AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Sandoz». (19A04302) 
(GU n.154 del 3-7-2019)

 
         Estratto determina AAM/PPA n. 460 del 4 giugno 2019 
 
    E' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale  ACIDO
ACETILSALICILICO SANDOZ anche nelle forme  farmaceutiche,  dosaggi  e
confezioni di seguito indicate: 
      042200042 - «100 mg compresse gastroresistenti» 30x1  compresse
In blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Al 
      042200055 - «100 mg compresse gastroresistenti» 50x1  compresse
In blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Al 
      042200067 - «100 mg compresse gastroresistenti» 100x1 compresse
In blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Al 
    
    A.I.C. n.      042200042 (base 10)          187UZB (base 32)
                   042200055                    187UZR
                   042200067                    187V03
    
    Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti. 
    Principio attivo: acido acetilsalicilico. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158). 
    Codice pratica: SE/H/1259/IA/015/G 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  C(nn)  (classe  non
negoziata). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR  (medicinale  soggetto  a
prescrizione medica ripetibile). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere posti in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni e integrazioni, in virtu' del quale  non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.