N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'8  marzo  2019  (del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Legge di stabilita' regionale  2019  -  Disposizioni  in
  materia di enti locali e politiche  territoriali  -  Alienazione  a
  prezzo  simbolico  alle  onlus  riconosciute  dalla  Regione  degli
  immobili di proprieta' in cui siano  svolte  attivita'  di  valenza
  sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di  assistenza
  all'infanzia e alla terza eta'. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Legge di stabilita' regionale  2019  -  Disposizioni  in
  materia di sanita'  e  politiche  sociali  -  Autorizzazione  della
  concessione di un contributo in  favore  delle  associazioni  onlus
  "operanti  nelle  attivita'  di  distribuzione  di  beni  di  prima
  necessita' e favore  degli  indigenti  per  sostenere  i  costi  di
  locazione di immobili adibiti in  via  esclusiva  o  principale  ad
  esercizio di attivita' sociali". 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Legge di stabilita'  regionale  2019  -  Concessione  di
  contributi per la sterilizzazione dei cani  e  la  prevenzione  del
  randagismo alle associazioni di volontariato iscritte nel  registro
  regionale   e   alle   cooperative   sociali   che   si    occupano
  statutariamente di randagismo. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Legge di stabilita' regionale  2019  -  Disposizioni  in
  materia di sanita' e politiche sociali - Concessione di  contributi
  in favore delle associazioni di tutela degli animali di  affezione,
  iscritte nel registro regionale,  per  l'assistenza  veterinaria  e
  sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline  censite
  nel territorio regionale. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Legge di stabilita' regionale 2019 - Interventi  rivolti
  agli autori di violenza di genere e  nelle  relazioni  affettive  -
  Finanziamento dei centri antiviolenza promossi  da  enti,  onlus  e
  organizzazioni di volontariato. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Legge di stabilita' regionale  2019  -  Disposizioni  in
  materia  di  accantonamenti  a  titolo  di  concorso  alla  finanza
  pubblica - Contributo alla finanza pubblica a valere sulle quote di
  compartecipazione ai tributi erariali. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Legge di stabilita' regionale  2019  -  Disposizioni  in
  materia di accantonamenti a carico della Regione autonoma  Sardegna
  a titolo di concorso alla finanza  pubblica  -  Previsione  che  il
  disavanzo di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40
  del 2018 non costituisce  impedimento  ai  fini  dell'utilizzo  del
  margine corrente consolidato  quale  copertura  degli  investimenti
  pluriennali. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Legge di stabilita' regionale  2019  -  Disposizioni  in
  materia di sanita' e politiche sociali -  Stanziamenti  di  risorse
  per garantire al personale non  dirigente  del  servizio  sanitario
  regionale un'integrazione del trattamento accessorio. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Legge di stabilita' regionale  2019  -  Disposizioni  in
  materia di personale - Disposizioni a seguito del trasferimento del
  personale delle autonomie locali nell'amministrazione regionale. 
- Legge della Regione autonoma  Sardegna  28  dicembre  2018,  n.  48
  (Legge di stabilita' 2019), artt. 3, commi 1 e 6; 4, comma  26;  8,
  commi 18, 31, 34 e 35; 9; e 10, comma 10. 
(GU n.22 del 29-5-2019 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio
dei  ministri  in  carica,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato (codice fiscale 80224030587, n. fax 0696514000 e
PEC per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
nei cu uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione  Sardegna,  in  persona  del  presidente  della
regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la  sede  della
Regione  in  Cagliari,   viale   Trento   69   (c.a.p.   09123)   per
l'impugnazione della legge della Regione Sardegna 28  dicembre  2018,
n. 48 pubblicata sul B.U.R n. 2 del 28 dicembre 2018 recante:  «Legge
di stabilita' 2019», quanto agli articoli 4 comma 26, 8 comma  18,  8
comma 34, 8 comma 35, 9, 3 comma 1, 3 comma 6, 8 comma 31,  10  comma
10, come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta
n. 47 del 27 febbraio 2019. 
 
                                Fatto 
 
    In data 28 dicembre 2018 e' stata  pubblicata  sul  B.U.R.  n.  2
della Regione Sardegna la legge regionale 28  dicembre  2018,  n.  48
intitolata «Legge di stabilita' 2019». 
    Premesso che ai sensi dello Statuto regionale  sardo  la  Regione
esercita  la  propria  potesta'  legislativa  «in  armonia   con   la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle  riforme  economico
sociali della Repubblica», si osserva che numerose disposizioni della
predetta legge regionale appaiono costituzionalmente illegittime  per
i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,   comma   26,   per
violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    L'art. 4, comma 26, dell'indicata legge  regionale  inserisce  un
comma 2-bis nel corpo dell'art. 3 della legge  regionale  n.  35  del
1995 che dispone che «L'Azienda regionale  per  l'edilizia  abitativa
(AREA) e' autorizzata, con il medesimo spirito  di  sussidiarieta'  e
nell'ottica di valorizzare l'interesse pubblico e sociale prevalente,
ad alienare a prezzo simbolico alle Onlus riconosciute dalla Regione,
iscritte nel Registro generale di volontariato previsto  dalla  legge
regionale 13 settembre 1993,  n.  39  (Disciplina  dell'attivita'  di
volontariato e modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n.  4,
e alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3), detentrici  da  almeno
tre anni continuativi, gli immobili di proprieta' in cui siano svolte
attivita'  di  valenza  sociale  e  assistenziale,  di   aggregazione
giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza eta'». 
    Una  previsione  normativa  di  tal  sorta,  che  attribuisce  un
trattamento  di  favore  unicamente  agli  enti  del  Terzo   settore
riconosciuti dalla Regione Sardegna ed iscritti  nei  suoi  registri,
trascura tutta la platea delle  associazioni  di  promozione  sociale
che,  pur  operando  nel  medesimo  ambito  territoriale,   risultano
iscritte nel registro nazionale, conformemente alla disciplina  degli
articoli 7 e 8 della legge n. 383/2000 e del decreto ministeriale  n.
471 del 14 novembre 2001. Ne conseguirebbe, quindi, un'ingiustificata
discriminazione per le Onlus a carattere  nazionale,  immotivatamente
escluse  -  in  violazione  del  principio  di  uguaglianza  espresso
dall'art. 3 della Costituzione -  dal  godimento  delle  agevolazioni
concesse  ai  soli  enti  filantropici  riconosciuti  dalla   Regione
Sardegna. Una tale disparita' risulta ancor piu' ingiustificata  alla
luce del dettato normativo espresso dall'art. 7, comma 3, della legge
n. 383/2000, laddove viene esplicitamente ribadito che  «L'iscrizione
nel registro  nazionale  delle  associazioni  a  carattere  nazionale
comporta il diritto di automatica iscrizione  nel  registro  medesimo
dei relativi livelli di organizzazione  territoriale  e  dei  circoli
affiliati  mantenendo  a  tali  soggetti  i  benefici  connessi  alla
iscrizione nei registri di cui al comma 4» (vale  a  dire  quelli  di
regioni e province autonome). 
    Si segnala ad  ogni  buon  fine  che  per  analoga  questione  il
Consiglio del Ministri, con delibera del 24 gennaio 2019,  ha  deciso
di impugnare davanti alla Consulta la legge della Regione  Basilicata
n. 43 del 30 novembre 2018. 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 18 per violazione
degli articoli 3 e 118 della  Costituzione,  anche  in  relazione  al
parametro interposto costituito  dal  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). 
    L'art. 8, comma 18 autorizza l'erogazione di contributi in favore
delle associazioni Onlus «operanti nelle attivita'  di  distribuzione
di beni di prima necessita' e favore degli indigenti, per  sostenerne
i  costi  di  locazione  di  immobili  adibiti  in  via  esclusiva  o
principale ad esercizio di attivita' sociali.» 
    Appaiono cosi' esclusi ad es. i soggetti aventi  forma  giuridica
diversa da quella associativa e ugualmente provvisti della  qualifica
di Onlus o le associazioni che  pur  svolgendo  tali  attivita'  sono
privi della qualifica fiscale di Onlus. 
    La disposizione comporta una lesione del principio di uguaglianza
sostanziale  di  cui  all'art.  3  Cost.,  in  considerazione   della
disparita' di trattamento,  del  tutto  ingiustificata,  rispetto  ai
soggetti teste' indicati. 
    Sotto altro profilo, la norma regionale,  limitando  l'erogazione
dei contributi alla sola specifica  categoria  di  soggetti  in  essa
indicata, e'  in  contrasto  con  l'art.  118  Cost.  in  materia  di
sussidiarieta' orizzontale che  assegna  agli  enti  territoriali  il
compito di favorire l'autonoma iniziativa dei  cittadini,  singoli  e
associati, per lo svolgimento di  attivita'  di  interesse  generale,
anche in considerazione  delle  disposizioni  del  Codice  del  Terzo
settore, tutte coerentemente volte ad  assicurare  la  partecipazione
piu' ampia possibile, in condizioni di parita', di  tutti  gli  «enti
del terzo settore» elencati nel suo art. 4. 
3.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8,   comma   34,   per
violazione degli articoli 3 e 118, ultimo  comma  della  Costituzione
anche in relazione al parametro  interposto  costituito  dal  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). 
    L'art. 8, al comma 34 limita la concessione dei contributi per la
sterilizzazione dei cani e la prevenzione del  randagismo  alle  sole
associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale  e  alle
cooperative sociali che si occupano  statutariamente  di  randagismo,
escludendo le associazioni di  promozione  sociale  che  svolgono  le
medesime  attivita'  di  tutela  degli  animali  e  prevenzione   del
randagismo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del  Codice  del
terzo settore e della legge n. 281/1991 (la quale non fa  riferimento
solo alle associazioni di volontariato  ma  anche  alle  associazioni
protezioniste e zoofile e al loro personale volontario). Si  rammenta
che ai sensi del Codice del terzo settore anche  le  associazioni  di
promozione  sociale  svolgono  le  proprie  attivita'   con   apporto
prevalente dei volontari associati; e  che  tra  le  associazioni  di
promozione sociale iscritte al Registro nazionale delle APS vi e'  ad
esempio la Lega nazionale per la difesa del cane. 
    Alla luce  di  quanto  detto,  si  ritiene  che  la  disposizione
regionale  impugnata  contrasti  anzitutto   con   l'art.   3   della
Costituzione, provocando una disparita' di trattamento ingiustificata
rispetto alle associazioni di protezione sociale. 
    Sotto altro profilo, la norma regionale,  limitando  l'erogazione
dei contributi alla sola specifica  categoria  di  soggetti  in  essa
indicata ed escludendola per soggetti pur  previsti  dal  Codice  del
Terzo settore e svolgenti attivita' analoghe,  e'  in  contrasto  con
l'art. 118 Cost. in materia di sussidiarieta' orizzontale che assegna
agli enti territoriali il compito di favorire  l'autonoma  iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento  di  attivita'
di interesse generale. 
4.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8,   comma   35,   per
violazione degli articoli 3 e 118 ultimo  comma  della  Costituzione,
anche in relazione al parametro  interposto  costituito  dal  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). 
    L'art. 8, al comma 35 limita la  concessione  di  contributi  per
assistenza veterinaria e  sterilizzazione  dei  gatti  esclusivamente
alle «associazioni di tutela degli animali d'affezione  iscritte  nel
registro generale del volontariato previsto dalla legge regionale  n.
39 del 1993». La disposizione introduce in tal modo  una  limitazione
irragionevole e  discriminatoria  nei  confronti  di  altri  soggetti
pertanto contrasta con il  Codice  del  Terzo  settore  e  viola  gli
articoli 3 e 118 Cost.; 
5. Illegittimita' costituzionale dell'art.  9  per  violazione  degli
articoli 3 e 118 ultimo comma della Costituzione, anche in  relazione
al parametro interposto costituito dal decreto legislativo  3  luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). 
    L'art. 9, relativo alla prevenzione e contrasto della violenza di
genere prevede il finanziamento dei centri antiviolenza  promossi  da
enti, Onlus e  organizzazioni  di  volontariato  escludendo  da  tali
attivita' le associazioni di promozione sociale. 
    Tale  esclusione  non  e'  motivata  e   quindi   appare   lesiva
dell'articoli 3 della Costituzione. 
    Sotto altro profilo, la norma regionale,  limitando  l'erogazione
dei contributi alla sola specifica  categoria  di  soggetti  in  essa
indicata ed escludendola per soggetti pur  previsti  dal  Codice  del
Terzo settore e svolgenti attivita' analoghe,  e'  in  contrasto  con
l'art. 118 Cost. in materia di sussidiarieta' orizzontale che assegna
agli enti territoriali il compito di favorire  l'autonoma  iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento  di  attivita'
di interesse generale. 
6. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, per violazione
dell'art. 81 della Costituzione. 
    L'art. 3, comma  1  -  prevede  che,  nelle  more  della  stipula
dell'accordo di finanza pubblica tra Io Stato e la  Regione  autonoma
della Sardegna concernente la definitiva quantificazione del concorso
agli obiettivi  di  finanza  pubblica  della  Regione  per  gli  anni
2019-2021 e in ossequio alla sentenza della Corte  costituzionale  n.
77 del 2015, sono accertati e impegnati in favore  dello  Stato  euro
250.245.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,  a  titolo  di
contributo  alla  finanza  pubblica   a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali. 
    Il predetto importo di euro 250.245.000, determinato senza  tener
conto del concorso di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge
n. 95/2015, pari ad euro 285.309.000, risulta sottostimato  per  euro
446.000 annui. 
    Nel merito, si segnala che l'art. 1, comma 875,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145,  pone  a  carico  della  Regione,  nelle  more
dell'Accordo con lo Stato, il contributo alla finanza pubblica pari a
complessivi 536 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2019  al
2021. In particolare, il contributo normato mantiene  sostanzialmente
inalterato il livello di  concorso  alla  finanza  pubblica  previsto
dalla legislazione previgente (ivi compreso quello previsto dall'art.
16, comma 3, del decreto-legge n. 95/2015 oggetto della  sentenza  n.
77 del 2015), nelle more della ridefinizione dei complessivi rapporti
finanziari fra lo Stato e  la  Regione  mediante  la  conclusione  di
apposito accordo. 
    Cio' posto, si rappresenta che la  Corte  costituzionale  con  la
recente sentenza n. 6 del 2019 ha censurato il  ritardo  dello  Stato
nell'attuazione della precedente sentenza n.  77  del  2015  (che  ha
circoscritto temporalmente all'anno 2017  il  concorso  alla  finanza
pubblica previsto dal citato art. 16, comma 3, del  decreto-legge  n.
95/2012), affermando la necessita' di tener conto, nella  sostanza  e
non  solo  nella  formale  petizione  di   principio,   dell'esigenza
attuativa della sentenza n. 77 del 2015. 
    Premesso che sono stati avviati  confronti  tra  lo  Stato  e  la
Regione Sardegna per addivenire alla stipula di una intesa diretta ad
«una diversa modulazione dei flussi finanziari» che tenga  conto  dei
criteri sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza richiamata,
si rappresenta che la norma in esame genera  minori  entrate  per  il
bilancio dello  Stato  prive  di  idonea  copertura  finanziaria  per
285.309 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2019  al  2021.
Tanto premesso, considerata la portata applicativa  della  richiamata
sentenza n.  6  del  2019,  in  assenza  della  preventiva  copertura
finanziaria prevista dall'art. 17, comma 13, della legge n.  196  del
2009, si ritiene che la disposizione sia lesiva  dell'art.  81  della
Costituzione. 
7. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 6, per violazione
dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  e)  della  Costituzione,  in
relazione ai principi contabili dettati dal  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. 
    L'art. 3, comma 6 prevede che il disavanzo  di  cui  al  comma  1
dell'art. 2 della legge regionale  n.  40  del  2018,  pari  ad  euro
680,712 milioni, non costituisce impedimento  ai  fini  dell'utilizzo
del margine corrente consolidato quale copertura  degli  investimenti
pluriennali. Al riguardo, si rileva che tale disposizione non risulta
conforme alla  disciplina  dettata  in  materia  di  copertura  degli
investimenti pluriennali dal  decreto  legislativo  n.  118/2011,  in
quanto la stessa consente alla Regione di utilizzare,  in  deroga  al
principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria
di  cui  al  punto  5.3  (allegato  4/2  al  decreto  legislativo  n.
118/2011), il saldo positivo dell'equilibrio  di  parte  corrente  in
termini di competenza finanziaria,  risultante  dal  prospetto  degli
equilibri allegato al bilancio di previsione, pur  avendo  registrato
un disavanzo di amministrazione in entrambi gli ultimi  due  esercizi
di riferimento (anni  2017  e  2018).  In  altri  termini,  la  norma
regionale in esame non considera come effettivo  disavanzo  regionale
il   disavanzo   generato   dall'accantonamento   al   risultato   di
amministrazione delle perdite del sistema sanitario regionale, pari a
complessivi   euro    680.712.119,30,    registrato    nell'esercizio
finanziario 2017, di cui all'art. 2, comma 1, della  legge  regionale
n. 40 del 2018. 
    Il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  -  principio
generale della competenza finanziaria - prevede che  puo'  costituire
copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso,  secondo
le modalita' individuate nel principio applicato  della  contabilita'
finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte  corrente  in
termini di competenza finanziaria,  risultante  dal  prospetto  degli
equilibri allegato al bilancio di previsione. 
    In particolare, va  evidenziato  che  in  caso  di  disavanzo  di
amministrazione registrato negli ultimi due esercizi (se  l'esercizio
precedente non e' ancora stato rendicontato, si fa  riferimento  alla
situazione risultante  dal  prospetto  concernente  il  risultato  di
amministrazione presunto) il margine corrente  consolidato  non  puo'
costituire copertura degli impegni concernenti investimenti  imputati
agli esercizi successivi. Ai fini di tale riscontro si  considera  il
risultato  di  amministrazione  determinato   tenendo   conto   degli
accantonamenti, dei vincoli e delle  risorse  destinate,  mentre  non
rileva il disavanzo costituito esclusivamente da  maggiore  disavanzo
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da  disavanzo
tecnico e da  debito  autorizzato  e  non  contratto  dalle  regioni.
Inoltre, fino a quando il piu' vecchio degli ultimi due esercizi  non
e' stato  rendicontato  il  margine  corrente  consolidato  non  puo'
costituire copertura degli impegni concernenti investimenti  imputati
agli esercizi successivi. 
    La deroga normata dalla Regione  si  pone  in  contrasto  con  le
modalita'  di  copertura  degli  investimenti  sopra  indicate,  come
definite  dal   principio   contabile   generale   della   competenza
finanziaria,  dal  principio  contabile  applicato   concernente   la
contabilita' finanziaria e dal  principio  contabile  generale  della
prudenza, da applicarsi in modo da garantire che la  copertura  delle
spese di investimento, in particolare quelle imputate  agli  esercizi
successivi,  risulti   «credibile,   sufficientemente   sicura,   non
arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si
intende effettuare in esercizi futuri». 
    Per  le  argomentazioni  sopra  riportate,  si  ritiene  che   la
disposizione  debba  essere  annullata  da   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale. Essa, infatti, si pone in contrasto  con  i  principi
contabili generali della competenza finanziaria e della prudenza  che
costituiscono parte integrante  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, confliggendo con l'art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
delle regioni. 
8.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8,   comma   31,   per
violazione  dell'art.  117,  terzo  comma  della   Costituzione,   in
relazione alle  disposizioni  dettate  dall'art.  23,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
    L'art. 8, comma 31 dispone uno specifico stanziamento di risorse,
nelle annualita' 2019, 2020 e 2021, per garantire  al  personale  non
dirigente  del  servizio  sanitario  regionale  un'integrazione   del
trattamento accessorio,  finalizzata  in  maniera  prioritaria  quale
incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa. 
    Al riguardo,  si  fa  presente  che  la  disposizione  in  esame,
ponendosi  in  contrasto  con  l'art.  23,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 75/2017, oltre a essere  suscettibile  di  determinare
maggiori oneri si pone in contrasto  con  l'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione, atteso che le vigenti disposizioni in materia  di
contenimento della spesa delle Amministrazioni,  ivi  incluse  quelle
degli enti del Servizio Sanitario  nazionale,  si  configurano  quali
principi di coordinamento della finanza pubblica. 
9.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  comma   10,   per
violazione  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   L)   della
Costituzione, in relazione alle disposizioni  dettate  dall'art.  23,
comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
    L'art. 10, comma 10 dispone che, a seguito del trasferimento  del
personale delle autonomie locali nell'amministrazione regionale e  in
deroga a quanto  disposto  dal  comma  5  dell'art.  70  della  legge
regionale n. 2/2016, i fondi per la retribuzione di posizione, per la
retribuzione di rendimento, per il  lavoro  straordinario  e  per  le
progressioni  dell'Amministrazione  regionale  sono  incrementati   a
decorrere  dall'esercizio   finanziario   2019.   Parimenti   vengono
rideterminati i fondi per la retribuzione  accessoria  del  personale
delle Amministrazioni di provenienza, mentre rimangono  invariati  il
fondo unico di cui all'art. 10 della legge regionale n. 2/2007  e  il
contributo annuo previsto  dall'art.  25  della  legge  regionale  n.
7/2005. Al riguardo, considerato che la citata normativa in  tema  di
salario accessorio fissa dei valori assoluti di incremento del fondo,
che non consentono di comprendere, in assenza di  relazione  tecnica,
in che misura tale  incremento  sia  correlato  al  trasferimento  di
personale, si ritiene che la disposizione debba essere  annullata  da
codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale.  La  disposizione   regionale
impugnata, infatti, si pone in contrasto con l'art. 23, comma 2,  del
decreto legislativo n. 75/2017  -  che  rappresenta  una  cornice  di
regolazione in materia di contrattazione  integrativa  che  tutte  le
pubbliche amministrazioni devono rispettare - confliggendo con l'art.
117, secondo comma, lettera L), della Costituzione, che riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento  civile  e,  quindi  i
rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile. 
    Per quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di promuovere  la
questione di legittimita' costituzionale  della  legge  regionale  in
esame e si chiede che 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia   codesta   ecc.ma   Corte    costituzionale    dichiarare
costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare la  legge
della Regione Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 pubblicata  sul  B.U.R
n. 2 del 28 dicembre  2018,  recante:  «Legge  di  stabilita'  2019»,
quanto agli articoli 4 comma 26, 8 comma 18, 8 comma 34, 8 comma  35,
9, 3 comma 1, 3 comma 6, 8 comma 31, 10 comma 10,  come  da  delibera
del Consiglio dei  ministri  adottata  nella  seduta  n.  47  del  27
febbraio 2019. 
    Con l'originale del ricorso si depositeranno: 
        1. copia della legge regionale Sardegna n. 48 del 2018; 
        2. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del  27
febbraio 2019. 
          Roma, 28 febbraio 2018 
 
          Il Vice Avvocato generale dello Stato: Pignatone