MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 23 maggio 2019 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto. (19A03666) 
(GU n.135 del 11-6-2019)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto l'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
con cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al
fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del
triennio   2019   -   2021   degli   investimenti    strutturali    e
infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d)  ed
e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente
alla  mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  nonche'
all'aumento   del   livello   di   resilienza   delle   strutture   e
infrastrutture  individuate  dai  rispettivi   commissari   delegati,
nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla  data  di
entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla
stessa data lo stato di emergenza sia  terminato  da  non  oltre  sei
mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1,  secondo  periodo,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita'»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le
altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo
a questo Ministero, e al trasferimento  delle  funzioni  consegue  il
cambio della denominazione del MIPAAF in  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425(2017/XA); 
  Vista l'ordinanza della Protezione civile 14 novembre 2018, n. 558,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  270
del 20 novembre 2018 con la  quale,  tra  l'altro,  al  comma  4,  si
stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art.  1,  comma
3, lettera b), del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  le
imprese agricole che hanno subito danni  a  produzioni,  strutture  e
impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma
non  assicurati,  possono  accedere  agli   interventi   compensativi
previsti dalle pertinenti norme unionali e  nazionali  a  carico  del
Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'art. 5 del citato  decreto
legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di  Trento  e
Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6,  comma  1,
del decreto legislativo n. 201/2004, possono deliberare  la  proposta
di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui  alla  presente
ordinanza, entro il termine perentorio  centocinquanta  giorni  dalla
cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa; 
  Visto  in  particolare  l'art.  3 -  Prime  misure  economiche   ed
ulteriori fabbisogni - comma 3, della citata ordinanza di  protezione
civile, dove stabilisce che «Al fine di valutare le prime  misure  di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attivita' economiche  e  produttive  direttamente
interessate dagli  eventi  calamitosi  citati  in  premessa,  di  cui
all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del  2
gennaio 2018, i soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  ovvero  i
soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per  ciascun
comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle
indicazioni impartite dal Dipartimento della  protezione  civile  con
successivo provvedimento e secondo i seguenti  criteri  e  massimali:
"omissis" b) per l'immediata ripresa  delle  attivita'  economiche  e
produttive sulla base di apposita  relazione  tecnica  contenente  la
descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo  di
euro 20.000,00»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di  cui  all'art.
1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019,
ed  in  particolare  l'art.  3,  comma  2,  lettera  c)  che  prevede
interventi finanziari per  il  ripristino,  recupero  e  manutenzione
straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti  a  seguito
dell'evento calamitoso; 
  Esaminata la proposta della Regione Veneto  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    venti impetuosi dal 27 ottobre 2018  al  5  novembre  2018  nella
Provincia di Belluno; 
    venti impetuosi del 29 ottobre 2018 nella Provincia di Vicenza; 
  Dato atto alla  Regione  Veneto  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Veneto   di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni  alle  strutture  aziendali,
agli impianti produttivi e scorte,  nonche'  per  la  gestione  delle
misure di cui all'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018,
n. 558 e del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2019 citati, nell'ambito  degli  interventi  compresi  nella
comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di  notifica
n. SA.49425(2017/XA); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle strutture aziendali agli impianti  produttivi  e
scorte, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono  trovare
applicazione le specifiche misure di intervento previste del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' per la gestione degli interventi  attivabili  a
seguito dell'ordinanza della protezione civile 14 novembre  2018,  n.
558 e del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2019  citati,  nell'ambito  delle  misure  comprese   nella
comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di  notifica
n. SA.49425(2017/XA): 
 
Belluno: 
  venti impetuosi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018; 
  provvidenze di cui  all'art.  5,  comma  3  nell'intero  territorio
provinciale; 
 
Vicenza: 
  venti impetuosi del 29 ottobre 2018; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di
Asiago, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Recoaro Terme,
Roana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 maggio 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio