MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 6 maggio 2019 

Diniego  dell'abilitazione  alla  Scuola   di   specializzazione   in
psicoterapia  psicodinamica  «Michael  Balint»  ad  istituire  e   ad
attivare  nella  sede  di  Roma  un  corso  di  specializzazione   in
psicoterapia. (19A03234) 
(GU n.119 del 23-5-2019)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto, con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto  il  decreto   in   data   26   gennaio   2018   di   diniego
dell'abilitazione alla scuola di psicoterapia psicodinamica  «Michael
Balint»; 
  Vista la reiterazione  dell'istanza  con  la  quale  la  scuola  di
specializzazione in psicoterapia psicodinamica  «Michael  Balint»  ha
chiesto l'abilitazione  ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia in Roma, via dei Durantini n. 281  -
per un numero massimo degli allievi ammissibili  a  ciascun  anno  di
corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella
riunione  dell'11  aprile   u.s.,   ha   espresso   parere   negativo
sull'istanza  di  riconoscimento,  rilevando  che   il   modello   di
psicoterapia  psicodinamica  secondo  Balint   non   risulta   ancora
percepibile nelle sue specificita' teorico-cliniche, essendo riferite
generiche  concezioni  psicodinamiche.  Mancano  nel  testo  puntuali
riferimenti  bibliografici,   elencati   invece   alla   fine   della
presentazione, con giustapposizione poco articolata e documentata dei
concetti tratti da vari autori  psicoanalitici.  Mancano  riferimenti
agli autori piu' recenti.  Quantunque  nella  presente  proposta  sia
considerata e  richiesta  agli  allievi  l'analisi  personale  -  non
venendo pero' chiaramente indicato se individuale o di gruppo  oppure
se associate - manca  la  previsione  delle  psicoterapie  effettuate
dagli allievi e della loro supervisione. I riferimenti alle prove  di
efficacia degli interventi cui verrebbero formati gli  allievi  della
scuola secondo gli orientamenti  didattico/formativi  caratterizzanti
la  scuola  stessa  risultano  assenti.  Ci  si  riferisce,   invece,
genericamente agli studi di efficacia  relativi  ad  altri  indirizzi
teorico-metodologici (Menninger, Istituto di  Boston,  etc).  Mancano
riferimenti a studi su processi e esiti  del  modello  esibito  dalla
scuola e, piu' in generale,  una  dettagliata  attivita'  di  ricerca
sulle prove di efficacia a cui gli allievi dovrebbero partecipare. 
  Non risultano esplicitati i fattori terapeutici  e  gli  agenti  di
cambiamento cui  sono  finalizzati  gli  interventi  psicoterapeutici
caratterizzanti la scuola e come siano proposti entro la didattica ed
attivabili nei percorsi di  tirocinio  degli  allievi;  neppure  sono
esposti adeguati percorsi di apprendimento e formazione. 
  Ritenuto  che,   per   i   motivi   sopraindicati,   l'istanza   di
riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dalla scuola  di  psicoterapia
psicodinamica «Michael Balint», con sede in Roma, via  dei  Durantini
n. 281 - per i fini di cui all'art. 4 del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n.  509  e'  respinta,  visto  il  motivato
parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.
3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 maggio 2019 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara