N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 aprile 2019
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria il 30 aprile 2019 (della Regione Puglia). Consiglio regionale - Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Bari, sezione prima, 21 dicembre 2019, n. 260 di annullamento del verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia avente ad oggetto "rinnovo della composizione della VII Commissione consiliare permanente". - Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Bari, sezione prima, del 21 dicembre 2019, n. 260.(GU n.22 del 29-5-2019 )
Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Puglia (codice fiscale e p. IVA 80017210727), in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, autorizzato con deliberazione di G.R. n. 655 del 9 aprile 2019, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Ida Maria Dentamaro (cod. fisc. DNTDMR54B60A662S) e con lei elettivamente domiciliato in Roma presso la delegazione della Regione Puglia, via Barberini n. 36, c.a.p. 00187 (comunicazioni via posta elettronica certificata all'indirizzo pec dentamaro.idamaria@avvocatibari.legalmail.it o via fax al numero 0805248595); Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per: la dichiarazione di non spettanza al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, del potere di annullare il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, avente ad oggetto «rinnovo della composizione della VII Commissione consiliare permanente»; e, per l'effetto, l'annullamento della sentenza emanata dal Tribunale amministrativo regionale Puglia, Bari, Sez. I, n. 260/2019 reg. provv. coll., depositata il 21 febbraio 2019, con cui il predetto potere giurisdizionale e' stato affermato e concretamente esercitato. Fatto Con sentenza n. 260 del 21 febbraio 2019 il Tribunale amministrativo regionale Puglia, sede di Bari, Sezione I, ha accolto il ricorso proposto da otto consiglieri regionali «tutti nella qualita' di Consiglieri eletti al Consiglio regionale della Puglia nella X Legislatura (2015- 2020) nel novero del MoVimento 5 Stelle e facenti parte del relativo gruppo consiliare», proposto «per l'annullamento e la declaratoria di illegittimita', previa concessione di provvedimenti cautelari, del Verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII Commissione consiliare permanente presso la Regione Puglia ad oggetto Rinnovo della composizione della VII Commissione consiliare permanente», nonche' di ogni atto connesso e presupposto, inoltre «per il riconoscimento del diritto del gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle a vedersi attribuiti nn. 2 (due) consiglieri nella VII Commissione consiliare permanente regionale» (cosi', testualmente, nell'epigrafe del ricorso). Il dispositivo della sentenza, pronunciata in forma semplificata all'esito della Camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019, si limita a sancire l' accoglimento del ricorso «nei sensi espressi in motivazione». Occorre, dunque, esporre brevemente i fatti che hanno dato origine alla controversia. Con nota prot. n. 72725 dell'11 ottobre 2018 il presidente del consiglio della Regione Puglia convocava le sette Commissioni consiliari permanenti per procedere al rinnovo delle stesse, dopo 30 mesi di durata in carica, come previsto dall'art. 9, u.c., del Regolamento interno del Consiglio; a tal fine, invitava i presidenti dei gruppi, nell'eventualita' di mancata designazione in via preventiva dei rispettivi rappresentanti, a partecipare alle sedute delle singole commissioni e, comunque, ad assicurare la presenza dei consiglieri interessati ai fini dell'elezione degli uffici di presidenza. Nel corso della seduta del 22 ottobre della VII Commissione, il presidente del consiglio rilevava che erano stati ivi designati 13 componenti, in contrasto con l'art. 9, penult. comma, reg. int., secondo cui «nessuna commissione puo' essere composta da un numero superiore a un quarto dei componenti il Consiglio», che sono cinquanta a mente dell'art. 24, comma 1, dello Statuto (infatti, 50:4 = 12,5 < 13). Lo stesso presidente rilevava inoltre la necessita' di «assicurare la presenza nella VII Commissione di tutte le sensibilita' politiche di opposizione che si sono determinate nel corso della legislatura in considerazione delle competenze della VII Commissione, destinata a breve ad occuparsi della riforma elettorale» (verbale n. 63 del 22 ottobre 2018); di conseguenza, chiedeva al Movimento 5 Stelle, unica forza di opposizione ad aver designato due consiglieri, di indicarne uno solo. I consiglieri presenti del Movimento 5 Stelle dichiaravano «di non voler rinunciare alla presenza dei due Consiglieri designati in quanto il loro movimento ha ricevuto piu' voti nella minoranza»; a quel punto, dopo ampio dibattito in cui emergeva l'irremovibilita' degli esponenti 5 Stelle dalla posizione assunta, il presidente, accogliendo una proposta di due consiglieri di opposizione, disponeva di procedere col metodo del sorteggio «per l'individuazione di uno tra i due Consiglieri designati dal gruppo Movimento 5 Stelle». Cosi' individuata la composizione della Commissione, la consigliera risultata esclusa del Movimento 5 Stelle (Rosa Barone) si allontanava e si procedeva infine all'elezione del presidente e dei vicepresidenti, mediante votazione cui partecipava la consigliera «sorteggiata» (Grazia Di Bari), eletta peraltro vice presidente. Tanto premesso in fatto, dalla motivazione della sentenza oggetto del presente conflitto si evince che il Tar, respinte le eccezioni in rito proposte dalla difesa regionale, in particolare quella di difetto assoluto di giurisdizione, ha accolto il ricorso ritenendo, in estrema sintesi, che siano stati violati: sul piano sostanziale, «il principio proporzionale di cui all'art. 9 del regolamento interno», concernente la costituzione delle Commissioni, «che devono risultare composte in maniera proporzionale, per quanto possibile, alla consistenza numerica di ciascun Gruppo in Consiglio»; sul piano procedurale, l'art. 26, comma 2, lettera d) dello Statuto, secondo cui il presidente dell'Assise regionale «garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento interno del Consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni». Il Collegio, inoltre, ha esercitato in modo assai puntuale il c.d. potere conformativo, indicando «le modalita' di applicazione del metodo proporzionale», sviluppando calcoli e spingendosi fino a specificare quale gruppo (peraltro di maggioranza) dovrebbe perdere un componente a vantaggio del Movimento 5 Stelle; in tal modo ha attinto in pieno il merito delle determinazioni scaturite dalle votazioni della Commissione consiliare e, per di piu', ha «conformato» la situazione, a dir poco paradossale, di una Commissione composta da 6 consiglieri di maggioranza e 6 di opposizione. Ora, in disparte i numerosi errores in iudicando che inficiano l'indicata decisione, non deducibili nella presente sede, la Regione Puglia ritiene che detta sentenza sia stata emanata in carenza assoluta di giurisdizione e, al tempo stesso, leda l'autonomia costituzionalmente garantita della Regione e, in particolare, del Consiglio regionale e dei suoi organi interni (Commissione, presidente e singoli componenti); propone, pertanto, il presente conflitto, fondato su due concorrenti presupposti: la radicale insussistenza del potere giurisdizionale che il Tribunale amministrativo regionale Puglia ha esercitato e la conseguente interferenza che tale esercizio ha implicato nei confronti delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione e ai suoi organi consiliari, determinandone in concreto la menomazione. Diritto 1. - Difetto assoluto di giurisdizione - violazione dell'art. 103, comma 1, Cost., nonche' degli articoli 7, 133 e 134 cod. proc. amm. approvato con decreto legislativo n. 104/2010. Lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite dagli articoli 114, comma 2, 117, 123, 121, commi 1 e 2, Cost., nonche' dagli articoli 22, 23, 25, 26, 30, 32, 37 dello Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44. 1. - Con la sentenza oggetto del presente conflitto il Tribunale amministrativo regionale Puglia ha affermato esplicitamente la sussistenza della propria giurisdizione sul verbale n. 63 della seduta del 22 ottobre 2018, recante le determinazioni assunte dalla VII Commissione consiliare permanente del Consiglio della Regione Puglia in ordine al rinnovo della propria composizione e all'elezione del presidente e dei due vicepresidenti. Tali determinazioni, pero', non potevano e non possono essere assoggettate alla giurisdizione amministrativa, in quanto non provengono da una pubblica amministrazione e non hanno natura di provvedimenti amministrativi, essendo invece atti di un organo interno del Consiglio regionale (Commissione consiliare permanente), adottati nell'esercizio non gia' di una funzione amministrativa, bensi' del proprio potere di autorganizzazione; pertanto, esulano completamente, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, dall'ambito della giurisdizione amministrativa, come definito anzitutto dall'art. 103, comma 1, Cost. («Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.») e poi dalle rubricate norme del codice del processo amministrativo: l'art. 7, che individua, in generale, le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa come quelle «concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni» gli articoli 133 e 134 che, nell'elencare rispettivamente le materie di giurisdizione esclusiva e di merito, non contengono alcuna indicazione nemmeno vagamente riferibile alla materia e alla controversia de qua. E' ben vero che, come codesta ecc.ma Corte ha affermato, il Consiglio regionale e i suoi organi interni svolgono di frequente funzioni amministrative e, in tali casi, i relativi atti non sono sottratti alla giurisdizione in generale e, in particolare, a quella assegnata al complesso TAR-Consiglio di Stato; ma e' altrettanto vero, come la stessa ecc.ma Corte ha piu' volte precisato, che da tali fattispecie vanno tenute ben distinte quelle in cui siano esercitati dallo stesso Consiglio, anche nelle sue articolazioni interne, poteri di altra natura e, in particolare, attribuzioni costituzionalmente garantite, ossia, accanto alla potesta' legislativa, le «altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi», cosi' indicate dall'art. 121, comma 2, Cost. e individuate nelle funzioni di indirizzo politico, di controllo sull'esecutivo regionale e di autorganizzazione (Corte cost., sentenze numeri 81/1975, 69/1985, 70/1985, 289/1997 e 392/1999, tutte richiamate, per la parte che qui rileva, dalla piu' recente decisione n. 337/2009). Tali atti quindi, a prescindere dalla forma (legislativa o meno) che assumano di volta in volta, non sono, in ragione dell'obiettiva natura della funzione svolta, atti amministrativi e, dunque, non possono essere assoggettati alla relativa giurisdizione (in realta', a nessuna giurisdizione), pena la violazione dell'art. 103, comma 1, Cost. e delle norme ordinarie interposte, sopra indicate. Ne' puo' dubitarsi che le determinazioni scrutinate e annullate dal Tribunale amministrativo regionale Puglia siano qualificabili come atti di autorganizzazione, indispensabili all'esercizio dei poteri attribuiti al Consiglio regionale dalla Costituzione e dallo Statuto regionale vigente (art. 22), in primis la potesta' legislativa (art. 121, comma 2, Cost.), rispetto alla quale le Commissioni svolgono attivita' preparatorie, ausiliarie e talvolta di vero e proprio decentramento delle funzioni attribuite al Consiglio regionale; per questo esse sono costituite in modo da rispecchiare, «per quanto possibile», la fisionomia politica del plenum dell'Assemblea legislativa e funzionano, su scala ridotta, con modalita' analoghe a quelle in uso per il Consiglio (reg. int., articoli 9 e seguenti). 1.2. - Proprio in ragione delle competenze assegnate alle Commissioni, deve ritenersi che, nell'esercitare la propria giurisdizione sul verbale di cui trattasi, lo Stato, tramite il Tribunale Amministrativo pugliese, abbia invaso la sfera delle attribuzioni assegnate dalla Costituzione alla Regione, ledendo l'autonomia e le prerogative costituzionali dell'Assemblea legislativa e dei suoi organi interni (le Commissioni e anche il Presidente), come garantite dal complesso delle regole e dei principi fissati in Costituzione e dettagliati nello Statuto, mediante le disposizioni indicate in rubrica. Piu' precisamente, l'art. 114, comma 2, nel riconoscere le regioni quali enti autonomi con «propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione», individua gli statuti come componente essenziale dell'autonomia; l'art. 123 ne definisce l'oggetto, includendovi, accanto alla forma di governo, «i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento»; l'art. 117 attribuisce la potesta' legislativa e ne definisce l'ambito materiale; l'art. 121, al comma 2, individua il Consiglio come organo titolare della potesta' legislativa e delle «altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.». Lo Statuto della Regione Puglia, a sua volta, riconosce la «piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile» del Consiglio regionale (art. 23), ne prevede e disciplina gli organi interni (art. 25). Tra questi, in particolare: il presidente (art. 25), organo di vertice che «insedia le Commissioni e ne verifica il buon funzionamento» (lett. b) e «garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento interno del Consiglio con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni» (lett. d); nonche' le Commissioni permanenti, istituite «per ambiti di competenza», con rinvio al Regolamento interno per la disciplina della composizione e delle modalita' di funzionamento (art. 30), organi collegiali che «per le materie di propria competenza, esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalita' previste dal regolamento interno». Il complesso di queste norme, dunque, definisce la sfera riservata, intangibile da qualsiasi altro potere, dell'autonomia regionale, nello specifico profilo dell'autonomia istituzionale, organizzativa e funzionale del Consiglio, tutelando da ogni interferenza, oltre alla potesta' legislativa, tutte le funzioni costituzionalmente rilevanti (art. 121, comma 2). A tal fine, la riserva non puo' non «coprire» tutti gli atti riconducibili ragionevolmente all'autonomia e a tutte le esigenze ad essa sottese, dunque sia all'esercizio delle funzioni sostanziali (legislazione, indirizzo politico e controllo), sia al connesso strumentale potere di autorganizzazione, disciplinato dallo Statuto, come detto, a mente dell'art. 123, comma 1, Cost. e dal Regolamento interno del Consiglio, cui lo Statuto (articoli 30 e 37), a sua volta, rinvia. In questo ambito si collocano gli atti concernenti la costituzione e composizione delle commissioni consiliari permanenti, che di conseguenza non possono essere attinti da alcun potere dello Stato, tanto meno dall'esercizio del potere giurisdizionale, segnatamente dalla giurisdizione amministrativa, pena la menomazione delle attribuzioni costituzionali dell'ente regione. 2. - Violazione dell'art. 122, comma 4, Cost. e degli articoli 38, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 37 dello Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44. Difetto assoluto di giurisdizione. Lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite dagli articoli 114, comma 2, 117, 123, 121, commi 1 e 2, Cost. 2.1. - Le determinazioni impugnate sono scaturite dall'«ampio confronto» svoltosi durante la seduta della VII Commissione (cosi' si legge nel relativo verbale) dopo il rifiuto dei consiglieri presenti del Movimento 5 Stelle di ritirare una delle due designazioni; la proposta di procedere, a quel punto, mediante sorteggio, e' stata formulata da un consigliere di opposizione, condivisa da altro consigliere pure di opposizione e, infine, recepita dal presidente nell'esercizio dei suoi poteri di ordine e direzione della seduta, disciplinati dall'art. 26 dello Statuto e dagli articoli 2 e 9, commi 8 e 10, del regolamento interno del Consiglio; l'art. 9, comma 8, in particolare, specifica che «il presidente del consiglio convoca ciascuna Commissione consiliare permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione di un presidente, di due vice presidenti e di un segretario.» A questa elezione, come gia' riferito in fatto, si e' proceduto in conclusione della seduta, per di piu' con la partecipazione della consigliera rimasta del Movimento 5 Stelle, eletta vice presidente (di opposizione). La sentenza impugnata, quindi, avendo sottoposto allo scrutinio del potere giurisdizionale opinioni espresse e voti dati dal presidente del consiglio e dai consiglieri regionali nell'esercizio di funzioni loro proprie (concernenti, nello specifico, la costituzione di un organo interno statutariamente previsto, quale una commissione consiliare permanente), ha leso anche la prerogativa dell'insindacabilita' attribuita ad essi consiglieri regionali dall'art. 122, comma 4, Cost., che comporta immunita' da qualsiasi giurisdizione. Tale guarentigia, a completamento dei principi enucleati nel precedente motivo, e' volta ad escludere qualsiasi interferenza e condizionamento esterno sulle determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla Regione, che viene sostanziata e tutelata anche dalle prerogative costituzionali dell'Assemblea legislativa e dei suoi organi interni (commissioni, presidente e singoli consiglieri), come garantite dal complesso delle regole e dei principi fissati in Costituzione e dettagliati nello Statuto, mediante le disposizioni indicate in rubrica. Invero, secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale, sussiste un chiaro parallelismo tra l'immunita' riconosciuta ai parlamentari dall'art. 68, comma 1 e quella riconosciuta ai consiglieri regionali dall'art. 122, comma 4, Cost., sul fondamento e nell'ambito delle attribuzioni di rilevanza costituzionale; queste, infatti, pur non essendo espressione di sovranita', costituiscono esplicazione di un'autonomia costituzionalmente garantita, il che giustifica tale guarentigia e determina percio' un difetto assoluto di giurisdizione in relazione a tutti gli atti che costituiscano esercizio di tali attribuzioni (Corte cost., sentenze nn. 81/1975, 69/1985 e 392/1999). La stessa giurisprudenza costituzionale ha anche precisato che le funzioni «costituzionalmente rilevanti» del Consiglio regionale (cioe' le «loro funzioni» di cui all'art. 122, comma 4, Cost.) sono quelle individuate dall'art. 121, comma 2, Cost., ovvero la potesta' legislativa attribuita alla Regione e «le altre funzioni» conferite al consiglio dalla Costituzione e dalle leggi (Corte cost., decisione n. 69/1985). Piu' esattamente, accanto alla funzione legislativa (espressamente prevista in Costituzione come tipica del consiglio), sono state individuate come «altre funzioni» - che nel sistema costituzionale possono ritenersi attribuzioni tipiche del Consiglio e quindi garantite da immunita' - le funzioni di indirizzo politico, di controllo sull'esecutivo regionale e di autorganizzazione (Corte cost., sentenze numri 81/1975, 69/1985, 70/1985, 289/1997, 392/1999, 200/2008 e 337/2009). Le stesse pronunce teste' citate precisano che l'immunita' garantisce queste «altre funzioni», a prescindere dalla forma (legislativa o amministrativa) dell'atto in cui esse si estrinsecano, essendo invece connessa esclusivamente all'obiettiva natura della funzione svolta, che, se fondata sulle attribuzioni caratterizzanti l'autonomia propria dell'organo, anche nelle sue articolazioni interne, deve ritenersi immune dalla giurisdizione. In sintesi, l'immunita' funzionale dei consiglieri regionali «copre» (solo gli atti e) tutti gli atti che siano riconducibili alla sfera di autonomia - legislativa, di indirizzo politico, di controllo, organizzativa - propria dell'organo di appartenenza ed alle esigenze ad essa sottese, in quanto costituiscono espressione delle prerogative assembleari, sono cioe' emanate nell'espletamento delle funzioni tipiche e «proprie» del Consiglio. Cio' premesso, e' innegabile che, in generale, l'attivita' concernente la costituzione, composizione e rinnovo delle commissioni consiliari, sia finalizzata a garantire l'autonomo funzionamento del consiglio regionale e come tale goda delle tutele di cui all'art. 122, comma 4, Cost. Segnatamente, con riferimento alla ricorrente Regione Puglia, tanto e' confermato dalle specifiche disposizioni dello Statuto regionale vigente, espressione dell'autonomia fissata dagli articoli 114, comma 2 e 123 Cost., nonche' del regolamento interno del Consiglio, cui lo Statuto fa rinvio; la fonte statutaria, infatti, riconosce la «piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile» del Consiglio regionale (art. 23), ne prevede e disciplina gli organi interni (art. 25). Tra questi, in particolare, vengono in rilievo (come gia' detto nel precedente motivo): il Presidente (art. 25), organo di vertice che «insedia le commissioni e ne verifica il buon funzionamento» (lett. b) e «garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento interno del Consiglio con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni» (lett. d); nonche' le commissioni permanenti, istituite «per ambiti di competenza», con rinvio al regolamento interno per la disciplina della composizione e delle modalita' di funzionamento (art. 30), organi collegiali che «per le materie di propria competenza, esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalita' previste dal regolamento interno». Rileva poi l'art. 9 del regolamento interno, in base al quale ciascun gruppo consiliare designa, dandone comunicazione al presidente del consiglio, i propri rappresentanti nelle commissioni consiliari permanenti, «che devono risultare composte in maniera proporzionale, per quanto possibile, alla consistenza numerica di ciascun gruppo in consiglio.». In conclusione, la costituzione delle commissioni rientra pleno iure tra gli atti di esercizio delle prerogative dei consiglieri inerenti all'organizzazione del consiglio, attivita' strumentale indispensabile al funzionamento dell'organo nello svolgimento delle tipiche funzioni sue proprie; dette prerogative si esplicano sotto la direzione del presidente, nell'ambito dello specifico potere che, a sua volta, gli e' attribuito dalle fonti di rango costituzionale e statutario. Le relative determinazioni sono, pertanto, immuni da ogni giurisdizione, ai sensi dell'art. 122, comma 4, Cost. e dell'art. 38 dello Statuto, violati nella specie con evidente menomazione dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita. 2.2. - In proposito, e' appena il caso di rilevare che i vari richiami (anche a sentenze dell'ecc.ma Consulta) posti a fondamento dell'impugnata decisione del Tribunale amministrativo regionale Puglia nella parte riguardante il profilo della spettanza del potere, risultano inconferenti ed erronei, trattandosi di decisioni riguardanti atti del potere esecutivo, quindi tematiche diverse ed estranee rispetto a quella delle prerogative dell'assemblea legislativa e dei suoi componenti, rilevante nella specie e non presa in considerazione dal TAR: tali sono sia il tema dell'atto politico (che attiene «alla direzione suprema e generale dello Stato considerato nella sua unita' e nelle sue istituzioni fondamentali» (Corte cost., n. 103/1993), sia quello dell'atto di alta amministrazione, rientrante comunque nel piu' ampio genus degli atti amministrativi; sia, infine, il tema affrontato nella sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 81 del 2012, che ha escluso dall'insindacabilita' il provvedimento del presidente della giunta della Regione Campania di nomina degli assessori, impugnato perche' ritenuto in contrasto con il principio statutario di un'equilibrata presenza di donne e uomini nella composizione dell'esecutivo regionale. E' evidente la profonda differenza dalla fattispecie oggetto del presente conflitto, trattandosi - in quell'altro caso - di atto del presidente della giunta regionale emanato nell'esercizio, appunto, del potere di governo, percio' estraneo alla sfera consiliare e allo status di consigliere regionale; atto, dunque, che nulla ha a che fare con le prerogative dei consiglieri legate alla salvaguardia delle funzioni assembleari costituzionalmente rilevanti da interferenze e condizionamenti esterni (sull'impossibilita' di estendere ai componenti della Giunta regionale l'immunita' riconosciuta ai consiglieri ex art. 122, comma 4, Cost., si veda Corte costituzionale, n. 81/1975, n. 195/2007 e n. 200/2008). Del resto, e' al presidente del consiglio che sono attribuite dall'art. 26 dello Statuto le seguenti funzioni: «tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali» (art. 26, lett. a), «garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento interno del consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni» (lett. d); e' stabilito poi che, nell'esercizio di queste funzioni, il presidente si avvale della cooperazione dell'Ufficio di presidenza, a mente dell'art. 28, lettera a) dello Statuto e dell'art. 5 reg. int., in base al quale quest'ultimo ufficio: «a) assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri tutelandone le prerogative; b) cura il corretto funzionamento di tutte le articolazioni del Consiglio; [...] h) esprime pareri su questioni relative all'interpretazione del presente regolamento; i) decide su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal presidente.» Qualsiasi doglianza, dunque, si sarebbe potuta e dovuta sottoporre esclusivamente all'Ufficio di presidenza, per trovare soluzione appropriata mediante l'organo individuato nell'ambito della definizione costituzionale dello statuto di autonomia della Regione; «statuto in base al quale non e' configurabile, sul piano sostanziale e per i profili che vengono in rilievo in ordine all'applicazione del regolamento dell'Assemblea regionale siciliana sul piano dell'autorganizzazione, una situazione soggettiva suscettibile di tutela in sede giurisdizionale.» (cosi' Cassazione, SS.UU., ordinanza 3 marzo 2016, n. 4190, emanata in sede di regolamento di giurisdizione su fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in oggetto; detta ordinanza richiama esplicitamente, in motivazione, Corte costituzionale, sentenze n. 81/1975 e n. 69/1985).
P.Q.M. La Regione Puglia, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia: dichiarare che non spetta al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione I, il potere di annullare il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, avente ad oggetto «rinnovo della composizione della VII Commissione consiliare permanente»; annullare la sentenza emanata dal Tribunale amministrativo regionale Puglia, Bari, Sez. I, n. 260/2019 Reg. provv. coll., depositata il 21 febbraio 2019, con cui il predetto potere giurisdizionale e' stato affermato e concretamente esercitato. Si depositano i seguenti documenti: 1) copia autentica della delibera di G.R. n. 655 del 9 aprile 2019, di autorizzazione a stare in giudizio; 2) copia autentica della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Puglia, Bari, Sez. I, n. 260/2019 (impugnata); 3) nota del presidente del consiglio della Regione Puglia prot. n. 72725 dell'11 ottobre 2018 (convocazione dei capigruppo); 4) verbale della VII Commissione consiliare permanente n. 63 del 22 ottobre 2018; 5) regolamento interno del Consiglio della Regione Puglia. Bari, 10 aprile 2019 Avvocato: Dentamaro