N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 maggio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  maggio  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Polizia mortuaria - Norme della Regione  Lombardia
  - Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attivita'
  funebre - Funzioni degli ufficiali di  stato  civile  relativamente
  all'accertamento della morte e alla  cremazione  e  dispersione  di
  ceneri - Utilizzo di cadaveri o parti anatomiche riconoscibili  per
  finalita' di studio, ricerca o insegnamento - Istituzione  di  case
  funerarie  -  Previsione  di   trattamenti   di   tanatocosmesi   -
  Qualificazione  del  centro  servizi  quale  impresa   che   svolge
  attivita' funebre - Autorizzazione del Comune  alla  costruzione  e
  uso di aree per la sepoltura di animali d'affezione  -  Tumulazione
  nei loculi areati - Previsioni sul trasporto di cadaveri - Facolta'
  di devolvere la gestione e manutenzione  dei  cimiteri  a  soggetti
  pubblici  o  privati  -  Facolta'   del   Comune   di   autorizzare
  l'edificazione  di  cappelle   private   fuori   dal   cimitero   -
  Autorizzazione dell'Agenzia  di  Tutela  della  Salute  (ATS)  alla
  soppressione di cimiteri - Facolta' di tumulare nel proprio  loculo
  o nella tomba di famiglia i resti degli animali di affezione. 
- Legge della Regione Lombardia 4  marzo  2019,  n.  4  [Modifiche  e
  integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009,  n.  33  (Testo
  unico delle leggi regionali in materia di sanita'): abrogazione del
  Capo III "Norme in materia di  attivita'  e  servizi  necroscopici,
  funebri e cimiteriali" del Titolo VI e introduzione del  Titolo  VI
  bis "Norme  in  materia  di  medicina  legale,  polizia  mortuaria,
  attivita' funebre"], art. 1. 
(GU n.25 del 19-6-2019 )
    Ricorso per la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice
fiscale n. 97163520584), in persona  del  Presidente  p.t.,  ex  lege
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello  Stato  (codice
fiscale n. 80224030587) presso i cui  uffici  domicilia  ex  lege  in
Roma,   via   dei   Portoghesi   n.   12,   fax   06-96514000,    pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Nei  confronti  dalla  Regione  Lombardia  (codice   fiscale   n.
80050050154), con sede in Milano, piazza Citta' di Lombardia n. 1, in
persona  del  Presidente  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della legge regionale n.  4  del  2019,
recante «Modifiche e integrazioni alla legge  regionale  30  dicembre
2009, n.  33  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di
sanita'): abrogazione del Capo III «Norme in materia di  attivita'  e
servizi  necroscopici,  funebri  e  cimiteriali»  del  Titolo  VI   e
introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina  legale,
polizia mortuaria, attivita'  funebre»,  pubblicata  sul  BUR  n.  10
dell'8 marzo 2019. 
    Si impugna, come da delibera del Consiglio dei ministri  in  data
23 aprile 2019, la legge della  Regione  Lombardia  n.  4  del  2019,
recante «Modifiche e integrazioni alla legge  regionale  30  dicembre
2009, n.  33  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di
sanita'): abrogazione del Capo III «Norme in materia di  attivita'  e
servizi  necroscopici,  funebri  e  cimiteriali»  del  Titolo  VI   e
introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina  legale,
polizia mortuaria, attivita' funebre», giacche' presenta  i  seguenti
profili d'illegittimita' costituzionale. 
    L'art. 1 della legge in esame, nell'introdurre il Titolo  VI  bis
nell'ambito della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, aggiunge a
quest'ultima legge numerose norme in materia di polizia  mortuaria  e
di attivita' funebre. 
    Varie  disposizioni,   tra   quelle   aggiunte,   sono   tuttavia
incostituzionali sotto  diversi  aspetti:  alcune  norme  si  pongono
infatti in contrasto  con  i  principi  fondamentali  in  materia  di
«tutela della salute», in  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., altre invadono la competenza statale in materia di ordinamento
civile, violando l'art. 117, secondo comma lettera l),  Cost.,  altre
infine invadono la competenza esclusiva statale in materia  di  stato
civile e anagrafi di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  i),
della Costituzione. 
    In particolare: 
        1) l'art. 1 della legge regionale in  esame,  nell'aggiungere
l'art. 69 e l'art. 73 alla legge regionale n. 33 del 2009, invade  la
competenza esclusiva statale in materia di Stato civile e anagrafi di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione. 
    Infatti  l'art.  69,  comma   3,   che   prevede   la   richiesta
dell'ufficiale di stato civile per l'accertamento di morte  da  parte
del medico, e l'art. 73, che prevede autorizzazioni dell'ufficiale di
stato civile in materia di cremazione e di dispersioni delle  ceneri,
attribuiscono agli ufficiali di  stato  civile  compiti  ulteriori  e
diversi rispetto a quelli indicati negli articoli 71,  72  e  74  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  396/2000,  recante  il
«Regolamento per la revisione e la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile»; 
        2) l'art. 1 della legge regionale in  esame,  nell'aggiungere
l'art. 71 alla legge regionale n. 33 del 2009, invade  la  competenza
esclusiva statale in materia di  ordinamento  civile,  in  violazione
dell'art. 117, secondo  comma  lettera  l),  della  Costituzione.  Il
precitato art. 71, commi 2, 3 e 4 prevede che «2. Nel caso in cui  la
persona deceduta ha disposto  l'utilizzo  del  proprio  cadavere  per
finalita' di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi
ne danno comunicazione al comune che autorizza il  trasporto,  previo
assenso e a spese dell'istituto ricevente. 
    3. A seguito di interventi chirurgici  in  strutture  ospedaliere
del territorio comunale il cittadino decide se donare eventuali parti
anatomiche  riconoscibili  per  finalita'  di   studio,   ricerca   o
insegnamento o se richiederne la sepoltura. 
    4. Presso ciascun comune del territorio regionale e' istituito un
registro degli  enti  autorizzati  che  abbiano  fatta  richiesta  di
utilizzare cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per finalita' di
studio, ricerca o insegnamento. Il regolamento  di  cui  all'art.  76
disciplina le modalita' di attuazione del presente comma». 
    Tale articolo, nel prevedere, tra l'altro, che  -  a  seguito  di
interventi  chirurgici  in  strutture  ospedaliere   del   territorio
comunale - il cittadino possa  decidere  se  donare  eventuali  parti
anatomiche  riconoscibili  per  finalita'  di   studio,   ricerca   o
insegnamento o se richiederne la sepoltura, incide sulle  prerogative
dello Stato in materia di «ordinamento  civile»  ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Da una ricostruzione del quadro normativo della  materia,  emerge
infatti che la disciplina degli aspetti in parola e'  demandata  allo
Stato,  che  ha  emanato  vari  provvedimenti  in  merito  e  ne  sta
perfezionando la regolamentazione. 
    In particolare: 
        il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285 - recante  Regolamento  della  polizia  mortuaria  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1990), all'  art.  40,
stabilisce  che  e'   lecito   l'utilizzo   di   cadaveri   ai   fini
dell'insegnamento e delle indagini scientifiche sia pure  nei  limiti
previsti dagli articoli 8, 9 e 10. 
    Nello specifico l'art. 40 prevede che: 
        «1.  La  consegna  alle  sale  anatomiche  universitarie  dei
cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle  leggi
sulla istruzione superiore, approvato con  regio  decreto  31  agosto
1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle  indagini  scientifiche  deve
avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione  prescritto  dagli
articoli 8, 9 e 10. 
        2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre
assicurata una targhetta che rechi annotate generalita'». 
    Secondo il disposto dell'art. 41, comma 2, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   285   «il   prelevamento   e   la
conservazione di cadaveri  e  di  pezzi  anatomici,  ivi  compresi  i
prodotti  fetali,  devono  essere  di  volta  in  volta   autorizzati
dall'autorita' sanitaria locale sempreche' nulla osti da parte  degli
aventi titolo». 
    In ogni caso ai sensi  dell'art.  42  del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 285, dopo le indagini e gli studi,  «i
cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile,  devono
essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero». 
    Con legge 1° aprile 1999,  n.  91  (Disposizioni  in  materia  di
prelievi e di trapianti di organi e di  tessuti),  art.  3  e'  stato
disciplinato il «Prelievo di organi e di tessuti», disponendo  quanto
segue: «Il prelievo di organi e di tessuti e' consentito  secondo  le
modalita' previste dalla  presente  legge  ed  e'  effettuato  previo
accertamento della morte ai sensi della legge 29  dicembre  1993,  n.
578, e del decreto del Ministro della  sanita'  22  agosto  1994,  n.
582». 
    Fermo  restando  il  divieto   di   prelievo   delle   gonadi   e
dell'encefalo (art.  3,  comma  3)  e,  altresi',  il  divieto  della
manipolazione genetica degli embrioni ai fini del trapianto di organo
(art. 3, comma 4) e il rispetto delle prescrizioni  di  dichiarazioni
di volonta' in ordine alla donazione,  i  prelievi  di  organi  e  di
tessuti disciplinati dalla legge n. 91 - come disposto dall'art. 6  -
«sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico». 
    Con precedente legge 2 aprile 1968,  n.  519  recante  «Modifiche
alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di cadaveri  a
scopo di trapianto terapeutico», si prevedeva il prelievo «su tutti i
deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'art. 1 della
legge 1° febbraio 1961,  n.  83,  a  meno  che  l'estinto  non  abbia
disposto  contrariamente  invita,  in  maniera  non  equivoca  e  per
iscritto». 
    A titolo  esaustivo  si  ricorda  infine  che  e'  all'esame  del
Parlamento l'Atto Senato n. 733 «Norme in materia di disposizioni del
proprio corpo e dei tessuti post mortem ai fini di studi,  formazione
e di ricerca scientifica», prossimo alla discussione in aula. 
    3) Numerose norme, introdotte dall'art. 1 della legge in esame  a
modifica della citata legge regionale Lombardia n. 33/2009, non  sono
in linea con i principi fondamentali  in  materia  di  «tutela  della
salute»  contenuti  nella  normativa  statale   di   riferimento,   e
segnatamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990,
recante l'«Approvazione del regolamento  di  polizia  mortuaria»,  in
violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    In particolare: 
        a) varie norme profilano fattispecie non previste dal decreto
del  Presidente  della   Repubblica   n.   285/1990   e   contrastano
principalmente con le disposizioni del Capo IX del menzionato decreto
del Presidente della Repubblica, recante «Disposizioni  generali  sul
servizio dei cimiteri». 
    In particolare: 
        l'art. 70-bis,  che  istituisce  le  «Case  funerarie».  Tale
articolo  introduce,  di  fatto,  una  fattispecie  attualmente   non
prevista dalla normativa statale in materia, e in  particolare  dalle
disposizioni del menzionato Capo IX del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  285/1990,  recanti  le  «Disposizioni  generali   sul
servizio dei cimiteri del decreto del Presidente della Repubblica  n.
285/1990»; 
        l'art. 74, rubricato «Attivita' funebre», laddove,  al  comma
1, lettera e), annovera tra le prestazioni  che  l'attivita'  funebre
puo'  assicurare,   i   trattamenti   di   tanatocosmesi,   contempla
prestazioni non previste dalle norme statali; 
        l'art. 74-bis, rubricato «Centri servizi», laddove  qualifica
il centro servizi come «una impresa che svolge attivita'  funebre  ai
sensi dell'art. 74», disciplina una fattispecie, della quale peraltro
non e' chiara la differenza rispetto all'impresa funebre, che non  e'
prevista a livello nazionale; 
        l'art. 75, comma 8, lettera a), che  prevede  che  il  comune
possa autorizzare «la costruzione e l'uso di  aree  e  spazi  per  la
sepoltura di animali d'affezione», non e' in linea con  la  normativa
statale e in particolare con il Capo IX, «Disposizioni  generali  sul
servizio dei cimiteri», del menzionato decreto del  Presidente  della
Repubblica, che non prevede tale facolta'; 
        l'art. 76, comma 1, lettera  e),  rubricato  «Regolamento  di
attuazione», che prevede la tumulazione nei «loculi areati» contrasta
con la normativa statale vigente in materia. Attualmente, infatti, le
sepolture areate, nonostante  i  consistenti  vantaggi  che  ofirono,
anche in termini igienico-sanitari (quali, ad esempio, l'eliminazione
dei fenomeni percolativi, il drastico abbattimento dell'incidenza  su
esumazioni ed estumulazioni, etc.) non sono previste dalla  normativa
statale; 
        b) l'art. 72, comma 1, che prevede che «Al fine di consentire
lo svolgimento dei  riti  funebri,  il  trasferimento  deve  comunque
essere  effettuato  entro  ventiquattro  ore   dal   rilascio   della
certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo  di
organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta
al  seppellimento  o  alla   cremazione   da   parte   dell'autorita'
giudiziaria» contrasta con le  previsioni  contenute  nell'art.  8  e
nell'art. 10, nonche' nel «Capo IV -  Trasporto  dei  cadaveri»,  del
menzionato decreto del Presidente della Repubblica, secondo le  quali
il trasporto di salma puo' avvenire solo se  siano  ancora  trascorse
ventiquattro ore dal decesso. Inoltre  la  formulazione  poco  chiara
dell'art. 72  si  presta  ad  interpretazioni  ambigue,  dalle  quali
potrebbe discendere anche l'elusione della necessaria  autorizzazione
comunale al trasporto delle salme prevista dall'art. 23  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 285/1990; 
        c) l'art. 75, laddove, al comma 4, consente di  devolvere  in
toto la gestione e la manutenzione dei cimiteri a  soggetti  privati,
contrasta con l'art. 51 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  285/1990,  che  assegna  i  compiti  di  manutenzione,  ordine  e
vigilanza dei cimiteri al comune, in ragione dei rilevanti  interessi
igienico-sanitari sottesi a tali attivita'; 
        d) l'art. 75, comma 8, lettera c), laddove consente al Comune
di  autorizzare  «la  costruzione  di  cappelle  private  fuori   dal
cimitero, purche' contornate da un'area di rispetto» -  in  combinato
disposto  con  l'art.  76,  comma  1,  lettera  g),  che  rinvia   al
regolamento attuativo l'ampiezza minima e massima  di  dette  aree  -
diverge dall'art. 104, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
285/1990 cit. che impone  specifiche  regole  e  distanze  in  ordine
all'area di rispetto che circonda le cappelle  private.  Detta  norma
statale prevede infatti la «costruzione ed il loro uso  ...  soltanto
quando siano attorniate per un  raggio  di  metri  200  da  fondi  di
proprieta' delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui  quali
gli  stessi   assumano   il   vincolo   di   inalienabilita'   e   di
inedificabilita'»; 
        e) l'art. 75,  comma  11,  laddove  prevede  che  «il  comune
autorizza la  costruzione  di  nuovi  cimiteri,  l'ampliamento  o  la
ristrutturazione  di  quelli  esistenti,  previo  parere   vincolante
dell'ATS  e  dell'ARPA,  secondo   le   rispettive   competenze.   La
soppressione di cimiteri e' autorizzata  dall'ATS»,  non  risulta  in
linea con quanto previsto sul punto  dall'art.  96  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  285/1990,  secondo  il  quale  nessun
cimitero puo' essere soppresso  se  non  per  ragioni  di  dimostrata
necessita',  e  la  soppressione  viene  deliberata   dal   consiglio
comunale, sentito il coordinatore sanitario  della  unita'  sanitaria
locale competente per territorio; 
        f)  l'art.  75,  comma  13,  prevede  che  «Gli  animali   di
affezione, per volonta' del  defunto  o  su  richiesta  degli  eredi,
possono essere tumulati in teca separata,  previa  cremazione,  nello
stesso loculo del defunto o  nella  tomba  di  famiglia,  secondo  le
disposizioni contenute nel regolamenta  di  cui  all'art.  76  e  nel
regolamento comunale». Tale norma, consentendo di deporre nel  loculo
del defunto o nella tomba di famiglia, sia pur  in  teca  separata  e
previa cremazione, i resti degli animali di affezione, introduce  una
facolta' assolutamente estranea alla normativa statale in  materia  e
contrasta in  particolare  con  l'art.  50  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica,  secondo  il  quale  nei  cimiteri  sono
ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione,  i  cadaveri
delle sole persone. 
    Tanto rappresentato, considerato che, per gli aspetti tecnici, la
materia in  oggetto  ricade  in  ambito  sanitario,  le  disposizioni
regionali indicate sub 3) contrastano con i principi fondamentali  in
materia di «tutela della salute», in violazione dell'art. 117,  terzo
comma, della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale nei sensi teste'  esposti  dell'art.  1,  nelle  parti
sopra specificate, della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2019,
recante «Modifiche e integrazioni alla legge  regionale  30  dicembre
2009, n.  33  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di
sanita'): abrogazione del Capo III «Norme in materia di  attivita'  e
servizi  necroscopici,  funebri  e  cimiteriali»  del  Titolo  VI   e
introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina  legale,
polizia mortuaria, attivita' funebre», per violazione: dell'art. 117,
terzo comma, Cost.; dell'art. 117, secondo  comma  lett.  l),  Cost.;
dell'art. 117, secondo comma, lettera i), della Cost.. 
        Roma, 30 aprile 2019 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni