N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 maggio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6  maggio  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia ed urbanistica - Norme della Regione Piemonte  -  Disciplina
  dei complessi ricettivi  all'aperto  e  del  turismo  itinerante  -
  Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento  di  campeggi,
  villaggi turistici e aree per  il  turismo  itinerante  -  Campeggi
  temporanei o mobili - Interventi  di  manutenzione  o  sostituzione
  delle strutture amovibili esistenti - Disciplina. 
Edilizia ed urbanistica - Norme della Regione Piemonte  -  Disciplina
  dei complessi ricettivi  all'aperto  e  del  turismo  itinerante  -
  Regolamento di attuazione della Giunta regionale -  Disciplina  dei
  requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonche'  dei
  requisiti  minimi  igienico-sanitari   e   delle   condizioni   per
  l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili nonche' delle  aree
  adibite a garden sharing. 
- Legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei
  complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante),  art.  9,
  commi 1 e 2, e 19, comma 1, [lettere e) ed f)]. 
(GU n.25 del 19-6-2019 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F.
80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale
dello Stato (C.F. 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c.
per il ricevimento degli atti  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  e
presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12  -
ricorrente; 
    Contro la Regione  Piemonte,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta  regionale  in  carica  intimata  per   la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2,  e  dell'art.
19 della  legge  regionale  Piemonte  n.  5  del  22  febbraio  2019,
pubblicata nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019, recante «Disciplina dei
complessi  ricettivi  all'aperto  e  del  turismo  itinerante»,   per
violazione degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Costituzione. 
 
                                Fatto 
 
    Con la legge n.  5  del  2019  la  Regione  Piemonte  ha  dettato
disposizioni in tema di complessi ricettivi all'aperto e  di  turismo
itinerante. In particolare, i  primi  due  commi  dell'art.  9  della
predetta legge,  rubricato:  «Disposizioni  urbanistico-edilizie  per
l'insediamento di campeggi, villaggi turistici ed aree per il turismo
itinerante»,  prevedono  che:  «1.   L'insediamento   dei   complessi
ricettivi all'aperto, ad esclusione dei campeggi temporanei o  mobili
di cui all'art. 6, comma  5,  e'  consentito  unicamente  nelle  aree
destinate a fini  turistico-ricettivi,  specificatamente  individuate
dai piani regolatori comunali o intercomunali e in  conformita'  alle
disposizioni normative vigenti in materia urbanistica,  di  sicurezza
idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali  e
biodiversita', della Rete  Natura  2000,  nonche'  alle  disposizioni
della legge regionale 5 dicembre 1977,  n.  56  (Tutela  ed  uso  del
suolo)  e  degli   strumenti   di   pianificazione   territoriale   e
paesaggistica regionali, ed e' soggetto al rilascio di un permesso di
costruire,  nonche'  al  pagamento  degli  oneri  di   urbanizzazione
primaria e secondaria  e  ai  costi  di  costruzione  (sottolineatura
aggiunta: n.d.r.). 
    2. Sono soggette, altresi', al rilascio del permesso di costruire
di cui al comma 1 le strutture di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera
c). Non sono soggette al suddetto permesso le  installazioni  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f) e g),  a  condizione  che  il
progetto  licenziato  con  il  permesso  di  costruire  comprenda   e
rappresenti puntualmente la  disposizione  delle  piazzole  ospitanti
tali installazioni. Le installazioni di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettere d), ad eccezione delle case mobili o mobil home, e) ed f) non
costituiscono interventi rilevanti sotto  l'aspetto  paesaggistico  e
non richiedono autorizzazione paesaggistica. Le installazioni di  cui
all'art. 5, comma 1, lettere d), limitatamente  alle  case  mobili  o
mobil  home,  e  g)  non  costituiscono  interventi  rilevanti  sotto
l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica
limitatamente agli interventi di cui al punto A. 27  dell'allegato  A
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,  n.  31
(regolamento  recante   individuazione   degli   interventi   esclusi
dall'autorizzazione   paesaggistica   o   sottoposti   a    procedura
autorizzatoria semplificata)». 
    L'art. 19 della predetta legge regionale, rubricato: «Regolamento
di attuazione», dispone tra l'altro che: «La Giunta  regionale  [...]
adotta,  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente legge, un regolamento che disciplina: 
        [omissis] 
        e) i requisiti localizzativi,  urbanistici,  tecnico-edilizi,
nonche' i requisiti minimi  igienico-sanitari  e  le  condizioni  per
l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di  cui  all'art.  6,
comma 5; 
        f) i requisiti localizzativi,  urbanistici,  tecnico-edilizi,
nonche' i requisiti minimi  igienico-sanitari  e  le  condizioni  per
l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'art. 7; 
    [omissis]». 
    Le suddette disposizioni  presentano  profili  di  illegittimita'
costituzionale nella parte in cui non garantiscono il rispetto  delle
norme statali relative alla tutela del  patrimonio  culturale  e  del
paesaggio. Esse meritano di essere percio' censurate per  i  seguenti
motivi di 
 
                               Diritto 
 
        1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi  1  e  2,
della legge regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019,  pubblicata
nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019 per violazione degli articoli  9  e
117, secondo comma,  lettera  s),  Costituzione,  in  relazione  agli
articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed
agli allegati A (punti A.17 ed A.27) e B (punti 13.25  e  23.26)  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del  2017  (regolamento
recante individuazione degli interventi  esclusi  dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria  semplificata).
Secondo la giurisprudenza di codesta Corte costituzionale,  le  norme
regionali che disciplinano le strutture ricettive temporanee e mobili
non  possono  prescindere  dalla  rilevanza  paesaggistica  e  devono
rispettare le disposizioni stabilite in  materia  dalla  legislazione
statale (cfr. Corte costituzionale, n. 119 del  2016).  Nel  caso  di
specie questi principi risultano violati. 
    In particolare, il primo comma dell'art. 9 della legge  regionale
Piemonte n. 5 del 2019 sottrae l'insediamento dei campeggi temporanei
o mobili previsti dall'art. 6, comma 5  (e  cioe'  di  quelli  aventi
finalita' sociali, ricreative, culturali e sportive), al rispetto dei
piani regolatori comunali o intercomunali  che  individuano  le  aree
destinate a fini turistico-ricettivi e delle  disposizioni  normative
in materia paesaggistica; in  tal  modo,  tali  insediamenti  possono
essere consentiti dal Comune ai sensi del predetto art. 6,  comma  5,
anche al di fuori di tali aree e senza il rispetto delle disposizioni
in materia paesaggistica. Cio' comporta che le  strutture  in  esame,
anche quando rientrano in zone tutelate, non sono soggette ad  alcuna
verifica di compatibilita' con le imprescindibili esigenze di  tutela
del patrimonio culturale, in contrasto con quanto disposto in materia
di autorizzazione dall'art. 146 del decreto  legislativo  n.  42  del
2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e con  le
disposizioni contenute negli allegati A (punti  A.17  ed  A.27)  e  B
(punti 13.25 e 23.26) del decreto del Presidente della Repubblica  n.
31 del 2017, che prevedono forme di esenzione  o  di  semplificazione
procedurale. 
    Ad analoghe censure si espone il secondo  comma,  terzo  periodo,
del predetto art. 9, che considera non rilevanti dal punto  di  vista
paesaggistico,  e  percio'  sottratti  al  regime  di  autorizzazione
disciplinato dall'art.  146  del  codice,  le  installazioni  di  cui
all'art. 5, lettera f), e cioe'  le  «strutture  edilizie  leggere  o
manufatti», sebbene nessuna esenzione  di  tal  genere  sia  prevista
dalla disciplina statale di riferimento, contenuta nell' art. 149 del
decreto legislativo n. 42 del 2004 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n.  31  del  2017,  finalizzata  all'ottimale  tutela  del
paesaggio ai sensi dell'art. 9 della Costituzione. 
    Costituzionalmente illegittima e' anche la disposizione contenuta
nel quarto periodo del secondo comma del citato art. 9,  secondo  cui
non sono rilevanti dal punto di vista paesaggistico, e non richiedono
quindi autorizzazione ex art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004,
le installazioni di cui all'art. 5, lettera g), e cioe' le  strutture
per il soggiorno diurno degli ospiti, conformi al regolamento interno
della struttura ricettiva, funzionali al  completo  utilizzo  e  alla
protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in  ogni
momento (c.d. «preingressi»), limitatamente agli interventi di cui al
punto A.27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica
n. 31/2017. Anche in questo caso la norma contrasta con la  normativa
statale di  riferimento,  a  cui  la  disciplina  regionale  si  deve
uniformare  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Costituzione,  per  assicurare  la  migliore  tutela  del  patrimonio
culturale e  paesaggistico.  Infatti,  ne'  l'art.  149  del  decreto
legislativo n. 42/2004, ne' il richiamato punto A.27 dell'allegato  A
al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017  prevedono  una
simile  esenzione.   In   particolare,   il   predetto   punto   A.27
dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017
esclude  dall'autorizzazione  gli  «interventi  di   manutenzione   o
sostituzione,  senza  ampliamenti   dimensionali,   delle   strutture
amovibili  esistenti  situate  nell'ambito  di  strutture   ricettive
all'aria aperta gia' munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti
nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e
delle finiture esistenti»; in tale ambito non rientra  la  disciplina
dei «preingressi» desumibile dal combinato disposto dagli articoli 5,
comma 2, lettera g) e 9, comma 2, della  legge  regionale  in  esame,
perche' il progetto a costruire, a cui l'autorizzazione paesaggistica
fa riferimento, non illustra necessariamente tutte le  installazioni,
ma  soltanto  la  «disposizione   delle   piazzole   ospitanti   tali
installazioni» (cfr. art. 9, comma 2, secondo  periodo,  della  legge
regionale Piemonte n.  5  del  2019).  Pertanto,  gli  interventi  di
manutenzione o sostituzione per i quali il legislatore  regionale  ha
escluso l'autorizzazione non si identificano con quelli per  i  quali
la norma statale prevede  l'esonero,  che  riguardano  solo  elementi
amovibili di cui nel  progetto  originario  siano  gia'  puntualmente
identificati caratteristiche morfo-tipologiche, materiali e finiture. 
    In   tal   modo   la   legge   regionale    consente    l'esonero
dall'autorizzazione  per  interventi  non  descritti   nel   progetto
originario, ampliando le ipotesi  di  esonero  previste  dalla  legge
statale, riducendo il livello di tutela in violazione dell'art.  117,
comma 2, lett.s) Costituzione. 
    2. Illegittimita' costituzionale dell'art.  19,  comma  1,  della
legge della Regione Piemonte n. 5  del  2019,  per  violazione  degli
articoli 9  e  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Costituzione,  in
relazione alle parti II e III del decreto legislativo n. 42/2004,  ed
in particolare all'art. 135 e agli articoli  143  e  ss.  del  citato
decreto legislativo. 
    L'art. 19, comma 1, della legge regionale in  esame  prevede  che
«La  Giunta  regionale  [...]  adotta,   entro   centottanta   giorni
dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  un  regolamento  che
disciplina: 
        [omissis] 
        e) i requisiti localizzativi,  urbanistici,  tecnico-edilizi,
nonche' i requisiti minimi  igienico-sanitari  e  le  condizioni  per
l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di  cui  all'art.  6,
comma 5; 
        f) i requisiti localizzativi,  urbanistici,  tecnico-edilizi,
nonche' i requisiti minimi  igienico-sanitari  e  le  condizioni  per
l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'art. 7; 
    [omissis]». 
    Tale regolamento si riferisce non solo a requisiti  di  carattere
prestazionale, ma anche ad aspetti tecnico-edilizi. Infatti la  legge
regionale  opera  numerosi  richiami  al  predetto  regolamento   per
definire   i   requisiti   (anche   di   carattere   dimensionale   e
localizzativi)  degli  insediamenti.  Si   possono   richiamare,   in
proposito, l'art. 4, comma 2, della legge regionale in esame, che  fa
riferimento al precedente  comma  1,  che  tratta  anche  di  «locali
accessori»; l'art. 5, comma  2,  che  si  riferisce  alle  casistiche
definite al precedente comma 1, tra cui rientrano  «unita'  abitative
fisse», «mezzi mobili», «strutture edilizie leggere  e  manufatti»  e
«preingressi»; l'art. 6, comma 7, che concerne «campeggi»,  «villaggi
turistici»  e  «locali»;  l'art.  7,  comma  4,  che   si   riferisce
all'allestimento di «aree adibite a garden sharing»; l'art. 8,  comma
6, interessa, tra l'altro, la «realizzazione di apposite aree per  la
ricettivita' all'aperto» di cui al precedente comma 1.  Tutte  queste
disposizioni  affidano  infatti  al  regolamento  la  disciplina   di
requisiti tecnico-edilizi di strutture che rilevano certamente  quali
opere o interventi. Pertanto, il regolamento di cui trattasi  attiene
anche alle modalita' realizzative di strutture che, costituendo tutte
opere o interventi, sono  capaci  di  incidere  dal  punto  di  vista
territoriale   ed   hanno   conseguente   rilevanza    culturale    e
paesaggistica. 
    Cio' premesso, si rileva che le predette  disposizioni  dell'art.
19 della legge  regionale  in  esame,  non  contengono  un  esplicito
richiamo  ai  requisiti  di  compatibilita'  con  le  imprescindibili
esigenze di tutela del patrimonio culturale, che sono garantite dalle
previsioni e dalle prescrizioni delle  parti II  e  III  del  decreto
legislativo n. 42/2004, ed  in  particolare  dalle  disposizioni  del
Piano paesaggistico regionale previsto dagli articoli 135 e 143 e ss.
La  norma  qui  censurata  non  assicura  dunque  il  rispetto  della
disciplina di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico imposta
dalla normativa statale richiamata, in guisa  che  essa  si  pone  in
contrasto con i principi desumibili dagli articoli 9 e 117, comma  2,
lettera s), Costituzione.  
    Per questi  motivi  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
propone  il  presente  ricorso  e  confida  nell'accoglimento   delle
seguenti conclusioni. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli articoli 9, commi  1  e  2,  e  19
della legge regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019,  pubblicata
nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019, recante «Disciplina dei  complessi
ricettivi all'aperto e del turismo itinerante», per violazione  degli
articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Costituzione. 
    Si riproducono: 
        1. copia della legge regionale impugnata; 
        2. copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 18 aprile 2019, recante la determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa. 
    Roma, 26 aprile 2019 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Guida