N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 maggio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 maggio 2019 (della Regione Calabria). 
 
Sanita' pubblica - Disposizioni urgenti  per  il  servizio  sanitario
  della Regione Calabria  -  Disposizioni  speciali  per  la  Regione
  Calabria inerenti al raggiungimento degli  obiettivi  previsti  nei
  programmi operativi  di  prosecuzione  del  piano  di  rientro  dai
  disavanzi del Servizio sanitario regionale - Verifica straordinaria
  sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario  regionale
  - Nomina, nel caso di valutazione negativa sui direttori  generali,
  di  commissari  straordinari  degli  enti  del  Servizio  sanitario
  regionale - Verifica sull'attivita' dei direttori amministrativi  e
  dei direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario  regionale
  - Dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario  regionale
  - Appalti, servizi e forniture per gli enti del servizio  sanitario
  della Regione Calabria -  Supporto  dell'Agenzia  nazionale  per  i
  servizi sanitari regionali -  Ulteriori  disposizioni  in  tema  di
  collaborazione e supporto ai commissari - Disposizioni  finanziarie
  - Disposizioni transitorie e finali. Istanza di sospensione. 
- Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35  (Misure  emergenziali  per  il
  servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in
  materia sanitaria), artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14 e 15. 
(GU n.25 del 19-6-2019 )
    Ricorso per la Regione Calabria (c.f. n. 02205340793), in persona
del Presidente della Giunta regionale  on.  Gerardo  Mario  Oliverio,
rappresentata e difesa, giusta delibera G.R. n.  181  del  14  maggio
2019, e correlato decreto dirigenziale di incarico, nonche' in virtu'
di procura speciale in calce al  presente  atto,  dall'avv.  Giuseppe
Naimo (C.F. NMA GPP 65A05  D976H)  dell'Avvocatura  regionale  (Posta
elettronica  certificata  avvocato8.cz@pec.regione.calabria.it),   ed
elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino, 12, presso lo studio
dell'avv.  Graziano  Pungi'  fax  0961/853581,  indirizzi  di   posta
elettronica  e  fax  ai  quali  intende  ricevere   comunicazioni   e
notificazioni del presente giudizio; 
    Contro  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   (c.f.   n.
80188230587), in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato  per
la carica in Roma, Palazzo  Chigi,  piazza  Colonna,  370,  domicilio
digitale attigiudiziaripcm@pec.governo.it  per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,  9,
14 e 15 del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35,  derivante  dalla
violazione degli articoli 5, 81, 117, 120 e 121  della  Costituzione,
nonche' degli articoli 8 legge 131/03, 2, commi 78, 88 e 88-bis legge
191/09, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 decreto legislativo 171/16,  11,  comma  1,
lettera p) legge 124/15, 5-bis del decreto legislativo 502/92  e  del
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, con  richiesta
di sospensione, ex art. 35 legge 87/53, delle norme impugnate. 
 
                                Fatto 
 
    Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale -  del  2  maggio  2019,  recante  «Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria.», ritenendo  di  dover  adottare
misure eccezionali, volte anche alla risoluzione  delle  riscontrate,
gravi  inadempienze  amministrative  e  gestionali,  per  la  Regione
Calabria,  supportando  l'azione  commissariale  di  risanamento  del
servizio sanitario regionale, ed accertati il mancato rispetto  degli
obiettivi economico-finanziari  previsti  dalla  cornice  programmata
nell'ambito dei programmi operativi, il  mancato  raggiungimento  del
punteggio minimo previsto dalla griglia  dei  livelli  essenziali  di
assistenza,  nonche'  rilevanti  criticita'  connesse  alla  gestione
amministrativa, piu' volte riscontrati,  da  ultimo,  dai  Tavoli  di
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la  verifica
dei LEA nella  seduta  congiunta  del  4  aprile  2019,  al  Capo  I,
rubricato «Disposizioni  urgenti  per  il  Servizio  sanitario  della
Regione Calabria» (articoli 1 - 10) contiene - tra gli altri - l'art.
l «Ambito di applicazione»,  l'art.  2  «Verifica  straordinaria  sui
direttori generali degli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale»,
l'art. 3 «Commissari straordinari degli enti del  Servizio  sanitario
regionale», l'art. 4 «Direttori amministrativi e  direttori  sanitari
degli enti del Servizio  sanitario  regionale»,  l'art.  5  «Dissesto
finanziario degli enti del Servizio  sanitario  regionale»  l'art.  6
«Appalti, servizi e forniture per gli  enti  del  Servizio  sanitario
della Regione Calabria» l'art. 8 «Supporto dell'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali» e l'art. 9 «Ulteriori  disposizioni  in
tema di collaborazione  e  supporto  ai  Commissari»;  al  Capo  III,
rubricato «Disposizioni finanziarie, transitorie e finali»  (articoli
14 - 16),  contiene  -  tra  gli  altri  -  l'art.  14  «Disposizioni
finanziarie»  e  l'art.  15  «Disposizioni  transitorie  e   finali»,
articoli tutti oggetto di impugnativa col presente ricorso. 
    Cosi' esposte la cronologia dei fatti e le norme che si intendono
impugnare, questa difesa intende ricorrere, come in  effetti  con  il
presente   atto   ricorre,   a    codesta    Eccellentissima    Corte
costituzionale, ex art. 127, comma 2, della Costituzione, atteso  che
le suddette norme presentano  profili  di  lesivita'  in  pregiudizio
della sfera  di  attribuzioni  legislative  ed  amministrative  della
Regione Calabria costituzionalmente garantite, ed interviene  maniera
significativa su materia di preminente interesse regionale, affidando
il ricorso ai seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione articoli 5, 117, 120, 121 Cost. 
    L'art. 1 del decreto-legge impugnato  prevede  che  «Il  presente
Capo reca disposizioni speciali per la Regione Calabria  inerenti  al
raggiungimento degli obiettivi previsti nei  programmi  operativi  di
prosecuzione  del  Piano  di  rientro  dai  disavanzi  del   Servizio
sanitario regionale», e l'interpretazione piu' aderente al  testo  ed
allo spirito della norma conduce alla  considerazione  che  lo  Stato
ritenga che in Calabria viga tutt'ora un Piano di  rientro;  su  tale
presupposto, poggiano tutte le  altre  norme  del  decreto-legge  qui
impugnate, e sopra dettagliatamente indicate. 
    Il presupposto fattuale e' fallace. 
    La Regione Calabria ha approvato il Piano di rientro dal  deficit
con le delibere G.R. numeri 845/09 e 97/10 «che si  producono»,  alle
quali ha fatto seguito, da  ultimo,  il  D.C.A.  n.  119/16,  che  ha
approvato  il  Programma  operativo  2016/18  «si  producono  decreto
commissariale e P.O. approvato»; il combinato disposto dei commi 88 e
88-bis  «l'ultimo,  aggiunto  dall'art.  17,  comma  4,  lettera   b,
decreto-legge 98/11, convertito in legge 111/11»  dell'art.  2  legge
191/09 sembra indicare che  i  programmi  operativi  predisposti  dal
commissario  nelle   regioni   sottoposte   ai   Piani   di   rientro
costituiscano non solo una prosecuzione ma anche un aggiornamento del
Piano. 
    Pertanto, nell'ipotesi piu' favorevole per lo Stato, il Piano  di
rientro, per come «proseguito»  ed  «ampliato»,  poteva  «proseguire»
solo sino al 31 dicembre 2018;  il  Governo,  nella  riunione  del  7
dicembre 2018, ha provveduto a nominare il dott.  Saverio  Cotticelli
commissario  ad  acta  e  l'ing.  Thomas  Schael  subcommissario  per
l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del  servizio
sanitario  nella  Regione  Calabria  «si  produce  la  delibera»;  il
commissario si e' insediato  in  data  8  gennaio  2019  «si  produce
comunicazione»; anche avverso tale delibera la  Regione  ha  proposto
ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  a  codesta  ecc.ma  Corte,
iscritto al n. 1/19 Reg. Ric. Enti, la cui udienza di discussione  e'
fissata per l'udienza dl 3 luglio 2019, ricorso nel quale  -  tra  le
altre ragioni - vi e' appunto quanto sopra  dedotto,  li'  denunciato
come conflitto di attribuzioni. 
    Cio' posto, solo l'adozione entro la suindicata data  di  vigenza
del P.O. 2016-18 del P.O.  2019-2021  «oggetto  del  punto  b)  della
delibera adottata dal C.d.M.» avrebbe potuto far proseguire il  Piano
di rientro; ma, come sopra esposto, il  commissario  nominato  si  e'
insediato giorno 8 gennaio 2019, e non  ha  mai  adottato  nulla  che
abbia a che vedere con un nuovo Programma  operativo,  per  cui  pare
evidentemente dimostrata la mancata prosecuzione del Piano  approvato
nel 2010,  con  conseguente  impossibilita'  di  ritenere  proseguita
l'estensione del commissariamento al periodo successivo al 1° gennaio
2019. 
    Pare infatti di tutta evidenza che il commissariamento  «rectius,
permanenza e/o prosecuzione del commissariamento, nel caso che qui ne
occupa» presupponga un Piano  di  rientro  vigente;  il  commissario,
infatti, e' incaricato  dell'attuazione  del  Piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la  Regione
interessata, e codesta ecc.ma Corte ha a piu' riprese sottolineato la
vincolativita' dei Piani di rientro per le Regioni  «che  li  abbiano
liberamente sottoscritti» (ex plurimis, sentenza n.  79/13),  ma  nel
caso di specie,  per  inerzia  statale,  il  Piano  ha  cessato  ogni
effetto. 
    Su tale piu' corretto  presupposto  fattuale,  pare  evidente  la
violazione  denunciata  dalla  Regione  ricorrente:  l'art.  5  della
Costituzione riconosce e promuove le autonomie  locali;  l'art.  117,
comma 2, prevede tra le materie  di  legislazione  concorrente  anche
quelle della tutela della salute e del  coordinamento  della  finanza
pubblica,  ed  il  comma  4  tra  quelle  di  legislazione  residuale
l'organizzazione degli uffici; l'art. 121 Cost. prevede che il potere
legislativo della Regione sia esercitato dal Consiglio  regionale,  e
che la rappresentanza  della  Regione  sia  individuata  in  capo  al
Presidente della Giunta;  l'art.  120,  comma  2,  Cost.,  pone  come
preciso limite al potere sostitutivo statale l'esercizio dello stesso
secondo i principi di sussidiarieta' e di  leale  collaborazione,  ma
nel caso in questione l'intervento normativo statale ha invaso  sfere
di competenza legislativa concorrente regionale  «che  la  disciplina
relativa ai Piani di rientro insista su una  pluralita'  di  materie,
tra loro intrecciate, ascrivibili soprattutto a materie  di  potesta'
legislativa concorrente (certamente, la tutela  della  salute  ed  il
coordinamento della finanza pubblica) e' fermo  della  giurisprudenza
di codesta ecc.ma  Corte  resa  proprio  in  relazione  alla  Regione
Calabria - v., ad esempio, sentenze n. 123/11 e 266/16»  e  residuale
senza che sussista il presupposto legittimante invocato a sostegno di
tale intervento. 
2) Violazione articoli 5, 117, 120, 121 Cost.;  8  legge  131/03;  2,
commi 78, 88  e  88-bis  legge  191/09;  1,  2,  3,  6  e  7  decreto
legislativo 171/16, 11, comma  1,  lettera  p)  legge  124/15,  5-bis
decreto legislativo 502/92, e del principio di  leale  collaborazione
tra Stato e Regioni. 
    La Regione ricorrente intende sottoporre  ora  a  codesta  ecc.ma
Corte le ipotesi «subordinate», derivanti sia dalla possibile diversa
interpretazione delle  finalita'  declinate  al  citato  art.  1  del
decreto-legge  impugnato  -  ossia,  che  la  norma   venga   intesa,
unitamente alle altre norme impugnate, come tendente a prolungare gli
effetti di un Piano ormai scaduto - sia dalla circostanza che codesta
ecc.ma Corte ritenga invece tout court tutt'ora vigente il  Piano  di
rientro dal deficit sanitario nella Regione Calabria. 
    Nella prima ipotesi, derogando alla disciplina di settore -  gia'
sospettata di incostituzionalia' dalla Regione ricorrente in sede  di
ricorso per conflitto di attribuzioni, ma, allo stato, vigente  -  di
cui all'art. 2, comma 88 e 88-bis legge 191/09, l'intervento  statale
unilaterale per via legislativa, non mediato da  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato Regioni, viola gli articoli  117,  comma  3,  e  120
Cost., ed il principio di leale  collaborazione  per  come  declinato
dalla  normativa  appresso  indicata;  nella  seconda   ipotesi,   le
modifiche unilaterali al  Piano  di  rientro  ed  alla  normativa  di
settore, invasive della competenza concorrente e residuale regionale,
ed in ogni caso non  assistite  da  intesa  in  sede  di  Conferenza,
determinano per altro verso le violazioni  denunciate  (v.  posizione
Conferenza Regioni del 9 maggio 2019). 
    Risulta particolarmente efficace il  richiamo  alla  sentenza  n.
219/13 di codesta ecc.ma Corte: «Lo Stato,  optando  per  l'esercizio
del potere sostitutivo ... si assume l'onere del processo coartato di
risanamento delle finanze regionali»; per contro, lo Stato  tenta  di
utilizzare le macroscopiche inadempienze dei commissari  statali  per
tentare di prorogare ulteriormente uno stato di espropriazione  delle
competenze regionali, che ha oggettivamente danneggiato la Regione ed
i cittadini in essa residenti, i quali hanno  visto  progressivamente
peggiorare - per asserzione dello stesso  Stato,  che  su  tale  dato
fonda  l'intervento  qui  censurato  -  la  situazione  dei   livelli
essenziali  di  assistenza,  malgrado  (o  forse,  proprio  a   causa
dell'intervento statale). 
    Per  comodita'  espositiva,  si  esaminera'   ciascun   articolo,
evidenziando le violazioni specifiche per ciascuno di essi. 
    a) L'art. 1 indica le finalita' del decreto-legge: ove si ritenga
che tenti di prorogare gli  effetti  di  un  Piano  di  rientro  gia'
prorogato con P.O. scaduto, a legislazione vigente  la  proroga  puo'
avvenire solo con atto del commissario, oppure mediante  accordo  tra
la Regione lo Stato «mediati» dall'intesa in sede di Conferenza,  per
cui pare evidente la violazione degli articoli 5,  117  e  120  della
Costituzione, 2, commi 78, 88 e  88-bis  legge  191/09,  nonche'  del
principio di leale collaborazione, per come  declinato,  ad  esempio,
dall'art. 8 legge 131/03. 
    Ove invece si ritenga che la norma impatti su un Piano di rientro
vigente, l'unilaterialita' dell'intervento legislativo  determina  la
violazione degli articoli 5, 117 e 120 della Costituzione e 1, 2,  3,
6 e 7 decreto legislativo 171/16,  11,  comma  1,  lettera  p)  legge
124/15, 5-bis decreto legislativo 502/92, nonche'  del  principio  di
leale collaborazione, per come declinato, oltre che dalle norme sopra
richiamate, dall'art. 8 legge 131/03. 
    Ad avviso della Regione ricorrente,  l'art.  8,  comma  4,  della
legge 131/03, che prevede, anche per i casi di urgenza,  quanto  meno
il  coinvolgimento  della  Conferenza   Stato   Regioni   a   seguito
dell'adozione di «provvedimenti», la quale puo' chiedere  il  riesame
del provvedimento, non riguarda l'adozione di decreti-legge  ex  art.
77  Cost.,  ma  solo  quella  di  provvedimenti  aventi  natura   non
normativa, assunti ex art. 120 Cost.; in ogni caso, ed anche ove, per
mera ipotesi, si dovesse ritenere la norma atta a ricomprendere anche
interventi di natura  legislativa,  risulta  documentata  la  mancata
«immediata   comunicazione»   alla   Conferenza,   con    conseguente
dimostrazione della violazione anche sotto tale profilo. 
    b) L'art. 2 conferisce esplicitamente al  commissario  un  potere
«nuovo» rispetto a quanto gia' previsto nel vigente Piano di rientro,
ossia un potere di verifica «straordinaria» di DD.GG. e/o commissari,
che, in caso di esito negativo, consente una  decadenza  dichiarabile
senza acquisire pareri: ove si ritenga  che  tenti  di  ampliare  gli
effetti di un Piano di rientro gia' prorogato  con  P.O.  scaduto,  a
legislazione vigente, l'ampliamento potrebbe  (forse)  avvenire  solo
con atto del commissario, oppure mediante accordo tra la  Regione  lo
Stato «mediati» dall'intesa in  sede  di  Conferenza,  per  cui  pare
evidente  la  violazione  degli  articoli  5,   117   e   120   della
Costituzione, 2, commi 78, 88 e  88-bis  legge  191/09,  nonche'  del
principio di leale collaborazione, per come  declinato,  ad  esempio,
dall'art. 8 legge 131/03. 
    In entrambe le ipotesi, e quindi anche  ove  si  ritenga  che  la
norma impatti su  un  Piano  di  rientro  vigente,  l'unilaterialita'
dell'intervento legislativo determina la violazione degli articoli 5,
117, 120, 121 della Costituzione, 1, 2, 6  e  7  decreto  legislativo
171/16, 11, comma 1, lettera p) legge 124/15, nonche'  del  principio
di leale collaborazione, per come declinato, oltre  che  dalle  norme
appena richiamate,  dall'art.  8  legge  131/03:  in  dettaglio,  nel
derogare l'art. 2 del decreto legislativo 171/16 consente  la  nomina
dei commissari straordinari da  parte  del  commissario  anziche'  da
parte del Presidente della Regione; inoltre,  consente  una  verifica
anche prima dei 24 mesi previsti dal  comma  4  del  citato  art.  2;
infine, deroga ai commi 4 e 5 dell'art. 2 decreto legislativo 171/16,
in quanto la norma  in  questione  consente  di  omettere  del  tutto
l'acquisizione dei pareri del sindaco o della  Conferenza  competente
ivi  previsti.  Pare  decisivo  richiamare,  a  sostegno  del   vizio
lamentato,  la  sentenza  n.   251/16   di   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale  l'art.  11  della
legge 124/15, anche nella parte in cui consentiva di adottare  quello
che poi sarebbe stato indicato come decreto legislativo  171/16,  non
previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, ma solo previo  parere
della  Conferenza  unificata,  in  quanto,   riguardando   competenze
concorrenti, come quella relativa  alla  disciplina  della  dirigenza
sanitaria, l'intervento del  legislatore  statale,  costituito  dalla
determinazione dei principi fondamentali in materia di  tutela  della
salute,  «deve  muoversi  nel  rispetto  del   principio   di   leale
collaborazione, indispensabile anche  in  questo  caso  a  guidare  i
rapporti tra lo Stato e il  sistema  delle  autonomie  (ex  plurimis,
sentenze n. 26 e n. 1 del 2016, n. 140 del 2015, n. 44 del  2014,  n.
237 del 2009, n. 168 e n.  50  del  2008).  Poiche'  le  disposizioni
impugnate  toccano  sfere  di  competenza  esclusivamente  statali  e
regionali, il luogo idoneo di espressione della leale  collaborazione
deve essere individuato nella Conferenza Stato Regioni». 
    Non  e'  in  discussione,  quindi,   che   qualunque   intervento
legislativo che incida sull'assetto delineato dal decreto legislativo
171/16 - come accaduto, ad  esempio,  al  momento  dell'adozione  del
decreto legislativo 126/17, correttivo  di  alcune  disposizioni  del
decreto legislativo 171 -  debba  -  per  inequivoca  statuizione  di
codesta ecc.ma Corte - necessariamente essere preceduto da intesa  in
sede di Conferenza Stato Regioni, ivi comprese  le  deroghe/modifiche
introdotte col decreto-legge in oggetto. 
    c) L'art. 3 prevede, in caso di valutazione negativa dei  DD.GG.,
la nomina di commissari straordinari da parte del commissario ad acta
o, in caso di mancata intesa con la Regione, da  parte  del  Ministro
della salute: ove si ritenga che tenti di ampliare gli effetti di  un
Piano di rientro gia' prorogato  con  P.O.  scaduto,  a  legislazione
vigente, l'ampliamento potrebbe (forse) avvenire solo  con  atto  del
commissario,  oppure  mediante  accordo  tra  la  Regione  lo   Stato
«mediati» dall'intesa in sede di Conferenza, per cui pare evidente la
violazione degli articoli 5, 117 e 120 della Costituzione,  2,  commi
78, 88  e  88-bis  legge  191/09,  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione, per come declinato, ad  esempio,  dall'art.  8  legge
131/03. 
    In entrambe le ipotesi, e quindi anche  ove  si  ritenga  che  la
norma impatti su  un  Piano  di  rientro  vigente,  l'unilaterialita'
dell'intervento legislativo determina la violazione degli articoli 5,
117, 120, 121 della Costituzione, 1, 2, 6  e  7  decreto  legislativo
171/16, 11, comma 1, lettera p) legge 124/15, nonche'  del  principio
di' leale collaborazione, per come declinato, oltre che  dalle  norme
appena  richiamate,  dall'art.  8  legge  131/03:  in  dettaglio,  si
conferisce il potere di nomina al commissario o al Ministro; inoltre,
si introduce una ipotesi di decadenza dei  commissari  gia'  nominati
alla Regione, non disciplinata dal  decreto  legislativo  171/16;  si
prevede la possibilita' di nomina di un commissario per piu'  aziende
del  S.S.R.;  si  inserisce  una   nuova   ipotesi   di   «esperienza
dirigenziale» prevista dall'art.  1,  comma  7-ter,  del  piu'  volte
richiamato decreto  legislativo  171/16,  anche  qui  derogato  senza
intesa, e senza appesantire l'atto con inutili ripetizioni, si rinvia
alla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte richiamata al punto b). 
    d) L'art. 4 prevede  una  verifica  straordinaria  da  parte  del
commissario straordinario  o  del  D.G.  dell'operato  dei  direttori
amministrativi e sanitari: ove si ritenga che tenti di  ampliare  gli
effetti di un Piano di rientro gia' prorogato  con  P.O.  scaduto,  a
legislazione vigente, l'ampliamento potrebbe  (forse)  avvenire  solo
con atto del commissario, oppure mediante accordo tra la  Regione  lo
Stato «mediati» dall'intesa in  sede  di  Conferenza,  per  cui  pare
evidente  la  violazione  degli  articoli  5,   117   e   120   della
Costituzione, 2, commi 78, 88 e  88-bis  legge  191/09,  nonche'  del
principio di leale collaborazione, per come  declinato,  ad  esempio,
dall'art. 8 legge 131/03. 
    In entrambe le ipotesi, e quindi anche  ove  si  ritenga  che  la
norma impatti su  un  Piano  di  rientro  vigente,  l'unilaterialita'
dell'intervento legislativo determina la violazione degli articoli 5,
117, 120, 121 della Costituzione, 1, 2, 4, 6 e 7 decreto  legislativo
171/16, 11, comma 1, lettera p) legge 124/15, nonche'  del  principio
di leale collaborazione, per come declinato, oltre  che  dalle  norme
appena richiamate, dall'art. 8 legge 131/03. 
    e) L'art. 5 prevede  la  possibilita'  di  disporre  la  gestione
straordinaria, con bilancio separato, in caso  di  verifica  negativa
sui conti degli Enti del S.S.N.: ove si ritenga che tenti di ampliare
gli effetti di un Piano di rientro gia' prorogato con P.O. scaduto, a
legislazione vigente, l'ampliamento potrebbe  (forse)  avvenire  solo
con atto del commissario, oppure mediante accordo tra la  Regione  lo
Stato «mediati» dall'intesa in  sede  di  Conferenza,  per  cui  pare
evidente  la  violazione  degli  articoli  5,   117   e   120   della
Costituzione, 2, commi 78, 88 e  88-bis  legge  191/09,  nonche'  del
principio di leale collaborazione, per come  declinato,  ad  esempio,
dall'art. 8 legge 131/03. 
    In entrambe le ipotesi, e quindi anche  ove  si  ritenga  che  la
norma impatti su  un  Piano  di  rientro  vigente,  l'unilaterialita'
dell'intervento legislativo determina la violazione degli articoli 5,
117, 120, 121 della Costituzione, 1, 2, 6  e  7  decreto  legislativo
171/16, 11, comma 1, lettera p) legge 124/15, nonche'  del  principio
di leale collaborazione, per come declinato, oltre  che  dalle  norme
appena richiamate, dall'art. 8 legge 131/03. 
    f) L'art. 6, comma 1, del decreto-legge inibisce in  radice  agli
Enti del Servizio sanitario della Regione di avvalersi della centrale
di committenza S.U.A., demandando ogni attivita' a  Consip  ovvero  -
previa convenzione - ad altre centrali di committenza  regionali  per
l'affidamento di appalti di lavori, servizi  e  forniture,  superiori
alle soglie comunitarie, con facolta' di avvalersi del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche  per  la  Sicilia-Calabria;  il
comma 3 prevede la redazione di un Piano straordinario  che  comporta
la revoca di tutte le misure gia' adottate  in  materia  di  edilizia
sanitaria; il  comma  4,  in  particolare,  per  alcuni  progetti  di
edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, prevede che gli Enti del S.S.N. possono avvalersi,
previa  convenzione,  di   Invitalia   S.p.A.   quale   centrale   di
committenza, nonche'  delle  altre  strutture  previste  all'uopo  da
disposizioni di legge: ove si ritenga che tali  disposizioni  tentino
di ampliare gli effetti di un Piano di  rientro  gia'  prorogato  con
P.O. scaduto, a legislazione vigente, l'ampliamento potrebbe  (forse)
avvenire solo con atto del commissario, oppure mediante  accordo  tra
la Regione lo Stato «mediati» dall'intesa in sede di Conferenza,  per
cui pare evidente la violazione degli articoli 5,  117  e  120  della
Costituzione, 2, commi 78, 88 e  88-bis  legge  191/09,  nonche'  del
principio di leale collaborazione, per come  declinato,  ad  esempio,
dall'art. 8 legge 131/03. 
    Infatti, l'art. 6 modifica unilateralmente il Piano  di  rientro,
che prevede «v. DG.R. 845/09, Allegato,  paragrafo  9,  punto  b),  e
paragrafo 10» la «predisposizione» delle gare da parte della  S.U.A.,
nonche' un budget prefissato per tale attivita' al fine di consentire
un risparmio di spesa; inoltre, gli interventi in materia di edilizia
sanitaria, disciplinati all'art. 6 dell'Accordo recepito  con  D.G.R.
n. 97/10, cessato lo specifico commissariamento ivi richiamato, erano
rientrati nella piena competenza regionale. 
    In entrambe le ipotesi, e quindi anche  ove  si  ritenga  che  la
norma impatti su  un  Piano  di  rientro  vigente,  l'unilaterialita'
dell'intervento legislativo determina la violazione degli articoli 5,
117, 120, 121 della Costituzione,  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione, per come declinato anche dall'art. 8 legge 131/03. 
    g) L'art. 8, in combinato con l'art.  14,  comma  2,  esclude  la
Regione dall'attivita' di supporto al commissario in relazione  «alle
finalita'» del decreto; per contro, impone alla Regione di mettere  a
disposizione del commissario ad acta, del commissario  straordinario,
del  commissario  straordinario  di  liquidazione  e  del   personale
impiegato dall'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali
«personale,  uffici  e  mezzi   per   l'espletamento   dei   relativi
incarichi»: ove si ritenga che tentino di ampliare gli effetti di  un
Piano di rientro gia' prorogato  con  P.O.  scaduto,  a  legislazione
vigente, l'ampliamento potrebbe (forse) avvenire solo  con  atto  del
commissario,  oppure  mediante  accordo  tra  la  Regione  lo   Stato
«mediati» dall'intesa in sede di Conferenza, per cui pare evidente la
violazione degli articoli 5, 117 e 120 della Costituzione,  2,  commi
78, 88  e  88-bis  legge  191/09,  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione, per come declinato, ad  esempio,  dall'art.  8  legge
131/03. 
    In entrambe le ipotesi, e quindi anche  ove  si  ritenga  che  la
norma  impatti  su  un  Piano  di   rientro   vigente,   l'intervento
legislativo determina la violazione degli articoli 5, 117 e 120 Cost.
e del principio di leale collaborazione: in dettaglio,  il  combinato
disposto delle due norme impone  (a  differenza  di  quanto  indicato
nella Relazione tecnica a p. 12) di mettere a disposizione  non  solo
del commissario ad acta -  come  gia'  previsto  dalla  normativa  di
settore - personale, uffici e mezzi, ma  addirittura  di  metterli  a
disposizione  dei  vari  commissari  straordinari,  del   commissario
liquidatore di cui all'art. 5, e, addirittura, del personale  Agenas,
con immotivata e non concordata innovazione dello stato attuale. 
    h) L'art.  9  prevede  la  possibilita'  per  il  commissario  di
stipulare convenzione con la G.d.F.: ove  si  ritenga  che  tenti  di
ampliare gli effetti di un Piano di rientro gia' prorogato  con  P.O.
scaduto,  a  legislazione  vigente,  l'ampliamento  potrebbe  (forse)
avvenire solo con atto del commissario, oppure mediante  accordo  tra
la Regione lo Stato «mediati» dall'intesa in sede di' Conferenza, per
cui pare evidente la violazione degli articoli 5,  117  e  120  della
Costituzione, 2, commi 78, 88 e  88-bis  legge  191/09,  nonche'  del
principio di leale collaborazione, per come  declinato,  ad  esempio,
dall'art. 8 legge 131/03. 
    In entrambe le ipotesi, e quindi anche  ove  si  ritenga  che  la
norma impatti su  un  Piano  di  rientro  vigente,  l'unilaterialita'
dell'intervento legislativo determina la violazione degli articoli 5,
117, 120, 121 della Costituzione, 1, 2, 6  e  7  decreto  legislativo
171/16, 11, comma 1, lettera p) legge 124/15, nonche'  del  principio
di leale collaborazione, per come declinato, oltre  che  dalle  norme
appena richiamate, dall'art. 8 legge 131/03. 
    i) L'art. 14, commi 1 e  2,  determina  «comma  1»  la  copertura
finanziaria relativa agli articoli  3  e  9,  esclude  «comma  2»  la
Regione dall'attivita' di supporto in relazione all'art. 8 ed estende
ad una serie di soggetti diversi dal commissario  ad  acta  l'obbligo
per la Regione di mettere a disposizione «personale, uffici e mezzi»:
ove si ritenga che tentino di ampliare gli effetti  di  un  Piano  di
rientro gia' prorogato con  P.O.  scaduto,  a  legislazione  vigente,
l'ampliamento  potrebbe  (forse)   avvenire   solo   con   atto   del
commissario,  oppure  mediante  accordo  tra  la  Regione  lo   Stato
«mediati» dall'intesa in sede di Conferenza, per cui pare evidente la
violazione degli articoli 5, 117 e 120 della Costituzione,  2,  commi
78, 88  e  88-bis  legge  191/09,  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione, per come declinato, ad  esempio,  dall'art.  8  legge
131/03. 
    In entrambe le ipotesi, e quindi anche  ove  si  ritenga  che  la
norma impatti su  un  Piano  di  rientro  vigente,  l'unilaterialita'
dell'intervento legislativo determina la violazione degli articoli 5,
117, 120, 121 della Costituzione, 1, 2, 6  e  7  decreto  legislativo
171/16, 11, comma 1, lettera p) legge 124/15, nonche'  del  principio
di leale collaborazione, per come declinato, oltre  che  dalle  norme
appena richiamate, dall'art. 8 legge 131/03. 
    l) L'art. 15, commi 2 e  3,  infine,  prevede  -  comma  2  -  la
decadenza dei DD.GG.  nominati  dalla  Regione  trenta  giorni  prima
l'entrata  in  vigore  del  decreto,  e  la  revoca  delle  procedure
selettive ancora in itinere, e - comma 3 - la  modifica  dell'art.  4
legge 222/07, in termini peraltro non coerenti «per l'aggiunta  della
figura   del   subcommissario»   con   la    diversa    valutabilita'
dell'attivita' del solo commissario prevista dall'art.  3,  comma  8:
ove si ritenga che tenti di ampliare  gli  effetti  di  un  Piano  di
rientro gia' prorogato con  P.O.  scaduto,  a  legislazione  vigente,
l'ampliamento  potrebbe  (forse)   avvenire   solo   con   atto   del
commissario,  oppure  mediante  accordo  tra  la  Regione  lo   Stato
«mediati» dall'intesa in sede di Conferenza, per cui pare evidente la
violazione degli articoli 5, 117 e 120 della Costituzione,  2,  commi
78, 88  e  88-bis  legge  191/09,  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione, per come declinato, ad  esempio,  dall'art.  8  legge
131/03. 
    In entrambe le ipotesi, e quindi anche  ove  si  ritenga  che  la
norma impatti su  un  Piano  di  rientro  vigente,  l'unilaterialita'
dell'intervento legislativo determina la violazione degli articoli 5,
117, 120, 121 della Costituzione, 1, 2, 6  e  7  decreto  legislativo
171/16, 11, comma 1, lettera p) legge 124/15, nonche'  del  principio
di leale collaborazione, per come declinato, oltre  che  dalle  norme
ordinarie appena richiamate, dall'art. 8 legge 131/03. 
3) Violazione articoli 81, 117,  121  Cost.;  7  decreto  legislativo
171/16; 5-bis del decreto legislativo 502/92 e del principio di leale
collaborazione. 
    a) L'art. 3, nel consentire la  nomina  e  la  revoca  anche  dei
commissari straordinari, gia' nominati dal Presidente  della  Regione
Calabria previa deliberazione di Giunta, ex art. 20 L.R. 29/02,  solo
nella Regione Calabria, viola gli articoli 117, comma 3, e 121  Cost.
e 7  decreto  legislativo  171/16  perche'  introduce  norma  non  di
principio, ma di dettaglio, in materia di  legislazione  concorrente,
ed in relazione ad istituto mai disciplinato dallo  Stato  prima,  ma
gia' normato dal legislatore regionale  (si  vedano  le  sentenze  di
codesta ecc.ma Corte numeri 190/17, punto 6 «Considerato in  diritto»
- proprio relativa alla Regione ricorrente - e 87/19, punti  4.2  ss.
«Considerato in diritto»). 
    b) L'art. 6, comma 1, del decreto-legge - come gia' sopra esposto
- inibisce in radice agli Enti del Servizio sanitario  della  Regione
di avvalersi della centrale di committenza  S.U.A.,  demandando  ogni
attivita' a Consip ovvero ad altre centrali di committenza  regionali
per  l'affidamento  di  appalti  di  lavori,  servizi  e   forniture,
superiori alle soglie comunitarie,  con  facolta'  di  avvalersi  del
Provveditorato  interregionale  per  le  opere   pubbliche   per   la
Sicilia-Calabria;  il  comma  4,  per  alcuni  progetti  di  edilizia
sanitaria da finanziare ai sensi dell'art. 20 della  legge  11  marzo
1988, n. 67, prevede che  gli  Enti  del  S.S.N.  possono  avvalersi,
previa  convenzione,  di   Invitalia   S.p.A.   quale   centrale   di
committenza, nonche'  delle  altre  strutture  previste  all'uopo  da
disposizioni di legge: cio' determina la lamentata  violazione  degli
articoli 117, comma 3, e 121 Cost. 
    La Stazione unica appaltante e' stata istituita nel lontano  2007
(L.R. 26/07), prevedendo all'art. 1, comma 1,  come  obbligatorio  il
ricorso alla S.U.A. - tra gli altri - per gli  enti  appartenenti  al
S.S.N.: tale previsione, non e' mai oggetto di impugnazione, ed  anzi
venne espressamente lodata nel  ricorso  a  suo  tempo  proposto  dal
Governo avverso altre disposizioni della medesima  legge,  in  quanto
ritenuta idea virtuosa in un  panorama  connotato  da  frammentazione
delle  stazioni  appaltanti,  e  particolarmente  opportuna  «in   un
contesto territoriale del  quale  sono  noti  gli  enormi  rischi  di
condizionamento   e   di   alterazione»   «testuale    dal    ricorso
dell'Avvocatura generale, che si produce,  e  dichiarato  estinto  da
codesta ecc.ma Corte con ordinanza 48/09». 
    Pare evidente quindi che lo Stato  abbia  emanato  norma  non  di
principio, ma di dettaglio in  materia  di  legislazione  concorrente
(v., esattamente in termini sulla competenza regionale,  la  sentenza
di codesta ecc.ma Corte  n.  43/11,  punti  4  e  5  «Considerato  in
diritto»). 
    c) Il comma appena indicato contrasta anche con l'art. 81,  comma
4, Cost.: come gia' sopra esposto sub 2 f), per contenere i costi  e'
stato predeterminato in sede di Piano di rientro un abbattimento  dei
costi per il ricorso alla S.U.A., mentre il ricorso ad altre Stazioni
appaltanti - compresa Consip - avviene senza limiti di costo,  mentre
codesta ecc.ma Corte,  sin  dalla  pronuncia  n.  214/12,  ha  sempre
rimarcato la necessita' che la stima della copertura della spesa  sia
fatta «in modo credibile», il che, con tutta evidenza,  non  riguarda
tale  disposizione,  che  risulta  totalmente  priva   di   copertura
finanziaria. 
    d) L'art. 6, comma 3, prevede che il commissario  predisponga  un
Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di  adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera  e  della
rete territoriale della Regione, e che con l'approvazione  del  Piano
sono revocate le misure gia'  adottate  in  contrasto  con  la  nuova
programmazione; nella Relazione tecnica si legge che  gli  interventi
ricompresi nel Piano potranno essere individuati tra  quelli  di  cui
all'art. 20 legge n. 67/88 in materia di ristrutturazione edilizia ed
ammodernamento tecnologico, nel cui ambito, debbono  inserirsi  anche
gli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo  2013,
a valere sulle risorse rese disponibili dall'art. 2, comma 69,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Altre linee  di  finanziamento  sono,
infine, quelle disposte dall'art. 71 della legge 448/1998 e dall'art.
1, commi 602-603 della legge 232/2016. 
    La norma lede l'art. 81, comma 3, Cost., in quanto  prevede,  per
il tramite del  Piano,  l'impiego  di  risorse  «al  di  fuori  degli
interventi programmati» (Corte costituzionale, sentenza  n.  172/18);
lede inoltre gli articoli 5 e 120 Cost.  ed  il  principio  di  leale
collaborazione, per come concretamente declinato in materia dall'art.
5-bis decreto  legislativo  502/92,  nonche'  dall'art.  115  decreto
legislativo 112/98, che prevede  che  gli  accordi  di  programma  in
materia di ristrutturazione edilizia  ed  ammodernamento  tecnologico
debbano necessariamente passare «previa  intesa»  con  la  Conferenza
Stato Regioni, mentre la norma interviene non solo in via  del  tutto
unilaterale  e  senza  alcuna   forma   di   confronto,   ma   incide
dichiaratamente anche  sugli  accordi  gia'  in  atto,  che  verranno
automaticamente revocati se ritenuti in contrasto col Piano approvato
unilateralmente dallo Stato. 
    e) L'art. 8, in combinato disposto con l'art. 14, comma 2, impone
di  mettere  a  disposizione  dei   diversi   soggetti   gia'   sopra
dettagliatamente esposti sub 2 g):  cio'  determina  la  macroscopica
violazione degli articoli 117, comma 4, e 121 Cost., in  quanto  tale
combinato disposto incide, in maniera  pesantissima,  in  materia  di
competenza   legislativa   residuale   regionale   «ordinamento    ed
organizzazione  amministrativa  regionale  -  v.,  da  ultimo   Corte
costituzionale, sentenza  n.  191/17»  in  ordine  all'organizzazione
degli uffici regionali, che  rischia  di  venire  devastata  da  tale
impatto,  totalmente  indeterminato  quanto  ad  organizzazione   del
lavoro, numero di persone ed ore di servizio del personale regionale,
possibile occupazione di spazi degli uffici regionali e gestione  del
parco mezzi regionali, che tutti i vari soggetti indicati nella norma
potrebbero «rivendicare» senza limite alcuno. 
    f) L'art. 15, comma 2, infine, prevede che «I direttori  generali
degli  enti   del   Servizio   sanitario   della   Regione   Calabria
eventualmente nominati dalla Regione nei trenta giorni anteriori alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  cessano  dalle  loro
funzioni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono,  in  ogni
caso, revocate le procedure selettive dei direttori generali in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto»: anche in questo
caso, intervenendo solo nella Regione Calabria sui  poteri  regionali
disciplinati dagli articoli 20 L.R. 29/02 e 14 L.R. 11/04,  la  norma
viola gli articoli 117, comma 3, e 121 Cost. e 7 decreto  legislativo
171/16 perche' introduce norma non di principio, ma di dettaglio,  in
materia di legislazione concorrente. 
4) Violazione art. 81 Cost.;  8  decreto  legislativo  171/16  ed  il
principio di leale collaborazione. 
    In ordine al presente motivo di  ricorso,  pur  essendo  nota  la
giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte che afferma che nei giudizi in
via principale, le Regioni sono  legittimate  a  censurare  le  leggi
dello Stato esclusivamente in riferimento  a  parametri  relativi  al
riparto delle rispettive competenze  legislative,  salva  ipotesi  di
violazione  di  questi  che   comporti   una   compromissione   delle
attribuzioni  regionali  costituzionalmente   garantite,   e   previa
indicazione delle specifiche competenze ritenute lese  e  le  ragioni
della lamentata lesione, si ritiene di segnalare che il presente caso
e' un unicum, in quanto le norme impugnate sono espressamente dirette
ad incidere sulla sola Regione ricorrente. 
    Cio' detto, gli articoli 3, 8,  9  e  14  del  decreto  impugnato
generano nuove spese, non oggetto di adeguata copertura: sul punto si
veda quanto appresso dettagliato. 
    a) Innanzi tutto, tutti gli articoli impugnati contrastano con il
principio di leale collaborazione, in quanto  l'art.  8  del  decreto
legislativo 171/16 aveva previsto che dalla modifiche di settore  non
sarebbe dovuta sopravvenire nessuna nuova spesa:  il  mancato  previo
raggiungimento di intesa in sede di Conferenza su  tali  nuovi  oneri
determina la lamentata violazione. 
    Tutte le norme impugnate incidono sulle competenze regionali,  in
materia di  legislazione  concorrente  (tutela  della  salute  e  del
coordinamento della finanza pubblica), e l'art. 8 anche in materia di
competenza residuale  (ordinamento  e  organizzazione  amministrativa
regionale); le ragioni delle lamentate lesioni sono la privazione del
potere presidenziale di nomina di commissari delle aziende (art.  3),
l'imposizione di indiscriminata «messa  a  disposizione»  dell'intera
macchina  amministrativa  regionale  anche  a  soggetti  diversi  dal
commissario ad acta (art.  8  e  14,comma  2),  e  la  previsione  di
attivita' ispettive ulteriori rispetto a quanto  gia'  stabilito  nel
Piano di rientro (art. 9). 
    b) L'art. 3 e l'art. 14, comma 1, stabiliscono di determinare  la
copertura  finanziaria  mediante  la  riduzione  di  fondo  speciale,
ripartiti i 18 mesi di durata su due esercizi in quota paritaria  per
ciascun anno, 2019 e 2020: il  combinato  disposto  lede  l'art.  81,
comma 4, Cost., in quanto la  copertura  -  v.  art.  3,  comma  5  e
Relazione tecnica, p. 12, ove si legge che «dovra'  essere  ripartita
sui due esercizi finanziari di riferimento  (2019  e  2020)  per  una
quota pari a nove mesi per esercizio. Sulla base di quanto  detto  si
ottiene, pertanto, un impegno massimo di spesa pari ad  euro  472.500
per ciascuno dei due esercizi  finanziari  considerati»  -  e'  stata
calcolata  ipotizzando  che  i 18  mesi  sarebbero  stati   ripartiti
esattamente tra i due anni 2019 e 2020, e che non tutti i  commissari
sarebbe stati nominati fuori Regione. 
    Sul punto, il commissario «v. articolo allegato» ha gia' chiarito
che i commissari straordinari verranno tutti da fuori Regione, il che
esclude la possibile riduzione del costo; cio'  detto,  la  normativa
impugnata e' entrata in vigore il 2/5, e cio'  dimostra  l'erroneita'
del calcolo effettuato, il che, considerando che per il 2020 la quota
sara' certamente maggiore, fornisce la prova  dell'incerta  copertura
finanziaria  «anzi,  fornisce  la  prova  della  certa  mancanza   di
copertura parziale» per l'anno 2020 qui denunciata. 
    Come  gia'  sopra  dedotto,  la  norma  impugnata  incide   sulle
competenze regionali, in materia di legislazione concorrente  (tutela
della salute e del coordinamento della finanza pubblica); le  ragioni
delle lamentate lesioni risiedono nella privazione del  potere  della
Giunta di nomina di commissari delle aziende (art. 20, comma 2,  L.R.
29/02). 
    c) Identica censura rispetto a quella appena  sviluppata  sub  b)
viene mossa agli articoli 9 e 14,c.,  che  risultano  afflitti  dalla
medesima incertezza nella copertura. 
    d) Infine, l'art. 8, comma 4, prevedendo la  compensazione  degli
effetti dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione Agenas  mediante
la riduzione del Fondo  per  la  compensazione,  non  prevedendo  una
compensazione integrale, ma solo  parziale,  determina  la  lamentata
violazione dell'art. 81, comma 4, Cost. 
Istanza di sospensione. 
    La   Regione   intende   avanzare    istanza    di    sospensione
dell'esecuzione delle norme  impugnate,  sussistendo  il  rischio  di
irreparabile   pregiudizio    sia    all'interesse    pubblico    che
all'ordinamento della Repubblica, richiesti dall'art. 35 legge 87/53. 
    Quanto al fumus, la evidente fondatezza dei motivi  sopra  estesi
concorre a dimostrare la sussistenza del requisito. 
    Quanto al  periculum,  la  perdurante  operativita'  delle  norme
impugnate - che la chiesta sospensione puo'  rimuovere,  espungendole
seppur  temporaneamente  dall'ordinamento,  e  attenuando  cosi'   la
condizione di precarieta' che caratterizza la  situazione  attuale  -
comporta una situazione  di  evidente  illegittimita'  dell'attivita'
dell'attuale commissario e dei  soggetti  che  saranno  dallo  stesso
nominati (v. argomenti da Corte costituzionale,  ordinanza  7  aprile
2006, n. 152),  commissario  che,  peraltro,  prosegue  nell'adottare
provvedimenti. 
Istanza di abbreviazione termini e riunione. 
    Ove il sig. Presidente non ravvisi l'urgenza di provvedere  -  ex
art.  21  Norme  integrative  -  sull'istanza  di  sospensione  sopra
avanzata, si chiede  che  il  sig.  Presidente  voglia  abbreviare  i
termini processuali in modo da consentire la trattazione del presente
ricorso prima della scadenza del termine per la conversione in  legge
del decreto-legge impugnato, nonche' anticipare  la  trattazione  del
ricorso n. 1/19 gia' sopra richiamato, al fine di disporne - ex  art.
22 Norme integrative - l'eventuale trattazione alla medesima udienza. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Pertanto si insiste perche' l'adita Corte costituzionale  voglia,
per le  ragioni  sopra  espresse,  dichiarare  -  previa  sospensione
dell'esecuzione   delle   norme    impugnate    -    l'illegittimita'
costituzionale degli articoli impugnati, nei limiti dell'impugnazione
proposta, per violazione degli articoli della  Costituzione  e  delle
altre norme di principio indicati nel corpo del ricorso, nonche'  del
principio di leale collaborazione, il  tutto  con  abbreviazione  dei
termini del presente ricorso, ed anticipazione della trattazione  del
ricorso n. 1/19 Reg. Ric. Enti al fine di consentire  la  trattazione
di  entrambi  alla  medesima  udienza,  ex  art.   22   delle   Norme
integrative. 
    Con richiesta al sig. Presidente di voler autorizzare - ai  sensi
dell'art. 21 delle Norme  integrative  -  l'audizione  del  difensore
della Regione ricorrente nella Camera di consiglio che verra' fissata
per la discussione dell'istanza di sospensione avanzata unitamente al
presente ricorso. 
    Si producono, unitamente ai documenti richiamati  nel  corpo  del
ricorso come prodotti, D.G.R. n. 181/19 che autorizza la proposizione
del  ricorso,  e  decreto   del   coordinatore   dell'Avvocatura   di
indicazione difensore. 
    Salvis Juribus 
 
                           Avvocato: Naimo