N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 2009
Ordinanza del 1° aprile 2009 della Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da My Home in Portofino S.r.l. in liquidazione contro Agenzia Entrate Ufficio Genova 1.. Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale - Termine per la costituzione in giudizio del ricorrente - Inammissibilita' del ricorso per tardivo deposito. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), artt. 22 e 27, comma 1.(GU n.24 del 12-6-2019 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA Sezione 01 Riunita con l'intervento dei signori: Dimundo Antonino - Presidente, relatore; Giusti Giuseppe - Giudice; Silvano Mario Alieto - Giudice; ha emesso la seguente ordinanza sul reclamo depositato il 22 novembre 2007, relativo al R.G. ricorso n. 1518/07, avverso avviso di accertamento n. R4C030101254, assente 2004 II.DD. IVA, proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate Ufficio Genova 1; controparte: My Home in Portofino S.r.l. in liquidazione, piazza della Vittoria n. 6/6 - 16121 Genova (GE); difeso da: Gianni Marongiu - Andrea Bodrito, via Roma n. 11/5 - 16100 Genova (GE). In fatto ed in diritto In data 28 settembre 2006 l'Agenzia delle Entrate di Genova 1 ha notificato alla My Home in Portofino S.r.l. in liquidazione un avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa dell'anno 2004. La societa' My Home in Portofino, con atto notificato il 27 novembre 2006, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, chiedendone l'annullamento, ma non si e' costituita in giudizio nel termine di cui all'art. 22, decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, mediante deposito del ricorso nella segreteria dell'adita Commissione Tributaria Provinciale di Genova. In data 19 gennaio 2007, nel termine a lei assegnato, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 1, si e' costituita in giudizio, depositando nella segreteria della Commissione un atto col quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso della My Home per la mancata tempestiva costituzione in giudizio della ricorrente. Con decreto dell'11 ottobre 2007 il Presidente della Commissione, in accoglimento dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'inammissibilita' del ricorso della My Home. Il decreto e' stato notificato a quest'ultima il 16 ottobre 2007. Avverso tale decreto la My Home, con ano notificato il 12 novembre 2007, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 546/1992, prospettando la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 22 e 27, decreto legislativo n. 546/1992, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e l'adozione dei provvedimenti per la prosecuzione del giudizio promosso avverso l'avviso di accertamento impugnato. Nel frattempo la My Home, in data 7 novembre 2007, e quindi tardivamente, si era costituita depositando nella segreteria della Commissione l'originale del ricorso notificato a norma di legge ed i documenti ad esso allegati. Il relativo giudizio e' attualmente pendente, sospeso fino all'esito definitivo di questo procedimento di reclamo. Il reclamo e' stato discusso davanti al collegio nell'udienza dell'11 febbraio 2008. Tanto premesso si osserva quanto segue La reclamante ha contestato la conformita' alla Costituzione della norme applicate, affermando che non sarebbero manifestamente infondati i dubbi di legittimita' costituzionale degli articoli 22 e 27, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 645, in relazione agli articoli 3, 24, 97 e 111, Cost. La My Home, in primo luogo, dubita delle legittimita' costituzionale delle norme sopra citate in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., muovendo dall'art. 30 della legge delega n. 431 del 1991, secondo cui le norme del processo tributario dovevano essere adeguate a quelle del processo civile, e osservando che, a differenza del processo di cognizione ordinaria, in cui la costituzione in giudizio del convenuto nei termini consente all'attore di costituirsi fino alla prima udienza ed in cui l'estinzione del giudizio non e' mai dichiarata d'ufficio, nel processo tributario la mancata tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente e' sanzionata con la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso, rilevata e pronunciata d'ufficio senza alcuna possibilita' di costituzione tardiva. Cio' in violazione del principio di eguaglianza, affermato dall'art. 3, Cost., per il diverso trattamento nei due tipi di processo della tardiva costituzione in giudizio del ricorrente e dell'attore, nonche' in violazione dell'art. 24, Cost., per la grave lesione del diritto di difesa del ricorrente nel processo tributario rispetta alla maggiore tutela che a tale diritto e' assicurata nel processo di cognizione. Dubita, in secondo luogo, della legittimita' costituzionale delle norme applicate in riferimento agli articoli 3 e 111, Cost., ravvisando una disparita' di trattamento tra le parti all'interno del processo tributario - oltre che rispetto al processo ordinario di cognizione - tra la posizione deteriore riservata al ricorrente, per il quale e' previsto un termine perentorio, sanzionato con l'inammissibilita' del ricorso e l'irrimediabile perdita del suo diritto sostanziale, e la piu' favorevole posizione prevista per il resistente, cui per la costituzione in giudizio e' assegnato un termine di natura ordinatoria che, al piu', determina decadenze di tipo probatorio. Denuncia, in terzo luogo, l'illegittimita' costituzionale delle norme in esame ancora in riferimento agli articoli 3 e 111, Cost., sul rilievo dell'irragionevole disparita' di trattamento tra l'attore nel processo ordinario di cognizione, in cui la tardiva costituzione in giudizio non determina mai la perdita irrimediabile della tutela giurisdizionale, ed il ricorrente nel processo tributario, in cui la tardiva costituzione in giudizio preclude in modo definitivo la tutela processuale. Dubita, in quarto luogo, delle legittimita' delle norme applicate in riferimento all'art. 111, Cost., sotto l'ulteriore profilo del contrasto delle norme con il principio del giusto processo, ricordando che il processo tributario e' funzionale all'accertamento della fondatezza della pretesa impositiva nel rispetto del principio dell'obbligo di tutti di contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva, e che contrasterebbe col richiamato principio del giusto processo la norma che ricollega alla tardiva costituzione in giudizio, rilevabile d'ufficio, la perdita del diritto a tale accertamento. In quinto luogo, la reclamante ha denunciato il contrasto delle norme in questione in riferimento al principio di imparzialita' e buona fede, affermato dall'art. 97, Cost., sul rilievo che, essendo il compito della Pubblica amministrazione quello di assicurare il gettito tributario nel rispetto del principio della capacita' contributiva di ciascuno, dette norme violerebbero la richiamata norma costituzionale nella misura in cui fa dipendere la soccombenza sostanziale del contribuente alla tardiva costituzione in giudizio, nonostante che abbia notificato nei termini il ricorso avverso l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate e la parte reclamante, successivamente alla rituale proposizione del reclamo, hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le proprie contrastanti tesi. Tanto premesso e ritenuto, ritiene la Commissione che in effetti i dubbi di legittimita' costituzionale degli articoli 22 e 27, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevati dalla ricorrente, siano rilevanti e, per quanto di ragione, non manifestamente infondati. Sulla rilevanza della questione sollevata si osserva che la reclamante My Home non ha negato che il decreto di inammissibilita' sia stato emesso dal presidente della Commissione ai sensi dell'art. 27 n. 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilita' nei casi espressamente previsti, se manifesta), in conformita' all'art. 22 dello stesso decreto ed in presenza dei presupposti di legge, essendo risultato in maniera manifesta, dal mero controllo degli atti processuali, che detta societa' non si e' costituita in giudizio entro i trenta giorni dalla proposizione del ricorso e che tale omissione e' sanzionata in maniera chiara ed espressa dal citato art. 22 con l'inammissibilita' del ricorso medesimo (Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deposita nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato...). L'accoglimento o il rigetto del reclamo dipende, quindi, esclusivamente dal giudizio che la Corte costituzionale dara' sulla fondatezza o non fondatezza della questione sollevata dalla reclamante. Nel caso di giudizio di infondatezza, infatti, il reclamo dovra' essere rigettato con sentenza di inammissibilita', conseguente improseguibilita' del processo e definitiva perdita del diritto della ricorrente reclamante di contestare la pretesa impositiva oggetto dell'impugnazione. Ne' il reclamo puo' essere, comunque, definito con una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme degli articoli 22 e 27, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, posto che l'inequivocabile loro formulazione non ne consente un'interpretazione tale da condurre alla prosecuzione del processo nonostante la tardivita' della costituzione in giudizio della societa' ricorrente. Quanto al merito, ritiene la Commissione che i dubbi di legittimita' costituzionale delle norme applicate col decreto reclamato non siano manifestamente infondati, sembrando manifestamente irragionevole ricollegare la perdita irrimediabile dell'azione tributaria di un contribuente dall'inosservanza del termine per la costituzione in giudizio pesantemente sanzionata con l'inammissibilita' del ricorso, se raffrontata con l'analoga situazione dell'attore nel processo ordinario di cognizione, il quale, nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio nel termine a lui assegnato e di costituzione del convenuto nei termini a lui assegnati conserva la possibilita' di costituirsi fino alla prima udienza senza perdere l'azione e la possibilita' di tutelare attraverso di essa la sua pretesa sostanziale. Vi e', infatti, tra le due posizioni una irragionevole disparita' di trattamento, assolutamente non giustificata dalla pur grave esigenza dello Stato di riscuotere prontamente i tributi, posto che tale esigenza non verrebbe sensibilmente sacrificata dalla concessione al ricorrente, che non si sia costituito nei termini, della facolta' di costituirsi nell'udienza di discussione del ricorso da fissare a seguito della costituzione in giudizio della resistente Amministrazione finanziaria o di altro ente impositore. Il processo tributario dal riconoscimento di siffatta facolta' non subirebbe alcun apprezzabile ritardo, ove si consideri che la controversia potrebbe essere sottoposta al giudizio della Commissione in una pubblica udienza da fissare successivamente alla costituzione del resistente nel rispetto del solo termine di trenta giorni liberi prima della data dell'udienza. In sostanza si tratterebbe di sopprimere l'esame preliminare del ricorso, regolato dagli articoli 27 e 28, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e prevedere la trattazione della controversia con le modalita' di cui agli articoli 30 e segg. del decreto da ultimo citato anche in caso di tardiva costituzione in giudizio del ricorrente. Eventualmente sanzionando con l'estinzione del giudizio la mancata costituzione del ricorrente anche nell'udienza cosi fissata. L'irragionevole disparita' di trattamento cosi tratteggiata non costituisce soltanto violazione del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3, Cost., ma anche violazione del successivo art. 24, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi, essendo la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La perdita del diritto di agire in giudizio al fine di poter contestare nel merito la pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, irrimediabilmente ricollegata all'intempestiva costituzione in giudizio del ricorrente, che abbia impugnato un atto impositivo, in assenza di un apprezzabile ritardo nel processo di accertamento e riscossione dei tributi e, quindi, in assenza di un sensibile pregiudizio alla tutela dell'interesse fiscale, si risolve, infatti, in una lesione del diritto di difesa, garantito a tutti dall'art. 24, Cost. La tutela dell'interesse fiscale, invero, non puo' spingersi fino all'adozione di discipline processuali tanto diverse da quelle comuni, al punto da privare inutilmente il contribuente del diritto di agire in giudizio per la tutela del proprio diritto in assenza di un serio pregiudizio per il contrapposto interesse. In altri termini, e' comprensibile che «la materia tributaria, per la sua particolarita' e per il rilievo che ha nella Costituzione l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi, giustifica discipline differenziate» (C. Cost. 23 luglio 1987, n. 283); ma tale interesse, nei casi in cui - come nella specie - non subirebbe alcun apprezzabile pregiudizio dall'attenuazione delle conseguenze della tardiva costituzione in giudizio del ricorrente, non giustifica in alcun modo la conservazione di norme speciali, diverse da quelle comuni, che sanzionano la perdita definitiva ed irrimediabile del diritto di difesa del contribuente. Si ricorda al riguardo che la tutela dell'interesse fiscale non puo' giustificare la lesione di altri principi costituzionali, come il diritto di difesa, perche' l'interesse del cittadino alla tutela giurisdizionale e quello generale della comunita' alla riscossione dei tributi devono essere «armonicamente coordinati» (C. Cost. 22 dicembre 1969, n. 157; C. Cost. 28 aprile 1970, n. 61), dovendosi evitare l'inutile sacrificio dell'uno quando la tutela dell'altro non lo esige. La disciplina irragionevolmente differenziata, rispetto alle regole processuali comuni in situazione analoga, contenuta negli articoli 22 e 27, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la quale innegabilmente comprime senza gravi motivi il diritto di difesa del contribuente, sopprimendolo in caso di tardiva costituzione in giudizio in contrasto con la disciplina comune dell'analoga situazione, e' in contrasto anche con i principi del «giusto processo», introdotti col novellato art. 111, Cost., non essendo ammissibile che il processo, strumento di attuazione della tutela giurisdizionale, costituisca per il contribuente una «trappola», capace di sopprimere quel diritto di agire in giudizio in funzione dell'esercizio del quale esso e' stato concepito, in una situazione in cui l'inerzia del ricorrente non e' segno univoco di perdita dell'interesse all'azione. Per tali considerazioni la Commissione ritiene che la questione di costituzionalita' sollevata dalla reclamante sia rilevante e non manifestamente infondata e che, pertanto debba essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.
P.Q.M. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Sezione Prima; Visti gli articoli 1, legge cost., 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale; in accoglimento dell'istanza della reclamante My Home in Portofino S.r.l. in liquidazione, con sede in Genova, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 22 e 27, primo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, cost., e pertanto dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende conseguentemente il presente giudizio. Ordina che a cura della Segreteria della Commissione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone inoltre che l'ordinanza medesima sia comunicata dalla Segreteria al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova, addi' 11 febbraio 2008 Il Presidente estensore: Dimundo