AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Fulvestrant Ever Pharma» (19A04211) 
(GU n.151 del 29-6-2019)

 
         Estratto determina n. 1011/2019 del 14 giugno 2019 
 
    Medicinale: FULVESTRANT EVER PHARMA. 
    Titolare  A.I.C.:  EVER  Valinject  GmbH,  Oberburgau  3  -  4866
Unterach am Attersee, Austria. 
    Confezioni: 
      «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa
preriempita in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046910016 (in base 10); 
      «250  mg  soluzione  iniettabile  in  siringa  preriempita»   2
siringhe preriempite in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046910028 (in  base
10); 
      «250 mg  soluzione  iniettabile  in  siringa  preriempita»  3x2
siringhe preriempite in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046910030 (in  base
10). 
    Forma farmaceutica: 
      soluzione iniettabile in siringa preriempita; 
      soluzione limpida, da incolore a gialla, viscosa,  praticamente
priva di particelle. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: fulvestrant; 
      eccipienti: etanolo (96%), alcool benzilico,  benzil  benzoato,
olio di ricino raffinato. 
    Produzione principio attivo: 
      Farmabios S.p.a., via Pavia n. 1 - 27027 Gropello Cairoli (PV),
Italia; 
      Sicor S.r.l., via  Terrazzano  n.  77  -  20017  Rho  (Milano),
Italia; 
      Sterling Chemical Malta Ltd., HF51, Hal-Far Industrial Estate -
Birzebbugia BBG3000, Malta. 
    Produzione   prodotto   finito,   confezionamento   primario    e
secondario, controllo dei lotti e rilascio  dei  lotti:  EVER  Pharma
Jena GmbH, Otto-Schott-Straße 15 - 07745 Jena, Germania. 
    Confezionamento secondario: EVER Pharma Jena GmbH, Brüsseler Str.
18 - Jena, Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: FULVESTRANT EVER PHARMA, e' indicato: 
      in monoterapia per il trattamento del carcinoma della  mammella
localmente avanzato o metastatico con  recettori  per  gli  estrogeni
positivi nelle donne in postmenopausa: 
        non precedentemente trattate con terapia endocrina; 
        con   ricaduta   di   malattia   durante   o   dopo   terapia
antiestrogenica adiuvante, o progressione di malattia durante terapia
antiestrogenica; 
      in associazione a palbociclib per il trattamento del  carcinoma
mammario localmente avanzato  o  metastatico  positivo  ai  recettori
ormonali (HR)  e  negativo  al  recettore  del  fattore  di  crescita
epidermico umano 2 (HER2) in donne che  hanno  ricevuto  una  terapia
endocrina precedente. In donne in pre o perimenopausa, la terapia  di
associazione con palbociclib deve essere  associata  ad  un  agonista
dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa
preriempita in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046910016 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «H»; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 316,00; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 521,53; 
      «250  mg  soluzione  iniettabile  in  siringa  preriempita»   2
siringhe preriempite in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046910028 (in  base
10); 
      classe di rimborsabilita': «H»; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 632,00; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.043,05. 
    Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex-factory  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  FULVESTRANT  EVER  PHARMA  e'  classificato,   ai   sensi
dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)». 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art.  12,  comma  5  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni  ed  integrazioni,  denominata  classe  «C
(nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
FULVESTRANT  EVER  PHARMA  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a
prescrizione  medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per   volta,
vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di
specialisti - oncologo (RNRL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, il quale impone di non includere negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto del medicinale di riferimento che riguardano le  indicazioni
o i dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.