta
analoga, nel processo avviato dalla legge n. 42 del 2009, e' avvenuta
in  altri  contesti   disciplinari,   nell'ambito   delle   modifiche
statutarie delle Regioni a statuto speciale  adottate  in  attuazione
degli accordi previsti dall'art. 27 della medesima legge. 
    Piu' precisamente, l'art. 73 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige), come modificato dal 1° gennaio 2010,  al  comma
1-bis, primo periodo, prevede che «[l]e  province,  relativamente  ai
tributi erariali per i quali lo Stato  ne  prevede  la  possibilita',
possono in ogni  caso  modificare  aliquote  e  prevedere  esenzioni,
detrazioni e deduzioni purche' nei limiti  delle  aliquote  superiori
definite dalla normativa statale». 
    Analogamente l'art. 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014,  n.
129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51,  comma  4,  dello
Statuto speciale della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in
materia di tributi erariali),  al  comma  1,  stabilisce  che  «[n]el
rispetto delle norme dell'Unione europea sugli  aiuti  di  Stato,  la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  con  riferimento  ai  tributi
erariali il cui gettito sia ad  essa  interamente  devoluto,  ove  la
legge statale consenta una qualsiasi manovra su  aliquote,  esenzioni
di pagamento, detrazioni d'imposta o deduzioni dalla base imponibile,
puo' compiere una  qualsiasi  di  tali  manovre,  purche'  non  venga
superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla  normativa
statale». 
    In   termini   ancora   piu'   puntuali   rispetto   alla   tassa
automobilistica, l'art.  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo  20
novembre 2017, n. 184 (Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento  e  di
raccordo tra la finanza statale e regionale),  stabilisce  che  «[l]a
competenza a  disciplinare  la  tassa  automobilistica  regionale  e'
trasferita alla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, entro i  limiti
massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale». 
    Tutte  queste  formulazioni  esprimono,  in  termini  similari  o
identici, il medesimo principio contenuto nell'art. 8, comma  2,  del
d.lgs. n. 68 del 2011: esse si riferiscono a tributi propri  che  non
possono dirsi "autonomi", in quanto istituiti con legge  statale,  ma
che neanche possono dirsi puramente "derivati",  poiche'  rispetto  a
questi ultimi si individua un piu' ampio margine  di  manovrabilita',
vincolato solo in termini unidirezionali. 
    Del resto, alcuni di questi riferimenti normativi, in particolare
quello del novellato art. 73, comma 1-bis,  del  d.P.R.  n.  670  del
1972, sono gia' stati posti a fondamento di alcune pronunce di questa
Corte, e piu' precisamente delle sentenze n. 2 del 2012  (in  materia
di addizionale all'IRPEF) e  n.  323  del  2011  (relativamente  alla
detrazione dell'IRAP). 
    In particolare, questa Corte, nell'interpretare l'art. 73,  comma
1-bis,  sopra  riportato,  ha  affermato  che  «[n]on   puo'   essere
condivisa, pertanto, la tesi del ricorrente secondo cui, in base allo
statuto  di  autonomia,  le  Province  potrebbero  adottare  solo  la
specifica modifica  del  tributo  erariale  espressamente  consentita
dalla legge statale. Il suddetto  parametro  statutario,  attribuendo
alle Province ampia liberta' di manovra, le  autorizza,  infatti,  ad
introdurre modifiche anche diverse da  quelle  indicate  dalla  legge
dello Stato e, quindi, ad influire sul gettito del  tributo  erariale
ad esse destinato, alla sola condizione che  le  modifiche  apportate
non determinino una pressione tributaria maggiore di quella derivante
dall'applicazione dell'aliquota massima consentita. Ne consegue  che,
entro  tali  limiti,  le  Province  potranno  prevedere  esenzioni  o
detrazioni anche nell'ipotesi in cui la legge statale  consenta  solo
la variazione dell'aliquota» (sentenza n. 323 del 2011). 
    5.1.-  Deve  quindi  ribadirsi  che  la  rilevata  illegittimita'
costituzionale della norma regionale censurata, nella parte in cui si
riferisce  ai  veicoli   di   "particolare"   interesse   storico   e
collezionistico, non coinvolge la medesima norma nella parte  in  cui
prevede  per  i  veicoli  di  interesse  storico  o  collezionistico,
genericamente considerati, la necessita',  ai  fini  della  esenzione
dalla tassa automobilistica, della «iscrizione in  uno  dei  registri
ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,
previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del  1992  e
dal relativo regolamento attuativo», stabilendo poi  che  «[a]i  fini
dell'esonero fiscale, la certificazione  d'iscrizione  attestante  la
data di costruzione nonche' le caratteristiche tecniche  e'  prodotta
alla Regione». 
    Ampliando l'ambito di esenzione rispetto a quello  piu'  limitato
dei veicoli «di  particolare  interesse  storico  e  collezionistico»
previsto dalla coeva legislazione statale, la norma regionale non ha,
infatti, ecceduto il vincolo del  limite  massimo  di  manovrabilita'
stabilito dal principio di coordinamento di cui al comma 2  dell'art.
8 del d.lgs. n. 68 del 2011. 
    L'ampliamento del regime di esenzione della tassa automobilistica
non eccede quindi l'autonomia impositiva regionale, non risultando in
contrasto nemmeno con  i  principi  dell'ordinamento  tributario  cui
comunque,  anche  nei  maggiori   margini   di   manovrabilita',   la
legislazione regionale e' vincolata (sentenze n. 118 del  2017  e  n.
102 del 2008). 
    Per  questi  motivi  esso  si  sottrae  alla   dichiarazione   di
incostituzionalita' che invece investe, come in precedenza precisato,
l'art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n.  15  del  2012,
nella parte in cui implicitamente subordina anche l'esenzione fiscale
del sottoinsieme dei veicoli  «di  particolare  interesse  storico  e
collezionistico»  all'iscrizione  in  uno   dei   registri   previsti
dall'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  e  dal
relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziche'  alla  mera
individuazione dei requisiti mediante determinazione dell'ASI  o  del
FMI. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  7,  comma  2,
della legge della Regione Emilia-Romagna  21  dicembre  2012,  n.  15
(Norme in materia di tributi regionali),  nella  parte  in  cui,  nel
riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e  motoveicoli,  esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, di anzianita' tra i  venti  e  i
trenta anni, «classificati di interesse storico  o  collezionistico»,
subordina anche  l'esenzione  fiscale  dei  veicoli  «di  particolare
interesse storico e collezionistico» di cui  all'art.  63,  comma  2,
della legge 21 novembre 2000, n.  342  (Misure  in  materia  fiscale)
all'iscrizione in uno dei registri previsti dall'art. 60 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e  dal
relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziche'  alla  mera
individuazione     dei     requisiti     mediante      determinazione
dell'Automobilclub  storico  italiano  (ASI)  o   della   Federazione
motociclistica italiana (FMI). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA