N. 147 SENTENZA 8 maggio - 19 giugno 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Tutela dell'ambiente - Disposizioni varie in materia  di  valutazione
  di impatto ambientale - VIA  (configurazione  della  VIA  regionale
  quale provvedimento autonomo rispetto ai singoli titoli abilitativi
  necessari  per  la  realizzazione   di   un'opera;   modalita'   di
  acquisizione  dei  pareri  dei  soggetti  competenti   in   materia
  territoriale e ambientale; tipologie di interventi da  assoggettare
  a procedura di VIA regionale). 
- -        Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo  2018,
  n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi  della
  Regione   autonoma   Valle   d'Aosta/Vallee    d'Aoste    derivanti
  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea.  Modificazioni
  alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in
  conformita' alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e  del
  Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
  concernente la valutazione dell'impatto ambientale  di  determinati
  progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)»,  artt.
  10, 12, 13 e 16,  comma  1,  nonche'  Allegato  A  e  allegati  ivi
  contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9)  10),
  11), 17), 18), 19), 20) dell'Allegato A  e  ai  numeri  2.a),  2.e)
  2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'Allegato B. 
-   
(GU n.26 del 26-6-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  10,  12,
13 e 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20
marzo 2018, n.  3,  recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  degli
obblighi  della  Regione  autonoma   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste
derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia    all'Unione    europea.
Modificazioni alla legge regionale  26  maggio  2009,  n.  12  (Legge
europea 2009) in conformita' alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  che  modifica  la
direttiva  2011/92/UE   concernente   la   valutazione   dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge  europea
regionale  2018)»,  nonche'  degli   Allegati   A   e   B   contenuti
nell'Allegato A della medesima legge,  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  l'8-14  giugno  2018,
depositato in cancelleria il 18 giugno 2018, iscritto al  n.  40  del
registro ricorsi 2018 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/ Vallee d'Aoste; 
    udito nella  udienza  pubblica  del  7  maggio  2019  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Giovanni   Palatiello   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni  Guzzetta
per la Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso  notificato  l'8  giugno  2018  e  depositato  il
successivo 18 giugno, iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2018, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma  Valle
d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per  l'adempimento
degli obblighi della Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia    all'Unione    europea.
Modificazioni alla legge regionale  26  maggio  2009,  n.  12  (Legge
europea  2009),  in  conformita'  alla   direttiva   2014/52/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che  modifica
la  direttiva  2011/92/UE  concernente  la  valutazione  dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge  europea
regionale 2018)» e, nel dettaglio, degli artt. 10, 12, 13, 16,  comma
1, nonche', «nei sensi e nei limiti (...) illustrati», degli Allegati
A e B contenuti nell'Allegato  A  (sic)  della  medesima  legge,  per
contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s)  della  Costituzione  e
con alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante «Norme in materia ambientale»; d'ora  in  avanti  anche  cod.
ambiente), e in particolare, con gli  artt.  7-bis  e  27-bis  e  gli
Allegati II, II-bis, III, IV,  alla  Parte  II  del  menzionato  cod.
ambiente. 
    La   difesa   statale   riporta   l'orientamento   della    Corte
costituzionale  che  annovera  la  disciplina  della  Valutazione  di
impatto ambientale (d'ora innanzi: VIA) tra  gli  oggetti  rientranti
nella competenza esclusiva statale in materia «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema» di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. Ad avviso  del  ricorrente,  il  citato  titolo  di  competenza
comporterebbe l'applicazione  integrale  della  menzionata  normativa
statale alle Regioni, le quali devono rispettare i  livelli  uniformi
fissati dalla legge dello Stato (e' citata la  sentenza  n.  186  del
2010). 
    L'Avvocatura ricorda come la materia sia stata interessata da  un
ampio intervento di riforma  ad  opera  del  decreto  legislativo  16
giugno 2017,  n.  104  (Attuazione  della  direttiva  2014/52/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che  modifica
la direttiva  2011/92/UE,  concernente  la  valutazione  dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli
articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114);  in  particolare,
l'art. 5, comma 1, del menzionato decreto ha aggiunto l'art. 7-bis al
cod. ambiente, secondo il quale «le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano  con  proprie  leggi  o  regolamenti
l'organizzazione  e  le  modalita'  di   esercizio   delle   funzioni
amministrative  ad  esse  attribuite  in  materia  di  VIA,   nonche'
l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli
altri enti territoriali sub-regionali», precisando che tale  potesta'
normativa «e' esercitata in conformita' alla legislazione  europea  e
nel rispetto di quanto previsto» dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006,
«fatto salvo il potere di stabilire regole particolari  ed  ulteriori
per la semplificazione  dei  procedimenti,  per  le  modalita'  della
consultazione  del  pubblico  e  di   tutti   i   soggetti   pubblici
potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti  e
delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la
destinazione alle finalita' di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi
derivanti    dall'applicazione    delle    sanzioni    amministrative
pecuniarie». Infine, si specifica che «non sono derogabili i  termini
procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis». 
    2.- Alla luce di tali premesse, la legge regionale n. 3 del  2018
sarebbe  «complessivamente  non  conforme  alla   vigente   normativa
nazionale in materia VIA, come modificata dal decreto legislativo  n.
104/2017», con conseguente violazione,  oltre  che  dell'art.  7-bis,
comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006», dell'art. 117, secondo
comma, lettera s),  Cost.  Le  modifiche  apportate  alla  previgente
disciplina  regionale  in  materia  di  VIA  dalla  legge   censurata
sarebbero «in tutto o in parte difformi» dalla disciplina di  cui  al
Titolo III della Parte II del  cod.  ambiente,  lasciando  in  vigore
«disposizioni significativamente  superate  dalla  citata  disciplina
nazionale  a  seguito  delle   modifiche   introdotte   dal   decreto
legislativo n. 104/2017». 
    Nel dettaglio,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  si
concentra sugli artt.  12  e  13  della  legge  impugnata,  i  quali,
rispettivamente, nel sostituire l'art. 24  e  introducendo  il  nuovo
art. 25-bis della legge della Regione Valle d'Aosta 26  maggio  2009,
n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli  obblighi  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle
Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente
la  valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e  programmi
sull'ambiente, e 2011/92/UE, concernente la valutazione  dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e  privati.  Disposizioni
per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel
mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento  ad
altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009),  contrasterebbero
con  l'art.  27-bis  del  d.lgs.  n.  152  del   2006   relativo   al
«Provvedimento autorizzatorio unico regionale».  In  particolare,  il
novellato l'art. 24, comma 1, configurerebbe il provvedimento di  VIA
alla stregua di un atto autonomo che, ai sensi  del  successivo  art.
25-bis,   rubricato   «Rapporto   tra   provvedimento   di   VIA    e
autorizzazione»,  sarebbe  da   integrare   nell'atto   autorizzativo
rilasciato da altre strutture regionali  e/o  enti  competenti.  Tale
modalita' procedurale richiamerebbe le disposizioni dell'art. 26  del
d.lgs. n. 152 del 2006 (Integrazione del provvedimento di  VIA  negli
atti autorizzatori), come disciplinato dalla d.lgs. n. 104 del  2017,
che attiene unicamente alle procedure di VIA di competenza statale, e
risulta invece difforme all'art. 27-bis del d.lgs. n.  152  del  2006
che ha previsto il provvedimento unico regionale, che conclude l'iter
dei procedimenti di VIA di competenza regionale. In  particolare,  in
virtu' dell'art. 27-bis, comma 7, del cod. ambiente, la procedura  di
VIA regionale non si conclude con un provvedimento di VIA, ma con  la
«determinazione motivata di conclusione della conferenza di  servizi»
che «costituisce il provvedimento autorizzatorio  unico  regionale  e
comprende il provvedimento di VIA e i titoli  abilitativi  rilasciati
per  la  realizzazione  e   l'esercizio   del   progetto,   recandone
l'indicazione esplicita». 
    In generale, anche a seguito della modifica operata  dalla  legge
reg.  della  Valle  d'Aosta  n.  3  del  2018,  permarrebbero   delle
disarmonie nella legge reg. della Valle d'Aosta n. 12  del  2009:  ad
esempio, gli articoli da 20 a 25-bis della citata legge regionale  n.
12 del 2009 conterrebbero disposizioni non piu' in  vigore  ai  sensi
della  normativa  statale  vigente,  in  ordine  alla   pubblicazione
dell'avviso al pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione e  sui
quotidiani (mantenuti ai  commi  6  e  7  dell'art.  20  della  legge
regionale n. 12 del 2009), pubblicazione non piu' richiesta dall'art.
24 del cod. ambiente, richiamato nel medesimo art.  27-bis.  Inoltre,
il modulo  procedimentale  della  conferenza  dei  servizi,  istituto
obbligatorio e vincolante per i procedimenti  di  VIA  di  competenza
regionale ai sensi dell'art. 14, comma  4  e  14-ter  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
emergerebbe unicamente quale possibile  modalita'  procedimentale  di
acquisizione  di  pareri,  autorizzazioni,  assensi  da  parte  della
struttura regionale competente in materia di  valutazioni  ambientali
(artt. 4, comma 1, e art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del
2009, quest'ultimo sostituito dall'art. 10 legge reg.  Valle  d'Aosta
n. 3 del 2018). 
    3.- La difesa statale si concentra poi  sull'art.  16,  comma  1,
della legge reg.  Valle  d'Aosta  n.  3  del  2018,  che  dispone  la
sostituzione degli Allegati A, B, F, G e H al Titolo  I  della  legge
regionale n. 12 del 2009 con quelli  riportati  All'Allegato  A  alla
legge regionale impugnata. In particolare, il ricorrente sostiene che
detto Allegato A assoggetterebbe  a  VIA  regionale  procedimenti  di
competenza statale ai sensi degli Allegati II e II-bis alla Parte  II
del cod.  ambiente,  cosi'  allargando  il  novero  dei  progetti  di
competenza regionale ai sensi dell'Allegato III  alla  Parte  II  del
d.lgs. n. 152 del 2006, nonche' procedimenti assegnati  dall'Allegato
IV alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006  alla  semplice  verifica
regionale di assoggettabilita'  a  VIA.  In  quest'ambito,  peraltro,
l'Allegato B  alla  legge  regionale  impugnata  prevederebbe  soglie
dimensionali diverse ed inferiori rispetto  a  quelle  fissate  dalla
legge statale. 
    Nello specifico, quanto al primo profilo, la difesa  erariale  si
sofferma su: 
    a) gli impianti termici per la produzione di  energia  elettrica,
vapore e acqua calda,  con  potenza  termica  complessiva  installata
superiore a 15 MW: tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50
MW) sarebbe inclusa nell'Allegato II-bis, punto 1.a); al di sotto  di
tale soglia non sarebbe prevista alcuna procedura  nell'ambito  della
normativa nazionale vigente per gli impianti termici  destinati  alla
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda; 
    b) lo stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici
pericolosi ai sensi del decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65
(Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi), con capacita' complessiva superiore a 10.000 metri cubi:
tale  tipologia  di  progetto,  con  parziale   diversa   definizione
(comprende anche i prodotti chimici) e diversa  soglia  di  capacita'
(40.000 m³) sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 8, prima alinea; 
    c) l'attivita' di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi
liquidi  e  gassosi  delle  risorse.  geotermiche;   l'attivita'   di
coltivazione di idrocarburi, sia sulla terraferma sia in mare  e  con
soglie per gli idrocarburi  liquidi  (500  t/g)  e  gassosi  (500.000
m³/giorno), sarebbe inclusa nell'Allegato II,  punto  7.1;  peraltro,
per cio' che concerne le  risorse  geotermiche,  la  difesa  erariale
segnala la mancata esclusione degli «impianti  geotermici  pilota  di
cui all'art. 1 comma 3-bis,  del  d.lgs.  11  febbraio  2010,  n.  22
(Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della  legge
23  luglio  2009,  n.  99)  e  successive  modificazioni,  esclusione
riportata alla  lettera  v)  dell'Allegato  III  e  conseguente  alla
inclusione tra i progetti statali; 
    d) gli elettrodotti per il trasporto di  energia  elettrica,  non
facenti parte della  rete  elettrica  di  trasmissione  statale,  con
tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 10 chilometri; tale tipologia di progetti,  con  parziale
diversa definizione e con  medesime  soglie  di  tensione  lunghezza,
sarebbe di spettanza statale, inclusa, quanto tale, nell'Allegato II,
punto 4-bis alla Parte II del cod. ambiente; 
    e) le  strade,  le  piste  poderali  e  interpoderali,  di  nuova
realizzazione, con lunghezza superiore a 2  chilometri;  la  generica
dizione «strade», in  assenza  di  specificazioni  o  esclusioni  non
consentirebbe di individuare con esattezza la classificazione (strade
extraurbane,  urbane)  e  la  relativa  competenza  (statale  per  le
extraurbane incluse nell'Allegato  II  e  II-bis,  regionale  per  le
urbane di scorrimento incluse nell'Allegato III  alla  Parte  II  del
cod. ambiente); 
    f) lo stoccaggio di  gas  combustibili  in  serbatoi  sotterranei
artificiali con una capacita' complessiva superiore  a  40.000  metri
cubi; tale tipologia di progetto, con  diversa  soglia  di  capacita'
(80.000  m³),  sarebbe   di   competenza   statale,   come   indicato
dall'Allegato II, punto 4-bis, terza alinea, alla Parte II  del  cod.
ambiente. 
    La difesa statale segnala, inoltre, che l'Allegato A della  legge
regionale n. 3 del 2018 annovererebbe, tra i progetti da sottoporre a
VIA, alcune tipologie di progetti che ricadono nell'Allegato IV  alla
Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale elenca  i  progetti  da
sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilita'  a  VIA;  tra
questi sono indicati: 
    a) gli impianti eolici per la produzione  di  energia  elettrica,
con potenza complessiva installata  superiore  a  100  kW;  per  tale
tipologia di progetti,  inclusa  nell'Allegato  IV,  punto  2.d),  la
normativa regionale prevede una soglia inferiore  rispetto  a  quella
prevista dalla normativa nazionale, pari a 1 MW; 
    b) gli impianti fotovoltaici, con potenza complessiva  installata
superiore a 1 MW; 
    c) gli impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta
per carta a partire dal  legno  o  da  altre  materie  fibrose,  alla
fabbricazione  di  carta  e  cartoni  con  capacita'  di   produzione
superiore a 100 tonnellate al giorno; 
    d) il  trattamento  di  prodotti  intermedi  e  fabbricazione  di
prodotti chimici; 
    e) la produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,  pitture  e
vernici, elastomeri e perossidi: 
    f)  lo  stoccaggio  di  altri  prodotti  chimici  con   capacita'
complessiva superiore a 1.000 metri cubi; 
    g) gli impianti per la concia del cuoio e del pellame. 
    Inoltre, nell'Allegato B alla legge regionale censurata, relativa
ai  «Progetti   sottoposti   alla   verifica   di   assoggettabilita'
regionale», si farebbe  riferimento  a  progetti  che  la  disciplina
statale considera di  competenza  statale  elencati  ai  sensi  degli
Allegati II e II-bis alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    In particolare sono riportati: 
    a) gli impianti termici per la produzione di  energia  elettrica,
vapore e acqua  calda  con  potenza  termica  complessiva  installata
compresa fra  3  e  15  MW,  o  aventi  un  diametro  della  condotta
principale  della  rete  di   teleriscaldamento   superiore   a   350
millimetri, o aventi una lunghezza della  condotta  principale  della
rete di teleriscaldamento superiore a 10 chilometri;  tale  tipologia
di progetti, con diversa soglia (50  MW),  e'  inclusa  nell'Allegato
II-bis, punto 1.a); al di sotto di tale  soglia  la  difesa  erariale
sottolinea come non sia prevista alcuna procedura  nell'ambito  della
normativa nazionale vigente per gli impianti termici  destinati  alla
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda; 
    b)  l'istallazione  di  oleodotti  e  gasdotti,   con   lunghezza
complessiva superiore ai 10 chilometri; tale tipologia  di  progetti,
con diversa soglia (20 km)  sarebbe  annoverata  tra  i  progetti  da
sottoporre a verifica statale di assoggettabilita' a  VIA,  ai  sensi
dell'Allegato II-bis, punto 1.b) alla Parte II del cod. ambiente; 
    c) l'attivita' di ricerca di idrocarburi  liquidi  e  gassosi  in
terraferma; tale tipologia di progetti, sarebbe inclusa nell'Allegato
II, punto 7) alla  Parte  II  del  cod.  ambiente,  che  individua  i
progetti da sottoporre a VIA statale; 
    d)  gli  interporti,  le  piattaforme  intermodali  e   terminali
intermodali; tale tipologia di progetti sarebbe inclusa nell'Allegato
II-bis, punto 2.a)., alla Parte II del cod. ambiente,  relativa  alla
verifica statale di assoggettabilita' a VIA; 
    e) le strade extraurbane secondarie e strade urbane con lunghezza
superiore a 1.500 metri non comprese nell'Allegato A); altre  strade,
piste poderali ed interpoderali, soggette  a  un  allargamento  della
carreggiata carrabile,  con  lunghezza  superiore  ad  1  chilometro,
strade, piste poderali ed interpoderali di nuova  realizzazione,  con
lunghezza compresa fra 500 metri e 2  chilometri,  nonche'  piste  di
cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a  500  metri;
la definizione sarebbe parzialmente difforme da quella  dell'Allegato
IV, punto 7.h), alla  Parte  II  del  cod.  ambiente,  relativa  alla
verifica  regionale  di  assoggettabilita'  a  VIA,  e  comporterebbe
possibili  diverse  interpretazioni  sulla   competenza   statale   o
regionale per le «strade extraurbane secondarie»; 
    f) gli acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza  superiore
ai  20  chilometri;  tale  tipologia  di  progetti  sarebbe   inclusa
nell'Allegato II-bis, punto 2.d) alla Parte  II  del  cod.  ambiente,
relativa alla verifica statale di assoggettabilita' a VIA; 
    g) i nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti  che
comportano l'edificazione di volumi superiori a 10.000 metri  cubi  o
la pavimentazione di  superfici  superiori  a  20.000  metri  quadri,
altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici  non  occasionali;
tutti gli aeroporti non compresi  nell'Allegato  II  sarebbero  pero'
inclusi nell'Allegato II-bis, punto  2.e)  alla  Parte  II  del  cod.
ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilita' a VIA; 
    h) gli elettrodotti aerei esterni per  il  trasporto  di  energia
elettrica, non facenti parte della  rete  elettrica  di  trasmissione
statale, con tensione nominale superiore a  100  kV  e  tracciato  di
lunghezza compreso fra 3 e 10 chilometri; tale tipologia di progetti,
con parziale diversa definizione e con soglie di lunghezza  superiori
a 3 km, sarebbe annoverata tra i progetti da  sottoporre  a  verifica
statale di assoggettabilita' a  VIA,  inclusa  nell'Allegato  II-bis,
punto 1.d), alla Parte II del cod. ambiente. 
    Infine, la difesa statale ricorda che per  diverse  tipologie  di
progetti incluse nell'Allegato  B  alla  legge  regionale  impugnata,
relativa  ai  progetti  da  sottoporre  a   verifica   regionale   si
assoggettabilita' a VIA, sono individuate soglie dimensionali diverse
(inferiori) rispetto a quelle indicate nell'Allegato IV alla Parte II
del d.lgs. n. 152 del 2006,  relativa  ai  progetti,  indicati  dalla
normativa  statale,   da   sottoporre   a   verifica   regionale   di
assoggettabilita' come,  ad  esempio,  gli  impianti  eolici  per  la
produzione di energia elettrica, con potenza  complessiva  installata
compresa fra 20  e  100  kW,  oppure  aventi  altezza  massima  della
macchina  eolica  (sino  al  mozzo,  in  caso  di  rotore   ad   asse
orizzontale) superiore a 15  metri,  o  aventi  diametro  del  rotore
superiore a 5 metri. 
    4.- Si e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, con atto depositato il 16  luglio  del  2018,
chiedendo il rigetto delle questioni  di  legittimita'  promosse  dal
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    La difesa regionale eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilita'
del ricorso per  mancata  indicazione  delle  competenze  legislative
assegnate all'ente ad autonoma differenziata  dalla  legge  cost.  26
febbraio  1948,  n.  4  (Statuto  speciale  per  Valle  d'Aosta).  In
particolare, la resistente riporta  l'orientamento  di  questa  Corte
secondo il quale, nel caso in cui il  ricorso  statale  riguardi  una
legge di una Regione  a  statuto  speciale,  lo  Stato  non  potrebbe
esimersi dall'indicare le competenze assegnate  dallo  statuto  (sono
richiamate, tra le tante, le sentenze n. 58 del 2016, n. 254, n.  151
e n. 142 del 2015), a maggior ragione quando la disciplina  censurata
attenga al bene giuridico dell'ambiente. In tal senso, il  ricorrente
non  avrebbe  tenuto  in  considerazione  le   competenze   delineate
dall'art.  2,  comma  l,  dello  statuto  speciale  in   materia   di
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  Ragione  e
stato giuridico ed economico del personale» (lettera a), «agricoltura
e foreste, zootecnia, flora e fauna» (lettera d); «piccole  bonifiche
ed opere di miglioramento agrario e fondiario» (lettera e); «strade e
lavori pubblici di interesse regionale»  (lettera  f);  «urbanistica,
piani  regolatori  per  zone  di  particolare  importanza  turistica»
(lettera g); «trasporti su funivie e linee  automobilistiche  locali»
(lettera h); «acque minerali e termali» (lettera i); «caccia e pesca»
(lettera l); «acque pubbliche  destinate  ad  irrigazione  ed  a  uso
domestico» (lettera m); «industria alberghiera, turismo e tutela  del
paesaggio» (lettera q). 
    Inoltre, il  ricorrente  non  avrebbe  tenuto  in  considerazione
l'art. 3, comma l, dello statuto, il quale devolve  alla  Regione  la
competenza legislativa di  integrazione  ed  attuazione  in  tema  di
«utilizzazione delle acque pubbliche ad uso  idroelettrico»  (lettera
d), «utilizzazione delle miniere» (lettera  e);  «igiene  e  sanita',
assistenza ospedaliera e profilattica» (lettera l), e l'art.  4,  che
affida alla Regione le funzioni amministrative «nelle  materie  nelle
quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli  2  e  3,  salve
quelle attribuite ai Comuni e agli  enti  locali  dalle  leggi  della
Repubblica». 
    In secondo luogo, la resistente eccepisce l'inammissibilita'  del
ricorso per insufficienza e genericita'  della  motivazione  (vengono
riportate, tra le altre, le sentenze n. 131 del 2016, n. 251 e n. 153
del 2015), per non aver argomentato adeguatamente  a  sostegno  della
declaratoria di illegittimita' costituzionale, anche alla luce  della
giurisprudenza  costituzionale  che  sottolinea  l'esigenza  di   una
adeguata motivazione a supporto del ricorso, esigenza che si pone  in
termini particolarmente pregnanti nel  giudizio  in  via  di  azione.
Secondo la difesa regionale, il ricorrente,  nell'impugnare  l'intera
legge reg. Valle d'Aosta n.  3  del  2018,  non  avrebbe  fornito  un
sufficiente  supporto  motivazionale,   «in   grado   di   illustrare
adeguatamente in che  termini,  e  sotto  quali  profili,  il  regime
statale in tema di VIA sia  vincolante  nei  riguardi  della  Regione
Autonoma Valle  d'Aosta,  tenuto  conto,  oltretutto,  delle  plurime
competenze legislative ed amministrative di cui (...)  la  resistente
e' investita dallo Statuto speciale». Inoltre, poiche' il  Presidente
del Consiglio dei ministri impugnerebbe anche specifiche disposizioni
della legge  regionale,  il  ricorso  sarebbe  oscuro  e  scarsamente
intellegibile,  non  risultando  chiaro  il  petitum  delineato   dal
ricorrente. 
    Infine, una terza eccezione di inammissibilita'  per  genericita'
viene sollevata dalla  resistente  con  riferimento  all'impugnazione
dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del  2018,
e dell'Allegato A alla medesima  legge,  perche'  il  ricorrente  non
spiegherebbe quali sono le  ragioni  di  contrasto  della  disciplina
censurata con l'art. 117, secondo comma, lettera s). 
    5.- Nel merito, la difesa regionale insiste sulla non  fondatezza
delle questioni sollevate. In particolare, non fondate  sarebbero  le
questioni sollevate sugli artt. 10, 12, 13  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 3 del 2018, perche' la Regione si sarebbe mossa nel  solco
della normativa comunitaria e, in particolare, dell'art. 1, paragrafi
1 e 2 della direttiva 2014/528UE, che  delineerebbero  l'integrazione
del provvedimento di VIA nel susseguente  atto  autorizzatorio  quale
modello «prioritario» di articolazione procedimentale. A norma  della
disciplina  sovranazionale,  l'unificazione   delle   procedure   con
conseguente adozione del provvedimento unico  regionale  sarebbe  una
mera possibilita' secondaria prevista dall'art. 2, paragrafo 2, della
direttiva  citata.  Sarebbe   irragionevole,   piuttosto,   l'assetto
delineato dal d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, ancorando la  VIA  di
pertinenza regionale - diversamente da quella di spettanza statale  -
alla  sola  forma  del  provvedimento  "unico",  si  risolverebbe  in
un'indebita  compressione  delle   attribuzioni   legislative   delle
Regioni. In  tal  senso,  l'obbligo  di  adeguamento  gravante  sulle
Regioni atterrebbe solo al tipo di progetti da sottoporre  a  VIA,  e
non anche alle modalita' procedimento di esperimento  della  medesima
(vengono riportate le sentenze della Corte costituzionale n. 218  del
2017 e n. 127 del 2010). 
    Egualmente non  fondata  sarebbe  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 1, e dell'Allegato A alla medesima
legge, alla luce della giurisprudenza costituzionale a  tenore  della
quale le Regioni conserverebbero comunque la facolta' di innalzare  i
livelli di tutela ambientare fissati dalla legge dello Stato (tra  le
piu' recenti, e' citata la sentenza  n.  212  del  2017).  In  questa
direzione andrebbe l'Allegato A, che incrementerebbe  il  livello  di
protezione ambientale,  soprattutto  laddove  la  Regione  non  abbia
stabilito  delle  soglie  minime  superate  le  quali   attivare   il
procedimento di VIA, posto  che  la  «loro  indicazione  nella  legge
regionale sarebbe del tutto superflua e persino problematica,  attesa
la disponibilita' di quei limiti da parte dello Stato,  che  potrebbe
perfino in ipotesi ritenere di modificarli». 
    6.- In prossimita' dell'udienza pubblica  ha  depositato  memoria
illustrativa l'Avvocatura generale dello Stato,  illustrando  la  non
fondatezza delle  eccezioni  di  inammissibilita'  prospettate  dalla
difesa regionale e insistendo, nel  merito,  per  l'accoglimento  del
ricorso. 
    6.1.- Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sarebbe destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilita'  del
ricorso  per  mancata  indicazione,   nell'atto   introduttivo,   dei
parametri statutari. Nessuna delle  competenze  legislative  previste
degli artt. 2,  comma  1,  e  3,  comma  1,  dello  Statuto  speciale
verrebbero specificamente in rilievo  nelle  procedure  di  VIA,  che
attiene viceversa alla competenza  esclusiva  in  materia  di  tutela
dell'ambiente ex art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.  Di
conseguenza, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  non  doveva
essere gravato dall'onere di indicare, nella delimitazione del  thema
decidendum, i parametri statutari. 
    Egualmente non fondata sarebbe  l'eccezione  di  inammissibilita'
del  ricorso  per  genericita'  e  insufficiente   motivazione,   con
riferimento  sia  alle  ragioni  che  sostengono   le   censure   sia
all'oggetto delle censure medesime, che il ricorrente  delimita  agli
artt. 10, 12, 13, 16, comma 1, della legge reg. Valle  d'Aosta  n.  3
del 2018. 
    Con particolare riguardo alla  censura  dell'art.  16,  comma  1,
della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, nonche' degli  Allegati
A e B dell'Allegato A della medesima legge regionale, la difesa dello
Stato  ne  ribadisce  l'ammissibilita',  insistendo  sulla  chiarezza
argomentativa del ricorso. 
    Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri insiste  per
l'accoglimento del ricorso, ribadendo quanto gia' affermato nell'atto
introduttivo.  In  replica  alle  argomentazioni  della   resistente,
l'Avvocatura generale  dello  Stato  sottolinea  come  non  avrebbero
pregio i dubbi di legittimita' costituzionale avanzati dalla  Regione
autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  sull'art.  27-bis  del  cod.
ambiente, posto che, eventualmente, questi dovevano essere  sollevati
in un autonomo giudizio  di  legittimita'  che  la  Regione  autonoma
avrebbe dovuto promuovere nei termini previsti dall'art.  127,  comma
2, Cost. Viene poi richiamata  la  sentenza  n.  198  del  2018,  che
avrebbe sancito la  non  derogabilita'  del  provvedimento  unico  in
materia  ambientale  da  parte  delle  Regioni,  anche  ad  autonomia
differenziata. 
    7.- Anche la Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha
depositato,  in  prossimita'  dell'udienza  pubblica,   una   memoria
illustrativa. La resistente insiste sull'accoglimento delle eccezioni
di inammissibilita' e rinnova la  tesi  della  non  fondatezza  delle
questioni di legittimita' costituzionale prospettate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale della  legge  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per
l'adempimento   degli   obblighi   della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
all'Unione europea. Modificazioni  alla  legge  regionale  26  maggio
2009, n. 12 (Legge  europea  2009),  in  conformita'  alla  direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici  e  privati
(Legge europea regionale 2018)» e, nel dettaglio, degli artt. 10, 12,
13, 16, comma 1, nonche', «nei sensi e nei limiti (...)  illustrati»,
degli Allegati A e B contenuti nell'Allegato A (sic)  della  medesima
legge, per contrasto con  l'art.  117,  comma  2,  lettera  s)  della
Costituzione con  riferimento  ad  alcune  disposizioni  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  recante  «Norme  in   materia
ambientale», d'ora in avanti anche cod. ambiente), e in  particolare,
agli artt. 7-bis e 27-bis e agli Allegati II, II-bis, III,  IV,  alla
Parte II del menzionato cod. ambiente. 
    2.- In via preliminare, questa Corte e' chiamata  a  pronunciarsi
sulle eccezioni di inammissibilita' avanzate dalla resistente. 
    2.1.-   In   primo   luogo,   la   difesa   regionale   prospetta
l'inammissibilita'  del  ricorso  per   mancata   indicazione   delle
competenze legislative assegnate all'ente ad autonomia  differenziata
dalla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  Valle
d'Aosta). In particolare, la  resistente  riporta  l'orientamento  di
questa Corte secondo il quale, nel caso in  cui  il  ricorso  statale
riguardi una legge di una Regione a statuto speciale,  lo  Stato  non
potrebbe  esimersi  dall'indicare  le  competenze   assegnate   dallo
Statuto. 
    2.1.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Questa  Corte,  pur  inquadrando  le  innovazioni  portate   alla
disciplina della VIA dal decreto legislativo 16 giugno 2017,  n.  104
(Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva  2011/92/UE,
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli  1  e  14  della
legge 9 luglio 2015, n. 114), nelle  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociali alle quali la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste avrebbe dovuto adeguarsi  (sentenza  n.  198  del  2018),  ha
affermato che il procedimento di VIA e le funzioni amministrative  ad
esso connesse «non sono riconducibili sic et  simpliciter  ad  alcuna
specifica  attribuzione  degli  enti  ad  autonomia   differenziata»,
risultando  piuttosto  «strumentali  all'inveramento»  dell'ambiente,
«valore  di  rango  costituzionale  tutelato  anche  dalla  normativa
europea» (sentenza n. 198 del 2018; nello stesso senso,  sentenza  n.
93 del 2019). 
    Vero e' che per costante giurisprudenza di questa Corte,  laddove
"venga  sottoposta  a  censura  di  legittimita'  costituzionale  una
disposizione di legge  di  un  soggetto  ad  autonomia  speciale,  la
compiuta definizione dell'oggetto del giudizio (...) non  puo'  (...)
prescindere dall'indicazione delle competenze  legislative  assegnate
dallo Statuto speciale, tanto piu' se queste risultino  astrattamente
pertinenti all'oggetto del giudizio (...)» (sentenza n. 109 del 2018;
nello stesso  senso,  sentenze  n.  103  e  n.  52  del  2007).  Cio'
nonostante, la  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  precisato  che
siffatto requisito di ammissibilita' va inteso  nel  senso  che,  dal
contesto del ricorso, deve emergere l'esclusione  della  possibilita'
di operare il sindacato di legittimita' costituzionale in  base  allo
statuto   speciale,    ritenendo    sufficiente,    ma    necessaria,
un'indicazione,  sia  pure   sintetica   al   riguardo,   in   ordine
all'estraneita' della materia alla sfera  di  attribuzioni  stabilita
dallo stesso (sentenze n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013). 
    Nel caso di specie, la difesa statale si  e'  posta  il  problema
della applicabilita' della disciplina statale della VIA alla  Regione
speciale,  per  poi  risolverlo   in   senso   positivo,   sostenendo
l'opponibilita',  anche  alle  Regioni  speciali,  della   competenza
esclusiva della  tutela  dell'ambiente.  In  tal  senso,  dunque,  la
«sommarieta' delle argomentazioni e  [la]  incompletezza  del  quadro
normativo di riferimento non sono tali (...) da impedire l'esame  nel
merito  del  dedotto  profilo   di   illegittimita'   costituzionale»
(sentenza n. 201 del 2018). Alla luce della mancata  previsione,  tra
le norme statutarie, di una esplicita competenza in materia di VIA, e
fermo restando che l'esatta qualificazione del titolo  di  competenza
cui ascrivere la disciplina impugnata attiene al merito del  giudizio
(sentenza n. 252 del 2016), l'onere argomentativo reso necessario dal
regime di specialita' puo' ritenersi soddisfatto dal ricorrente. 
    2.2.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ritiene,
inoltre, il ricorso generico e incompleto, e l'impugnazione oscura  e
non intellegibile. Il ricorrente censurerebbe, infatti, sia  l'intera
legge sia  singole  disposizioni  della  legge  regionale,  cosi'  da
rendere incerto il petitum. 
    2.2.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Vero e' che, nelle sue argomentazioni, il ricorrente  ritiene  la
legge  regionale  «complessivamente»  non  conforme  alla  disciplina
statale e che le modifiche apportate alla legge reg. Valle d'Aosta 26
maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in materia di VIA  sarebbero
«in tutto o in parte difformi» dal cod. ambiente. Tuttavia, alla luce
di una lettura complessiva dell'atto introduttivo, tali passaggi sono
argomenti ad adiuvandum rispetto alle censure  promosse  sugli  artt.
10, 12, 13, 16, comma 1, della legge reg.  Valle  d'Aosta  n.  3  del
2018. A conforto di tale conclusione militano sia  il  contenuto  del
ricorso - ove  sono  indicate  «nel  dettaglio»,  dopo  una  iniziale
premessa generale, «le disposizioni della legge regionale  n.  3  del
2018 non conformi alle disposizioni della Parte II, Titolo  III,  del
d.lgs. n. 152 del 2006» - sia le  conclusioni,  ove  sono  menzionati
esclusivamente gli articoli appena menzionati, censurati «nei sensi e
nei limiti» illustrati nel ricorso. 
    Il ricorrente non ha inteso  impugnare,  quindi,  l'intera  legge
regionale, ma solo le norme specificamente indicate nel corpo e nelle
conclusioni dell'atto  introduttivo.  Cosi'  delimitato  il  petitum,
l'eccezione deve essere respinta. 
    2.3.-  A  sorte  analoga  va  incontro  la  terza  eccezione   di
inammissibilita' promossa dalla  resistente  sulla  censura  relativa
all'art. 16, comma 1 impugnato, generica  -  in  tesi  -  perche'  il
ricorrente non avrebbe spiegato le ragioni di  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    2.3.1.-  Il  ricorrente  giustappone  nel  dettaglio  i   singoli
procedimenti, indicati dagli Allegati A e  B  della  legge  regionale
censurata, a quelli elencati dal cod.  ambiente,  cosi'  argomentando
diffusamente sulla presunta "appropriazione" da parte  della  Regione
della disciplina di procedimenti amministrativi in materia di VIA  in
contrasto con la disciplina statale. 
    Di qui la non  fondatezza  della  eccezione  di  inammissibilita'
prospettata dalla resistente. 
    3.-  Nel  merito,  vanno  affrontate,  anzitutto,  le   questioni
relative agli artt. 10, 12 e 13 della legge reg. Valle d'Aosta  n.  3
del 2018. 
    3.1.- L'Avvocatura generale  dello  Stato  censura  il  combinato
disposto degli artt. 12 e 13, che configurerebbe il provvedimento  di
VIA  regionale   quale   atto   autonomo   da   integrare   nell'atto
autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali competenti.  La
normativa regionale stabilisce, infatti, che il «provvedimento di VIA
contiene le eventuali condizioni ambientali per la realizzazione, per
l'esercizio e per la dismissione dei progetti» (art. 12, comma 2),  e
che  «l'autorizzazione  o  ogni   altro   titolo   abilitativo   alla
realizzazione  dei  progetti  sottoposti  a  VIA,  rilasciati   dalle
strutture regionali, dai Comuni o loro forme associative o  da  altri
enti  competenti  per  materia,  comprendono   almeno   le   seguenti
informazioni:  a)  il  provvedimento  di  VIA;  b)  le   prescrizioni
contenute nel  provvedimento  di  VIA  che  riguardino  le  eventuali
condizioni ambientali e le eventuali  misure  previste  per  evitare,
prevenire  o  ridurre  e,  se  possibile,  compensare   gli   impatti
ambientali  negativi  e   significativi,   nonche'   le   misure   di
monitoraggio da adottare» (art. 13). 
    In tal senso, le citate norme sarebbero difformi dall'art. 27-bis
del  cod.   ambiente   che   prevede,   invece,   un   «provvedimento
autorizzatorio  unico»  regionale,  che  altro  non  e'  se  non   la
«determinazione motivata di conclusione della conferenza di  servizi,
comprensivo  di   tutti   i   titoli   abilitativi   necessari   alla
realizzazione del progetto». 
    Inoltre, il ricorrente ritiene la normativa  regionale  censurata
incoerente rispetto alla funzione che la  normativa  statale  assegna
alla  conferenza  dei  servizi  in  base  all'art.  27-bis  del  cod.
ambiente, nonche' agli artt. 14 comma 4 e 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'art.  10  della
legge regionale impugnata prevede infatti che il coinvolgimento della
conferenza  di  servizi  sia  meramente  facoltativo,  limitandosi  a
stabilire che in tale sede possano essere solo  acquisiti  pareri  da
parte della struttura regionale competente in materia di  valutazione
ambientale. 
    3.2.- Le questioni, concernenti gli artt. 12  e  13  della  legge
reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, sono fondate. 
    L'art. 27-bis del cod. dell'ambiente prevede che «[n]el  caso  di
procedimenti  di  VIA  di  competenza  regionale  (...)   l'autorita'
competente convoca una conferenza di servizi alla  quale  partecipano
il proponente  e  tutte  le  Amministrazioni  competenti  o  comunque
potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e
dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione  e  all'esercizio
del progetto richiesti dal proponente. La conferenza  di  servizi  e'
convocata in modalita' sincrona e si svolge  ai  sensi  dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n.  241.  (...)  La  determinazione
motivata di conclusione della conferenza di  servizi  costituisce  il
provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e   comprende   il
provvedimento di  VIA  e  i  titoli  abilitativi  rilasciati  per  la
realizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazione
esplicita e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi
e significativi, nonche' le misure di monitoraggio da adottare». 
    3.2.1.- Tale disposizione vincola anche  gli  enti  ad  autonomia
differenziata per un duplice  ordine  di  ragioni,  gia'  evidenziate
dalla  sentenza  n.  198  del  2018,   pronunciata   a   seguito   di
un'impugnazione,  promossa,  tra  le  altre,  dalla  stessa   Regione
autonoma Valle d'Aosta. 
    In tale decisione, questa  Corte  ha  chiarito  che  le  funzioni
amministrative connesse alla  VIA  «non  sono  riconducibili  sic  et
simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad  autonomia
differenziata», risultando piuttosto strumentali all'inveramento  del
valore ambientale. Se e' vero che «la normativa statale riconducibile
alla materia trasversale di cui all'art. 117, comma  2,  lettera  s),
Cost. e' applicabile solo laddove non entrino in gioco le  competenze
riconosciute  dalla  normativa  statutaria  agli  enti  ad  autonomia
differenziata»  (sentenza  n.  198  del  2018;  nello  stesso  senso;
sentenze n. 229 e n. 212 del 2017), nel caso di specie  non  e'  dato
rilevare  alcuna  specifica  competenza  in  grado  di  opporsi  alla
attribuzione statale. 
    Deve notarsi, piuttosto, come le plurime  competenze  statutarie,
indicate negli artt.  2  e  3  dello  statuto  speciale,  siano  solo
incidentalmente intersecate dalla disciplina della VIA,  in  coerenza
con la natura trasversale della materia ex artt. 117, secondo  comma,
lettera s), Cost. (ad esempio, l'art. 2  fa  riferimento  a  «piccole
bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario» [lettera e],
alle «strade e lavori pubblici di interesse regionale»  [lettera  f],
all'«urbanistica» [lettera g], alla industria alberghiera, al turismo
e alla tutela del paesaggio [lettera q];  l'art.  3  alla  disciplina
dell'utilizzazione  delle  acque  pubbliche  ad   uso   idroelettrico
[lettera d]). 
    3.2.2.- In ogni caso, anche laddove vengano  in  rilievo  singoli
segmenti di competenza  statutaria,  deve  essere  ribadito  come  lo
statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste
annoveri,  tra  i  limiti  alle  proprie   attribuzioni,   le   norme
fondamentali statali di  riforma  economico-sociale  e  gli  obblighi
internazionali (art. 2 della legge costituzionale 26  febbraio  1948,
n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»),  clausole  in
grado di legittimare un intervento statale  finalizzato  a  garantire
una uniforme tutela dell'ambiente. 
    In particolare, il legislatore  statale  conserva  il  potere  di
vincolare la potesta' legislativa  primaria  della  Regione  speciale
attraverso leggi qualificabili come «riforme  economico-sociali»:  «e
cio' anche sulla base (...)  del  titolo  di  competenza  legislativa
nella materia  "tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
culturali", di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, comprensiva tanto della  tutela  del  paesaggio  quanto
della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza  che
le  norme  fondamentali  contenute  negli  atti  legislativi  statali
emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al  necessario
rispetto [...] degli enti ad autonomia  differenziata  nell'esercizio
delle proprie competenze» (sentenze n. 198 del  2018  e  n.  229  del
2017). 
    Inoltre, in forza  della  sua  diretta  derivazione  europea,  la
disciplina in materia di VIA integra anche il limite  degli  obblighi
internazionali previsto da alcuni statuti speciali (sentenza  n.  198
del 2018). 
    3.2.3.- Il provvedimento unico  regionale,  introdotto  nel  cod.
ambiente dal d.lgs. n. 104 del 2017, e' finalizzato «a  semplificare,
razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella  prospettiva  di
migliorare l'efficacia dell'azione delle  amministrazioni  a  diverso
titolo coinvolte nella realizzazione del progetto» (sentenza  n.  198
del 2018). Detto istituto «non sostituisce  i  diversi  provvedimenti
emessi  all'esito  dei  procedimenti  amministrativi,  di  competenza
eventualmente   anche   regionale,   che   possono   interessare   la
realizzazione del progetto, ma li  ricomprende  nella  determinazione
che conclude la conferenza di servizi» (sentenza n. 198 del 2018). Il
provvedimento unico ha, dunque, «una natura per cosi' dire  unitaria,
includendo in un unico atto i singoli  titoli  abilitativi  emessi  a
seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica
sede decisoria le diverse  amministrazioni  competenti»,  e  non  «e'
quindi  un  atto  sostitutivo,   bensi'   comprensivo   delle   altre
autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto»  (sentenza
n. 198 del 2018; piu' recentemente, sentenza n. 246 del  2018).  Esso
rappresenta il «nucleo centrale»  di  un  complessivo  intervento  di
riforma che vincola l'odierna  resistente  in  quanto  -  come  prima
evidenziato  -  norma  fondamentale  di  riforma  economico  sociale,
riproduttiva - in aggiunta - di specifici obblighi internazionali  in
virtu' della sua derivazione comunitaria (ai sensi dell'art. 2  dello
statuto valdostano, sentenza n. 198 del 2018). 
    3.2.3.1.- A questo proposito, priva di pregio e' l'argomentazione
della Regione resistente, la quale insiste  sulla  difformita'  della
normativa posta  dal  legislatore  statale  rispetto  alla  normativa
europea. Come questa Corte ha gia' affermato, l'art. 27-bis del  cod.
ambiente «e' perfettamente coerente con la normativa  sovranazionale,
la quale non solo  prevede  la  semplificazione  delle  procedure  in
materia di VIA, ma stabilisce anche  che  gli  Stati  membri  debbano
prevedere  procedure  coordinate  e  comuni,  nel  caso  in  cui   la
valutazione risulti contemporaneamente  dalla  direttiva  2011/92/UE,
come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e dalle  altre  direttive
europee in materia ambientale ad essa collegate. Inoltre,  l'art.  1,
paragrafo 1), della direttiva 2014/52/UE stabilisce nel dettaglio  un
iter   procedurale   che   trova   sostanziale   riproduzione   nella
disposizione censurata» (sentenza n. 198 del 2018). 
    3.2.4.- Alla luce di tale premesse,  la  normativa  regionale  si
pone dunque in contrasto con la disciplina statale, laddove  fraziona
il contenuto del provvedimento di VIA,  limitandosi  a  contenere  le
informazioni e le valutazioni necessarie  a  stimare  e  a  contenere
l'impatto ambientale del progetto autorizzato. Nella disciplina posta
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, il provvedimento
di VIA e', infatti, autonomo rispetto agli altri  atti  autorizzatori
connessi  alla   realizzazione   dell'opera,   in   evidente   deroga
all'assetto  unitario  e  onnicomprensivo  del  provvedimento   unico
previsto dall'art. 27-bis del cod. ambiente. 
    3.3.- E' altresi' fondata la questione relativa all'art. 10 della
legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018. 
    Come detto, tale disposizione prevede che i  soggetti  competenti
in materia territoriale e ambientale possano esprimere il loro parere
anche  «nell'ambito  della  conferenza  di  servizi   indetta   dalla
struttura competente». 
    La  conferenza  di  servizi  e'  dunque  relegata,  dalla   legge
regionale impugnata, a un ruolo  meramente  consultivo  e  marginale,
secondo  una  previsione  che  contrasta  con  il  disegno  normativo
prefigurato dall'art. 27-bis del cod. ambiente.  In  virtu'  di  tale
disposizione, la conferenza di servizi assurge a  sede  decisoria  di
adozione del provvedimento di VIA regionale, secondo  una  previsione
teleologicamente   connessa   agli   effetti   "unitari"   di   detto
provvedimento. 
    Corollario normativo di tale previsione e' l'art.  14,  comma  4,
della legge n. 241 del 1990, nella versione novellata dal  d.lgs.  n.
104 del 2017,  il  quale  prevede  che  «[q]ualora  un  progetto  sia
sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale   di   competenza
regionale, tutte le  autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo  progetto,  vengono
acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in
modalita' sincrona ai  sensi  dell'articolo  14-ter,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152». 
    Solo  in  un  contesto  istituzionale  ove  siedono  le   diverse
amministrazioni interessate, a vario titolo, alla  realizzazione  del
progetto  e'  possibile  rappresentare  e  ponderare   i   molteplici
interessi pubblici coinvolti, adottando i diversi atti poi ricompresi
nella determinazione finale del procedimento di impatto ambientale. 
    Come questa Corte ha gia' affermato, infatti, l'art.  27-bis  del
d.lgs. n. 152 del 2006 e l'art. 14 comma 4 della l. n. 241  del  1990
«sono espressione di un unico disegno riformatore» che «individua  un
punto  di  equilibrio  tra  l'esigenza  di   semplificazione   e   di
accelerazione del procedimento  amministrativo,  da  un  lato,  e  la
"speciale"  tutela  che  deve  essere  riservata  al  bene  ambiente,
dall'altro» (sentenza n. 246 del 2018). 
    Di   qui   l'accoglimento   della   questione   di   legittimita'
costituzionale. 
    4.- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato,
infine, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16,  comma
1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, norma che dispone la
sostituzione degli allegati A, B, F, G, H al  Titolo  I  della  legge
reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2009 con quelli riportati all'Allegato A
alla legge regionale impugnata. 
    4.1.-  Tra  questi,  il  ricorrente  sostiene  che  l'Allegato  A
assoggetterebbe a VIA regionale procedimenti di competenza statale ai
sensi degli Allegati II e II-bis alla Parte  II  del  cod.  ambiente,
cosi' allargando il novero dei progetti di competenza regionale oltre
a quanto previsto dall'allegato III alla Parte II del cod. ambiente. 
    Sotto tale profilo, la  difesa  erariale  censura  le  norme  che
richiamano: 
    a) gli impianti termici per la produzione di  energia  elettrica,
vapore e acqua calda,  con  potenza  termica  complessiva  installata
superiore a 15 MW: tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50
MW) sarebbe inclusa nell'allegato II-bis alla Parte II cod. ambiente,
punto 1.a); al di sotto di tale soglia non  sarebbe  prevista  alcuna
procedura nell'ambito  della  normativa  nazionale  vigente  per  gli
impianti termici destinati  alla  produzione  di  energia  elettrica,
vapore e acqua  calda  (allegato  A,  n.  2);  b)  lo  stoccaggio  di
petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle  direttive
1999/45/CE    e    2001/60/CE    relative    alla    classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei  preparati  pericolosi),  con
capacita' complessiva superiore a 10.000 metri cubi:  tale  tipologia
di progetto, con parziale  diversa  definizione  (comprende  anche  i
prodotti chimici) e diversa soglia di capacita' (40.000  m³)  sarebbe
inclusa nell'Allegato II, punto 8, prima alinea  alla  II  parte  del
cod. ambiente (Allegato A, n.  9);  c)  l'attivita'  di  coltivazione
sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e  gassosi  delle  risorse
geotermiche; l'attivita' di coltivazione di  idrocarburi,  sia  sulla
terraferma sia in mare e con soglie per gli idrocarburi liquidi  (500
t/g) e gassosi (500.000 m³/giorno), sarebbe inclusa nell'Allegato II,
punto 7.1, cod. ambiente. Peraltro, per cio' che concerne le  risorse
geotermiche, la difesa erariale segnala la mancata  esclusione  degli
«impianti geotermici pilota di cui all'art. 1 comma 3-bis, del d.lgs.
11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto  della  normativa  in  materia  di
ricerca  e  coltivazione   delle   risorse   geotermiche,   a   norma
dell'articolo 27, comma 28, della legge 23  luglio  2009,  n.  99)  e
successive  modificazioni,  esclusione  riportata  alla  lettera   v)
dell'Allegato III alla Parte II del cod. ambiente e conseguente  alla
inclusione tra i progetti di competenza statale (Allegato A, n.  17);
d) gli elettrodotti  per  il  trasporto  di  energia  elettrica,  non
facenti parte della  rete  elettrica  di  trasmissione  statale,  con
tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 10 chilometri; tale tipologia di progetti,  con  parziale
diversa definizione e con medesime soglie di  tensione  e  lunghezza,
sarebbe di spettanza statale, inclusa, quanto tale, nell'Allegato II,
punto 4-bis alla Parte II del cod. ambiente (Allegato A, n.  18);  e)
le strade, le piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione,
con lunghezza superiore a 2 chilometri; la generica dizione «strade»,
in assenza  di  specificazioni  o  esclusioni  non  consentirebbe  di
individuare con esattezza  la  classificazione  (strade  extraurbane,
urbane) e la relativa competenza (statale per le extraurbane  incluse
nell'Allegato II e II-bis, regionale per  le  urbane  di  scorrimento
incluse nell'Allegato III alla Parte II del cod. ambiente)  (Allegato
A,  n.  19);  f)  lo  stoccaggio  di  gas  combustibili  in  serbatoi
sotterranei artificiali con una  capacita'  complessiva  superiore  a
40.000 metri cubi; tale tipologia di progetto, con diversa soglia  di
capacita' (80.000 m³), sarebbe di competenza statale,  come  indicato
dall'Allegato II, punto 4-bis, terza alinea, alla Parte II  del  cod.
ambiente (Allegato A, n. 20); 
    4.2.- La difesa erariale segnala, inoltre, che l'Allegato A della
legge regionale n. 3  del  2018  annovererebbe,  tra  i  progetti  da
sottoporre  a  VIA,  alcune  tipologie  di  progetti   che   ricadono
nell'Allegato IV alla Parte II del cod. ambiente, il quale  elenca  i
progetti da sottoporre a semplice procedura regionale di verifica  di
assoggettabilita' a VIA. 
    Tra  questi  sono  indicati:  a)  gli  impianti  eolici  per   la
produzione di energia elettrica, con potenza  complessiva  installata
superiore  a  100  kW;  per  tale  tipologia  di  progetti,   inclusa
nell'Allegato IV, punto 2.d) alla Parte  II  del  cod.  ambiente,  la
normativa regionale prevede inoltre una soglia inferiore  rispetto  a
quella prevista dalla normativa nazionale, pari a 1 MW  (Allegato  A,
n.  3);  b)  gli  impianti  fotovoltaici,  con  potenza   complessiva
installata superiore a 1 MW (Allegato  A,  n.  4);  c)  gli  impianti
industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire
dal legno o da altre materie fibrose, alla fabbricazione di  carta  e
cartoni con capacita' di produzione superiore  a  100  tonnellate  al
giorno (Allegato A, n. 5); d) il trattamento di prodotti intermedi  e
fabbricazione  di  prodotti  chimici  (Allegato  A,  n.  7);  e)   la
produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,  pitture  e  vernici,
elastomeri e perossidi (Allegato A, n. 8); f) lo stoccaggio di  altri
prodotti chimici con capacita' complessiva superiore  a  1.000  metri
cubi (Allegato A, n. 10); g) gli impianti per la concia del  cuoio  e
del pellame (Allegato A, n. 11). 
    4.3.- Infine, nell'Allegato B  alla  legge  regionale  censurata,
relativa ai «Progetti sottoposti alla verifica  di  assoggettabilita'
regionale», si farebbe  riferimento  a  progetti  che  la  disciplina
statale considera di competenza statale elencati dagli Allegati II  e
II-bis alla Parte II del cod. ambiente, o  comunque  a  progetti  non
previsti, per tipo e dimensione, dalla normativa statale. 
    In  particolare,  sono   impugnate   le   disposizioni   che   si
riferiscono: a) agli impianti termici per la  produzione  di  energia
elettrica, vapore e  acqua  calda  con  potenza  termica  complessiva
installata compresa fra 3  e  15  MW,  o  aventi  un  diametro  della
condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore  a  350
millimetri, o aventi una lunghezza della  condotta  principale  della
rete di teleriscaldamento superiore a 10 chilometri;  tale  tipologia
di progetti, con diversa soglia (50  MW),  e'  inclusa  nell'Allegato
II-bis, punto 1.a). Al di sotto di tale  soglia  la  difesa  erariale
sottolinea come non sia prevista alcuna procedura  nell'ambito  della
normativa nazionale vigente per gli impianti termici  destinati  alla
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (Allegato B, n.
2.a); b) agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica,
con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100  kW,  oppure
aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in  caso
di rotore ad  asse  orizzontale)  superiore  a  15  metri,  o  aventi
diametro del rotore superiore a 5  metri  (Allegato  B,  n.  2.e;  c)
all'istallazione di oleodotti e gasdotti, con  lunghezza  complessiva
superiore ai 10 chilometri; tale tipologia di progetti,  con  diversa
soglia (20 km) sarebbe annoverata tra  i  progetti  da  sottoporre  a
verifica statale di assoggettabilita' a VIA, ai  sensi  dell'Allegato
II-bis, punto 1.b), Parte II del cod. ambiente (Allegato B, n.  2.g);
d) all'attivita' di ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  in
terraferma; tale tipologia di progetti, sarebbe inclusa nell'Allegato
II, punto 7) alla  Parte  II  del  cod.  ambiente,  che  individua  i
progetti da sottoporre a VIA statale (Allegato B, n.  2.h);  e)  agli
interporti, alle piattaforme  intermodali  e  terminali  intermodali;
tale tipologia di  progetti  sarebbe  inclusa  nell'Allegato  II-bis,
punto 2.a)., alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla  verifica
statale di assoggettabilita' a VIA (Allegato  B,  n.  7.e);  f)  alle
strade extraurbane secondarie e strade urbane con lunghezza superiore
a 1.500 metri non comprese nell'Allegato A); alle altre strade, piste
poderali  ed  interpoderali,  soggette  a   un   allargamento   della
carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 chilometro,  alle
strade, piste poderali ed interpoderali di nuova  realizzazione,  con
lunghezza compresa fra 500 metri e 2  chilometri,  nonche'  piste  di
cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a  500  metri;
la definizione sarebbe parzialmente difforme da quella  dell'Allegato
IV, punto 7.h), alla  Parte  II  del  cod.  ambiente,  relativa  alla
verifica  regionale  di  assoggettabilita'  a  VIA,  e  comporterebbe
possibili  diverse  interpretazioni  sulla   competenza   statale   o
regionale per le «strade  extraurbane  secondarie»  (Allegato  B,  n.
7.g); g)  agli  acquedotti  di  nuovo  tracciato  con  una  lunghezza
superiore ai  20  chilometri;  tale  tipologia  di  progetti  sarebbe
inclusa nell'Allegato II-bis, punto  2.d)  alla  Parte  II  del  cod.
ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilita'  a  VIA
(Allegato B, n. 7.j); h)  ai  nuovi  aeroporti  ed  interventi  sugli
aeroporti esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori
a 10.000 metri cubi o la  pavimentazione  di  superfici  superiori  a
20.000  metri   quadri,   altiporti,   eliporti,   aviosuperfici   ed
elisuperfici  non  occasionali;  tutti  gli  aeroporti  non  compresi
nell'Allegato II sarebbero pero' inclusi nell'Allegato II-bis,  punto
2.e) alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica  statale
di assoggettabilita' a VIA (Allegato B, n. 7.m); i) agli elettrodotti
aerei esterni per il trasporto  di  energia  elettrica,  non  facenti
parte della rete elettrica  di  trasmissione  statale,  con  tensione
nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e
10 chilometri; tale  tipologia  di  progetti,  con  parziale  diversa
definizione e con soglie di  lunghezza  superiori  a  3  km,  sarebbe
annoverata tra  i  progetti  da  sottoporre  a  verifica  statale  di
assoggettabilita' a VIA, inclusa nell'Allegato  II-bis,  punto  1.d),
alla Parte II del cod. ambiente (Allegato B, n. 7.r). 
    4.4.- Le questioni, relative all'art. 16, comma  1,  della  legge
reg. Valle  d'Aosta  n.  3  del  2018  e  ai  procedimenti  impugnati
riportati negli Allegati A e B, sono fondate. 
    La nuova distribuzione di competenze tra Stato e Regioni, operata
dal d.lgs. n. 104 del 2017, e'  stata  gia'  considerata,  da  questa
Corte, tra gli aspetti fondamentali della riforma «in tema di  VIA  e
di  assoggettabilita'  a  VIA,  istituti   chiave   per   la   tutela
dell'ambiente,  la  quale  necessita  di  un  livello  di  protezione
uniforme sul territorio nazionale» (sentenza n. 198 del  2018;  nello
stesso senso, da ultimo, sentenza n. 93 del 2019). 
    Il d.lgs. n. 104 del 2017 (in particolare, gli artt. 5,  22,  26)
ha sostituto gli Allegati alla Parte II del cod.  ambiente,  e  cosi'
realizzato una nuova allocazione dei procedimenti di VIA tra Stato  e
Regioni, ampliando il novero dei procedimenti di competenza statale. 
    Tale diversa allocazione  dei  procedimenti  ha  determinato  «un
tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali,
assegnando  allo  Stato  l'apprezzamento  dell'impatto  sulla  tutela
dell'ambiente dei progetti  reputati  piu'  significativi  e,  cosi',
evitando la polverizzazione e differenziazione delle  competenze  che
caratterizzava il  previgente  sistema.  Fattore,  quest'ultimo,  che
aveva originato  sovrapposizione  e  moltiplicazione  di  interventi,
oltre che normative differenziate  le  quali,  accanto  a  diluizioni
temporali  reputate  inaccettabili  (...)  inducevano  a  deprecabili
fenomeni di "delocalizzazione dei progetti verso aree  geografiche  a
basso livello di regolazione ambientale"».  L'allocazione  presso  lo
Stato delle procedure coinvolgenti progetti  a  maggior  impatto  ha,
dunque,   risposto   ad   una   esigenza   di   razionalizzazione   e
standardizzazione, «funzionale all'incremento  della  qualita'  della
risposta ai diversi interessi coinvolti, con il  correlato  obiettivo
di realizzare un elevato livello di protezione del  bene  ambientale»
(sentenza n. 198 del 2018). 
    Anche le citate disposizioni  vincolano  gli  enti  ad  autonomia
differenziata, perche' sono state ascritte, dalla  giurisprudenza  di
questa  Corte,  alla  categoria  «norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale», oltre che  «diretta  conseguenza  dell'attuazione
degli obiettivi posti dalla direttiva dell'Unione europea»  (sentenza
n. 198 del 2018). 
    Da tali premesse discende l'illegittimita'  costituzionale  delle
norme che interferiscono con i  procedimenti  che  il  cod.  ambiente
riserva allo Stato, indicando tipologie di progetti non perfettamente
corrispondenti alle fattispecie contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006,
o prevedendo soglie dimensionali inferiori a  quanto  previsto  dalla
disciplina statale senza contestualmente stabilire  "limiti"  massimi
idonei ad evitare sovrapposizioni (Allegato A, numeri 2,  3,  9,  17,
18, 19 e 20; Allegato B, numeri 2a, 2e, 2g, 2h, 7e, 7g, 7j, 7m e 7r). 
    4.5.- A conclusioni analoghe deve giungersi  per  i  procedimenti
che la legge regionale  impugnata  sottopone  a  VIA  regionale  o  a
verifica regionale di assoggettabilita'  a  VIA  non  indicati  dagli
Allegati alla Parte II del cod. ambiente (Allegato A, numeri 4, 5, 7,
8, 10 e 11). 
    Anche tali fattispecie sono illegittime in quanto si  allontanano
dalla disciplina  statale,  la  quale,  in  virtu'  della  competenza
esclusiva di cui  all'art.  117,  secondo  comma  lettera  s)  Cost.,
richiede una uniformita' di trattamento normativo  nella  allocazione
dei procedimenti tra Stato e Regioni 
    4.5.1.-  Al  riguardo  non  puo'  sostenersi,  come  diffusamente
eccepito dalla difesa regionale, che la  scelta  di  sottoporre  alle
procedure di VIA progetti  non  menzionati  dalla  normativa  statale
innalzi di per se' i livelli di  tutela  ambientale,  contribuendo  a
implementare  la  protezione  del  valore   costituzionale   indicato
dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    La  tutela  ambientale,  infatti,  ha  sicuramente  una   portata
trasversale e finalistica, in grado di condizionare talune competenze
regionali, e in questi casi  puo'  anche  lasciare  spazio  a  scelte
regionali che siano volte a tutelare in melius i  valori  ambientali.
Essa evoca, tuttavia,  anche  un  oggetto,  l'ambiente  appunto,  che
rimanda a un «bene della vita, materiale e complesso»,  una  «entita'
organica» che richiede una salvaguardia del «tutto» e delle  «singole
componenti considerate come parti del tutto»  (sentenza  n.  378  del
2007; nello stesso senso sentenze n. 104 del 2008 e n. 367 del 2007). 
    La VIA, in quanto istituto teso a disciplinare i procedimenti che
verificano  l'impatto  ambientale,  rientra  a  pieno  titolo   nella
competenza esclusiva indicata dall'art. 117, secondo  comma,  lettera
s) Cost., escludendo di regola competenze regionali. 
    Ed infatti questa Corte ha piu'  volte  ribadito  che  l'ambiente
«viene a funzionare come un limite alla disciplina che le  Regioni  e
le Province autonome dettano in altre  materie  di  loro  competenza,
salva la facolta' di  queste  ultime  di  adottare  norme  di  tutela
ambientale piu' elevata» pur sempre  «nell'esercizio  di  competenze,
previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente»
(sentenze n. 198 del 2018, n. 66 del 2018, n.  199  del  2014;  nello
stesso senso, sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del  2010,  n.
104 del 2008 e n. 378 del 2007). 
    In breve: l'innalzamento dello standard ambientale presuppone pur
sempre  l'esercizio  di  una  competenza  regionale,   nella   specie
insussistente. L'esercizio di una  competenza  legislativa  regionale
puo' incrociare la disciplina statale volta alla tutela di uno o piu'
valori ambientali (o viceversa); solo in tali casi si puo' operare un
attento bilanciamento  fra  la  normativa  regionale,  che  introduca
livelli piu' elevati di tutela ambientale,  e  quella  statale  posta
direttamente a tutela degli stessi. Tale bilanciamento e' comunque da
escludere allorche' le norme statali riguardano non la disciplina  di
specifici  settori  ambientali   ma   le   stesse   procedure   volte
all'emersione e alla individuazione di tali valori, come, ad esempio,
nel caso delle regole istituzionali per  la  valutazione  di  impatto
ambientale; in questi casi la competenza di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. si riferisce ad una materia in se'  conclusa
che non attraversa altre competenze. 
    4.5.2.- In ogni modo, la valutazione intorno alla  previsione  di
standard ambientali piu'  elevati  non  puo'  essere  realizzata  nei
termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria  -  quasi
che fosse possibile  frazionare  la  tutela  ambientale  dagli  altri
interessi costituzionalmente rilevanti - ma deve essere valutata alla
luce della ratio sottesa all'intervento normativo e  dell'assetto  di
interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio  della
sua competenza esclusiva. In questo senso, se, in astratto, non  puo'
ritenersi precluso alle Regioni di innalzare  il  livello  di  tutela
ambientale nell'esercizio di competenze proprie, la scelta  regionale
deve essere sottoposta ad una verifica  ad  opera  di  questa  Corte.
L'aggravamento delle procedure di VIA non puo' produrre di per se' il
miglioramento di standard ambientali. 
    Come gia' detto, peraltro, la disciplina  statale  della  VIA  e'
mossa dalla necessita' di  affiancare,  alla  tutela  ambientale,  la
semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti,
esigenze che sarebbero  frustrate  da  un  aggravamento  degli  oneri
connessi  alla  sottoposizione  a  VIA,  su   scala   regionale,   di
procedimenti  ritenuti  non  rilevanti,  a   fini   ambientali,   dal
legislatore statale. 
    Non e' un caso, al riguardo, che lo Stato riconosca uno spazio di
intervento alle Regioni e Province autonome  (art.  7-bis,  comma  8,
cod. ambiente, introdotto dal d.lgs. n.  104  del  2017),  in  ambiti
specifici e puntualmente precisati dallo stesso  cod.  ambiente.  Gli
enti regionali possono disciplinare, infatti, «con  proprie  leggi  o
regolamenti  l'organizzazione  e  le  modalita'  di  esercizio  delle
funzioni amministrative  ad  esse  attribuite  in  materia  di  VIA»,
stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per  la
semplificazione   dei   procedimenti,   per   le   modalita'    della
consultazione  del  pubblico  e  di   tutti   i   soggetti   pubblici
potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti  e
delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la
destinazione (...) dei  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie». 
    La competenza di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. non esclude interventi regionali,  anche  legislativi,  purche'
compatibili con l'assetto normativo individuato dalla legge  statale,
non  potendo  tali  interventi  alterarne  il  punto  di   equilibrio
conseguito ai fini di tutela ambientale. 
    Di qui l'accoglimento delle prospettate questioni di legittimita'
costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt.  10,  12,
13, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20  marzo  2018,
n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  della
Regione   autonoma    Valle    d'Aosta/Vallee    d'Aoste    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni  alla
legge regionale 26 maggio  2009,  n.  12  (Legge  europea  2009),  in
conformita' alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del  2018  e  dell'Allegato  A
alla medesima  legge  regionale,  e  degli  allegati  ivi  contenuti,
limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8),  9)  10),  11),  17),
18), 19), 20) dell'Allegato A, e ai numeri  2.a),  2.e)  2.g),  2.h),
7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'Allegato B. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA