AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'importazione  parallela  del  medicinale  per  uso
umano «Daktarin» (19A03549) 
(GU n.132 del 7-6-2019)

 
           Estratto determina IP n. 362 dell'8 maggio 2019 
 
    Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di  identificazione: e'  autorizzata  l'importazione  parallela   del
medicinale DAKTARIN «2% cream»  30  g  dalla  Grecia  con  numero  di
autorizzazione  8533/6-2-2007,  intestato  alla  societa'  Johnson  &
Johnson Hellas Consumer (S.A.) e prodotto da Famar S.A.  Greece,  con
le specificazioni di seguito indicate a condizione che  siano  valide
ed  efficaci  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della   presente
determina. 
    Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale  in  via  Tiburtina,
1166/1168 - 00156 Roma. 
    Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «2% crema» 1 tubo da 30 g. 
    Codice A.I.C.: 047402021 (in base 10) 1F6M15 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: Crema. 
    Composizione: 100 g di crema contengono: 
      principio attivo: 2 g di miconazolo nitrato; 
      eccipienti: Tefose 63, Labrafil M 1944 Cs,  paraffina  liquida,
butilidrossianisolo, acido benzoico, acqua purificata. 
    Officine di confezionamento secondario: 
      Mediwin Limited, Unit 13 Martello Enterprise Centre,  Courtwick
Lane, Littlehampton, BN17 7PA, Regno Unito; 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «2% crema» 1 tubo da 30 g. 
    Codice A.I.C.: 047402021. 
    Classe di rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «2% crema» 1 tubo da 30 g. 
    Codice A.I.C.: 047402021. 
    OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi  al  testo  in
italiano allegato e con  le  sole  modifiche  di  cui  alla  presente
determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   AIP   effettua   il
confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'
industriale e commerciale del titolare del  marchio  e  del  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
 
           Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni 
                    di sospette reazioni avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto
a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.