AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dexmedetomidina Teva» (19A03186) 
(GU n.120 del 24-5-2019)

 
         Estratto determina AAM/AIC n. 95 dell'8 maggio 2019 
 
    Procedura europea n.  CZ/H/0655/001/E/001,  CZ/H/0655/001/IB/003,
CZ/H/0655/001/IA/005/G. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  DEXMEDETOMIDINA
TEVA,  nelle  forme  e  confezioni,  alle   condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale
in Haarlem, Swensweg 5, C.a.p. 2031 GA, Paesi Bassi (NL); 
      confezioni: 
        «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per  infusione»
1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C.  n.  047531013  (in  base  10)
1FBK05 (in base 32); 
        «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per  infusione»
5 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C.  n.  047531025  (in  base  10)
1FBK0K (in base 32); 
        «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per  infusione»
25 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n.  047531037  (in  base  10)
1FBK0X (in base 32). 
    Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Dopo la diluizione: la stabilita' chimica e fisica durante  l'uso
e' stata dimostrata per ventiquattro ore a 25°C. 
    Da un punto di vista microbiologico, a  meno  che  il  metodo  di
apertura/diluizione escluda il rischio di  contaminazione  microbica,
il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se non  utilizzato
immediatamente, i  tempi  e  le  condizioni  di  conservazione  prima
dell'uso sono sotto la responsabilita' dell'utilizzatore. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni ml di concentrato  contiene  dexmedetomidina  cloridrato
equivalente a 100 microgrammi di dexmedetomidina; 
        ogni  flaconcino  da  2  ml  contiene  200   microgrammi   di
dexmedetomidina (come cloridrato); 
      la concentrazione della soluzione  finale  dopo  la  diluizione
deve essere di 4 microgrammi/ml o di 8 microgrammi/ml; 
      eccipienti: 
        cloruro di sodio; 
        acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Pliva Hrvatska d.o.o. - Pliva Croatia  Ltd  -,  Prilaz  baruna,
Filipovica 25, Zagreb, 10000, Croatia; 
      Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, The Netherlands. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      per la sedazione  di  pazienti  adulti  in  unita'  di  terapia
intensiva (UTI) che necessitano di un livello di sedazione  non  piu'
profondo  del  risveglio  in  risposta  alla   stimolazione   verbale
(corrispondente  a  un  valore  da  0  a  -3  nella  scala   Richmond
sedazione-agitazione [Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS]); 
      per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o  nel
corso di procedure  diagnostiche  o  chirurgiche  che  richiedono  la
sedazione, ossia sedazione procedurale/cosciente. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni ed integrazioni, dedicata ai  farmaci  non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe  «C
(nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  OSP  -  medicinale
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.