MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 3 maggio 2019 

Modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante «Criteri  e
modalita' per l'erogazione, l'anticipazione  e  la  liquidazione  dei
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per  lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163». (19A03765) 
(GU n.138 del 14-6-2019)

 
                       IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante: «Istituzione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171,  recante:  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, a norma
dell'art. 16, comma 4, del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive  modificazioni,
recante: «Nuova disciplina degli  interventi  dello  Stato  a  favore
dello spettacolo»; 
  Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  aprile  2003,   n.   82,   recante:
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  contributi  in  favore  delle
attivita' dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante: «Disposizioni  in
materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3; 
  Visto il regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni,  recante:  «Testo  unico  delle  leggi   di   pubblica
sicurezza», e in particolare l'art. 69; 
  Visto il regio decreto-legge 4  ottobre  1935,  n.  1882,  recante:
«Istituzione   della   Regia   Accademia   di    arte    drammatica»,
successivamente denominata Accademia  nazionale  di  arte  drammatica
«Silvio D'Amico»; 
  Visto il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  e  successive
modificazioni,   recante:   «Approvazione   del    regolamento    per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773  delle  leggi  di
pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 141,  comma  1,  lettera
d); 
  Visto l'art. 2423 del codice civile, concernente la  redazione  del
bilancio; 
  Visto il decreto legislativo  7  maggio  1948,  n.  1236,  recante:
«Istituzione dell'Accademia nazionale di danza»; 
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive  modificazioni,
recante: «Nuovo ordinamento  degli  enti  lirici  e  delle  attivita'
musicali»; 
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337,  recante:  «Disposizioni  sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»; 
  Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390, «Provvedimenti per i  circhi
equestri e lo spettacolo viaggiante»; 
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37,  recante:  «Provvedimenti  a
favore dei circhi equestri»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  gennaio  1998,  n.  3,  recante:
«Riordino degli organi collegiali operanti presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  dello  spettacolo,  a  norma
dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e in particolare l'art. 4, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19,  e  successive
modificazioni,  recante  «Trasformazione   dell'ente   pubblico   "La
Biennale  di  Venezia"  in  persona  giuridica   privata   denominata
"Fondazione La Biennale di Venezia"»; 
  Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20,  e  successive
modificazioni,  recante:  «Trasformazione  in  fondazione   dell'ente
pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e  successive  modificazioni,  recante:  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il  riordino
degli organismi  operanti  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  18  maggio  2007,  e
successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  sicurezza   per   le
attivita' di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2010,  n.  64,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  giugno  2010,   n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali»
ed in particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20; 
  Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parita' di accesso agli organi  di  amministrazione  e  di  controllo
delle societa' quotate in mercati regolamentati»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
26 ottobre 2011,  recante:  «Criteri  e  modalita'  straordinarie  di
erogazione di contributi in favore delle attivita'  dello  spettacolo
dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile
2009, in corrispondenza degli stanziamenti del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,
recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il
rilancio dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  siano  rideterminati   i   criteri   per
l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   10   febbraio   2014,   recante:
«Rideterminazione del numero dei componenti degli  organi  collegiali
operanti presso la Direzione generale per il cinema  e  la  Direzione
generale per lo  spettacolo  dal  vivo  ai  sensi  dell'art.  13  del
decreto-legge 8 agosto 2013,  n.  91,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112»; 
  Visto l'art. 24, comma 3-sexies del decreto-legge 24  giugno  2016,
n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2016,  n.
160; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  luglio  2017   e   successive
modificazioni,  recante:  «Criteri  e  modalita'  per   l'erogazione,
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo  dal
vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163»; 
  Tenuto conto del fatto che il Comune dell'Aquila  ha  rappresentato
nel 2018  il  permanere  delle  difficolta'  operative  e  logistiche
risultanti  dall'evento  sismico  del  2009  per  gli  organismi   di
spettacolo che ivi hanno sede legale; 
  Ritenuto di dover modificare la disposizione di  cui  all'art.  49,
comma 4,  del  decreto  ministeriale  27  luglio  2017  e  successive
modificazioni, al fine di garantire agli organismi di spettacolo  che
hanno sede legale  a  L'Aquila  e  provincia  il  raggiungimento  dei
livelli contributivi del 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai  sensi  dell'art.
1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nella seduta del 17
aprile 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
                   Modifiche all'art. 49, comma 4, 
               del decreto ministeriale 27 luglio 2017 
 
  1. All'art. 49, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017  e
successive modificazioni citato  in  premessa,  per  le  ragioni  ivi
specificate, l'inciso finale: «,  ad  accezione  di  quanto  previsto
all'art. 2, comma 1, secondo periodo», e' soppresso ed e'  sostituito
dal seguente «, al fine di garantire agli organismi di spettacolo che
hanno sede legale  a  L'Aquila  e  provincia  il  raggiungimento  dei
livelli contributivi del 2017.». 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione e  successivamente  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 maggio 2019 
 
                                                Il Ministro: Bonisoli 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2019 
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politiche sociali, reg.ne prev. n. 1679