N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 2019

Ordinanza del 13 febbraio 2019 del Tribunale amministrativo regionale
per l'Abruzzo sul ricorso proposto  da  Bianchi  Pieremidio  e  altri
contro Ministero dell'interno. 
 
Ordinamento militare - Revisione dei ruoli delle Forze di polizia  ai
  sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015
  - Disposizioni transitorie per la Polizia di  Stato  -  Istituzione
  del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato - Accesso
  alla qualifica di vice commissario  previo  concorso  interno,  per
  titoli, riservato ai sostituti commissari -  Nomina  dei  vincitori
  con decorrenza giuridica ed economica  dalla  data  di  inizio  del
  primo corso di formazione. 
- Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in  materia
  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di   polizia,   ai   sensi
  dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
  124,  in  materia   di   riorganizzazione   delle   amministrazioni
  pubbliche), art. 2, comma 1, lettera t), punto (recte: numero) 1. 
(GU n.24 del 12-6-2019 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO 
                            Sezione prima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale n. 174 del 2018, proposto  da  Pieremidio  Bianchi,
Danilo Ciucci, Luigi Di Massimo, Daniela  Palmieri,  Danila  Razzano,
Attilio   Santella,   Domenica   Stagno,   rappresentati   e   difesi
dall'avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale  come  da  pec  da
Registri di giustizia e domicilio eletto presso  il  suo  studio,  in
Firenze via Masaccio n. 219; 
    Contro  il  Ministero  dell'interno,  in  persona  del   Ministro
pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  distrettuale
dello Stato, sua domiciliataria ex lege in L'Aquila,  via  Buccio  da
Ranallo; 
    Per l'accertamento: 
        del diritto dei ricorrenti ad  essere  inquadrati  nel  ruolo
direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
con decorrenza giuridica dall'anno  rispetto  al  quale  ciascuno  e'
stato dichiarato vincitore del concorso indetto con decreto del  capo
della Polizia - direttore generale della pubblica  sicurezza  dell'11
ottobre 2017, con conseguente condanna del Ministero dell'interno  ad
inquadrare correttamente in ruolo ciascun ricorrente; 
        previa rimessione alla Corte costituzionale  della  questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  1,  lettera  t),
punto 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nella  parte
in cui prevede che  i  vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice
commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza  (anche)
giuridica dalla data di inizio del primo  corso  di  formazione,  per
violazione  dell'art.  76  della  Costituzione  e  del  principio  di
ragionevolezza delle leggi; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno; 
    Vista la sentenza non definitiva n. 99/2019  del  TAR  Abruzzo  -
L'Aquila; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  19  dicembre  2018  la
dott.ssa Maria Colagrande; 
    Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
    I ricorrenti appartengono al ruolo direttivo  ad  esaurimento  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95,  con  qualifica  di  vice-commissario  cui  hanno  avuto
accesso  con  «concorso  interno,   per   titoli   di   servizio,   a
millecinquecento   posti   per   la   nomina   alla   qualifica    di
vice-commissario della  Polizia  di  Stato  del  ruolo  direttivo  ad
esaurimento» indetto con decreto del capo della Polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza dell'11 ottobre 2017 in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, lettera t) del decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95. 
    In sintesi l'art. 2, comma 1, lettera t) del decreto  legislativo
29 maggio 2017, n. 95, prevede: 
        1)  l'istituzione  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento  in
sostituzione del ruolo direttivo speciale - istituito con il  decreto
legislativo n. 334/2000 - che viene  contestualmente  soppresso  (...
nell'ambito dei ruoli del personale che espleta finzioni di  polizia,
in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto
disposto dall'art. 1, comma 261 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' istituito il ruolo  direttivo  ad  esaurimento  della  Polizia  di
Stato, articolato nelle qualifiche di vice-commissario, anche durante
la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario
capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti  qualifiche
della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva
di milleottocento unita'); 
        2) la copertura  di  millecinquecento  unita'  del  ruolo  ad
esaurimento «attraverso un unico concorso, per titoli, ...  riservato
ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano
partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le
annualita'  dal  2001  al  2005,  di  cui  all'art.  25  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  nel  testo  vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i
seguenti  posti:  trecento  per  l'annualita'  2001;   trecento   per
l'annualita' 2002;  trecento  per  l'annualita'  2003;  trecento  per
l'annualita' 2004; trecento per l'annualita' 2005» (art. 2, comma  1,
lettera t), punto 1) e delle restanti trecento unita' «attraverso  un
concorso, per  titoli,  ...  da  bandire  entro  il  30  marzo  2019,
riservato ai sostituti  commissari  del  ruolo  degli  ispettori  che
potevano partecipare al concorso  di  cui  all'art.  16  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  nel  testo  vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  in
possesso dei requisiti ivi previsti» (art. 2, comma  1,  lettera  t),
punto 2); 
        3) l'adozione di modalita' attuative per l'accesso  al  ruolo
direttivo ad esaurimento  con  «decreto  del  capo  della  Polizia  -
direttore generale della pubblica sicurezza, ... anche sulla base  di
quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20  e  dall'art.
25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo  vigente
il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto [...]» (art. 2, comma 1, lettera t), punto 3); 
        4)   la   nomina   dei   vincitori   nella    qualifica    di
vice-commissario del ruolo direttivo ad  esaurimento  con  decorrenza
giuridica ed economica dalla  data  di  inizio  del  primo  corso  di
formazione (art. 2, comma 1, lettera t), punto 1). 
    I ricorrenti  agiscono  dichiaratamente  per  l'accertamento  del
diritto ad essere inquadrati nel ruolo direttivo ad  esaurimento  con
la qualifica di vice-commissario con decorrenza dall'anno  nel  quale
sono stati  individuati  in  organico  i  posti  della  qualifica  di
vice-commissario e rispetto  al  quale  ciascuno  di  loro  e'  stato
dichiarato vincitore del concorso bandito per la copertura  di  detti
posti vacanti e disponibili (di cui trecento per  l'annualita'  2001;
trecento per  l'annualita'  2002,  trecento  per  l'annualita'  2003,
trecento per  l'annualita'  2004,  trecento  per  l'annualita'  2005)
previa  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera  t),  punto
1) del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,  che  dispone  la
diversa decorrenza giuridica dell'inquadramento dalla  data  d'inizio
del primo corso di formazione, in concreto stabilita alla data del 26
febbraio 2018 come comunicato con la nota n. 333-C/9041-2/80  del  15
febbraio  2018  del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della
pubblica sicurezza. 
A. La questione sottoposta al giudice rimettente. 
    I ricorrenti, gia' appartenenti alla  qualifica  al  ruolo  degli
ispettori della Polizia di Stato, inquadrati  dal  26  febbraio  2018
nella  qualifica  di  vice-commissario   del   ruolo   direttivo   ad
esaurimento, cui hanno avuto accesso in esito alla partecipazione  al
concorso interno per titoli di servizio indetto con decreto del  capo
della Polizia - direttore generale della pubblica  sicurezza  dell'11
ottobre 2017, con ricorso presentato al TAR Abruzzo -  L'Aquila  R.G.
n. 174/2018 hanno chiesto accertarsi il loro diritto alla  decorrenza
giuridica  dell'inquadramento  nella  qualifica  di  vice-commissario
dalla data in cui i posti banditi con il concorso, al quale  ciascuno
di loro ha preso parte, sono risultati disponibili per ciascuna delle
annualita' dal 2001 al 2005. 
    Premettono una ricognizione delle fonti  normative  rilevanti  in
specie: 
        a) il processo di riforma  dell'ordinamento  delle  Forze  di
polizia avviato con legge n.  78/2000,  da  attuarsi  anche  mediante
soppressione  o  istituzione  di  nuovi  ruoli  e  qualifiche,  aveva
previsto l'istituzione  del  ruolo  direttivo  speciale  in  tutti  i
comparti delle Forze di polizia; 
        b) in attuazione dell'art. 5 della legge  delega  n.  78/2000
con l'art. 14 del decreto legislativo n. 334/2000 e' stato  istituito
il ruolo direttivo speciale della carriera dei  funzionari  direttivi
della   Polizia   di   Stato   comprendente    le    qualifiche    di
vice-commissario,  commissario,  commissario  capo   e   vicequestore
aggiunto con dotazione organica pari a mille unita',  oltre  trecento
unita' derivanti  dalla  corrispondente  riduzione  del  ruolo  degli
ispettori; 
        c)  i  concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  del  ruolo
direttivo speciale dovevano essere indetti a partire dal 2001 per  la
copertura del sessanta per cento delle vacanze complessive  esistenti
al 31 dicembre di ogni anno (art. 24); 
        d)  in  sede  di   prima   attuazione   alla   qualifica   di
vice-commissario del  ruolo  direttivo  speciale  potevano  accedere,
mediante concorso per titoli ed esame -  da  indire  annualmente  dal
2001 al 2005 per il numero dei posti disponibili ai  sensi  dell'art.
24 - gli ispettori  della  Polizia  di  Stato  con  la  qualifica  di
ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica  sicurezza,  in
possesso di determinati requisiti; 
        e) in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre  2000,  n.
334, con decreto del Ministero dell'interno 2 dicembre 2002, n.  276,
e' stato adottato il regolamento recante norme per la disciplina  dei
concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici
e dei direttori medici della Polizia di  Stato  e  dei  concorsi  per
l'accesso al  ruolo  direttivo  speciale  ed  al  ruolo  speciale  ad
esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato; 
        f) con decreto ministeriale n. 55 del 7 febbraio  2003  -  e'
stata  confermata  la   dotazione   organica   della   qualifica   di
vice-commissario del  ruolo  direttivo  speciale  in  numero  pari  a
ottocentocinquanta  unita'  alla  data  di  adozione   del   decreto,
dotazione  gia'  prevista  nella  tabella  A  allegata   al   decreto
legislativo n. 334/2000 attuativa dell'art. 14, comma 2; 
        g) ciononostante i concorsi per l'accesso al ruolo  direttivo
speciale non sono stati mai banditi,  finche'  l'art.  1,  comma  261
della legge n. 266/2005 ha sospeso l'applicazione  dell'art.  24  del
decreto legislativo n. 334/2000 e ha stabilito  di  far  fronte  alle
esigenze  di  carattere  funzionale   mediante   l'affidamento   agli
ispettori superiori  -  sostituti  ufficiali  di  pubblica  sicurezza
«sostituti commissari» delle  funzioni  di  cui  all'art.  31-quater,
comma 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982
(vice-dirigente di uffici o di unita' organiche); 
        h) in tutti gli altri Corpi di  Polizia  il  ruolo  direttivo
speciale e' stato istituito e attuato e ad esso hanno  avuto  accesso
gli appartenenti  ai  ruoli  inferiori  dai  quali  era  previsto  di
attingere per concorso ai fini della copertura dei posti disponibili; 
        i) il decreto legislativo n. 95/2017 ha quindi  soppresso  il
ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato ed  ha  istituito  il
ruolo direttivo ad esaurimento (art. 2, comma 1, lettera t)  per  una
dotazione organica complessiva di milleottocento  unita',  articolato
nelle qualifiche di vice-commissario (anche durante la frequenza  del
corso di formazione), di  commissario  e  di  commissario  capo,  con
funzioni analoghe a  quelle  delle  corrispondenti  qualifiche  della
carriera dei funzionari  direttivi,  a  sua  volta  articolata  nelle
qualifiche  di  vice-commissario,  commissario,  commissario  capo  e
vice-questore; 
        l)  ai  fini  dell'istituzione   del   ruolo   direttivo   ad
esaurimento l'art. 2 del decreto legislativo n. 95/2017 stabilisce: 
          ll)  l'inquadramento,   per   merito   comparativo,   nella
qualifica di «sostituto commissario», con decorrenza dal  1°  gennaio
2017, degli  appartenenti  alla  qualifica  di  «ispettore  superiore
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» in possesso dei  requisiti
per partecipare  a  ciascuno  dei  concorsi  per  trecento  posti  di
vice-commissario previsti per le annualita' dal 2001 al 2005 (art. 2,
comma 1, lettera l); 
          lll) di bandire un unico concorso per titoli  riservato  ai
sostituti commissari per la copertura di millecinquecento posti (pari
alla dotazione riservata ai  concorsi  che  avrebbero  dovuto  essere
banditi, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo  n.  334/2000)
di vice-commissario da avviare, una volta utilmente  selezionati,  ad
un corso di formazione con esame finale per l'accesso alla  qualifica
di commissario (art. 2, comma 1, lettera t) n. 1); 
          llll)  d'inquadrare  «i  sostituti  commissari»   utilmente
selezionati  nella  qualifica  di  «vice-commissari»  con  decorrenza
dall'inizio del corso di formazione in concreto stabilita  alla  data
del 28 febbraio 2018 (art. 2, comma 1, lettera t) n. 1). 
    I ricorrenti sostengono che l'attuale assetto normativo,  sebbene
disponga l'istituzione  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento  della
Polizia  di  Stato,  non  restituisca   loro   le   opportunita'   di
progressione in carriera frustrate dalla mancata attuazione del ruolo
direttivo   speciale,   opportunita'   delle   quali,   invece,   gli
appartenenti agli altri Corpi di Polizia si sono  potuti  avvalere  a
seguito dell'istituzione del rispettivo ruolo  direttivo  speciale  e
dell'indizione senza ritardo dei concorsi per la copertura dei  posti
del relativo contingente. 
    La decisione del legislatore delegato di indire per la Polizia di
Stato  il  concorso  per  l'accesso  alle  qualifiche  dell'ex  ruolo
direttivo speciale  con  circa  diciassette  anni  di  ritardo  e  di
inquadrare i  vincitori  con  decorrenza  giuridica  nella  qualifica
iniziale di vice-commissario su posti che erano disponibili e vacanti
in organico rispettivamente negli anni  dal  2001  al  2005,  avrebbe
realizzato, in contrasto con i principi e i criteri  direttivi  della
legge di delegazione e in violazione del principio di  ragionevolezza
delle leggi, una palese disparita' di trattamento rispetto agli altri
Corpi di Polizia,  parimenti  interessati  dal  progetto  di  riforma
varato con la legge di delegazione n. 78/2000,  per  i  quali  invece
esso ha invece trovato attuazione mediante  l'istituzione  del  ruolo
direttiva speciale e la copertura dei posti ad esso afferenti. 
    Ritengono quindi  che  la  sostanziale  equiordinazione  fra  gli
appartenenti  alle  Forze  di  polizia,  indicata   dal   legislatore
delegante fra i criteri direttivi, non  abbia  avuto  attuazione,  in
quanto il  decreto  legislativo  n.  95/2017  mancherebbe  di  misure
transitorie in grado di restituire agli appartenenti ai  ruoli  della
Polizia di Stato le stesse opportunita' di  avanzamento  in  carriera
delle quali hanno usufruito gli  appartenenti  agli  altri  Corpi  di
Polizia. 
B. I presupposti processuali dell'ordinanza di rimessione. 
    Sussiste la giurisdizione del tribunale rimettente, in quanto  la
causa ha ad oggetto una questione inerente al rapporto  d'impiego  in
regime di diritto pubblico ex  art.  2  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. 
    Essa appartiene inoltre  alla  competenza  territoriale  del  TAR
adito ai sensi del secondo comma l'art. 13 del c.p.a.,  che  dispone:
per   le   controversie   riguardanti    pubblici    dipendenti    e'
inderogabilmente competente il  tribunale  nella  cui  circoscrizione
territoriale e' situata la sede di servizio. 
    Resta ferma la competenza del TAR adito se si  considera  che  il
giudizio  -  avente   dichiaratamente   ad   oggetto   l'accertamento
dichiarativo  del  diritto  alla  retrodatazione   dell'inquadramento
giuridico - introduce sostanzialmente anche  il  gravame  avverso  un
provvedimento di  inquadramento  con  la  decorrenza  contestata  nel
ricorso, annunciato con nota n. 333-C/9041-2/80 del 15 febbraio  2018
del Ministero dell'interno - Dipartimento della  pubblica  sicurezza,
che evidentemente gia' esiste e produce effetti  lesivi,  sicche'  il
ricorso ha in parte qua (punto 2 della parte  in  fatto  e  punto  II
della  parte   in   diritto)   un   chiaro   contenuto   impugnatorio
riconoscibile ai sensi dell'art. 32 del c.p.a. 
    Lo si evince dal combinato disposto del secondo  comma  dell'art.
13 del c.p.a. che stabilisce competenza  territoriale  del  tribunale
nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del  ricorrente
ove si faccia questione di un rapporto d'impiego in regime di diritto
pubblico, e del terzo comma dello stesso articolo che, nel sancire la
competenza del TAR Lazio per i  gravami  avverso  gli  atti  statali,
esordisce con la locuzione «negli altri casi»,  a  voler  chiaramente
significare l'esclusione, dalla regola in esso contenuta,  di  quanto
appena prima stabilito dal secondo comma. 
    Ne  consegue  che   un   atto   statale   e'   correttamente   (e
inderogabilmente)  impugnato  davanti  al  tribunale  della  sede  di
servizio se afferisce  alla  gestione  di  un  rapporto  di  pubblico
impiego, mentre negli altri casi, se  cioe'  il  gravame  avverso  lo
stesso atto ha titolo in una situazione giuridica diversa  da  quella
afferente ad un rapporto di impiego pubblico, la  controversia  resta
inderogabilmente attratta alla cognizione del TAR Lazio. 
C. La rilevanza della questione di costituzionalita'. 
    Il responso della  Corte  sulla  questione  di  costituzionalita'
consentira' di definire il giudizio. 
    Se infatti la questione sara' dichiarata fondata,  verranno  meno
la decorrenza giuridica posta da una  fonte  di  rango  primario  con
disposizione particolare e concreta,  direttamente  conformativa  del
rapporto dedotto in giudizio (come si spieghera' al successivo  punto
D sub I), con conseguente caducazione o illegittimita' derivata degli
atti amministrativi che  ne  costituiscono  pedissequa  attuazione  -
quali il bando di concorso e le note con le  quali  l'amministrazione
ha comunicato  che  l'inquadramento  avra'  la  decorrenza  giuridica
coincidente con l'inizio del corso di formazione - e  di  conseguenza
il ricorso rebus sic stantibus sara' accolto. 
    Il ricorso invece sara' respinto se la questione sara' dichiarata
inammissibile o infondata. 
D.  Le  ragioni  dell'ordinanza  di  rimessione  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  1,  lettera  t)  del
decreto legislativo n. 95/2017 per violazione degli articoli  76,  3,
sotto il profilo della ragionevolezza, e 97 della Costituzione. 
    L'art. 8, comma 1, lettera a), n. 1) della legge  di  delegazione
(d'iniziativa governativa) n.  124/2015  stabilisce:  il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri,
dei Ministeri, delle  agenzie  governative  nazionali  e  degli  enti
pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi [...]; 
        1) la revisione della disciplina in materia di  reclutamento,
di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo  conto  del
merito e delle professionalita',  nell'ottica  della  semplificazione
delle  relative  procedure,  prevedendo   l'eventuale   unificazione,
soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi  e  qualifiche  e  la
rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese  quelle
complessive di ciascuna Forza di Polizia, in ragione  delle  esigenze
di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  ferme   restando   le   facolta'
assunzionali previste alla  medesima  data,  nonche'  assicurando  il
mantenimento della sostanziale equiordinazione  del  personale  delle
Forze di polizia e  dei  connessi  trattamenti  economici,  anche  in
relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di  ciascuna
Forza di Polizia, nonche' i contenuti e i principi di cui all'art. 19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto  dei  criteri  di
delega della presente legge, in quanto compatibili. 
    Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale  il
controllo di conformita' della norma delegata  alla  norma  delegante
presuppone l'interpretazione  comparata  fra  norme  che  determinano
l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi indicati dalla delega  -
da  svolgere  tenendo  conto  del  complessivo  contesto  in  cui  si
collocano  ed  individuando  le  ragioni  e  le  finalita'  poste   a
fondamento della  legge  di  delegazione  -  e  le  norme  poste  dal
legislatore delegato, da interpretarsi  nel  significato  compatibile
con i principi ed i criteri direttivi della delega (tra le tante,  si
vedano le sentenze n. 194 del 2015, n. 229 del 2014). 
    Nel processo di interpretazione delle  norme  poste  dalla  legge
delega e dal decreto delegato, sono considerati conferenti, i  lavori
preparatori (sentenze n. 308 e n. 193 del  2002)  e  i  pareri  delle
Commissioni parlamentari  che,  sebbene  non  vincolanti,  ne'  fonti
d'interpretazione autentica (sentenza n. 173 del 1981), costituiscono
pur sempre elementi che, in  generale,  possono  contribuire  ad  una
corretta esegesi delle disposizioni di legge. 
    La  relazione  illustrativa  allegata  allo  schema  di   decreto
legislativo  nella  parte  dedicata  alla  sezione   II,   contenente
disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato,  illustra,
nei seguenti  termini,  la  disposizione  soggetta  al  sindacato  di
costituzionalita': in particolare la disciplina di cui  alla  lettera
t), concernente il ruolo direttivo ad esaurimento in sostituzione del
ruolo direttivo speciale, di cui agli  articoli  14  e  seguenti  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, e' conseguente  alla  sospensione
dell'alimentazione del ruolo  direttiva  speciale  della  Polizia  di
Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, in attesa del riordino dei ruoli.  L'allungamento  dei  tempi
per l'approvazione  di  una  legge  per  il  riordino  dei  ruoli  e,
conseguentemente,   per   il    superamento    della    «sospensione»
dell'alimentazione del ruolo  direttivo  speciale  della  Polizia  di
Stato, ha determinato  una  oggettiva  penalizzazione  del  personale
interessato rispetto a quello dei corrispondenti  ruoli  delle  altre
Forze di polizia, nonche' originato un contenzioso che  ha  investito
anche il  T.A.R.  e  il  Consiglio  di  Stato.  Conseguentemente,  in
attuazione del principio di delega sulla sostanziale  equiordinazione
degli ordinamenti - venuta meno  la  possibilita'  di  alimentare  un
ruolo direttivo speciale superato per tutte le Forze di  polizia  dal
nuovo riordino dei ruoli - con lo schema di decreto, anche al fine di
corrispondere alle aspettative del personale che non ha avuto accesso
da  oltre  15  anni  al  ruolo  direttivo,  quasi  tutto  vicino   al
collocamento a riposo d'ufficio, sono state  introdotte,  accogliendo
le osservazioni e le raccomandazioni della Camera dei Deputati e  del
Senato, nuove misure compensative, al fine di consentire allo  stesso
personale, vincitore del relativo concorso, di accedere  al  ruolo  e
alla qualifica di vice-commissario,  con  decorrenza  dalla  data  di
inizio del primo corso di formazione, fermo restando che gli  effetti
per la progressione in carriera decorrono dall'avvio  dei  rispettivi
periodi di formazione articolati su cinque  annualita'  differite  di
almeno sei mesi l'una dall'altra. Il periodo formativo  e'  preceduto
da un periodo applicativo di un mese decorrente per tutti  dall'avvio
del primo corso di formazione.  La  disciplina  del  nuovo  ruolo  ad
esaurimento, con una dotazione organica superiore a quella del  ruolo
direttivo  speciale,  di  cui   millecinquecento   unita'   riservate
esclusivamente al personale destinatario della disciplina transitoria
di cui al citato art. 25 del decreto legislativo  n.  334  del  2000,
prevede, in particolare, misure compensative anche  per  superare  il
disallineamento  determinatosi  nel   tempo,   quali   le   procedure
semplificate per l'accesso al  ruolo  (concorsi  per  soli  titoli  e
riduzione  della   durata   del   corso   di   formazione),   nonche'
l'accelerazione della progressione in carriera, atteso, tra  l'altro,
che una gran parte degli interessati sono vicini  al  collocamento  a
riposo per limiti di eta' (relazione cit., pag. 16). 
    Il Governo ha quindi riconosciuto che il ritardo nell'istituzione
del  ruolo  direttivo  speciale,  cui  appartiene  la  qualifica   di
vice-commissario,  nella  quale  i  ricorrenti  sono  inquadrati,  ha
penalizzato il personale che gia'  aveva  maturato  i  requisiti  per
accedervi, realizzando al  contempo  una  disparita'  di  trattamento
rispetto agli appartenenti alle altre  Forze  di  polizia  che  hanno
invece  avuto  l'opportunita'  di  progredire  nella   corrispondente
carriera. 
    L'obiettivo dichiarato del  legislatore  delegato  e'  quello  di
pervenire  a  realizzare  la  finalita'  della  legge   delega   alla
sostanziale equiordinazione degli appartenenti alla Polizia di Stato,
in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo direttivo  speciale,
e gli appartenenti alle  altre  Forze  di  polizia  che  hanno  avuto
accesso al ruolo direttivo speciale senza ritardo. 
    Il ritardo in questione e' stato stimato dal  Governo  in  almeno
quindici anni  nella  relazione  allegata  allo  schema  del  decreto
legislativo. 
    I. Preliminarmente il rimettente osserva che le  disposizioni  in
rassegna non si rivolgono a una generalita' indeterminata di persone,
ma a coloro che avevano i requisiti per partecipare  al  concorso  da
bandirsi ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/2000 in
sede di prima applicazione del ruolo direttiva speciale per l'accesso
ai posti del ruolo direttivo ad esaurimento, posti che  non  sono  di
nuova istituzione, ma  corrispondono  alle  vacanze  nelle  dotazioni
organiche nel ruolo dei sovrintendenti, degli ispettori e  nel  ruolo
dei funzionari dovute alla mancata istituzione  del  ruolo  direttivo
speciale  (cfr.   relazione   tecnica   pedissequa   alla   relazione
illustrativa dello schema di decreto  legislativo  n.  95/2017,  pag.
99). 
    Chiaramente,  dunque,  la  disposizione  in  rassegna  detta   la
regolamentazione particolare e concreta e altresi' transitoria  della
situazione giuridica che originato un contenzioso  che  ha  investito
anche il TA.R. e il Consiglio di Stato (relazione di  accompagnamento
allo schema del decreto legislativo n. 95/2017, pag. 16) che fa  capo
ad un numero determinato di persone. 
    L'art. 2, comma 1, lettera t), punto 1, del  decreto  legislativo
n. 95/2017, nella  parte  in  cui  dispone  la  decorrenza  giuridica
dell'inquadramento dei vincitori  del  concorso  per  l'accesso  alla
qualifica di vice-commissario  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento
della Polizia di Stato alla data d'inizio del corso di formazione, e'
chiaramente destinata ad esaurire i suoi effetti con la gestione  dei
concorsi per l'accesso alla qualifica di vice-commissario  del  ruolo
ad esaurimento riservato ad un numero determinato di persone,  ovvero
agli appartenenti del ruolo degli ispettori della  Polizia  di  Stato
che  avevano  i  requisiti  per  partecipare  ai  concorsi   previsti
dall'art. 24 del citato decreto legislativo. 
    La Corte costituzionale ha da tempo affermato che  i  diritti  di
difesa del cittadino, in caso di approvazione con legge  di  un  atto
amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono sacrificati, ma
si  trasferiscono,  secondo  il  regime  di  controllo  proprio   del
provvedimento   normativo   medio    tempore    intervenuto,    dalla
giurisdizione   amministrativa,   nelle   forme   della    rimessione
dell'incidente di costituzionalita',  alla  giustizia  costituzionale
(Corte costituzionale, 16 febbraio 1993, n. 62) che ne  valutera'  il
rispetto dei limiti entro in  quali  e'  consentito  alla  legge,  in
assenza di  una  riserva  di  amministrazione,  di  tener  luogo  del
provvedimento amministrativo e fra detti limiti annovera il  rispetto
del  principio  di  ragionevolezza  e  di  non  arbitrarieta'  (Corte
costituzionale, sentenze 4 maggio 2009, n. 137, 2 aprile 2009, n. 94,
13 luglio 2007, n. 267). 
    Si e' ritenuto infatti che la legittimita'  costituzionale  delle
leggi-provvedimento  deve  essere  valutata  in  relazione  al   loro
specifico  contenuto  e  che,  in  considerazione  del  pericolo   di
disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare  o
derogatorio,   e'   soggetta   ad   uno   scrutinio    rigoroso    di
costituzionalita'  essenzialmente   sotto   i   profili   della   non
arbitrarieta'  e  della  non  irragionevolezza   della   scelta   del
legislatore (Corte costituzionale 4 maggio 2009, n. 137,  e  sentenze
n. 241/2008 e n. 429/2002). 
    Occorre pertanto chiedersi se le misure compensative adottate dal
legislatore delegato sono  ragionevolmente  idonee  a  realizzare  la
sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di  polizia  in
attuazione della delega legislativa e  nel  solco  del  principio  di
uguaglianza sostanziale ex art. 3 della Costituzione. 
    II. Non lo e' a parere  del  rimettente  la  prima  delle  misure
adottate consistente in una dotazione organica superiore a quella del
ruolo direttiva speciale (cfr. relazione citata). 
    Aumentare i posti in organico costituisce una misura che potrebbe
ampliare le chances degli aspiranti di accedere al ruolo ma,  poiche'
la probabilita' presuppone la possibilita'  di  un  certo  risultato,
favorirne l'aumento non colma certo il ritardo, ritenuto penalizzante
dal legislatore delegato, con il  quale  la  stessa  possibilita'  di
avanzamento in carriera viene realizzata. 
    Inoltre le maggiori chances  conseguenti  al  maggior  numero  di
posti da coprirsi mediante concorso attengono alla  fase  concorsuale
non gia' all'inquadramento di coloro che ne sono risultati vincitori,
inquadramento che avviene comunque con un ritardo di  oltre  quindici
anni, rispetto agli appartenenti alle altre Forze di polizia. 
    II.I. Nessuna utilita' ha poi l'aumento della dotazione  organica
per coloro che avrebbero superato  (non  lo  si  puo'  escludere)  il
concorso, ove tempestivamente indetto per l'accesso alla qualifica di
vice-commissario del ruolo direttivo speciale stabilita  dal  decreto
legislativo n. 334/2000. 
    Infatti  solo  escludendo  irragionevolmente  tale   eventualita'
potrebbe apparire verosimile che un aumento dei  posti  determini  un
aumento generalizzato di chances  per  tutti  gli  appartenenti  alla
Polizia di Stato che furono penalizzati dalla mancata  indizione  dei
concorsi. 
    In altri termini, considerato  che  e'  piu'  probabile  che  una
procedura concorsuale si concluda con l'assegnazione dei posti  messi
a concorso che non il contrario, deve anche ammettersi che per coloro
che avrebbero potuto superare la selezione - e fra  questi  non  puo'
escludersi che avrebbero potuto  esservi  i  ricorrenti  -  l'aumento
della dotazione organica  non  puo'  essere  considerata  un'utilita'
compensativa. 
    La disposizione  in  rassegna  non  appare  quindi  in  grado  di
superare il vaglio di ragionevolezza - da condursi in  concreto  data
la sua natura sostanzialmente provvedimentale - in quanto  essa  pone
misure  compensative  la  cui  utilita'  e'  del  tutto  ipotetica  e
indimostrata a fronte di  una  perdita  certa  -  il  disallineamento
determinatosi nel tempo rispetto ai corrispondenti ruoli delle  altre
Forze di polizia - subita dal personale destinatario della disciplina
transitoria di cui al citato art. 25 del decreto legislativo  n.  334
del 2000 che mai fu avviato alle procedure concorsuali per  l'accesso
al ruolo direttivo speciale. 
    II.II. Lo stesso e' a dirsi  per  le  procedure  semplificate  di
accesso al ruolo perche', per  potersi  affermare  che  le  aumentate
chances di accesso al ruolo costituiscono un'utilita' certa per tutti
coloro che vi accedono con un ritardo di quindici anni,  occorrerebbe
affermare - irragionevolmente  -  che  nessuno  sarebbe  riuscito  ad
accedervi  con  le  procedure  originarie  stabilite  di  regolamenti
attuativi del decreto legislativo n. 334/2000. 
    Ne consegue che le misure che il legislatore  delegato  considera
compensative  e  tali  da  emendare  la  penalizzazione  subita   dal
personale della Polizia di Stato, sono in realta' misure neutre e del
tutto incerte nelle premesse  e  nell'esito,  che  non  hanno  alcuna
idoneita' a colmare il divario conseguente al conclamato ritardo  che
invece e' certo e riconosciuto. 
    L'accelerazione della progressione in carriera  nelle  qualifiche
del  vice-commissario,  commissario  e  commissario  capo,  parimenti
indicato nella relazione fra le misure compensative, costituisce  una
deroga al sistema di accesso alle corrispondenti qualifiche del ruolo
ordinario  dei  funzionari  risultante  dalle  modifiche   introdotte
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 95/2017 all'ordinamento  della
Polizia di Stato. 
    Tuttavia non appare al rimettente che la riduzione attuale e  per
il  futuro  dei  tempi  di  avanzamento  in  carriera  possa   essere
considerata una misura compensativa della perdita dovuta  al  ritardo
delle occasioni passate di progressione. 
    Non lo e' di certo per i ricorrenti i quali lamentano la  perdita
assoluta della possibilita'  di  avere  accesso  senza  ritardo  alla
qualifica iniziale del  ruolo  direttivo  speciale  equivalente  alla
qualifica inziale del ruolo direttivo ad esaurimento. 
    Per loro, che occupavano la posizione  apicale  del  ruolo  degli
ispettori e avevano dunque maturato i  requisiti  per  accedere  alla
qualifica  di  vice-commissario  per  le  annualita'  2001-2005,   la
progressione in carriera coincide istantaneamente con la promozione a
vice-commissario dalla qualifica apicale del ruolo degli ispettori. 
    E' dunque con riferimento al tempo di detta promozione  -  allora
possibile,  sussistendone  le  condizioni  sul  piano   normativo   e
organizzativo (istituzione  del  ruolo  ricognizione  degli  organici
adozione dei regolamenti per l'espletamento del  concorso,  scansione
annuale dei concorsi) -  che  deve  valutarsi  l'adeguatezza  di  una
misura compensativa. 
    Chiaramente l'aver riconosciuto da parte del Governo  un  ritardo
di quindici anni  nell'indizione  del  concorso  per  l'accesso  alla
posizione inziale del ruolo dei funzionari, id est ruolo direttiva, e
l'avervi  posto  rimedio  istituendo  ora,  ma  non  per  allora,  il
corrispondente ruolo direttivo ad esaurimento, e'  incompatibile  con
la stessa ipotesi di accelerazione della  progressione  in  carriera,
apprezzabile come avanzamento  in  tempi  ridotti  da  una  posizione
iniziale ad una superiore, ma costituisce viepiu' una  contraddizione
se, come in specie, permangono gli effetti del  ritardo  nell'approdo
alla posizione inziale. 
    E'  nella  stessa  relazione  di   accompagnamento   al   decreto
legislativo che si trova conferma del fatto che la lesione subita dai
ricorrenti non e' redimibile con l'accelerazione  della  progressione
in carriera laddove viene rilevato che una gran parte di  coloro  che
avevano i requisiti per accedere al  ruolo  direttivo  speciale  sono
prossimi al collocamento a riposo. 
    III. Infine le misure compensative predette appaiono, alla  prova
di resistenza, inefficaci in concreto e tali da  porsi  in  contrasto
con  il  principio  di  buon  andamento  di  cui  all'art.  97  della
Costituzione, al quale il legislatore  e'  vincolato  tanto  piu'  se
autore, come in specie, di una norma-provvedimento. 
    La legge n. 124/2015 e il successivo decreto delegato n. 177/2016
hanno soppresso il Corpo forestale dello Stato e  hanno  disposto  il
trasferimento degli appartenenti ai relativi ruoli nelle altre  Forze
di polizia (art. 12 del decreto  legislativo  n.  177/2016)  in  data
precedente all'emanazione del decreto legislativo n. 95/2017. 
    Il riconosciuto divario nella progressione in carriera fra coloro
che avevano i requisiti per accedere  al  soppresso  ruolo  direttivo
speciale nella Polizia di stato - che per oltre  quindici  anni  sono
stati privati di tale opportunita' -  e  gli  appartenenti  al  Corpo
forestale dello  Stato  per  i  quali  detto  ruolo  fu  istituito  e
alimentato senza ritardo,  comporta  che  un  appartenente  al  Corpo
forestale,  il  quale  abbia  percorso  i  gradi  di  detta  carriera
transitando nei ruoli della Polizia di Stato,  potrebbe  sopravanzare
per grado e anzianita' coloro che, se non vi fosse stato  il  ritardo
in  questione,  si  troverebbero  in  posizione  equiparata  o  anche
superiore, considerato il lungo lasso di tempo inutilmente  trascorso
durante il quale essi avrebbero potuto progredire nella carriera. 
    Il  sopravanzamento  ab  externo  di  un  dipendente  del   Corpo
forestale - che aveva la stessa  qualifica  di  un  dipendente  della
Polizia  di  Stato,  ma,  al  contrario  di  questo,  ha   avuto   la
possibilita' di accedere alla posizione iniziale del ruolo  direttivo
speciale - appare chiaramente un vistoso effetto distorsivo derivante
dalla mancata attuazione del ruolo direttivo speciale  nella  Polizia
di Stato. 
    IV. Come detto lo stesso legislatore delegato ha ritenuto  iniquo
l'effetto di disallineamento determinatosi nel tempo per il personale
destinatario della disciplina transitoria di cui al  citato  art.  25
del decreto legislativo n. 334 del  2000  (vedasi  relazione  citata,
pag. 16) rispetto agli appartenenti alle diverse Forze di polizia che
hanno avuto l'occasione di progredire in carriera  con  l'accesso  al
ruolo direttivo speciale. 
    Proprio al fine di evitare,  per  il  personale  appartenente  al
Corpo  della  polizia  penitenziaria,   analogo   disallineamento   e
scavalcamenti interni, conseguenti alle diverse  anzianita'  maturate
in qualifiche iniziali equivalenti di altri corpi  in  ragione  delle
differenze ordinamentali, l'art. 44, comma 21 del decreto legislativo
n. 95/2017 ha previsto, per ottocentonovantotto unita'  di  personale
«disallineato»,  che  la  decorrenza  giuridica   della   nomina   e'
anticipata al 31 dicembre 2000 (cfr. relazione di accompagnamento del
decreto legislativo n. 95/2017, pag. 84). 
    Sebbene il legislatore non sia vincolato ad  applicare  identiche
misure per rimuovere analoghe sperequazioni, la Corte  costituzionale
ha tuttavia ritenuto che quando vi e' la  possibilita'  di  scegliere
fra piu' mezzi per realizzare l'obiettivo  indicato  nella  legge  di
delegazione, la soluzione adottata deve rispettare  il  canone  della
ragionevolezza (sentenza n. 59/2016) sotto il profilo, rilevante  nel
caso in esame, dell'esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori
di giustizia e di equita' (sentenze n. 264/1994 e n. 51/1994). 
    Alla luce di detti principi appare al collegio, non  ragionevole,
per intrinseca contraddittorieta', aver adottato  misure  perequative
diverse e non parimenti efficaci, per porre  rimedio  alle  stesse  -
quanto agli effetti - situazioni di disparita'  di  trattamento,  con
simultanea lesione anche del  principio  di  imparzialita'  declinato
dall'art. 97 della Costituzione, poiche' altre piu' efficaci  misure,
previste per ricondurre  ad  equita'  il  disallineamento  di  alcune
situazioni soggettive, non sono estese ad altre ad esse comparabili e
cio'  anche  in  contrasto  con  la  tradizione  normativa  (cfr.  in
proposito Corte costituzionale n. 340/2007) applicata dal legislatore
in casi  analoghi  che  hanno  superato  il  vaglio  di  legittimita'
costituzionale  proprio  in  considerazione   dei   sottesi   intenti
correttivi delle  sperequazioni  derivanti  dalle  diverse  normative
(Corte costituzionale n. 314/1994). 
    V.  Ulteriore  conferma   del   fatto   che   la   retrodatazione
dell'inquadramento ai soli fini giuridici e' comunque una  misura  ad
efficacia  transitoria  compatibile  con  il  buon  andamento   della
pubblica amministrazione, ragionevolmente  percorribile  se  consente
anche di ristabilire l'uguaglianza sostanziale  nel  trattamento  dei
pubblici dipendenti ai quali e' stata  preclusa  la  progressione  in
carriera in condizioni di parita' rispetto ai  pari  qualifica  degli
altri Corpi di polizia, si coglie nell'art. 20-quater,  comma  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337  (come
modificato dall'art. 1, comma 2, lettera m) del  decreto  legislativo
n. 95/2017) che ammette la  decorrenza  dell'inquadramento  giuridico
nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti  tecnici  della
Polizia di Stato dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello  nel
quale si sono verificate le vacanze (comma  1),  decorrenza  che  ben
potrebbe essere retroattiva in ragione del tempo in cui le vacanze in
organico si sono verificate. 
    VI. Il rimettente trae poi ulteriori argomenti  indicativi  della
non   manifesta   infondatezza   della   prospettata   questione   di
costituzionalita', in relazione alla violazione del  principio  della
sostanziale  equiordinazione  posto  dalla  legge  di  delegazione  e
dell'art. 3 della Costituizione, nel parere sullo schema del  decreto
legislativo n. 95/2017, reso dalle Commissioni  parlamentari  riunite
affari costituzionali e difesa  -Resoconto  sommario  n.  13  del  11
maggio 2017. 
    Il parere si chiude con la seguente raccomandazione  al  Governo:
c) valuti il Governo, anche in  un  secondo  momento  e  con  risorse
aggiuntive, di tenere conto della posizione  giuridica  differenziata
in cui si e' venuto a trovare il personale della Polizia di Stato che
alla  data  del  31  agosto  1995  rivestiva  una  delle   qualifiche
dell'originario ruolo degli ispettori e alla data del 1° gennaio 2017
prestava servizio con la qualifica di  ispettore  superiore  s.u.p.s.
«sostituto commissario» e che per effetto della mancata indizione dei
concorsi ex art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,
e' risultato privato della possibilita' di progredire gerarchicamente
nel superiore ruolo direttivo, come invece regolarmente avvenuto  per
il personale degli altri Corpi di polizia civili e militari e per  le
Forze armate, prevedendo altresi' che, a  seguito  del  concorso  per
titoli, acceda integralmente e direttamente,  anche  in  sovrannumero
riassorbibile rispetto  alle  millecinquecento  unita'  indicate  (le
trecento ulteriori alle  millecinquecento  sono  destinate  a  sanare
altra posizione soggettiva), alla qualifica di commissario  capo  del
ruolo direttivo ad  esaurimento,  con  decorrenza  giuridica  dal  1°
gennaio 2017 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2018,  ed  avviato
alla frequenza di un corso di aggiornamento non superiore a tre mesi,
da effettuare in modalita' e-learning. 
    Il Parlamento ha  in  sostanza,  da  un  lato,  considerato  come
differenziata  la  posizione  degli  appartenenti  al   ruolo   degli
ispettori  della  Polizia  di  Stato  in  conseguenza  della  mancata
indizione dei concorsi ex art. 25 del decreto legislativo  5  ottobre
2000, n. 334, e della conseguente privazione  della  possibilita'  di
progredire  gerarchicamente  nel   superiore   ruolo   direttivo   e,
dall'altro, ha ritenuto che, tra le misure compensative,  il  Governo
dovesse altresi'  valutare  di  prevedere  per  coloro  che,  come  i
ricorrenti,  appartenevano  al  ruolo  degli   ispettori,   l'accesso
diretto, per saltum e con retrodatazione  giuridica,  alla  qualifica
apicale (commissario capo) del ruolo  direttivo  ad  esaurimento  dei
commissari  che  si  articola,  come  detto,  nella   qualifiche   di
vice-commissario, commissario e commissario capo. 
    Il Governo, che pure nella  relazione  di  accompagnamento  (pag.
17), piu' volte citata, afferma di aver accolto le osservazioni e  le
raccomandazioni della Camera dei deputati e del Senato, non  ha  dato
seguito all'invito del  Parlamento  delegante,  ma  ha  previsto,  al
contrario e non ragionevolmente  a  parere  del  rimettente,  che  la
stessa decorrenza dell'inquadramento  nella  qualifica  iniziale  del
ruolo direttivo ad  esaurimento  (vice-commissario)  coincidesse  con
l'inizio del corso di formazione, di fatto applicando alla  posizione
differenziata degli appartenenti alla  qualifica  apicale  del  ruolo
degli  ispettori  della  Polizia  di  Stato  il  normale  regime   di
progressione  in  carriera  di  tutti   i   dipendenti   pubblici   e
riconducendo nell'alveo  della  gestione  ordinaria  di  un  concorso
pubblico la progressione  in  carriera  di  coloro  che  invece  sono
riconosciuti titolari di una posizione differenziata meritevole, come
tale, di un trattamento differenziato  ai  sensi  dell'art.  3  della
Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo  -  L'Aquila,
visti gli articoli 134, 136 e 137 della Costituzione, l'art. 1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 e  l'art.  23,  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera t), punto 1
del decreto  legislativo  n.  95/2017  per  violazione  dell'art.  8,
lettera  a)  della  legge  n.  124/2015  (legge  di  delegazione)   e
mediatamente dell'art. 76 della Costituzione, nonche' per  violazione
degli articoli 3 e 97 della Costituzione; 
    Rimette per l'effetto la questione alla Corte costituzionale  per
le determinazioni di competenza; 
    Sospende il giudizio in corso fino  all'esito  della  definizione
della questione incidentale di costituzionalita'; 
    Dispone che la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Dispone che all'esito il fascicolo sia trasmesso,  con  le  prove
delle avvenute notifiche e comunicazioni, alla Corte costituzionale; 
    Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. 
    Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno  19
dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati: 
        Antonio Amicuzzi, Presidente; 
        Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere; 
        Maria Colagrande, primo referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Amicuzzi 
 
 
                                              L'estensore: Colagrande