N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2019
Ordinanza del 22 gennaio 2019 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Capello Mario contro Ministero della giustizia . Spese di giustizia - Compensi spettanti all'ausiliario del magistrato - Onorari commisurati al tempo - Misura degli onorari, stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Adeguamento periodico triennale con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia - Omessa previsione che, in caso di mancata adozione del decreto dirigenziale, l'adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione. - Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), artt. 50 e 54.(GU n.26 del 26-6-2019 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Terza Sezione Civile Il Presidente delegato, dott.ssa Rossana Zappasodi, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 11612/2018 R.G. iscritta in data 23 maggio 2018 da Capello Mario, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'avv. Passero Giuliana, che lo rappresenta e difende per procura in atti, parte opponente; Contro Ministero della giustizia, elettivamente domiciliato in Torino, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege, parte opposta; Con l'intervento del pubblico ministero, sede, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 avverso il decreto emesso in data 13 aprile 2018 (comunicato in data 18 aprile 2018), con il quale il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Torino, ha liquidato in € 984,53 i compensi per le prestazioni svolte in qualita' di consulente nominato nel proc. n. 9533/2017 RGNR; Letti gli atti e documenti di causa, valutate le rispettive difese e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 gennaio 2019; Considerato che l'opponente si duole che la liquidazione, correttamente effettuata con il criterio delle vacazioni (quantificate dal pubblico ministero solo in n. 120), non sia pero' congrua «secondo i principi del giusto compenso»; Rilevato che il Ministero della giustizia, si e' costituito telematicamente in data 2 ottobre 2018 chiedendo il rigetto dell'opposizione, come anche il pubblico ministero intervenuto; Rilevato che all'udienza dell'8 novembre 2018 e del 10 gennaio 2019, le parti sono state invitate a trattare il profilo di eventuale incostituzionalita' sia dell'art. 50 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in combinato disposto con gli articoli 4 legge n. 319/1980, 1 decreto ministeriale 30 maggio 2002 e 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, in relazione all'art. 3 Cost.; Considerato che in ordine a tale invito, atteso l'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 224/2018, parte ricorrente e l'Avvocatura si sono rimessi, mentre il pubblico ministero intervenuto ha chiesto di «sollevare la questione di illegittimita' costituzionale nella parte in cui non prevede l'obbligo di un adeguamento automatico al costo della vita, mentre l'ha lasciato alla discrezionalita' di un organo amministrativo quale e' il Ministero»; Osserva quanto segue. 1. L'oggetto del presente procedimento e l'attuale assetto normativo. 1.1 L'ing. Capello e' stato incaricato in data 6 giugno 2017 dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale n. 9533/2017 RGNR di rispondere al seguente quesito: «Proceda il consulente tecnico alla disamina del veicolo coinvolto nel sinistro stradale verificatosi il 29 aprile in Torino, a seguito del quale riportava lesioni personali la sig.ra Zandrenigo Rosolo Maria Pia, agli opportuni rilievi tecnici, alla relativa disamina della documentazione di PG (gia' in atti ed acquisenda) e riferisca sull'intera dinamica del sinistro stradale evidenziando quali rilievi sotto il profilo della colpa generica e/o normativa possano muoversi all'indagata, Bevacqua Caterina e se sussista nesso di causalita' tra la condotta e le lesioni riportate dalla p.o. Dica quant'altro utile al procedimento penale». L'elaborato peritale, dopo una proroga autorizzata, e' stato tempestivamente depositato e in data 8 settembre 2017 e' stata avanzata richiesta di liquidazione di n. 312 vacazioni (pari a € 2.549,33). Con decreto del 13 aprile 2018 il pubblico ministero ha liquidato al consulente il minor compenso di € 984,53 (pari a n. 120 vacazioni) sulla base delle seguenti considerazioni: «Valutata la tipologia dell'incidente che ha visto coinvolti 1 auto e 1 pedone e quindi il fatto e' di facile ricostruzione stante l'esiguita' dei soggetti coinvolti. Valutata la tipologia degli accertamenti effettuati (lettura documentazione, posizione del sole, rilevabili attraverso un programma ad hoc, sopralluogo sul posto dell'accaduto, esame oggettivo dei danni), che non hanno richiesto complesse analisi, valutato che il numero di ore impiegate per rispondere al quesito non possono essere quelle richieste dal consulente e ancor meno puo' essere applicato l'art. 52 riguardante la complessita' per i motivi sopra riportati p.q.m. liquida all'ing. Capello 120 vacazioni, le spese di viaggio non sono liquidabili in quanto effettuate nel luogo in cui il consulente esercita la sua attivita' lavorativa». L'opponente ritiene incongruo un simile importo rispetto all'attivita' espletata, costituita da «attivita' di indagine, analisi tecnica ed elaborazione» (che ritiene di particolare complessita' avuto riguardo all'individuazione degli effetti sul conducente dell'inclinazione del sole, del calcolo di traiettoria e velocita', nonche' dei riscontri alle dichiarazioni rese circa la posizione del pedone e il tentativo di sterzare per evitarlo) ed «al decoro della professione», lamentando altresi' l'erroneita' di rapportare la complessita' della ricostruzione dell'evento al numero dei soggetti coinvolti. L'opponente si duole, inoltre, anche dell'eccessivo lasso di tempo trascorso tra la data di deposito dell'istanza di liquidazione e l'emissione del decreto qui opposto, nonche' della violazione dell'art. 11, comma 1, legge n. 319/1980 a fronte del fatto che la liquidazione e' stata effettuata dal procuratore aggiunto e non dal pubblico ministero che aveva conferito l'incarico (dott.ssa D'Errico) ed insiste nell'accoglimento dell'istanza in allora depositata. 1.2 In via preliminare l'opposizione e' da considerare tempestiva, atteso che il decreto di liquidazione opposto era stato comunicato in data 18 aprile 2018 (doc. 2) e che il ricorso introduttivo e' stato depositato in data 15 maggio 2018 (a nulla rilevando la data della successiva formale accettazione dell'atto telematico avvenuta solo in data 23 maggio 2018). Inoltre, sempre in via preliminare, non si rinviene alcuna irregolarita' (e tanto meno nullita') in relazione alla lamentata diversita' della persona fisica del pubblico ministero che aveva conferito l'incarico e di quello che ha emesso il decreto opposto, appartenendo entrambi al medesimo ufficio di Procura, competente a liquidare i compensi relativi ad un incarico conferito in fase di indagini. 1.3 Nel merito, le considerazioni svolte dall'opponente circa l'asserita non congruita' del compenso liquidato, si limitano ad affermare la complessita' degli accertamenti svolti, senza quantificare in modo specifico il tempo effettivamente impiegato per il loro svolgimento, ma richiedendo comunque la quantificazione di un numero di vacazioni di gran lunga superiore. Sulla base dell'attuale assetto normativo questo decidente ritiene corretta la decisione di commisurare il compenso al tempo occorso per lo svolgimento dell'incarico (e quindi con il criterio delle vacazioni) in quanto trova applicazione nel caso in esame l'art. 17, ultimo comma, decreto ministeriale 30 maggio 2002. In particolare, va preso atto che la prima parte dell'art. 17 commisura l'onorario a percentuale in base gli scaglioni ivi indicati per le consulenze tecniche aventi ad oggetto la sola quantificazione dei danni alle cose in materia di infortunistica del traffico e della circolazione, come precisato dal secondo comma che chiarisce il criterio per l'individuazione dello scaglione applicabile «in base all'entita' del danno cagionato alla cosa» e in caso di piu' cose danneggiate, in base «al danno di maggiore entita'». Nel caso qui in esame, invece, la consulenza riguardava la ricostruzione della dinamica del sinistro e delle condotte rispettivamente tenute dal conducente e dal pedone investito e pertanto l'onorario deve essere commisurato a vacazioni in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 17, appunto, cosi' che per la determinazione dell'onorario a vacazioni va quindi osservato quanto prevede nella parte ancora vigente l'art. 4 legge n. 319/1980 come integrato dall'art. 1 decreto ministeriale 30 maggio 2002, nonche' le norme del Testo unico spese giustizia dall'art. 49 all'art. 56 (ed in particolare gli articoli 50, 52 e 54). Il numero di vacazioni liquidate nel decreto qui opposto e' di 120, pari a n. 240 ore di lavoro che il consulente avrebbe impiegato per lo svolgimento di tutte le attivita' indicate nell'istanza di liquidazione e comunque implicitamente desumibili dalla disamina della relazione peritale depositata (doc. n. 4); l'istanza di liquidazione avanzata dal consulente ing. Capello richiedeva invece di liquidare n. 312 vacazioni (pari a 624 ore) asseritamente impiegate per lo svolgimento dell'incarico nel periodo dal 6 giugno 2017 all'8 settembre 2017 (sessanta giorni oltre alla proroga concessa per un totale di novantaquattro giorni). Ora, atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 5, legge n. 319/1980 sono liquidabili non piu' di 4 vacazioni al giorno, la liquidazione operata dal pubblico ministero corrisponde ad un lavoro grosso modo di trenta giorni lavorativi, mentre quella della richiesta del consulente a settantotto giorni lavorativi. Questo giudice ritiene del tutto sproporzionata e inverosimile la quantificazione delle ore operata dal consulente nella propria istanza di liquidazione e cio' avuto riguardo sia al periodo in cui era stato svolto l'incarico, sia alla consistenza e tipologia degli accertamenti e valutazioni effettuati nel caso concreto. Sotto il primo profilo va preso atto che il periodo di svolgimento dell'incarico indicato dallo stesso consulente nella propria istanza (dal 6 giugno 2017 all'8 settembre 2017), consta di novantaquattro giorni di cui 13 sabati, 13 domeniche e un giorno festivo (15 agosto), cosi' che i giorni lavorativi si riducono a sessantasette. E' pur vero che un professionista ben puo' decidere di lavorare anche in giorni non strettamente lavorativi, ma cio' costituisce una eccezione alla regola cui il consulente non ha fatto neppure cenno e non e' stata specificata la ragione per cui cio' si fosse reso effettivamente necessario. Va poi preso atto che il periodo cadeva nel periodo estivo, ove e' ben presumibile (e legittimo) che il consulente abbia trascorso un congruo periodo di vacanza. Inoltre, l'ing. Capello (come egli stesso afferma) riceve da anni molti incarichi dalla Procura e comunque non e' ne' provato ne' verosimile, che egli abbia dedicato le proprie energie a tempo pieno alla redazione della singola relazione peritale qui in esame, per tutta la durata dell'incarico. Il numero delle vacazioni liquidate nel decreto qui opposto appare invece congruo e corrispondente all'effettiva durata dell'impegno profuso per lo studio e la redazione della perizia depositata, tenuto conto di tutte le attivita' svolte e specificamente indicate dallo stesso opponente nel ricorso ex art. 170 TUSG, ma per le quali, come si e' detto, egli ha omesso di indicare specificamente i giorni e le ore in cui le ha svolte, cosi' lasciando al decidente di valutarne la verosimile durata effettiva. Come noto, infatti, l'art. 4, comma 7, legge n. 319/1980 prevede testualmente che «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione». In particolare nel caso in esame, la ricostruzione della dinamica del sinistro de quo, aveva richiesto due sopralluoghi (uno sul luogo dell'investimento del pedone e uno presso l'autosoccorso ove era custodito il veicolo in sequestro), la verifica della situazione dei luoghi al momento dell'impatto calcolando l'esatta posizione e inclinazione del sole e la visibilita' che il conducente aveva, l'individuazione delle rispettive traiettorie e velocita', lo studio e la disamina degli atti della P.G. intervenuta e delle tracce da essa rilevate sul terreno, la ricerca delle immagini satellitari da visionare e la redazione della consulenza (di 32 pagine in gran parte occupate dalla trascrizione degli atti di indagine, dalla descrizione delle operazioni peritali e dalle foto dei luoghi e dell'auto incidentata, dalle mappe satellitari con la ricostruzione del percorso del sole e dalle planimetrie dei luoghi realizzate sia dalla PG, che dal consulente a seguito del calcolo di velocita' e traiettorie con la ricostruzione del verosimile punto d'urto anche in 3D). Una simile attivita', pur richiedendo un'adeguata attenzione e perizia, ha comunque comportato accertamenti relativamente semplici nel settore, essendosi limitati al movimento reciproco di soli due soggetti (l'uno a piedi e l'altro in macchina), in un contesto adeguatamente descritto nell'immediatezza dagli agenti della polizia municipale intervenuti e che non presentava elementi particolari di complicazione dell'opera peritale. Non si ritiene quindi verosimile che il consulente per l'espletamento dell'attivita' sopra descritta (anche tenuto conto degli spostamenti in macchina indicati nell'istanza di liquidazione e per i quali non e' stato richiesto alcun rimborso spese), abbia potuto impiegare un tempo superiore alle ben 240 ore liquidate dal pubblico ministero (o comunque a trenta giorni di lavoro a tempo pieno), anche tenuto conto dell'esperienza del consulente, che da anni ha ricevuto svariati incarichi concernenti la ricostruzione di sinistri stradali. Va poi precisato, che non e' stato richiesto l'aumento previsto ex art. 52 TUSG, ma comunque non si rinvengono nel caso concreto i presupposti per la sua applicazione, non rinvenendo nell'opera resa «prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta'». Come affermato in molteplici occasioni dalla Suprema Corte «Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali e' consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicita' o, quanto meno, di assoluta rarita', risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessita' e difficolta'» (ex multis Cassazione 21 settembre 2017 n. 21963 e Cassazione 31 marzo 2006 n. 7632). Nella fattispecie qui in esame, di contro, si trattava della ricostruzione della dinamica di un sinistro che, seppure con alcuni profili di delicatezza, come sopra evidenziato, non presentava caratteristiche di difficolta' di standard «eccezionale» o di rilevante importanza tecnico-scientifica. Va pertanto ritenuto che la liquidazione qui opposta e' stata effettuata per un numero di vacazioni che appare corrispondente al numero di ore che sono state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico (cfr. art. 4 legge n. 319/1980 sopra citato e ex multis Cassazione 20 febbraio 2012 n. 2410), cosi' che l'opposizione andrebbe rigettata. 2. La questione di legittimita' costituzionale (rilevata d'ufficio e fatta propria dal pubblico ministero intervenuto nel procedimento). Seppure il numero delle vacazioni liquidato nel decreto qui opposto risulta corretto, ciononostante l'ammontare liquidato (€ 984,53) in conformita' all'art. 4, comma 2, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 30 maggio 2002 (che prevede la rideterminazione degli onorari nella misura di € 14,68 per la prima vacazione e di € 8,15 per le vacazioni successive), appare senz'altro non congruo avuto riguardo all'impegno profuso ed al risultato cui il consulente e' pervenuto. La valutazione di tale non adeguatezza discende non tanto dalla comparazione di un simile modesto compenso con le tariffe professionali vigenti (posto che, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale non si puo' procedere ad un simile raffronto, avuto riguardo alla differenza degli ambiti ed alla non confrontabilita' fra prestazioni e retribuzione - cfr. sentenza n. 41/1996 e n. 88/1970), quanto al fatto che tale compenso e' stato commisurato a importi individuati nel 2002 e che, in forza dell'art. 54 TUSG, avrebbero dovuto e non sono mai stati periodicamente adeguati: «La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze». Un simile adeguamento periodico era doveroso, non dipendeva da valutazioni discrezionali, ne' da condizioni di bilancio da verificare via via, ma non e' mai stato effettuato; ad oggi quindi sono trascorsi quasi 17 anni senza che l'importo (gia' in origine modesto) stabilito per i compensi da liquidare agli ausiliari ricevesse almeno ogni tre anni l'incremento previsto dall'intervenuto aumento del costo della vita. Cio' determina che questo giudice sia costretto ad operare in un contesto del tutto irragionevole e quindi in aperta violazione dell'art. 3 Cost., senza che gli sia consentita alcuna interpretazione adeguatrice costituzionalmente orientata, atteso il meccanismo vincolato dai termini della norma e i profili di responsabilita' contabile connessi alla quantificazione dei compensi liquidati agli ausiliari. Anche ai fini della valutazione di tale irragionevolezza e di rilevanza si precisa che se l'adeguamento prescritto fosse stato effettuato, tenuto conto della variazione lstat accertata ogni triennio dal 2002 (e quindi ad oggi riconoscendo la rivalutazione maturata fino al 2017) cio' determinerebbe un aumento del compenso liquidato di oltre il 26%. Contribuisce a determinare tale irragionevolezza il complesso di norme che disciplina il sistema di liquidazione degli onorari degli ausiliari ed in particolare gli articoli 50 e 54 TUSG in combinato disposto con l'art. 4 legge n. 319/1980, cosi' come modificato dall'ultimo adeguamento effettuato con il decreto ministeriale 30 maggio 2002. Come di recente osservato dalla Corte (sent. n. 224/2018), va in proposito precisato che il contenuto normativo dell'art. 4 legge n. 319/1980 risulta «integrato dal decreto ministeriale, in virtu' dell'indicazione contenuta nel citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. La fonte primaria, cosi', vive nell'ordinamento e vi trova applicazione proprio attraverso le determinazioni quantitative operate in tale decreto». Il mancato adeguamento dei compensi degli ausiliari ex art. 54 TUSG e' stato piu' volte stigmatizzato dalla Corte costituzionale e da ultimo con le sentenze n. 178/2017 e n. 192/2015 citate anche dalla sentenza n. 224/2018 ove, tra gli altri, e' stato definito una «inerzia amministrativa» a seguito della quale «la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risulta ormai seriamente sproporzionata per difetto», anche a voler considerare che la misura degli onorari rapportata alle vigenti tariffe professionali, deve essere contemperata (e quindi ridotta) in relazione alla natura pubblicistica della prestazione richiesta. La Corte ha poi fatto salva l'eventualita' che sopravvenga una complessiva ridefinizione della materia ad opera del legislatore, tale da implicare il superamento del meccanismo di adeguamento cui si riferisce l'art. 54 TUSG, ma di cio' ad oggi non vi e' traccia (neppure a livello intenzionale e nonostante gli svariati moniti rivolti al legislatore nel corso degli anni). E' stato osservato che, la mancata attuazione in sede amministrativa del vincolo di adeguamento previsto dalla fonte primaria «non dipende in se' da un difetto legislativo, bensi' dall'inerzia delle autorita' deputate a provvedere a un siffatto adeguamento», cui puo' ovviarsi «con altri rimedi» (cfr. sentenza n. 234/2001). Ad avviso di questo giudice, peraltro, la mancata e sistematica attuazione dell'adeguamento triennale in ordine a compensi per prestazioni tendenzialmente non ricusabili dall'interessato, mostra la sostanziale irragionevolezza e contraddittorieta' di un assetto normativo che subordina ad un apposito provvedimento di natura amministrativa un adeguamento da effettuarsi sulla base di indici pubblici e oggettivi, invece di consentire che una simile mera operazione aritmetica possa essere effettuata direttamente dal magistrato. Va infatti preso atto che con la previsione dell'art. 54 TUSG, il legislatore del 2002 aveva gia' espresso una valutazione di compatibilita' dell'adeguamento dei compensi agli indici lstat con le esigenze di contenimento della spesa pubblica, posto che l'aveva previsto in termini di doverosita', ma solo ogni tre anni. L'irragionevolezza dell'attuale meccanismo di adeguamento previsto ex lege assume quindi rilievo costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. ed emerge, quindi, al momento attuale in modo inequivoco nei fatti, laddove la mera inerzia del Ministero protratta nel tempo senza alcuna giustificazione, ha determinato che i valori di partenza previsti dal decreto ministeriale 30 maggio 2002 (che gia' si presentavano di gran lunga inferiori alle comuni tariffe professionali a causa della comprensibile natura pubblicistica della prestazione richiesta all'ausiliario del magistrato), siano ulteriormente penalizzati nonostante la variazione lstat prevista nell'art. 54 TUSG sia annualmente calcolata in via ufficiale e l'adeguamento sia in se' doveroso ogni tre anni. A fronte della portata generale e protratta nel tempo di un simile inadempimento, non pare sufficiente ad escludere la irragionevolezza indicata, la possibilita' (comunque estremamente gravosa e sproporzionata rispetto all'effettivo beneficio perseguibile per ogni singolo incarico ricevuto) per ciascuno degli ausiliari, di intraprendere «gli altri rimedi» citati e cioe', in via amministrativa, la messa in mora del Ministero e la successiva impugnazione avanti al Tribunale amministrativo regionale di un presumibile silenzio rigetto. Il sistema di adeguamento periodico previsto dall'art. 54 TUSG e', come visto, del tutto automatico e legato alle rilevazioni lstat con l'unico limite di operare ogni triennio e non annualmente, cosi' che la irragionevolezza della norma che ne subordina la concreta operativita' ad un atto amministrativo (nei fatti mai emessi dal lontano 2002 ad oggi), potrebbe essere ovviata da una previsione che consenta, in assenza di adempimento del Ministero, la possibilita' del giudice di applicare direttamente un simile adeguamento in sede di liquidazione (e quindi nel caso qui in esame incrementando il compenso liquidato dal pubblico ministero in base agli indici Istat fino al 2017). Questo giudice ritiene quindi che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli articoli 4 legge n. 319/1980, 50 e 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che l'adeguamento periodico triennale degli onorari possa essere applicato solo con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e non anche mediante la diretta applicazione di esso in sede di liquidazione ad opera del giudice. 2.1 La questione e' rilevante in quanto, come sopra visto, per la liquidazione del compenso spettante all'ing. Capello, per la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale de quo trova applicazione l'art. 17, ultimo comma, decreto ministeriale 30 maggio 2002 che prevede la commisurazione dell'onorario a vacazioni e quindi impone l'osservanza dell'art. 4 legge n. 319/1980 (come adeguato con il decreto ministeriale 30 maggio 2002) e degli articoli 49 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Per i motivi sopra illustrati in modo analitico si ritiene che la liquidazione effettuata dal pubblico ministero sia in se' corretta cosi' che, in presenza dell'attuale assetto normativo, questo giudice dovrebbe rigettare l'opposizione senza poter accogliere il motivo di opposizione, che lamenta la non congruita' dei compenso liquidato, almeno per la parte spettante a titolo di adeguamento previsto ex art. 54 TUSG e che inciderebbe nella misura di piu' di un quarto dell'importo liquidato. 2.2 La questione non e' manifestamente infondata in quanto viola l'art. 3 Cost. un sistema normativo che, come sopra illustrato, si e' rivelato del tutto irragionevole in quanto, da un lato, prevede un doveroso adeguamento triennale agganciato agli indici Istat e privo di altri condizionamenti, ma dall'altro, fa dipendere un simile adeguamento da un provvedimento amministrativo (e quindi privo di automatismi), soggetto inesorabilmente agli effetti di una inerzia amministrativa divenuta cronica, senza prevedere alcun sistema di salvaguardia al fine di garantire anche il buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., con la possibilita' di avvalersi di consulenti di buon livello professionale e non solo di quelli disposti ad accettare compensi di importo sempre piu' misero e mortificante.
P.Q.M. Visti e applicati l'art. 134 Cost. e l'art. 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 4 legge n. 319/1980, 50 e 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non e' previsto che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari con il decreto dirigenziale previsto dall'art. 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (previa estrazione di copia integrale del fascicolo telematico); Sospende il giudizio; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, provvedendo all'esito alla trasmissione alla Corte costituzionale delle copie munite delle relative attestazioni di regolare notificazione e comunicazione. Torino, 22 gennaio 2019 Il Presidente: Zappasodi