N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2019

Ordinanza  del  22  gennaio  2019  del  Tribunale   di   Torino   nel
procedimento civile promosso da Capello Mario contro Ministero  della
giustizia . 
 
Spese di giustizia - Compensi spettanti all'ausiliario del magistrato
  - Onorari commisurati al tempo - Misura  degli  onorari,  stabilita
  mediante  tabelle,  approvate  con  decreto  del   Ministro   della
  Giustizia, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
  finanze - Adeguamento periodico triennale con decreto  dirigenziale
  del  Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministero
  dell'economia - Omessa previsione che, in caso di mancata  adozione
  del decreto dirigenziale, l'adeguamento possa essere effettuato dal
  giudice in sede di liquidazione. 
- Legge 8 luglio 1980, n.  319  (Compensi  spettanti  ai  periti,  ai
  consulenti tecnici,  interpreti  e  traduttori  per  le  operazioni
  eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art.  4;  decreto
  del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115  ("Testo
  unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di
  spese di giustizia (Testo A)"), artt. 50 e 54. 
(GU n.26 del 26-6-2019 )
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
                        Terza Sezione Civile 
 
    Il  Presidente   delegato,   dott.ssa   Rossana   Zappasodi,   ha
pronunciato la seguente ordinanza  nella  causa  n.  11612/2018  R.G.
iscritta in data 23  maggio  2018  da  Capello  Mario,  elettivamente
domiciliato in Torino, presso lo studio dell'avv.  Passero  Giuliana,
che lo rappresenta e difende per procura in atti, parte opponente; 
    Contro Ministero della giustizia,  elettivamente  domiciliato  in
Torino, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e  difende
ex lege, parte opposta; 
    Con l'intervento del pubblico ministero, sede, avente ad  oggetto
l'opposizione ex art. 170 decreto del Presidente della Repubblica  n.
115/2002 avverso il decreto emesso in data 13 aprile 2018 (comunicato
in data 18 aprile 2018), con il quale  il  pubblico  ministero  della
Procura della Repubblica di  Torino,  ha  liquidato  in  €  984,53  i
compensi per le prestazioni svolte in qualita' di consulente nominato
nel proc. n. 9533/2017 RGNR; 
    Letti gli atti e  documenti  di  causa,  valutate  le  rispettive
difese e sciogliendo la riserva assunta all'udienza  del  10  gennaio
2019; 
    Considerato  che  l'opponente  si  duole  che  la   liquidazione,
correttamente   effettuata   con   il   criterio   delle    vacazioni
(quantificate dal pubblico ministero solo in n. 120), non  sia  pero'
congrua «secondo i principi del giusto compenso»; 
    Rilevato che il  Ministero  della  giustizia,  si  e'  costituito
telematicamente  in  data  2  ottobre  2018  chiedendo   il   rigetto
dell'opposizione, come anche il pubblico ministero intervenuto; 
    Rilevato che all'udienza dell'8 novembre 2018 e  del  10  gennaio
2019, le parti sono state invitate a trattare il profilo di eventuale
incostituzionalita' sia dell'art. 50  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 in combinato disposto con gli articoli 4 legge
n. 319/1980, 1 decreto ministeriale 30 maggio 2002 e 54  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  115/2002,  in  relazione  all'art.  3
Cost.; 
    Considerato che in ordine a tale  invito,  atteso  l'esito  della
pronuncia della Corte costituzionale n. 224/2018, parte ricorrente  e
l'Avvocatura  si  sono  rimessi,   mentre   il   pubblico   ministero
intervenuto ha chiesto di «sollevare la questione  di  illegittimita'
costituzionale nella  parte  in  cui  non  prevede  l'obbligo  di  un
adeguamento automatico al costo della vita, mentre l'ha lasciato alla
discrezionalita' di un organo amministrativo quale e' il Ministero»; 
    Osserva quanto segue. 
1. L'oggetto del presente procedimento e l'attuale assetto normativo. 
    1.1 L'ing. Capello e' stato incaricato in data 6 giugno 2017  dal
pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale  n.  9533/2017
RGNR di  rispondere  al  seguente  quesito:  «Proceda  il  consulente
tecnico alla disamina del veicolo  coinvolto  nel  sinistro  stradale
verificatosi il 29 aprile in Torino, a seguito  del  quale  riportava
lesioni  personali  la  sig.ra  Zandrenigo  Rosolo  Maria  Pia,  agli
opportuni   rilievi   tecnici,   alla   relativa    disamina    della
documentazione di  PG  (gia'  in  atti  ed  acquisenda)  e  riferisca
sull'intera dinamica del sinistro stradale evidenziando quali rilievi
sotto il profilo della colpa generica e/o normativa possano  muoversi
all'indagata, Bevacqua Caterina e se sussista nesso di causalita' tra
la condotta e le lesioni riportate dalla p.o. Dica quant'altro  utile
al procedimento penale». 
    L'elaborato peritale, dopo  una  proroga  autorizzata,  e'  stato
tempestivamente depositato e  in  data  8  settembre  2017  e'  stata
avanzata richiesta di liquidazione di n.  312  vacazioni  (pari  a  €
2.549,33). Con decreto del 13 aprile 2018 il  pubblico  ministero  ha
liquidato al consulente il minor compenso di € 984,53 (pari a n.  120
vacazioni) sulla base delle  seguenti  considerazioni:  «Valutata  la
tipologia dell'incidente che ha visto coinvolti 1 auto e 1  pedone  e
quindi il fatto e' di facile  ricostruzione  stante  l'esiguita'  dei
soggetti  coinvolti.  Valutata  la   tipologia   degli   accertamenti
effettuati (lettura documentazione, posizione  del  sole,  rilevabili
attraverso un programma ad hoc, sopralluogo sul posto  dell'accaduto,
esame  oggettivo  dei  danni),  che  non  hanno  richiesto  complesse
analisi, valutato che il numero di ore impiegate  per  rispondere  al
quesito non possono essere quelle richieste dal  consulente  e  ancor
meno puo' essere applicato l'art. 52 riguardante la complessita'  per
i  motivi  sopra  riportati  p.q.m.  liquida  all'ing.  Capello   120
vacazioni, le  spese  di  viaggio  non  sono  liquidabili  in  quanto
effettuate nel luogo in cui il consulente esercita la  sua  attivita'
lavorativa». 
    L'opponente  ritiene  incongruo  un   simile   importo   rispetto
all'attivita'  espletata,  costituita  da  «attivita'  di   indagine,
analisi  tecnica  ed  elaborazione»  (che  ritiene   di   particolare
complessita' avuto  riguardo  all'individuazione  degli  effetti  sul
conducente dell'inclinazione del sole, del calcolo di  traiettoria  e
velocita', nonche' dei riscontri alle  dichiarazioni  rese  circa  la
posizione del pedone e il tentativo di sterzare per evitarlo) ed  «al
decoro  della  professione»,  lamentando  altresi'  l'erroneita'   di
rapportare la complessita' della ricostruzione dell'evento al  numero
dei soggetti coinvolti. 
    L'opponente si duole,  inoltre,  anche  dell'eccessivo  lasso  di
tempo trascorso tra la data di deposito dell'istanza di  liquidazione
e l'emissione del  decreto  qui  opposto,  nonche'  della  violazione
dell'art. 11, comma 1, legge n. 319/1980 a fronte del  fatto  che  la
liquidazione e' stata effettuata dal procuratore aggiunto e  non  dal
pubblico ministero che aveva conferito l'incarico (dott.ssa D'Errico)
ed insiste nell'accoglimento dell'istanza in allora depositata. 
    1.2  In  via  preliminare   l'opposizione   e'   da   considerare
tempestiva, atteso che il decreto di liquidazione opposto  era  stato
comunicato in  data  18  aprile  2018  (doc.  2)  e  che  il  ricorso
introduttivo e' stato depositato in data  15  maggio  2018  (a  nulla
rilevando la data della  successiva  formale  accettazione  dell'atto
telematico avvenuta solo in data 23 maggio 2018). 
    Inoltre, sempre  in  via  preliminare,  non  si  rinviene  alcuna
irregolarita' (e tanto meno nullita')  in  relazione  alla  lamentata
diversita' della persona fisica  del  pubblico  ministero  che  aveva
conferito l'incarico e di quello che ha emesso  il  decreto  opposto,
appartenendo entrambi al medesimo ufficio di  Procura,  competente  a
liquidare i compensi relativi ad un incarico  conferito  in  fase  di
indagini. 
    1.3 Nel merito, le  considerazioni  svolte  dall'opponente  circa
l'asserita non congruita' del  compenso  liquidato,  si  limitano  ad
affermare  la   complessita'   degli   accertamenti   svolti,   senza
quantificare in modo specifico il tempo effettivamente impiegato  per
il loro svolgimento, ma richiedendo comunque la quantificazione di un
numero di vacazioni di gran lunga superiore. 
    Sulla  base  dell'attuale  assetto  normativo  questo   decidente
ritiene corretta la decisione di commisurare  il  compenso  al  tempo
occorso per lo svolgimento dell'incarico (e quindi  con  il  criterio
delle vacazioni) in quanto  trova  applicazione  nel  caso  in  esame
l'art. 17, ultimo comma, decreto  ministeriale  30  maggio  2002.  In
particolare, va preso atto che la prima parte dell'art. 17  commisura
l'onorario a percentuale in base gli scaglioni ivi  indicati  per  le
consulenze tecniche aventi ad oggetto  la  sola  quantificazione  dei
danni alle cose in materia di infortunistica  del  traffico  e  della
circolazione, come precisato  dal  secondo  comma  che  chiarisce  il
criterio per l'individuazione dello scaglione  applicabile  «in  base
all'entita' del danno cagionato alla cosa» e in  caso  di  piu'  cose
danneggiate, in base «al danno di maggiore entita'». Nel caso qui  in
esame,  invece,  la  consulenza  riguardava  la  ricostruzione  della
dinamica del sinistro e delle  condotte  rispettivamente  tenute  dal
conducente e dal pedone investito e pertanto l'onorario  deve  essere
commisurato a vacazioni in applicazione dell'ultimo  comma  dell'art.
17,  appunto,  cosi'  che  per  la  determinazione  dell'onorario   a
vacazioni va quindi  osservato  quanto  prevede  nella  parte  ancora
vigente l'art. 4 legge n. 319/1980 come integrato dall'art. 1 decreto
ministeriale 30 maggio 2002, nonche' le norme del Testo  unico  spese
giustizia dall'art. 49 all'art. 56 (ed in  particolare  gli  articoli
50, 52 e 54). 
    Il numero di vacazioni liquidate nel decreto qui  opposto  e'  di
120, pari a n. 240 ore di lavoro che il consulente avrebbe  impiegato
per lo svolgimento di tutte le  attivita'  indicate  nell'istanza  di
liquidazione e  comunque  implicitamente  desumibili  dalla  disamina
della  relazione  peritale  depositata  (doc.  n.  4);  l'istanza  di
liquidazione avanzata dal consulente ing. Capello  richiedeva  invece
di  liquidare  n.  312  vacazioni  (pari  a  624  ore)  asseritamente
impiegate per lo svolgimento dell'incarico nel periodo dal  6  giugno
2017  all'8  settembre  2017  (sessanta  giorni  oltre  alla  proroga
concessa per un totale di novantaquattro giorni). 
    Ora, atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 5, legge n.  319/1980
sono liquidabili non piu' di 4 vacazioni al giorno,  la  liquidazione
operata dal pubblico ministero corrisponde ad un lavoro  grosso  modo
di trenta  giorni  lavorativi,  mentre  quella  della  richiesta  del
consulente a settantotto giorni lavorativi. 
    Questo giudice ritiene del tutto sproporzionata e inverosimile la
quantificazione  delle  ore  operata  dal  consulente  nella  propria
istanza di liquidazione e cio' avuto riguardo sia al periodo  in  cui
era stato svolto l'incarico, sia alla consistenza e  tipologia  degli
accertamenti e valutazioni effettuati nel caso concreto. 
    Sotto  il  primo  profilo  va  preso  atto  che  il  periodo   di
svolgimento dell'incarico  indicato  dallo  stesso  consulente  nella
propria istanza (dal 6 giugno 2017 all'8 settembre 2017),  consta  di
novantaquattro giorni di cui 13 sabati,  13  domeniche  e  un  giorno
festivo (15 agosto), cosi' che i  giorni  lavorativi  si  riducono  a
sessantasette. E' pur vero che un professionista ben puo' decidere di
lavorare  anche  in  giorni  non  strettamente  lavorativi,  ma  cio'
costituisce una eccezione alla regola cui il consulente non ha  fatto
neppure cenno e non e' stata specificata la ragione per cui  cio'  si
fosse reso effettivamente  necessario.  Va  poi  preso  atto  che  il
periodo  cadeva  nel  periodo  estivo,  ove  e'  ben  presumibile  (e
legittimo) che il consulente abbia trascorso un  congruo  periodo  di
vacanza. Inoltre, l'ing. Capello (come egli stesso afferma) riceve da
anni molti incarichi dalla Procura e comunque non e' ne' provato  ne'
verosimile, che egli abbia dedicato le proprie energie a tempo  pieno
alla redazione della singola relazione peritale  qui  in  esame,  per
tutta la durata dell'incarico. 
    Il numero delle  vacazioni  liquidate  nel  decreto  qui  opposto
appare  invece  congruo   e   corrispondente   all'effettiva   durata
dell'impegno profuso per lo  studio  e  la  redazione  della  perizia
depositata,  tenuto  conto   di   tutte   le   attivita'   svolte   e
specificamente indicate dallo stesso opponente nel  ricorso  ex  art.
170 TUSG, ma per le quali, come  si  e'  detto,  egli  ha  omesso  di
indicare specificamente i giorni e le ore in cui le ha svolte,  cosi'
lasciando al decidente di valutarne la verosimile durata effettiva. 
    Come noto, infatti, l'art. 4, comma 7, legge n. 319/1980  prevede
testualmente che «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua
personale responsabilita', a calcolare il numero delle  vacazioni  da
liquidare con rigoroso riferimento al  numero  delle  ore  che  siano
state  strettamente  necessarie  per  l'espletamento   dell'incarico,
indipendentemente  dal  termine  assegnato  per  il  deposito   della
relazione o traduzione». 
    In particolare nel caso in esame, la ricostruzione della dinamica
del sinistro de quo, aveva richiesto due sopralluoghi (uno sul  luogo
dell'investimento del pedone e  uno  presso  l'autosoccorso  ove  era
custodito il veicolo in sequestro), la verifica della situazione  dei
luoghi  al  momento  dell'impatto  calcolando  l'esatta  posizione  e
inclinazione del sole e  la  visibilita'  che  il  conducente  aveva,
l'individuazione delle rispettive traiettorie e velocita', lo  studio
e la disamina degli atti della P.G. intervenuta  e  delle  tracce  da
essa rilevate sul terreno, la ricerca delle immagini  satellitari  da
visionare e la redazione della consulenza (di 32 pagine in gran parte
occupate dalla trascrizione degli atti di indagine, dalla descrizione
delle operazioni  peritali  e  dalle  foto  dei  luoghi  e  dell'auto
incidentata,  dalle  mappe  satellitari  con  la  ricostruzione   del
percorso del sole e dalle planimetrie dei luoghi realizzate sia dalla
PG,  che  dal  consulente  a  seguito  del  calcolo  di  velocita'  e
traiettorie con la ricostruzione del verosimile punto d'urto anche in
3D). 
    Una simile attivita', pur richiedendo  un'adeguata  attenzione  e
perizia, ha comunque comportato accertamenti  relativamente  semplici
nel settore, essendosi limitati al movimento reciproco  di  soli  due
soggetti (l'uno a piedi  e  l'altro  in  macchina),  in  un  contesto
adeguatamente descritto nell'immediatezza dagli agenti della  polizia
municipale intervenuti e che non presentava elementi  particolari  di
complicazione dell'opera peritale. 
    Non  si  ritiene  quindi  verosimile  che   il   consulente   per
l'espletamento dell'attivita' sopra  descritta  (anche  tenuto  conto
degli spostamenti in macchina indicati nell'istanza di liquidazione e
per i quali non e'  stato  richiesto  alcun  rimborso  spese),  abbia
potuto impiegare un tempo superiore alle ben 240  ore  liquidate  dal
pubblico ministero (o comunque a trenta  giorni  di  lavoro  a  tempo
pieno), anche tenuto conto dell'esperienza  del  consulente,  che  da
anni ha ricevuto svariati incarichi concernenti la  ricostruzione  di
sinistri stradali. 
    Va poi precisato, che non e' stato richiesto  l'aumento  previsto
ex art. 52 TUSG, ma comunque non si rinvengono nel  caso  concreto  i
presupposti per la sua applicazione, non rinvenendo  nell'opera  resa
«prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e  difficolta'».
Come affermato in molteplici occasioni dalla Suprema Corte «Ai  sensi
dell'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali  e'
consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino  al  doppio
dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non  presentando
aspetti di unicita' o, quanto meno, di  assoluta  rarita',  risultino
comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva,
per importanza tecnico-scientifica, complessita' e  difficolta'»  (ex
multis Cassazione 21 settembre 2017 n. 21963 e  Cassazione  31  marzo
2006 n. 7632). Nella fattispecie qui in esame, di contro, si trattava
della ricostruzione della dinamica di un sinistro  che,  seppure  con
alcuni profili di delicatezza, come sopra evidenziato, non presentava
caratteristiche  di  difficolta'  di  standard  «eccezionale»  o   di
rilevante importanza tecnico-scientifica. 
    Va pertanto ritenuto che la liquidazione  qui  opposta  e'  stata
effettuata per un numero di vacazioni che  appare  corrispondente  al
numero  di  ore  che   sono   state   strettamente   necessarie   per
l'espletamento dell'incarico (cfr. art. 4  legge  n.  319/1980  sopra
citato e ex multis Cassazione 20 febbraio 2012 n.  2410),  cosi'  che
l'opposizione andrebbe rigettata. 
2. La questione di legittimita' costituzionale (rilevata d'ufficio  e
fatta propria dal pubblico ministero intervenuto nel procedimento). 
    Seppure il numero  delle  vacazioni  liquidato  nel  decreto  qui
opposto risulta  corretto,  ciononostante  l'ammontare  liquidato  (€
984,53) in conformita' all'art. 4, comma 2, come modificato dall'art.
1  del  decreto  ministeriale  30  maggio  2002   (che   prevede   la
rideterminazione degli onorari nella misura di € 14,68 per  la  prima
vacazione e di € 8,15 per le vacazioni successive), appare senz'altro
non congruo avuto riguardo all'impegno profuso ed al risultato cui il
consulente e' pervenuto. 
    La valutazione di tale non adeguatezza discende non  tanto  dalla
comparazione  di  un  simile  modesto   compenso   con   le   tariffe
professionali vigenti (posto che,  come  piu'  volte  ribadito  dalla
Corte costituzionale non si puo' procedere ad  un  simile  raffronto,
avuto  riguardo  alla   differenza   degli   ambiti   ed   alla   non
confrontabilita' fra prestazioni e retribuzione -  cfr.  sentenza  n.
41/1996 e n. 88/1970), quanto al fatto che  tale  compenso  e'  stato
commisurato a importi individuati nel 2002 e che, in forza  dell'art.
54 TUSG,  avrebbero  dovuto  e  non  sono  mai  stati  periodicamente
adeguati: «La misura degli onorari fissi,  variabili  e  a  tempo  e'
adeguata ogni  tre  anni  in  relazione  alla  variazione,  accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze». 
    Un simile adeguamento periodico era doveroso,  non  dipendeva  da
valutazioni  discrezionali,  ne'  da  condizioni   di   bilancio   da
verificare via via, ma non e' mai stato effettuato;  ad  oggi  quindi
sono trascorsi quasi 17 anni senza che  l'importo  (gia'  in  origine
modesto)  stabilito  per  i  compensi  da  liquidare  agli  ausiliari
ricevesse almeno ogni tre anni l'incremento previsto dall'intervenuto
aumento del costo della vita. Cio' determina che questo  giudice  sia
costretto ad operare in un contesto del tutto irragionevole e  quindi
in aperta violazione dell'art. 3 Cost., senza che gli sia  consentita
alcuna  interpretazione  adeguatrice  costituzionalmente   orientata,
atteso il meccanismo vincolato dai termini della norma e i profili di
responsabilita' contabile connessi alla quantificazione dei  compensi
liquidati agli ausiliari. 
    Anche ai fini della valutazione di  tale  irragionevolezza  e  di
rilevanza si precisa che  se  l'adeguamento  prescritto  fosse  stato
effettuato,  tenuto  conto  della  variazione  lstat  accertata  ogni
triennio dal 2002 (e quindi ad  oggi  riconoscendo  la  rivalutazione
maturata fino al 2017) cio' determinerebbe un  aumento  del  compenso
liquidato di oltre il 26%. 
    Contribuisce a determinare tale irragionevolezza il complesso  di
norme che disciplina il sistema di liquidazione degli  onorari  degli
ausiliari ed in particolare gli articoli 50 e 54  TUSG  in  combinato
disposto con l'art.  4  legge  n.  319/1980,  cosi'  come  modificato
dall'ultimo adeguamento effettuato con  il  decreto  ministeriale  30
maggio 2002. 
    Come di recente osservato dalla Corte (sent. n. 224/2018), va  in
proposito precisato che il contenuto normativo dell'art. 4  legge  n.
319/1980 risulta  «integrato  dal  decreto  ministeriale,  in  virtu'
dell'indicazione  contenuta  nel  citato  art.  54  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  115  del  2002.  La  fonte  primaria,
cosi',  vive  nell'ordinamento  e  vi  trova   applicazione   proprio
attraverso le determinazioni quantitative operate in tale decreto». 
    Il mancato adeguamento dei compensi degli ausiliari  ex  art.  54
TUSG e' stato piu' volte stigmatizzato dalla Corte  costituzionale  e
da ultimo con le sentenze n. 178/2017  e  n.  192/2015  citate  anche
dalla sentenza n. 224/2018 ove, tra gli altri, e' stato definito  una
«inerzia amministrativa» a seguito della quale  «la  base  tariffaria
sulla  quale  calcolare   i   compensi   risulta   ormai   seriamente
sproporzionata per difetto», anche a voler considerare che la  misura
degli onorari rapportata alle  vigenti  tariffe  professionali,  deve
essere contemperata (e  quindi  ridotta)  in  relazione  alla  natura
pubblicistica della prestazione richiesta. 
    La Corte ha poi fatto salva l'eventualita'  che  sopravvenga  una
complessiva ridefinizione della materia  ad  opera  del  legislatore,
tale da implicare il superamento del meccanismo di adeguamento cui si
riferisce l'art. 54 TUSG, ma di  cio'  ad  oggi  non  vi  e'  traccia
(neppure a livello intenzionale  e  nonostante  gli  svariati  moniti
rivolti al legislatore nel corso degli anni). 
    E'  stato  osservato  che,  la   mancata   attuazione   in   sede
amministrativa  del  vincolo  di  adeguamento  previsto  dalla  fonte
primaria «non dipende  in  se'  da  un  difetto  legislativo,  bensi'
dall'inerzia delle autorita' deputate  a  provvedere  a  un  siffatto
adeguamento», cui puo' ovviarsi «con altri rimedi» (cfr. sentenza  n.
234/2001). Ad avviso  di  questo  giudice,  peraltro,  la  mancata  e
sistematica  attuazione  dell'adeguamento  triennale  in   ordine   a
compensi   per    prestazioni    tendenzialmente    non    ricusabili
dall'interessato,   mostra   la   sostanziale   irragionevolezza    e
contraddittorieta' di  un  assetto  normativo  che  subordina  ad  un
apposito provvedimento di natura  amministrativa  un  adeguamento  da
effettuarsi sulla base di indici  pubblici  e  oggettivi,  invece  di
consentire che una simile mera  operazione  aritmetica  possa  essere
effettuata direttamente dal magistrato. Va infatti preso atto che con
la previsione dell'art. 54 TUSG, il legislatore del 2002  aveva  gia'
espresso  una  valutazione  di  compatibilita'  dell'adeguamento  dei
compensi agli indici lstat con  le  esigenze  di  contenimento  della
spesa pubblica, posto che l'aveva previsto in termini di doverosita',
ma solo ogni tre anni. 
    L'irragionevolezza   dell'attuale   meccanismo   di   adeguamento
previsto ex lege assume quindi rilievo costituzionale in  riferimento
all'art. 3 Cost. ed  emerge,  quindi,  al  momento  attuale  in  modo
inequivoco nei fatti, laddove la mera inerzia del Ministero protratta
nel tempo senza alcuna giustificazione, ha determinato che  i  valori
di partenza previsti dal decreto ministeriale  30  maggio  2002  (che
gia' si presentavano di gran  lunga  inferiori  alle  comuni  tariffe
professionali a causa della comprensibile natura pubblicistica  della
prestazione   richiesta   all'ausiliario   del   magistrato),   siano
ulteriormente penalizzati nonostante  la  variazione  lstat  prevista
nell'art. 54 TUSG  sia  annualmente  calcolata  in  via  ufficiale  e
l'adeguamento sia in se' doveroso ogni tre anni. 
    A fronte della portata generale  e  protratta  nel  tempo  di  un
simile  inadempimento,  non  pare   sufficiente   ad   escludere   la
irragionevolezza indicata,  la  possibilita'  (comunque  estremamente
gravosa   e   sproporzionata   rispetto    all'effettivo    beneficio
perseguibile per ogni singolo incarico ricevuto) per  ciascuno  degli
ausiliari, di intraprendere «gli altri rimedi» citati e cioe', in via
amministrativa, la messa  in  mora  del  Ministero  e  la  successiva
impugnazione avanti  al  Tribunale  amministrativo  regionale  di  un
presumibile silenzio rigetto. 
    Il sistema di adeguamento periodico previsto  dall'art.  54  TUSG
e', come visto, del tutto automatico e legato alle rilevazioni  lstat
con l'unico limite di operare ogni triennio e non annualmente,  cosi'
che la irragionevolezza della norma  che  ne  subordina  la  concreta
operativita' ad un atto amministrativo  (nei  fatti  mai  emessi  dal
lontano 2002 ad oggi), potrebbe essere ovviata da una previsione  che
consenta, in assenza di adempimento del  Ministero,  la  possibilita'
del giudice di applicare direttamente un simile adeguamento  in  sede
di liquidazione (e quindi nel caso  qui  in  esame  incrementando  il
compenso liquidato dal pubblico ministero in base agli  indici  Istat
fino al 2017). 
    Questo  giudice  ritiene  quindi  che   sia   rilevante   e   non
manifestamente infondata  la  questione  di  costituzionalita'  degli
articoli 4 legge n. 319/1980, 50 e 54 decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte  in
cui prevedono che l'adeguamento  periodico  triennale  degli  onorari
possa essere applicato solo con decreto  dirigenziale  del  Ministero
della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze e non anche mediante la diretta applicazione di esso in  sede
di liquidazione ad opera del giudice. 
    2.1 La questione e' rilevante in quanto, come sopra visto, per la
liquidazione  del  compenso  spettante  all'ing.  Capello,   per   la
ricostruzione della dinamica  del  sinistro  stradale  de  quo  trova
applicazione l'art. 17, ultimo comma, decreto ministeriale 30  maggio
2002 che prevede la commisurazione dell'onorario a vacazioni e quindi
impone l'osservanza dell'art. 4 legge n. 319/1980 (come adeguato  con
il decreto ministeriale  30  maggio  2002)  e  degli  articoli  49  e
seguenti decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
    Per i motivi sopra illustrati in modo analitico si ritiene che la
liquidazione effettuata dal pubblico ministero sia  in  se'  corretta
cosi' che, in presenza dell'attuale assetto normativo, questo giudice
dovrebbe rigettare l'opposizione senza poter accogliere il motivo  di
opposizione, che lamenta la non congruita'  dei  compenso  liquidato,
almeno per la parte spettante a titolo  di  adeguamento  previsto  ex
art. 54 TUSG e che inciderebbe nella misura  di  piu'  di  un  quarto
dell'importo liquidato. 
    2.2 La questione non e' manifestamente infondata in quanto  viola
l'art. 3 Cost. un sistema normativo che, come sopra illustrato, si e'
rivelato del tutto irragionevole in quanto, da un  lato,  prevede  un
doveroso adeguamento triennale agganciato agli indici Istat  e  privo
di altri condizionamenti,  ma  dall'altro,  fa  dipendere  un  simile
adeguamento da un provvedimento amministrativo  (e  quindi  privo  di
automatismi), soggetto inesorabilmente agli effetti  di  una  inerzia
amministrativa divenuta cronica, senza  prevedere  alcun  sistema  di
salvaguardia al fine di  garantire  anche  il  buon  andamento  della
pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.,  con  la  possibilita'  di
avvalersi di consulenti di buon livello professionale e non  solo  di
quelli disposti ad accettare compensi di importo sempre piu' misero e
mortificante. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti e applicati l'art. 134 Cost. e l'art. 23  e  ss.  legge  11
marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 4 legge n. 319/1980, 50  e
54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per violazione
dell'art. 3 della Costituzione nella parte in  cui  non  e'  previsto
che, in caso di omesso adeguamento periodico  degli  onorari  con  il
decreto dirigenziale previsto dall'art.  54  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  115/2002,  tale   adeguamento   possa   essere
effettuato dal giudice in sede di liquidazione; 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale (previa estrazione di copia  integrale  del  fascicolo
telematico); 
    Sospende il giudizio; 
    Ordina che la presente ordinanza, a cura della  cancelleria,  sia
notificata alle parti, al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, provvedendo
all'esito alla trasmissione alla  Corte  costituzionale  delle  copie
munite  delle  relative  attestazioni  di  regolare  notificazione  e
comunicazione. 
      Torino, 22 gennaio 2019 
 
                      Il Presidente: Zappasodi