AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Venumrest» (19A03551) 
(GU n.132 del 7-6-2019)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 365/ 2019 del 7 maggio 2019 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione A.I.C.: e'  autorizzata
l'immissione in commercio del medicinale VENUMREST  nella  confezione
di seguito indicata: 
      Confezione: «450 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL -
A.I.C. n. 036729034 (base 10) 130W6B (base 32). 
    Principio attivo: DIOSMINA. 
    Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in
via Pavia n. 6 - 20136 Milano, Italia  -  Codice  fiscale  e  partita
I.V.A. n. 12432150154. 
    Codice pratica: N1B/2018/1669BIS. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per la confezione di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': classe C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per la confezione di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica  ma  non  da
banco. 
 
                              Stampati 
 
    La nuova confezione  deve  essere  posta  in  commercio  con  gli
stampati,  cosi'   come   precedentemente   autorizzati   da   questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.