N. 129 SENTENZA 16 aprile - 28 maggio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Gestione  dei  rifiuti  -  Attribuzione  alla  Regione   Toscana   di
  competenze gia' esercitate dalle Province. 
- Legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante  «Riordino
  delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,
  n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province  e
  sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle  leggi  regionali
  32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,  65/2014»,  art.  2,  comma  1,
  lettera d), numero 1, nel testo modificato dall'art.  2,  comma  1,
  della  legge  della  Regione  Toscana  30  ottobre  2015,   n.   70
  (Disposizioni in materia di riordino  delle  funzioni  provinciali.
  Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto  a
  trasferimento. Modifiche alle leggi regionali  22/2015,  39/2000  e
  68/2011); legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25  (Norme
  per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), art.
  5, comma 1, lettere e) e p), nel testo modificato dall'art. 1 della
  legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61  (Norme  per  la
  programmazione  e  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  in
  materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla
  l.r. 10/2010) e dall'art. 2 della legge della  Regione  Toscana  24
  febbraio 2016, n. 15 (Riordino  delle  funzioni  amministrative  in
  materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015  nelle  materie
  rifiuti, tutela della qualita'  dell'aria,  inquinamento  acustico.
  Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011  e
  22/2015). 
(GU n.22 del 29-5-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015,
n. 22, recante «Riordino  delle  funzioni  provinciali  e  attuazione
della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle   citta'
metropolitane, sulle province e sulle unioni e  fusioni  di  comuni).
Modifiche alle leggi regionali 32/2002,  67/2003,  41/2005,  68/2011,
65/2014», come modificato dall'art. 2, comma  1,  della  legge  della
Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni  in  materia  di
riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli  elenchi  del
personale delle province soggetto  a  trasferimento.  Modifiche  alle
leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e dell'art. 5, comma  1,
lettere e) e p), della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n.
25 (Norme per  la  gestione  dei  rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti
inquinati), come modificato dall'art. 1  della  legge  della  Regione
Toscana 28 ottobre  2014,  n.  61  (Norme  per  la  programmazione  e
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione  dei
rifiuti.  Modifiche  alla  l.r.  25/1998  e  alla  l.r.  10/2010),  e
dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15
(Riordino delle funzioni  amministrative  in  materia  ambientale  in
attuazione della l.r. 22/2015 nelle  materie  rifiuti,  tutela  della
qualita'  dell'aria,  inquinamento  acustico.  Modifiche  alle  leggi
regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), promosso  dal
Tribunale amministrativo regionale per la  Toscana  nel  procedimento
vertente tra la Provincia di Grosseto e altre e la Regione Toscana  e
altri, con ordinanza del 7  maggio  2018,  iscritta  al  n.  150  del
registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti gli atti  di  costituzione  della  Provincia  di  Grosseto,
dell'Unione Regionale delle Province Toscane (UPI  Toscana)  e  della
Regione Toscana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  16  aprile  2019  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi gli avvocati Lorenzo Corsi per la Provincia di  Grosseto  e
per l'Unione Regionale delle Province Toscane (UPI Toscana)  e  Lucia
Bora per la Regione Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 7 maggio 2018 (reg. ord. n. 150 del  2018),
il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in
riferimento all'art. 117,  comma  secondo,  lettere  p)  e  s)  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,
comma 1, lettera d), numero 1, della legge della  Regione  Toscana  3
marzo 2015, n. 22, recante «Riordino  delle  funzioni  provinciali  e
attuazione della legge 7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle province e  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni). Modifiche alle leggi regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,
68/2011, 65/2014», nel testo modificato dall'art. 2, comma  1,  della
legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70  (Disposizioni  in
materia di riordino delle funzioni  provinciali.  Approvazione  degli
elenchi  del  personale  delle  province  soggetto  a  trasferimento.
Modifiche  alle  leggi  regionali  22/2015,  39/2000  e  68/2011),  e
dell'art. 5, comma 1, lettere e) e  p),  della  legge  della  Regione
Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati), nel testo modificato dall'art. 1  della
legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014,  n.  61  (Norme  per  la
programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di gestione dei rifiuti. Modifiche alla  l.r.  25/1998  e  alla  l.r.
10/2010) e dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24  febbraio
2016, n.  15  (Riordino  delle  funzioni  amministrative  in  materia
ambientale in attuazione della l.r. 22/2015  nelle  materie  rifiuti,
tutela della qualita'  dell'aria,  inquinamento  acustico.  Modifiche
alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015). 
    1.1.-  Le  disposizioni  impugnate  sono  contenute  nelle  leggi
regionali con le quali la  Regione  Toscana  ha  dato  attuazione  al
riordino delle competenze delle Province previsto dall'art. 1,  comma
89, della legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). 
    Quest'ultima legge, nel procedere  ad  un  complessivo  riassetto
della  geografia  istituzionale  repubblicana,   che   prevedeva   il
depotenziamento  delle  Province  in  "enti  di   area   vasta"   con
conseguente ridefinizione delle loro attribuzioni, disponeva  che  le
Province avrebbero mantenuto un nucleo ridotto di funzioni,  definite
"fondamentali" dall'art. 1, comma 85, mentre lo Stato e  le  Regioni,
secondo le rispettive competenze, avrebbero  attribuito  le  funzioni
provinciali diverse. 
    Nel provvedere a quanto di propria competenza, la Regione Toscana
aveva fra l'altro allocato a se' tutte  le  funzioni  gia'  spettanti
alle Province in materia di gestione dei rifiuti. 
    1.2.- Il giudizio principale era stato introdotto dalla Provincia
di  Grosseto,  che  aveva  impugnato  il  Regolamento  della   Giunta
regionale Toscana approvato con decreto del Presidente del  29  marzo
2017 n. 13/R - contenente disposizioni per l'esercizio delle funzioni
autorizzatorie regionali in materia ambientale, in  attuazione  delle
menzionate leggi regionali - e, con motivi aggiunti,  la  nota  della
Direzione Ambiente ed energia della Regione Toscana del 15  settembre
2017, avente ad oggetto «Funzioni trasferite alla Regione -  Sanzioni
amministrative».  Di  tali  atti,  l'ente  ricorrente  aveva  chiesto
l'annullamento per violazione  di  legge,  deducendo,  sotto  diversi
profili, l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni regionali
che ne fungevano da presupposto. 
    Nel giudizio principale si era  costituita  la  Regione  Toscana,
chiedendo il rigetto del ricorso;  si  erano  inoltre  costituiti  il
Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, i quali  avevano  chiesto  al
TAR di sollevare questione di legittimita' costituzionale delle norme
regionali donde promanavano gli atti impugnati, in relazione a taluni
dei profili evidenziati dall'ente ricorrente; era infine  intervenuta
volontariamente  l'Unione  Regionale  delle  Province  Toscane   (UPI
Toscana), aderendo alle richieste della ricorrente principale. 
    1.3.- Ad avviso del  rimettente,  le  norme  impugnate  sarebbero
costituzionalmente illegittime nella parte in cui attribuiscono  alla
Regione Toscana le  competenze  gia'  esercitate  dalle  Province  in
materia di: 
    a)  controllo  e  verifica  degli  interventi   di   bonifica   e
monitoraggio ad essi conseguenti, di cui agli  artt.  197,  comma  1,
lettera a),  242,  comma  12,  e  248,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente); 
    b) controllo periodico su tutte  le  attivita'  di  gestione,  di
intermediazione e di  commercio  dei  rifiuti  e  accertamento  delle
relative violazioni, di cui agli artt. 197, comma 1,  lettera  b),  e
262, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006; 
    c) verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione
delle procedure semplificate  previste  dagli  artt.  197,  comma  1,
lettera c), 214, comma 9, 215, commi 3 e seguenti e 216,  commi  4  e
seguenti, del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    Per un  verso,  infatti,  le  norme  impugnate  invaderebbero  la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in  materia  di  «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuendo alla  Regione  funzioni
amministrative attinenti alla gestione dei rifiuti che il legislatore
statale, con le menzionate  disposizioni  del  codice  dell'ambiente,
aveva gia' assegnato alle Province;  di  qui  la  dedotta  violazione
dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. 
    Sussisterebbe, poi,  violazione  dell'art.  117,  comma  secondo,
lettera p), Cost., poiche'  gli  interventi  legislativi  avevano  ad
oggetto «funzioni fondamentali delle Province», la  cui  modifica  e'
riservata alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato:  l'art.
1, comma 85, lettera a), della legge n. 56  del  2014  aveva  infatti
mantenuto in capo alle Province le funzioni «in materia di  tutela  e
valorizzazione  dell'ambiente,  per  gli  aspetti   di   competenza»,
definendole come "fondamentali" ed escludendole dagli  interventi  di
riordino demandati allo Stato e alle Regioni. 
    Il  rimettente  osserva  infine,  quanto  alla  rilevanza   della
questione,  che  gli  atti  impugnati  dalla  Provincia  di  Grosseto
incidono direttamente sulle tre competenze provinciali richiamate,  e
risulterebbero,  pertanto,  illegittimi  ove  la  questione   venisse
accolta. 
    2.- La Provincia di Grosseto si e' costituita in giudizio, il  19
novembre 2018, deducendo la fondatezza della questione sotto entrambi
i profili prospettati. 
    Il 30 ottobre 2018 si  e'  costituita  anche  l'Unione  Regionale
delle Province Toscane (UPI Toscana),  interveniente  volontaria  nel
giudizio  principale,  del  pari  deducendo   la   fondatezza   della
questione. 
    3.- Il 29 ottobre 2018 e' intervenuta  nel  giudizio  la  Regione
Toscana, chiedendo che la questione relativa  all'art.  5,  comma  1,
lettera p), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998,  sia  dichiarata
inammissibile e che, in ogni caso, tale questione e  quella  relativa
all'art. 5, comma 1,  lettera  e)  della  medesima  legge  regionale,
nonche' all'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1, della  legge  reg.
Toscana n. 22 del 2015, siano dichiarate infondate. 
    3.1.- La Regione ha  anzitutto  eccepito  l'irrilevanza,  per  la
definizione del giudizio  a  quo,  della  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata con riferimento alle funzioni di controllo e
verifica  degli  interventi  di  bonifica  e  monitoraggio  ad   essi
conseguenti, di cui all'art. 5, comma 1, lettera p), della legge reg.
Toscana n. 25 del 1998, che non erano in alcun modo interessate dagli
atti impugnati davanti al TAR. 
    3.2.- Quanto al merito delle censure, ha rilevato che  la  scelta
di allocare presso di se' le funzioni gia' attribuite  alle  Province
in materia  di  gestione  dei  rifiuti  doveva  essere  valutata  nel
contesto della legge n. 56 del 2014, che aveva disciplinato il  nuovo
modello ordinamentale delle Province. 
    In tale ottica, la citata legge statale aveva ristretto il numero
delle "funzioni fondamentali" delle Province, includendovi  anche  le
funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente,  ma  limitatamente
«agli aspetti di competenza». 
    Questa limitazione, ad avviso della Regione, valeva ad introdurre
una sostanziale "delega in bianco" da esercitare in senso  riduttivo,
cioe' tenendo conto  del  fatto  che  il  processo  di  riordino  era
finalizzato alla prospettata soppressione delle Province; tant'e' che
il successivo Accordo Stato-Regioni, siglato in Conferenza  unificata
l'11 settembre 2014, in  attuazione  della  previsione  normativa  di
riordino, aveva previsto che fossero mantenute in capo alle  Province
soltanto le «funzioni coerenti con le  finalita'  proprie  di  questi
enti», ovvero quelle «connaturate alle caratteristiche proprie» delle
stesse, «essenziali e imprescindibili per il funzionamento  dell'ente
e per il  soddisfacimento  di  bisogni  primari  delle  comunita'  di
riferimento», secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma  4,
lettera b) della legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 
    Tali  non  potevano   considerarsi,   difettando   dei   predetti
requisiti, le funzioni relative alla gestione dei rifiuti;  nel  caso
di specie, peraltro, l'assegnazione non aveva  avuto  ad  oggetto  un
aggregato di funzioni, ma puntuali attivita' amministrative  riferite
alla materia dei rifiuti e delle bonifiche,  non  riconducibili  alla
nozione di "funzione fondamentale". 
    3.3.- Inoltre, per il profilo  attinente  alla  violazione  della
competenza  legislativa  in  materia  di  «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema»,  la  Regione  ha  richiamato  l'orientamento  della
giurisprudenza  costituzionale  secondo  cui  in  tale   ambito   «si
manifestano competenze diverse, che  ben  possono  essere  regionali,
spettando allo  Stato  il  compito  di  fissare  standard  di  tutela
uniforme  sull'intero  territorio  nazionale»  (viene  richiamata  la
sentenza n. 259 del 2004), e ne ha inferito  che  debbano  intendersi
riservate alla competenza esclusiva dello Stato solo le  disposizioni
funzionali al mantenimento dei livelli minimi di tutela dell'ambiente
fissati dalla legge statale, fra le quali non  rientrerebbero  quelle
che attribuiscono agli enti territoriali funzioni  amministrative  in
materia di ambiente, poiche'  non  contengono  alcuna  previsione  di
carattere sostanziale e percio' non interferiscono con tali livelli. 
    4.- I restanti contraddittori nel giudizio principale non si sono
costituiti in questa sede. 
    In prossimita' dell'udienza, la Regione Toscana e la Provincia di
Grosseto hanno depositato memoria integrativa, rispettivamente il  25
e il 26 marzo 2019, insistendo nei rispettivi assunti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 7 maggio 2018 (reg. ord. n. 150 del  2018),
il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in
riferimento all'art. 117,  comma  secondo,  lettere  p)  e  s)  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,
comma 1, lettera d), numero 1, della legge della  Regione  Toscana  3
marzo 2015, n. 22, recante «Riordino  delle  funzioni  provinciali  e
attuazione della legge 7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle province e  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni). Modifiche alle leggi regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,
68/2011, 65/2014», nel testo modificato dall'art. 2, comma  1,  della
legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70  (Disposizioni  in
materia di riordino delle funzioni  provinciali.  Approvazione  degli
elenchi  del  personale  delle  province  soggetto  a  trasferimento.
Modifiche  alle  leggi  regionali  22/2015,  39/2000  e  68/2011),  e
dell'art. 5, comma 1, lettere e) e  p),  della  legge  della  Regione
Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati), nel testo modificato dall'art. 1  della
legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014,  n.  61  (Norme  per  la
programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di gestione dei rifiuti. Modifiche alla  l.r.  25/1998  e  alla  l.r.
10/2010) e dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24  febbraio
2016, n.  15  (Riordino  delle  funzioni  amministrative  in  materia
ambientale in attuazione della l.r. 22/2015  nelle  materie  rifiuti,
tutela della qualita'  dell'aria,  inquinamento  acustico.  Modifiche
alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), in
riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettere  p)  e  s),  della
Costituzione. 
    Ad  avviso  del  rimettente,   le   norme   impugnate   sarebbero
costituzionalmente illegittime nella parte in cui attribuiscono  alla
Regione Toscana le  competenze  gia'  esercitate  dalle  Province  in
materia di gestione dei rifiuti, e segnatamente attinenti: 
    a) al controllo ed alla verifica degli  interventi  di  bonifica,
nonche' al monitoraggio ad essi conseguenti, di cui agli  artt.  197,
comma 1, lettera a), 242, comma 12, e 248, commi 1 e 2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di  ambiente;  da
ora in poi anche: codice dell'ambiente); 
    b) al controllo periodico su tutte le attivita' di  gestione,  di
intermediazione e di  commercio  dei  rifiuti  e  accertamento  delle
relative violazioni, di cui agli artt. 197, comma 1,  lettera  b),  e
262, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006; 
    c) alla verifica  e  al  controllo  dei  requisiti  previsti  per
l'applicazione delle procedure semplificate previste dagli artt. 197,
comma 1, lettera c), 214, comma 9, 215, commi 3 e  seguenti,  e  216,
commi 4 e seguenti, del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    Allocando presso di se' tali funzioni in deroga  alle  previsioni
del codice  dell'ambiente  che  le  attribuivano  alle  Province,  la
Regione avrebbe infatti invaso la  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,
nonche' quella in materia di «funzioni fondamentali delle  Province»,
tali dovendosi intendere tutte le attribuzioni  provinciali  relative
alla protezione dell'ambiente. 
    2.- Va preliminarmente esaminata l'eccezione di  inammissibilita'
sollevata dalla Regione Toscana, la quale ha eccepito il  difetto  di
rilevanza della questione per la  parte  attinente  all'attivita'  di
controllo e verifica degli interventi di bonifica, in quanto estranea
al contenuto degli atti impugnati nel giudizio principale. 
    Secondo la Regione, in particolare, il Regolamento  della  Giunta
Regionale Toscana approvato con decreto del Presidente del  29  marzo
2017, n. 13/R, impugnato presso il TAR rimettente, disciplinerebbe le
modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  oggetto  di  trasferimento
limitatamente   ai   profili   attinenti   all'autorizzazione   unica
ambientale (AUA), all'autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  e
alle  autorizzazioni  generali  alle  emissioni  in   atmosfera;   la
successiva  nota,  pure  impugnata  nel  giudizio  principale,  della
Direzione Ambiente ed energia della Regione Toscana del 15  settembre
2017 riguarderebbe, invece, il solo aspetto  dell'applicazione  delle
sanzioni amministrative per gli  illeciti  accertati  in  materia  di
rifiuti, regolamentando l'introito dei relativi proventi. 
    2.1.- L'eccezione, espressamente riferita dalla  Regione  Toscana
al solo art. 5, comma 1, lett. p), della legge reg. Toscana n. 25 del
1998, ma estensibile anche alle altre norme censurate, e' fondata. 
    Il Regolamento oggetto di impugnazione  nel  giudizio  principale
contiene, infatti, previsioni destinate a  disciplinare  «l'esercizio
delle funzioni autorizzatorie regionali e le modalita' di  attuazione
delle procedure e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi  in
materia di: a) rifiuti, b) AUA, c) AIA,  d)  autorizzazioni  generali
all'emissione in atmosfera» (art. 1);  ma  al  di  la'  del  generico
riferimento  al  termine  "rifiuti",   esso   non   contiene   alcuna
disposizione che  presenti  profili  di  concreta  attinenza  con  lo
specifico settore delle  attivita'  di  controllo  e  verifica  degli
interventi di  bonifica,  cosi'  da  giustificare  la  necessita'  di
rimuovere, sotto tale profilo, gli effetti dell'atto impugnato. 
    Analoghe considerazioni valgono, poi, per la nota della Direzione
Ambiente ed Energia della Regione  Toscana  del  15  settembre  2017,
avente ad  oggetto  «Funzioni  trasferite  alla  Regione  -  Sanzioni
amministrative», il cui contenuto attiene ai profili della  materiale
riscossione delle sanzioni amministrative «in materia  di  rifiuti  e
bonifica dei siti inquinati», senza alcuna specificazione  in  ordine
ai concreti profili di interesse della Provincia ricorrente. 
    3.- Nel merito, la censura riferita all'art. 117, comma  secondo,
lettera s), Cost. e' fondata. 
    3.1.- Secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la
disciplina dei rifiuti attiene alla materia «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema», che il richiamato disposto  costituzionale  riserva
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (in tal  senso,  ex
plurimis, sentenze n. 151 del 2018, n. 244 e n. 154 del 2016,  n.  58
del 2015). 
    Assumono rilievo,  in  proposito,  le  caratteristiche  obiettive
dell'attivita'  di  gestione  dei  rifiuti:  si  e'   affermato,   in
particolare, che «[l]a scelta delle politiche da perseguire  e  degli
strumenti  da  utilizzare  in  concreto  per  superare   il   ciclico
riproporsi dell'emergenza rifiuti [...]  e'  necessariamente  rimessa
allo Stato nell'esercizio  della  propria  competenza  esclusiva  "in
materia di tutela dell'ambiente"» (sentenza n. 244 del 2016). 
    3.2.- E' ben vero che la materia della  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema», per la molteplicita'  dei  settori  di  intervento,
interferisce anche con altri interessi e competenze; e  tuttavia,  la
disciplina fissata con legge dello Stato riveste carattere  di  piena
trasversalita' rispetto alle eventuali attribuzioni regionali. 
    Le Regioni, pertanto, mantengono una competenza legislativa  alla
cura di interessi funzionalmente collegati  con  quelli  propriamente
ambientali,  ma  la  disciplina  statale   «costituisce,   anche   in
attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e
si impone sull'intero  territorio  nazionale,  come  un  limite  alla
disciplina che le Regioni e le Province  autonome  dettano  in  altre
materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello
di tutela ambientale stabilito dallo  Stato,  ovvero  lo  peggiorino»
(cosi',  ex  plurimis,  con  riferimento   allo   specifico   settore
dell'attivita' di gestione del ciclo dei rifiuti, sentenza n. 58  del
2015). 
    3.3.- La trasversalita' della legislazione statale  caratterizza,
dunque, anche le disposizioni di natura organizzativa, con  le  quali
lo Stato alloca le  funzioni  amministrative  in  materia  di  tutela
dell'ambiente. 
    Il coinvolgimento delle  Regioni  e  delle  Province  e'  infatti
previsto dal legislatore, ma in un'ottica cooperativa di integrazione
e attuazione della disciplina statale e nel rispetto dei principi  di
sussidiarieta' e di leale collaborazione (sentenza n. 215 del 2018). 
    Tali  principi  assumono  rilevanza  fondamentale   nell'impianto
costituzionale, evidenziando come la cura  degli  interessi  connessi
all'ambiente non  si  limiti  alla  definizione  degli  obiettivi  di
protezione, all'attuazione di politiche ambientali ed  alla  gestione
del territorio, ma giunga all'individuazione di specifiche competenze
amministrative,  il  cui  riparto  si  presta  ad  essere  inquadrato
nell'ambito di una necessaria differenziazione dei diversi attori,  i
cui rispettivi  ruoli  vanno  coordinati  nella  prospettiva  di  una
maggiore adeguatezza dell'intervento. 
    Anche  le  disposizioni  di   natura   organizzativa,   pertanto,
quantunque prive di carattere sostanziale, integrano quei "livelli di
tutela uniforme" che non ammettono deroga da  parte  del  legislatore
regionale. 
    Pertanto, esse fungono da limite alla normativa delle Regioni, le
quali devono mantenere  la  propria  legislazione  negli  ambiti  dei
vincoli posti dal legislatore statale,  e  non  possono  derogare  al
livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, in modo  tale  da
determinarne un affievolimento o una minore efficacia. 
    3.4.- Nello  specifico  settore  della  gestione  del  ciclo  dei
rifiuti,  il  codice  dell'ambiente,  espressione  della   competenza
legislativa esclusiva dello  Stato  ai  sensi  dell'art.  117,  comma
secondo, lettera s) Cost., contiene numerose disposizioni  di  natura
organizzativa, prevedendo le competenze di vari organi. 
    Accanto alle funzioni amministrative statali,  essenzialmente  di
indirizzo, e a quelle dei  Comuni  e  delle  autorita'  d'ambito,  di
carattere  prevalentemente   gestionale,   esso   attribuisce   ampie
competenze di pianificazione ed amministrazione  alle  Regioni  (art.
196,  nel  testo  modificato  dall'art.  24,  comma  2,  del  decreto
legislativo 29 giugno 2010, n. 128,  «Modifiche  ed  integrazioni  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme  in  materia
ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno  2009,  n.
69»),  nonche'  talune  specifiche  competenze  amministrative   alle
Province (art. 197, nel testo modificato dall'art. 2, comma  27,  del
decreto  legislativo  16  gennaio  2008  n.  4,  recante   «Ulteriori
disposizioni correttive ed  integrative  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in  materia  ambientale»,  e
dall'art. 19 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante
«Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e
che abroga alcune direttive»). 
    In particolare, il codice dell'ambiente suddivide  le  competenze
delle Regioni e  quelle  delle  Province  affidando  alle  prime  «la
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano dei  rifiuti»
(art.  196,  comma  1,  lettera  a),   nonche'   le   «attivita'   di
regolamentazione della gestione dei  rifiuti»  (art.  196,  comma  1,
lettera b) e  alle  seconde  «il  controllo  periodico  su  tutte  le
attivita' di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti»
(art. 197, comma 1, lettera b); alle Regioni sono inoltre  attribuite
«l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei  piani  per  la
bonifica di aree inquinate» (art. 197, comma 1,  lettera  c),  mentre
alle Province spettano «il controllo e la verifica  degli  interventi
di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguente» (art. 197,  comma
1, lettera a). 
    3.5.- Per  espressa  previsione  dell'art.  197,  comma  1,  cod.
ambiente, l'attribuzione di  funzioni  amministrative  alle  Province
costituisce «attuazione dell'articolo 19 del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali».  Quest'ultimo,  tuttavia,  nella  parte  relativa  alle
Province ha subito incisive  modifiche  in  seguito  all'approvazione
della legge n. 56 del 2014. 
    Detta legge, infatti, ha ridefinito la Provincia quale  «ente  di
area vasta», preposto essenzialmente  a  funzioni  di  coordinamento,
riducendo notevolmente il perimetro delle funzioni ad essa attribuite
e modificandone coerentemente la composizione degli organi  (elezione
del  Consiglio  provinciale  da  parte  dei   Consiglieri   comunali,
cancellazione  delle  Giunte  e  degli  assessori  e  previsione  del
Presidente, scelto fra i Sindaci del territorio,  come  unico  organo
esecutivo). 
    Nelle  intenzioni  del  legislatore,   tale   ridefinizione   era
collegata all'approvazione della riforma costituzionale elaborata nel
corso della precedente legislatura, che prevedeva,  fra  l'altro,  la
soppressione delle Province; lo si evince con chiarezza dal  disposto
dell'art. 1, comma 51, della legge n. 56 del 2014, a mente del  quale
«in attesa della riforma del  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione e delle relative norme di attuazione, le  province  sono
disciplinate dalla presente legge». 
    In tale  ottica,  il  rimettente  ha  sostenuto  che  la  mancata
approvazione della riforma, determinata dagli  esiti  del  referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016, avrebbe determinato l'esaurimento
della funzione  della  legge  n.  56  del  2014  e  il  ritorno  alla
tradizionale  configurazione  dell'ente  Provincia,   assumendo,   in
particolare, che dovrebbero ritenersi «sostanzialmente superati»  gli
accordi intervenuti in attuazione della stessa legge per il riassetto
delle funzioni "non fondamentali" delle Province.  La  Corte  rileva,
tuttavia, che non vi sono elementi per negare la perdurante  vigenza,
nell'ordinamento degli enti locali, dell'assetto delle funzioni delle
Province tracciato dalla legge n. 56 del 2014. 
    3.6.- Questa Corte ha gia'  avuto  modo  di  precisare  che  tale
intervento   legislativo   conserva   piena   efficacia   quanto   al
«dettagliato meccanismo  di  determinazione  delle  intere  funzioni»
delle Province, che continuano ad esistere  quali  enti  territoriali
«con funzioni di area vasta», ed «ha solo determinato  l'avvio  della
nuova articolazione di enti locali, al quale  potranno  seguire  piu'
incisivi interventi di rango  costituzionale»  (sentenza  n.  50  del
2015, successivamente richiamata dalla sentenza n. 143 del  2016  per
gli  aspetti  relativi  alla  riduzione  delle  risorse   finanziarie
assegnate alle Province). 
    3.7.- Per affrontare la questione sottoposta a  questa  Corte  e'
necessario, quindi, riferirsi all'art. 1, commi  85,  86,  87  e  89,
della citata legge n. 56 del 2014. 
    Il primo di tali commi individua le  «funzioni  fondamentali»  da
mantenere in capo alle amministrazioni provinciali,  annoverando  fra
queste, al punto a), la «tutela e valorizzazione  dell'ambiente,  per
gli aspetti di competenza». 
    L'espressione e' generica,  ma  non  puo'  che  richiamarsi  alla
menzionata  disciplina  delle  competenze  che   il   cod.   ambiente
attribuisce alle varie amministrazioni. 
    La Regione Toscana ha evidenziato, al riguardo, l'opportunita' di
un riferimento anche ai contenuti che,  sulla  base  della  procedura
attivata dallo stesso comma 89,  vengono  assegnati  ai  decreti  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  adottati  previe  apposite
deliberazioni della  Conferenza  unificata,  che  fissano  i  criteri
generali per il trasferimento alle Regioni o ai Comuni delle funzioni
gia'  spettanti  alle  Province;  ha  richiamato,   in   particolare,
l'accordo in Conferenza unificata dell'11  settembre  2014,  recepito
dal d.P.C.m. 26 settembre 2014 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
del 12 novembre 2014, n. 263), a mente del  quale  «Stato  e  Regioni
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle  fondamentali
secondo  le  rispettive  competenze»  (punto  9,   lettera   a);   ha
richiamato, inoltre, gli accordi organizzativi in sede regionale  fra
Regioni ed enti locali, ai  quali  avrebbero  partecipato  le  stesse
Province toscane. 
    In tal senso, ad avviso  della  Regione,  si  sarebbero  attivate
forme di delegificazione e di conseguente "delega" ad atti regionali. 
    Tale assunto non puo' essere condiviso. 
    Mentre,   infatti,   con   riferimento   ad   altre    competenze
amministrative in materia ambientale, il decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  conseguente  all'accordo   in   Conferenza
unificata,  ha   lasciato   spazio   all'attivita'   legislativa   ed
amministrativa regionale, altrettanto non puo' dirsi per le  funzioni
contemplate dalle norme  impugnate,  che  il  cod.  ambiente  riserva
espressamente alle amministrazioni provinciali. 
    Le norme contenute  nel  cod.  ambiente,  infatti,  per  espressa
previsione dell'art. 3-bis «possono  essere  derogate,  modificate  o
abrogate solo per dichiarazione espressa da  successive  leggi  della
Repubblica»; e la mancanza di tale dichiarazione espressa nella legge
n.  56  del  2014  non  puo'  essere  colmata  ne'  dagli  interventi
legislativi regionali, ne' dalle intese intervenute nella  Conferenza
unificata. 
    3.8.- Le disposizioni impugnate,  nella  parte  in  cui  allocano
presso la Regione Toscana  funzioni  amministrative  gia'  attribuite
alle Province dalle richiamate previsioni di cui al d.lgs. n. 152 del
2006, si pongono dunque in contrasto  con  la  regola  di  competenza
stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Conseguentemente, sussiste il denunziato  vizio  di  legittimita'
costituzionale. 
    3.9.- Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015,
n. 22, recante «Riordino  delle  funzioni  provinciali  e  attuazione
della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle   citta'
metropolitane, sulle province e sulle unioni e  fusioni  di  comuni).
Modifiche alle leggi regionali 32/2002,  67/2003,  41/2005,  68/2011,
65/2014», nel testo modificato dall'art.  2,  comma  1,  della  legge
della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia
di riordino delle funzioni provinciali.  Approvazione  degli  elenchi
del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle
leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e dell'art. 5, comma  1,
lettere e) e p), della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n.
25 (Norme per  la  gestione  dei  rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti
inquinati), nel  testo  modificato  dall'art.  1  della  legge  della
Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione  dei
rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dall'art.
2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino
delle funzioni amministrative in  materia  ambientale  in  attuazione
della l.r. 22/2015  nelle  materie  rifiuti,  tutela  della  qualita'
dell'aria, inquinamento  acustico.  Modifiche  alle  leggi  regionali
25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e  22/2015),  nella  parte  in  cui
attribuiscono alla Regione  Toscana  le  competenze  gia'  esercitate
dalle  Province  in  materia  di  controllo  periodico  su  tutte  le
attivita' di gestione, di intermediazione e di commercio dei  rifiuti
e accertamento delle relative violazioni, e di verifica  e  controllo
dei   requisiti   previsti   per   l'applicazione   delle   procedure
semplificate; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1,  lettera  d),  numero  1,  della
legge reg. Toscana n. 22 del 2015, e dell'art. 5, comma 1, lettere e)
e p), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998,  nella  parte  in  cui
attribuiscono alla Regione  Toscana  le  competenze  gia'  esercitate
dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di
bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento  all'art.
117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA