N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2008
Ordinanza del 6 febbraio 2008 del Tribunale di Castrovillari nel procedimento civile promosso da Poste italiane S.p.a. contro Curia Achiropita, Ianni Luca e Ianni Pietro. Poste - Servizi di bancoposta - Buoni postali fruttiferi - Variazioni del saggio di interesse disposte con decreto ministeriale - Estensione della variazione ai titoli gia' emessi di una o piu' delle precedenti serie. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), art. 173, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1974, n. 588.(GU n.25 del 19-6-2019 )
TRIBUNALE DI ROSSANO Il giudice unico: letti gli atti del procedimento iscritto al n. 910 R.G.A.C. dell'anno 2003; sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28 novembre 2007; Osserva Con ricorso, depositato il 22 luglio 2003, Curia Achiropita, Ianni Pietro e Ianni Luca esponevano che: in data 8 aprile 1983, i coniugi Curia Achiropita e Ianni Carmine sottoscrivevano tre buoni fruttiferi postali, rientranti nella serie O, dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno, emessi ai sensi del decreto ministeriale 15 giugno 1981; alla data dell'8 aprile 2003, essendo trascorsi venti anni dalla sottoscrizione, avrebbero dovuto percepire per ciascuno di detti buoni la somma di lire 13.330.503; peraltro, l'Ufficio postale di Rossano, corrispondeva loro la somma, minore rispetto a quella dovuta, di euro 9.277,11; intendevano conseguire la condanna di Poste italiane al pagamento della somma di euro 11.376,79, pari alla differenza tra quanto ad essi spettante e la somma liquidata da Poste italiane. In accoglimento della domanda, il Tribunale di Rossano, con decreto n. 160 emesso il 31 luglio 2003, ingiungeva a Poste italiane S.p.a. di pagare, in favore degli istanti, la somma di euro 11.376,79. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Poste italiane spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, assumendo che: i buoni postali fruttiferi venivano emessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di specifici decreti ministeriali e collocati sul mercato dall'odierna opponente; l'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale) stabiliva che i tassi di interesse dovevano essere corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni e che gli stessi non potevano subire variazioni; tale articolo veniva modificato con il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (convertito in legge 25 novembre 1974, n. 588) stabilendo che «le variazioni del saggio di interessi dei buoni postali fruttiferi (...) possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie»; la possibilita' di variare il saggio di interesse veniva utilizzata dalla Cassa depositi e prestiti e dal Ministero del Tesoro solo in tre circostanze, attraversi appositi decreti interministeriali, mediante i quali, oltre ad emettere nuove serie di buoni, veniva disposta la variazione dei tassi di interesse anche delle serie precedentemente emesse. Tali interventi, proseguiva l'opponente, in due circostanze avevano disposto un aumento dei tassi di interesse mentre, in un solo caso, previsto dal decreto ministeriale 13 giugno 1986 che riguardava i ricorrenti, veniva sancita una diminuzione dei tassi di interesse delle serie emesse in precedenza: tali disposizione veniva quindi affissa in tutti gli spazi degli uffici postali ed aveva efficacia vincolante nella liquidazione dei buoni. Infine, la difesa delle Poste evidenziava che l'art. 173 del codice postale era stato abrogato dal decreto-legge 30 luglio 1999, n. 284, il cui art. 7 stabiliva, tuttavia, che «i rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori». Si costituivano nel giudizio di opposizione i signori Curia Achiropita, Ianni Pietro e Ianni Luca rilevando come il tasso di interesse ad essi spettante fosse esclusivamente quello riportato a tergo dei titoli, in ragione del carattere particolarmente remunerativo del quale aveva atteso numerosi anni per domandare la liquidazione dei buoni stessi. Inoltre, evidenziavano come le clausole a tergo dei titoli costituivano clausole contrattuali vincolanti per le Poste italiane S.p.a. e che l'opponente non aveva comunicato loro alcuna variazione nei tassi, non consentendo, dunque, ad essi di scegliere se continuare o recedere dal rapporto. Sulla scorta di tali considerazioni, concludevano per il rigetto dell'opposizione. Rigettata con ordinanza del 7 marzo 2005 l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con la memoria ex art. 183 quinto comma c.p.c., gli opposti eccepivano l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 156/1973, come modificato dal decreto-legge, n. 460/1974, nella parte in cui disponeva l'applicazione dei nuovi tassi di interesse anche alle serie di buoni gia' emesse, nonche' dell'art. 7 del decreto legislativo n. 284/1999, nella parte in cui, pur disponendo l'abrogazione del citato art. 173, stabiliva che i rapporti gia' in essere continuassero ad essere regolati dalla normativa previgente. Quindi, rimessa la causa sul ruolo a seguito dell'assegnazione a sentenza della medesima, all'udienza del 28 novembre 2007, il giudice riservava la decisione concernente la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale prospettata. Parte opposta dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, nella parte in cui disponeva - o meglio consentiva - l'applicazione dei nuovi tassi di interesse, anche se peggiorativi, anche alle serie di buoni postali gia' emesse. Va, tuttavia, premesso come la questione che occupa, gia' in due precedenti occasioni, veniva sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, ma, in entrambi i casi, il giudizio era definito con una pronuncia di rito (cfr. Corte costituzionale, ordinanza 6 marzo 2001, n. 47 e Corte costituzionale, ordinanza 7 novembre 2003, n. 333). Ed, invero, con la prima ordinanza, il giudice delle leggi, rilevato che, nelle more della proposizione della questione di legittimita' costituzionale, era stato introdotto il decreto legislativo n. 284/1999, il cui art. 7 prevedeva la possibilita' che i decreti ministeriali aventi ad oggetto la nuova disciplina dei buoni fruttiferi postali estendessero le nuove norme ai rapporti gia' in essere al fine di «consentire una disciplina dei rapporti piu' favorevole ai risparmiatori», disponeva la trasmissione degli atti al giudice a quo affinche' valutasse la perdurante rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens, mentre, con la successiva pronuncia, la Corte costituzionale dichiarava l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, sulla base del rilievo per cui siffatta disposizione non trovava applicazione con riguardo alla fattispecie sottoposta al giudizio del giudice a quo. Ritiene questo giudicante che la questione sottoposta alla propria attenzione sia rilevante e non manifestamente infondata. Sotto il primo profilo, nessun dubbio si pone in ordine al fatto che la norma sospettata di incostituzionalita' disciplini la fattispecie in esame. Infatti, applicando, nella specie, l'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, i tassi da riconoscersi agli opposti non sarebbero quelli indicati nelle tabelle riportate a tergo dei buoni (e posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto), bensi' quelli, meno favorevoli per i risparmiatori, introdotti dal decreto ministeriale 13 giugno 1986. Inoltre, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che occupa permane pur dopo l'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al richiamato art. 7 del decreto legislativo, n. 284/1999. In tal senso depone, infatti, il rilievo per cui l'art. 9 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, nell'estendere, ai buoni fruttiferi postali precedentemente emessi, solo alcune delle norme dettate per quelli di nuova emissione (in particolare gli articoli 1, commi 1 e 2, 2 comma 2, 7 e 8-bis), non includeva tra queste anche le previsioni concernenti la misura del saggio di interesse (contenute negli articoli 4 e 5), in ordine alla quale, invece, dichiarava integralmente applicabili le disposizioni previgenti. In conseguenza, una pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, precludendo l'applicazione retroattiva delle norme dettate dal decreto ministeriale 13 giugno 1986, comporterebbe l'accoglimento della domanda spiegata dagli opposti, in quanto imporrebbe a Poste italiane S.p.a. di riconoscere ai medesimi i saggi di interesse di cui alle tabelle riportate sul retro dei titoli. Tanto chiarito in punto di rilevanza, puo' passarsi all'esame del requisito della non manifesta infondatezza della questione. Deve, in primo luogo, evidenziarsi come la norma applicabile alla fattispecie per cui e' causa sia costituita dall'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460. Sul punto va osservato che l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 disponeva: «sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalita' di applicazione delle nuove norme ai rapporti gia' in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti piu' favorevole ai risparmiatori». Quindi, l'art. 9 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 stabiliva che: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo VI del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. I buoni fruttiferi postali delle serie emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalle disposizioni richiamate dal precedente comma, salvo quanto previsto dall'art. 10». Orbene, i buoni fruttiferi postali, posti a base della domanda in esame, erano stati gia' emessi e non risultavano ancora estinti alla data di abrogazione dell'art. 173 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Come sopra rilevato, infatti, i medesimi venivano sottoscritti da Curia Achiropita e Ianni Carmine nel 1983 e, al 27 dicembre 2000, data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dall'art. 7 del decreto legislativo, n. 284/1999 e di abrogazione dell'art. 173, erano ancora in essere, non avendo gli odierni opposti presentato, a tale epoca, alcuna istanza di rimborso. Ne discende inequivocabilmente che gli stessi debbano considerarsi sottoposti alla disciplina dettata dal predetto art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 156/1973, in quanto il rapporto ad essi relativo non si era ancora esaurito alla data di abrogazione di detta disposizione. Cio' posto, l'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), stabilisce che «le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali». Tale norma, che come sopra detto risulta applicabile ratione temporis al rapporto in questione, consente, quindi, l'estensione delle variazioni del saggio di interesse, relative ai buoni di nuova emissione, anche alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse. Peraltro, nell'esercizio del potere conferito dalla medesima, l'art. 6 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, estendeva, a decorrere dall'1 gennaio 1987, alle serie di buoni precedentemente emesse, i saggi di interesse fissati per la serie contrassegnata dalla lettera O. Di conseguenza, per determinare il saggio da applicarsi nella specie, occorre, appunto, fare riferimento a quello (meno favorevole per i risparmiatori) introdotto dal decreto ministeriale da ultimo richiamato e non, come invocato dagli opposti, ai tassi riportati sul retro dei buoni in esame; Ad avviso del Tribunale, la disposizione di cui al richiamato art. 173 si pone in contrasto con gli articoli 3 e 47 della Costituzione. Invero, in primo luogo, sembra sussistere un profilo di illegittimita' costituzionale del citato art. 173, con riferimento all'idoneita' dello stesso ad incidere su diritti quesiti ed aspettative legittime. In proposito va, invero, osservato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il divieto di retroattivita' della legge - pur costituendo fondamentale valore di civilta' giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve di regola attenersi - non e' stato elevato a dignita' costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell'art. 25 della Costituzione; e quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, puo' emanare norme con efficacia retroattiva interpretative o innovative che siano - purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (cfr. Corte costituzionale, 6 dicembre 2004, n. 376; Corte costituzionale, 4 agosto 2003, n. 291; Corte costituzionale, 4 novembre 1999, n. 416). Nel caso in esame, peraltro, la previsione, contenuta nell'art. 173, che consente di estendere con efficacia retroattiva le modificazioni dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione, non appare ragionevole e lede in maniera evidente interessi dotati di sicuro rango costituzionale. Invero, la possibilita' di applicare, anche alle serie di buoni precedentemente emesse, le variazioni in senso peggiorativo dei tassi introdotte dai decreti ministeriali richiamati dalla norma, appare chiaramente sorretta da un'esigenza di carattere finanziario ed economica, costituita dalla necessita' di adeguare la redditivita' dello strumento finanziario in questione all'andamento generale dei mercati. Orbene, e' evidente che se una simile finalita' puo' consentire l'abbassamento dei tassi da riconoscere ai buoni di nuova emissione, la medesima non sia idonea a giustificare il sacrificio dell'aspettativa di chi, avendo gia' sottoscritto i buoni, abbia fatto ragionevole affidamento sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione. In altri termini, l'applicazione retroattiva delle variazioni in peius dei tassi, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, poiche' nel perseguimento di un interesse di carattere prettamente economico, lede, compromettendola in maniera significativa, una posizione dotata di dignita' e tutela costituzionale, qual e' appunto l'interesse dei risparmiatori a vedersi riconosciuto il tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento. Inoltre, appare, nella specie, ravvisabile un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale del citato art. 173 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto ingenera un'ingiustificata ed irragionevole disparita' di trattamento fra utenti di servizi analoghi. Invero, la norma in esame consente l'estensione dell'intervenuta variazione del saggio di interesse anche alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse, senza che di tale variazione vi sia previsione e sottoscrizione per accettazione da parte del titolare dei buoni e senza che l'intervenuta variazione del saggio di interesse sia stata comunicata al domicilio del titolare dei buoni per consentirgli il tempestivo esercizio del diritto di recesso. Peraltro, nel rapporto concernente i buoni postali fruttiferi, l'operato del gestore del servizio non si discosta, per struttura e funzione, da quello relativo agli analoghi servizi offerti dal sistema bancario, rendendo pertanto incostituzionale la diversita' di disciplina tra i due servizi. Come e' noto, infatti, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), prevede, all'art. 117, che sia espressamente indicata, con clausola da approvare specificamente, la possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente sia il tasso di interesse che ogni altro prezzo e condizione, e, all'art. 118, che le variazioni sfavorevoli siano comunicate al cliente al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di recesso senza penalita'. Sotto altro profilo, complementare a quanto osservato, deve, poi, aggiungersi che la norma in esame determina, altresi', un assoluto scoraggiamento del risparmio (nella specie: postale), con evidente violazione dell'art. 47 della Costituzione, atteso che, introducendo la possibilita' di estendere retroattivamente le variazioni dei tassi di interesse, la stessa espone gli utenti del servizio al rischio di una modifica in senso peggiorativo delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione dei buoni e li priva delle garanzie di trasparenza e chiarezza tecnico-formale apprestate per il risparmio ed investimento presso Istituti di credito. Conseguentemente, risultando sussistenti i presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza dell'art. 173 piu' volte menzionato nella parte in cui consentiva di estendere ad una o piu' serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse le modifiche peggiorative dei tassi di interesse, diviene necessario trasmettere gli atti alla Corte costituzionale con sospensione del presente procedimento sino all'esito del giudizio di costituzionalita'.
P.Q.M. letti gli articoli 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 ed oggi abrogato dall'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, nella parte in cui consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o piu' serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso, per contrasto con gli articoli 3, 43, 47 e 97 della Costituzione; dispone la sospensione del presente giudizio. Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Rossano, 6 febbraio 2008 Il Giudice: Sacchi