AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Ketesse» (19A03935) 
(GU n.143 del 20-6-2019)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 456/2019 del 3 giugno 2019 
 
    Descrizione  del   medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C: e'
autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  KETESSE  anche
nelle confezioni di seguito indicate: 
      confezioni: 
        «25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse  in  blister
ACLAR/AL - A.I.C. n. 033635412 (base 10) 102H2N (base 32); 
        «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in  blister
ACLAR/AL - A.I.C. n. 033635424 (base 10) 102H30 (base 32); 
        «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in  blister
ACLAR/AL - A.I.C. n. 033635436 (base 10) 102H3D (base 32); 
        «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in  blister
ACLAR/AL - A.I.C. n. 033635448 (base 10) 102H3S (base 32); 
        «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in  blister
ACLAR/AL - A.I.C. n. 033635451 (base 10) 102H3V (base 32); 
        «25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister
- ACLAR/AL - A.I.C. n. 033635463 (base 10) 102H47 (base 32). 
    Forma farmaceutica compresse rivestite con film. 
    Principio attivo: Dexketoprofene trometamolo. 
    Titolare A.I.C.:  Menarini  international  operations  Luxembourg
S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Avenue  De  La  Gare  1,
L-1611 Luxembourg, Lussemburgo (LU). 
    Codice procedura europea: ES/H/0101/001-002/IB/072/G. 
    Codice pratica: C1B/2018/680. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le  confezioni,  contraddistinte  dai  codici  di  A.I.C.  n.
033635412,  033635424  e   033635436,   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': classe C-bis. 
    Per le  confezioni  contraddistinte,  dai  codici  di  A.I.C.  n.
033635448,  033635451  e   033635463,   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le  confezioni,  contraddistinte  dai  codici  di  A.I.C.  n.
033635412,  033635424  e   033635436,   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinali da  banco  o
di automedicazione. 
    Per le  confezioni,  contraddistinte  dai  codici  di  A.I.C.  n.
033635448, 033635451, e' adottata la seguente classificazione ai fini
della fornitura: RR: medicinali soggetti a prescrizione medica 
    Per la  confezione,  contraddistinta  dal  codici  di  A.I.C.  n.
033635463, e' adottata la  seguente  classificazione  ai  fini  della
fornitura: OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le  nuove  confezioni  del  medicinale  devono  essere  poste  in
commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da
questa  amministrazione,  con  le  sole  modifiche   necessarie   per
l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.