N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2019

Ordinanza  del  25  ottobre  2018  del  Tribunale   di   Rimini   nel
procedimento penale a carico di A. F.. 
 
Circolazione  stradale  -  Sanzioni   amministrative   accessorie   -
  Applicazione della sanzione accessoria della revoca  della  patente
  di guida, in caso di condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
  richiesta delle parti per i reati  di  cui  agli  artt.  589-bis  e
  590-bis del codice penale - Divieto di conseguimento di  una  nuova
  patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada),  art.  222,  commi  2,  quarto  periodo,  e  3-ter,  come,
  rispettivamente, modificato e  introdotto  dall'art.  1,  comma  6,
  lettera b), numeri 1) e 2),  della  legge  23  marzo  2016,  n.  41
  (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni
  personali  stradali,  nonche'  disposizioni  di  coordinamento   al
  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   al   decreto
  legislativo 28 agosto 2000, n. 274). 
(GU n.25 del 19-6-2019 )
 
                         TRIBUNALE DI RIMINI 
                           Sezione penale 
 
    Il  Giudice,  sull'eccezione  di  illegittimita'   costituzionale
dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del  decreto  legislativo  20
aprile 1992, n.  285  (cosiddetto  Codice  della  strada),  formulata
all'udienza del 18 giugno 2018, dal difensore di A. F., imputato  del
delitto p. e p. dall'art. 590-bis, comma 1,  codice  penale  perche',
per colpa consistita nella violazione dell'art. 149, comma 1, C.d.S.,
alla guida del veicolo ... targato ... percorrendo  l'autostrada  A14
in  direzione  sud,  omettendo  di  tenere  un'adeguata  distanza  di
sicurezza dal veicolo che lo precedeva,  entrava  in  collisione  con
l'autovettura ... targata ... condotta da R. M., cosi'  cagionando  a
quest'ultima lesioni giudicate guaribili in  oltre  quaranta  giorni.
Commesso  in  Rimini,  il  7  settembre  2016,  sentito  il  pubblico
ministero, che si e' associato alle considerazioni della  difesa,  ha
emesso la seguente ordinanza ex art. 23 legge n. 87/1953. 
Sulla rilevanza della questione. 
    Non e' dubitabile che la questione dilegittimita'  costituzionale
dell'art. 222, comma 2,  quarto  periodo,  del  Codice  della  strada
rivesta rilevanza, nel presente procedimento, ai fini del decidere. 
    Infatti, in caso di condanna, all'imputato, cui  e'  ascritto  il
reato di  cui  all'art.  590-bis,  comma  1  codice  penale  (lesioni
stradali gravi), dovrebbe applicarsi la sanzione prevista dalla norma
censurata d'incostituzionalita', ossia la  revoca  della  patente  di
guida, con l'impossibilita'  di  conseguirne  una  nuova,  giusta  il
disposto dell'art. 222 cit., comma 3-ter,  prima  che  siano  decorsi
cinque anni dalla revoca. 
Sulla non manifesta infondatezza della questione. 
    La  norma,  della  cui  legittimita'  costituzionale  si  dubita,
recita:  «Alla  condanna,  ovvero  all'applicazione  della  pena   su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice  di  procedura
penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice
penale consegue la revoca della patente di guida». 
    Trattasi, appunto, del quarto periodo del 2° comma dell'art.  222
cit., periodo inserito nella disposizione in esame dall'art. 4, comma
4,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,   convertito   con
modificazioni nella legge 24  luglio  2008,  n.  125,  e  oggi  cosi'
sostituito dall'art. 1, comma 6, lettera b), n.  1,  della  legge  23
marzo 2016, n. 41. 
    Ebbene, tale norma, letta in  combinato  disposto  con  il  comma
3-ter del medesimo articolo di legge, secondo cui, nei casi di revoca
di cui trattasi, l'interessato non puo' conseguire una nuova  patente
di guida prima che siano decorsi cinque anni, contrasta con l'art.  3
della Costituzione, che vieta al legislatore di riservare il medesimo
trattamento a situazioni ragionevolmente non equiparabili. 
    Appare infatti contrastare con ogni criterio di ragionevolezza  e
di buon senso comminare una  sanzione  amministrativa  accessoria  di
identica durata, fissa e non graduabile (la revoca della  patente  di
guida per cinque anni), in relazione  a  due  illeciti  completamente
diversi, sia per disvalore di azione che per disvalore di evento. 
    Ad esempio, un omicidio stradale  plurimo  (art.  589-bis  ultimo
comma c.p.), commesso da chi si sia posto alla guida di un veicolo  a
motore in condizioni psico-fisiche alterate dall'assunzione di alcool
o di sostanze  stupefacenti,  supera  incommensurabilmente,  sia  per
disvalore di evento (morte di piu' persone),  sia  per  disvalore  di
azione (gravissima imprudenza), le semplici  lesioni  stradali  gravi
(art. 590-bis comma 7 c.p.), segnatamente qualora l'evento lesivo non
sia conseguenza esclusiva dell'azione o dell'omissione del colpevole. 
    Sia poi lecito proporre una considerazione basata su  massime  di
esperienza, affinche' il diritto non  resti  soltanto  una  creazione
astratta:  e'  infatti  noto  che,  mentre  la  morte  e'  un  evento
naturalistico assolutamente certo, non altrettanto puo'  dirsi  della
previsione della prognosi di una lesione all'integrita'  fisica,  che
sconta  l'alea  delle   piu'   diversificate   prassi   medico-legali
riscontrabili  a  seconda  del   contesto   anche   territoriale   di
riferimento.  Il  che  evidenzia  vieppiu'  quanto  marcata  sia   la
diversita' dei comportamenti illeciti tipizzati dai novelli  articoli
589-bis e  590-bis  codice  penale,  e  rende  ancor  piu'  palpabile
l'irragionevolezza di un loro trattamento uniforme, anche se solo sul
piano delle conseguenze di natura amministrativa. 
    D'altro canto, la disparita' del  contenuto  di  disvalore  delle
violazioni  in  relazione  alle  quali  e'   prevista   la   sanzione
amministrativa oggetto di censura, per la sua durata fissa di  cinque
anni, non e' soltanto ontologica, ma prima di tutto normativa. 
    E' lo stesso legislatore  della  riforma,  infatti,  a  prevedere
conseguenze sanzionatorie penali assai diversificate: reclusione fino
un anno - meno un giorno - nel caso delle lesioni gravi con  concorso
di colpa della vittima, e reclusione fino a diciotto anni nel caso di
omicidio stradale plurimo. 
    Or, tuttavia, a pene di si'  difforme  entita'  corrisponde,  sul
piano amministrativo, una sanzione accessoria rigida  e  invariabile:
la revoca della patente per anni cinque,  senza  possibilita'  alcuna
ne' di ridurne la durata  rispetto  ai  comportamenti  normativamente
meno gravi, ne' di aumentarla in relazione a quelli piu'  severamente
puniti perche', evidentemente, di maggiore allarme sociale. 
    Cio' non pare possa essere giustificato neppure in ragione  della
natura amministrativa della sanzione, posto che i rimedi interdittivi
o comunque sanzionatori di carattere amministrativo possono essere se
del caso sottratti alle garanzie e ai principi riservati  al  diritto
penale in senso stretto,  ma  non  invece  ai  generali  principi  di
ragionevolezza e non arbitrarieta' che informano l'intero ordinamento
giuridico di uno stato democratico. In questi precisi termini  si  e'
espressa la Corte costituzionale  nella  sentenza  n.  43  del  2017,
richiamando proprie precedenti pronunce: 
        «Nulla impedisce al legislatore di riservare alcune garanzie,
come quelle previste dall'art. 30, quarto comma, della  legge  n.  87
del  1953,  al  nucleo  piu'  incisivo  del  diritto   sanzionatorio,
rappresentato   dal   diritto   penale,   qualificato    come    tale
dall'ordinamento  interno.  Sotto  questo  profilo   deve,   infatti,
ricordarsi  che  questa  Corte  ha,  anche   di   recente,   ribadito
"l'autonomia  dell'illecito  amministrativo   dal   diritto   penale"
(sentenza  n.  49  del  2015),  considerando  legittima  la   mancata
estensione agli file citi amministrativi di taluni principi  operanti
nel  diritto  penale,  sulla  considerazione   che   "[t]ali   scelte
costituiscono espressione della discrezionalita' del legislatore  nel
configurare   il   trattamento   sanzionatorio   per   gli   illeciti
amministrativi" (sentenza n. 193 del 2016). La  qualificazione  degli
illeciti e la  conseguente  sfera  delle  garanzie,  circoscritta  ad
alcuni settori  dell'ordinamento  ed  esclusa  per  altri,  risponde,
dunque, a "scelte di politica  legislativa  in  ordine  all'efficacia
dissuasiva della sanzione, modulate in funzione  della  natura  degli
interessi tutelati" (sentenza n. 193 del 2016), sindacabili da questa
Corte solo laddove  trasmodino  nella  manifesta  irragionevolezza  o
nell'arbitrio». 
    In ragione di cio', non  puo'  ritenersi  immune  da  censure  la
previsione  di  una  sanzione  amministrativa,  che  il  legislatore,
fissandone la durata in anni  cinque,  ha  ritenuto  sufficientemente
dissuasiva in relazione all'ipotesi dell'omicidio  stradale  plurimo,
se  non   altro   perche'   la   stessa,   automaticamente,   risulta
irragionevolmente eccessiva,  sproporzionata,  e  in  particolare  in
contrasto con il principio del minor sacrificio necessario  (valevole
anche nel diritto amministrativo), in relazione alla diversa  ipotesi
delle lesioni stradali gravi, a fortiori se  attenuata  dal  concorso
colposo della vittima. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo  e
comma 3-ter del decreto legislativo 20 aprile  1992,  n.  285,  cosi'
come rispettivamente modificati e introdotti  dalla  legge  23  marzo
2016, n. 41, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    Sospende  il   presente   procedimento   e   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
    Ordinanza comunicata alle  parti  mediante  lettura  in  pubblica
udienza. 
        Rimini, 25 ottobre 2018 
 
                         Il Giudice: Bianchi