N. 158 SENTENZA 8 maggio - 25 giugno 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo civile - Opposizione all'ingiunzione per il pagamento  delle
  entrate patrimoniali dello Stato e  degli  altri  enti  pubblici  -
  Competenza del giudice del luogo in cui ha sede  l'ufficio  che  ha
  emesso  il  provvedimento  opposto   -   Ingiunzione   emessa   dal
  concessionario del servizio di riscossione. 
- Decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150   (Disposizioni
  complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione
  e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,  ai  sensi
  dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 32, comma
  2. 
(GU n.27 del 3-7-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  32,  comma
2, del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150  (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009,  n.  69),  promosso  dal
Tribunale ordinario di Genova, nel procedimento vertente tra L. Z.  e
la GE.FI.L. - Gestione Fiscalita' Locale spa, con  ordinanza  del  19
febbraio 2018, iscritta al  n.  94  del  registro  ordinanze  2018  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  26,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio dell'8  maggio  2019  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale  ordinario  di  Genova,  con  ordinanza  del  19
febbraio 2018, iscritta al n. 94 del reg.  ord.  2018,  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma  2,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  2011,   n.   150   (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69),  in  riferimento
all'art. 24 della Costituzione. 
    2.- La norma e' censurata nella parte in cui, nello stabilire che
per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per  il
pagamento delle entrate  patrimoniali  degli  enti  pubblici  di  cui
all'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni di  legge  relative  alla  riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato), «[e'] competente il  giudice
del luogo in cui ha sede l'ufficio che  ha  emesso  il  provvedimento
opposto», sancisce l'applicazione di tale regola anche  nel  caso  in
cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui  e'  affidato  il
servizio di riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente  pubblico
concedente, e tale sede ricada in un circondario diverso da quello in
cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente. 
    3.-  Il  rimettente  era  stato  adito  da  L.  Z.,  in  sede  di
opposizione, proposta ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 e
dell'art. 32 del d.lgs. n. 150 del  2011,  avverso  l'ingiunzione  di
pagamento notificata da GE.FI.L. - Gestione Fiscalita' Locale spa, in
qualita'   di   concessionario   della   riscossione   della   Citta'
metropolitana di Genova. 
    L'opponente deduceva l'illegittimita' dell'ordinanza  ingiunzione
in ragione di una pluralita' di vizi. Esponeva, inoltre, di risiedere
in Galliate Lombardo, in Provincia di Varese, e di  non  avere  alcun
collegamento con la Citta' metropolitana di Genova. 
    4.- All'udienza del  13  febbraio  2017,  il  giudice  istruttore
sottoponeva alle parti, d'ufficio, ai sensi  degli  artt.  27,  primo
comma, 28 e 38, terzo comma,  del  codice  di  procedura  civile,  la
questione dell'incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di
Genova adito, in favore della competenza per territorio del Tribunale
ordinario della Spezia, luogo  in  cui  aveva  sede  l'ufficio  della
GE.FI.L. spa che aveva emesso l'ingiunzione di pagamento. 
    5.- Costituitasi, la parte convenuta resisteva all'opposizione. 
    6.-  All'udienza  di  precisazione  delle   conclusioni   L.   Z.
prospettava questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  32,
comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento agli artt.  97  e
24 Cost., nella parte in cui la suddetta norma prevede  che,  per  le
controversie proposte, ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910,
nei confronti del concessionario  della  riscossione  che  ha  emesso
l'ordinanza  ingiunzione  di  pagamento  ai  sensi  dell'art.  2  del
suddetto regio decreto, e' competente il giudice del luogo in cui  ha
sede l'ufficio del concessionario della riscossione  anziche'  quello
in cui ha sede l'ente locale impositore. 
    Ha richiamato, a sostegno dell'eccezione, la sentenza  di  questa
Corte n. 44 del 2016. 
    7.- Il giudice a quo ha affermato la rilevanza  della  questione,
dovendo fare applicazione  della  norma  censurata  nel  decidere  la
controversia. 
    Ricorda che la  Corte  di  cassazione  ha  sancito  il  carattere
inderogabile  del  criterio  di   competenza   territoriale   sancito
dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910. Qualora l'ente  impositore  non
provveda   direttamente   alla   riscossione   delle   sue    entrate
patrimoniali, ma la appalti in concessione a  terzi,  il  giudice  di
legittimita'  ha   stabilito   che   eventuali   controversie   sulla
sussistenza  e  sulla  legittimita'  della  pretesa  erariale   vanno
introdotte dinanzi al giudice del luogo ove ha sede il concessionario
per la riscossione, e non dove ha sede l'ente impositore. 
    La giurisprudenza di legittimita' ha ulteriormente chiarito,  con
riguardo all'interpretazione dell'espressione «luogo in cui  ha  sede
l'ufficio che ha emesso il provvedimento», che qualora la sede legale
del  concessionario  non  coincida  con  il  luogo   dove   ha   sede
l'articolazione  territoriale  di  questo,   che   ha   materialmente
predisposto e notificato l'ingiunzione, e'  competente  il  tribunale
nella cui circoscrizione ha  sede  l'articolazione  territoriale  de1
concessionario  che  ha  materialmente  provveduto  a  predisporre  e
notificare l'ingiunzione oggetto del giudizio. 
    Pertanto, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Corte
di cassazione, il Tribunale ordinario di Genova  dovrebbe  dichiarare
la  propria  incompetenza  territoriale,  in  favore  del   Tribunale
ordinario della Spezia, ove si trovano la sede legale e l'ufficio del
concessionario che ha emesso l'ingiunzione di pagamento impugnata. 
    8.-  Il  rimettente  ritiene   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.lgs.  150  del  2011  non
manifestamente infondata in relazione all'art. 24 Cost. 
    9.- A  sostegno  del  dubbio  di  costituzionalita'  richiama  la
sentenza di questa Corte n. 44 del 2016 che ha dichiarato: 
    - l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma  1,  del
decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente
anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art.  9,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure
per la revisione della disciplina degli interpelli e del  contenzioso
tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10,  comma  1,
lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in  cui
prevede  che  per  le  controversie  proposte   nei   confronti   dei
concessionari  del  servizio  di   riscossione   e'   competente   la
commissione  tributaria  provinciale  nella  cui   circoscrizione   i
concessionari  stessi  hanno  sede,   anziche'   quella   nella   cui
circoscrizione ha sede l'ente locale concedente; 
    -  in   via   consequenziale,   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a
seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera  b),
del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui  prevede  che  per  le
controversie proposte nei confronti dei soggetti  iscritti  nell'albo
di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446
(Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e'  competente
la commissione tributaria  provinciale  nella  cui  circoscrizione  i
medesimi   soggetti   hanno   sede,   anziche'   quella   nella   cui
circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. 
    10.- Espone il  rimettente  che,  nella  disciplina  oggetto  del
dubbio  di  costituzionalita',  il  legislatore  ha  individuato   un
criterio  attributivo  della  competenza  che   concretizza   «quella
condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del  diritto  di
azione garantito dall'art. 24 della  Costituzione"  suscettibile  "di
integrare la violazione del citato parametro costituzionale"», di cui
e' menzione nella sentenza n. 44 del 2016. 
    Invero l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere
geografico-spaziale nell'individuazione del  terzo  cui  affidare  il
servizio di accertamento e riscossione dei  propri  tributi  e  delle
proprie entrate patrimoniali, con la conseguenza che  lo  spostamento
richiesto al cittadino che voglia esercitare il  proprio  diritto  di
azione, garantito dall'art. 24  Cost.,  e'  potenzialmente  idoneo  a
costituire una condizione di «sostanziale  impedimento  all'esercizio
del diritto di azione» o comunque a «rendere "oltremodo difficoltosa"
la tutela giurisdizionale». 
    Ricorda che l'art. 52, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 446 del
1997, ha precisato che l'individuazione da parte dell'ente locale del
concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi
e delle altre entrate «non deve comportare oneri  aggiuntivi  per  il
contribuente». 
    11.-  Ne  conseguirebbe  la  non  manifesta  infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma  2,  del
d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento all'art. 24 Cost.,  in  quanto
il citato comma individua quale  unico  criterio  di  riferimento  il
luogo in cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha  emesso  il  provvedimento
opposto, anche nel caso in cui l'ingiunzione  sia  stata  emessa  dal
soggetto cui e' affidato il servizio della  riscossione  dell'entrata
del patrimonio dell'ente pubblico concedente e tale sede appartenga a
un circondario diverso da quello in  cui  ricade  la  sede  dell'ente
locale impositore/concedente. 
    12.- E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato. 
    13.- La difesa dell'interveniente deduce l'inammissibilita' della
questione in ragione del mancato esperimento da parte del  rimettente
del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso
che la giurisprudenza di legittimita', richiamata dal giudice a  quo,
non costituirebbe diritto vivente. 
    Rileva che il sospetto di illegittimita' costituzionale  consegue
non gia' al  criterio  di  collegamento  territoriale  prescelto  dal
legislatore nell'art. 32 del d.lgs. n. 150  del  2011,  che  anzi  ha
razionalita'  e  certezza  giuridica,  ma  ad  una   possibile,   non
automatica applicazione della stessa. 
    Ed infatti, ben potrebbe l'ufficio che ha emesso il provvedimento
opposto rientrare nella circoscrizione del tribunale in cui si  trova
la sede ovvero la residenza del debitore, cosi'  risultando  evidente
che la denunciata violazione del diritto di  azione  dell'interessato
non discende dalla norma in se'. 
    D'altra  parte,  nella   specie,   l'attore   non   aveva   alcun
collegamento con la Citta' metropolitana di  Genova,  come  si  legge
nell'ordinanza di rimessione. 
    La questione sarebbe, quindi, altresi' inammissibile perche'  non
e' censurata la  formulazione  astratta  della  norma,  ma  solo  gli
eventuali effetti negativi che potrebbero conseguire ad una possibile
applicazione pratica. 
    14.- L'Avvocatura generale dello Stato deduce l'infondatezza  nel
merito della questione, ricordando la  giurisprudenza  costituzionale
che  ha  affermato  che  il  diritto   costituzionale   alla   tutela
giurisdizionale non esclude, a carico  della  parte  istante,  alcuni
oneri, purche' gli stessi siano giustificati da  esigenze  di  ordine
generale o da superiori finalita' di giustizia. 
    La  scelta  operata  dal  legislatore  non   sarebbe   priva   di
giustificazioni sotto il profilo delle esigenze di ordine generale  o
di superiori finalita' di giustizia, tenuto conto che il mantenimento
di un univoco criterio di collegamento territoriale (incentrato sulla
sede del soggetto che ha emesso l'atto impugnato), anche nel caso  in
cui l'atto sia stato adottato da un soggetto che risieda in un  luogo
diverso dall'ente impositore, appare  ispirato  ad  un  principio  di
semplificazione del giudizio di opposizione e,  dunque,  risulta  non
irragionevole e rispondente a esigenze di carattere generale. 
    Oltre cio', andrebbe considerato che il processo telematico rende
di fatto meno onerosa la difesa a distanza e che i maggiori oneri per
la difesa potrebbero trovare ristoro nella liquidazione  delle  spese
di lite. 
    15.- L'Avvocatura generale ha poi depositato memoria con la quale
ha ribadito le difese svolte, insistendo sulla inammissibilita' della
questione anche in ragione di una non  esauriente  ricostruzione  del
quadro normativo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Genova ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  32,  comma  2,  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari  al
codice di procedura civile in materia di riduzione e  semplificazione
dei procedimenti civili di  cognizione,  ai  sensi  dell'articolo  54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), in riferimento all'art. 24  della
Costituzione. 
    2.- La norma e' censurata nella parte in cui, con  riguardo  alla
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali degli  enti  pubblici
locali (nel giudizio a quo, il Comune di Genova), nello stabilire che
per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione di  cui
all'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni di  legge  relative  alla  riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato), «[e'] competente il  giudice
del luogo in cui ha sede l'ufficio che  ha  emesso  il  provvedimento
opposto»,   sancisce,   secondo   l'interpretazione   datane    dalla
giurisprudenza di legittimita', l'applicazione di tale  regola  anche
nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal concessionario  al
quale l'ente pubblico locale ha affidato il servizio  di  riscossione
delle proprie entrate patrimoniali. 
    Ne  consegue  che  per   la   determinazione   della   competenza
territoriale deve farsi riferimento al luogo  sede  dell'ufficio  del
concessionario, che puo' ricadere in un circondario diverso da quello
in cui ricade la sede dell'ente locale concedente, e cio', secondo il
giudice  a  quo,  determinerebbe  una   condizione   di   sostanziale
impedimento all'esercizio del diritto di azione  garantito  dall'art.
24 Cost., in ragione dei principi affermati dalla sentenza di  questa
Corte n. 44 del 2016. 
    3.- Per un compiuto inquadramento normativo della questione  deve
essere richiamato anche l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una  addizionale  regionale  a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi  locali),
che al comma 5, lettera  b),  prevede  che  i  Comuni,  con  riguardo
all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate
possono  deliberare  di  affidare  a  terzi,  anche   disgiuntamente,
l'accertamento e la riscossione medesimi dei tributi e  di  tutte  le
entrate. 
    La giurisprudenza di legittimita' (Corte di  cassazione,  sezione
sesta civile, ordinanze 3 ottobre 2017, n. 23110, e 21  giugno  2017,
n. 15417, richiamate  dal  rimettente),  nell'interpretare  la  norma
censurata  (nonche'  la  precedente  analoga   disciplina   contenuta
nell'art. 3 del r.d. n.  639  del  1910,  nel  testo  anteriore  alle
modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2011), ha  affermato  che,
in tal caso, le controversie sulla legittimita' della  pretesa  vanno
introdotte dinanzi al giudice del luogo ove  ha  sede  l'ufficio  del
concessionario per la riscossione, e non dell'ente locale concedente. 
    4.- Le eccezioni di inammissibilita' prospettate  dall'Avvocatura
generale dello  Stato  per  difetto  di  rilevanza  della  questione,
prospettazione da parte del rimettente di una mera quaestio  facti  e
mancato    esperimento    del    tentativo     di     interpretazione
costituzionalmente orientata, sono infondate. 
    4.1.- L'eccepito difetto di  rilevanza  e'  motivato  in  ragione
della circostanza che l'opponente nel giudizio a quo non risiede  ne'
nella Citta' di Genova, luogo sede dell'ente locale  concedente,  ne'
nella Citta'  della  Spezia,  luogo  sede  del  concessionario  della
riscossione. 
    Tuttavia tale circostanza di mero fatto non incide  sul  rapporto
di strumentalita' che intercorre tra  la  questione  di  legittimita'
costituzionale e la  definizione  della  concreta  controversia  come
illustrata dal rimettente. 
    4.2.- La questione, poi, non  riguarda  mere  ricadute  in  fatto
dell'interpretazione e dell'applicazione della  norma  censurata,  ma
attiene alla sua coerenza con i principi costituzionali invocati  dal
rimettente. 
    4.3.- Quanto al tentativo di  interpretazione  costituzionalmente
orientata di cui  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  eccepisce  il
mancato  esperimento,  occorre  ricordare   che   la   giurisprudenza
costituzionale e' costante nel ritenere che qualora il giudice a  quo
abbia  consapevolmente  reputato  che  il  tenore   letterale   della
disposizione censurata  imponga  un'interpretazione  e  ne  impedisca
altre, eventualmente conformi a Costituzione, non vi  e'  ragione  di
inammissibilita',  dato  che  «la  verifica  dell'esistenza  e  della
legittimita' di interpretazioni alternative, che il rimettente  abbia
ritenuto di non poter fare  proprie,  e'  questione  che  attiene  al
merito del giudizio  e  non  alla  sua  ammissibilita'»  (ex  multis,
sentenze n. 78 del 2019 e n. 42 del 2017). 
    5.- Nel merito, la questione e' fondata in relazione all'art.  24
Cost., comportando la norma  censurata  la  lesione  del  diritto  di
azione. 
    6.- Valgono al riguardo i principi gia' enunciati nella  sentenza
n. 44 del 2016, che  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
della disciplina la quale prevede, per le entrate tributarie, che  le
controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di
riscossione, nonche'  quelle  proposte  nei  confronti  dei  soggetti
iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs.  n.  446  del  1997,
sono  devolute   alla   competenza   della   commissione   tributaria
provinciale nella cui  circoscrizione  i  concessionari  stessi  e  i
suddetti  soggetti  hanno  sede,  anziche'  di   quella   nella   cui
circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. 
    Con  tale  pronuncia,  questa  Corte  ha  ritenuto  infatti  che,
«poiche' l'ente locale non incontra alcuna limitazione  di  carattere
geografico-spaziale nell'individuazione del  terzo  cui  affidare  il
servizio  di  accertamento  e  riscossione  dei  propri  tributi,  lo
"spostamento" richiesto al  contribuente  che  voglia  esercitare  il
proprio diritto  di  azione,  garantito  dal  parametro  evocato,  e'
potenzialmente idoneo a costituire  una  condizione  di  "sostanziale
impedimento all'esercizio del diritto di azione" [...] o  comunque  a
"rendere 'oltremodo difficoltosa' la tutela giurisdizionale"». 
    7.- Queste considerazioni sono valide anche nel caso in esame, in
cui l'identico criterio di determinazione della competenza  prescelta
comporta identici effetti negativi per il ricorrente. 
    7.1.-  In  proposito,  va  anche  considerato   che   lo   stesso
legislatore, all'art. 52, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 446  del
1997, ha precisato che l'individuazione, da parte  dell'ente  locale,
del concessionario del servizio di  accertamento  e  riscossione  dei
tributi e delle altre entrate (determinante ai fini  del  radicamento
della competenza)  «non  deve  comportare  oneri  aggiuntivi  per  il
contribuente». 
    8.- Ne' assume rilievo quanto  dedotto  dall'Avvocatura  generale
dello Stato sia in ordine alla necessita' di avvalersi del  ministero
del difensore tecnico per agire  in  giudizio  (ad  esclusione  delle
cause promosse dinanzi al giudice di pace per un valore inferiore  ad
euro 1.100), sia in ordine alla introduzione del processo telematico,
ragioni per le quali l'opponente non avrebbe  necessita'  di  recarsi
presso l'ufficio giudiziario competente a trattare l'opposizione.  Si
tratta infatti di facolta' connesse  al  diritto  di  azione  che  in
quanto tali non possono ritorcersi contro il titolare. 
    9.-  Quanto  alla  individuazione  del  criterio  alternativo  di
competenza, essa non esige un'operazione manipolativa esorbitante dai
poteri di questa Corte, in quanto non deve essere operata una  scelta
tra piu' soluzioni non costituzionalmente obbligate (sentenze  n.  44
del 2016 e n. 87 del 2013; ordinanze n. 176 e n. 156 del  2013  e  n.
248 del 2012). 
    Difatti, il rapporto esistente tra l'ente locale  e  il  soggetto
cui e' affidato il servizio di accertamento  e  riscossione  comporta
che, ferma la plurisoggettivita' del rapporto, il secondo costituisca
una longa manus del primo, con la conseguente  imputazione  dell'atto
di accertamento e riscossione a quest'ultimo. 
    Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini  del  radicamento
della  competenza  territoriale,  per  le  ragioni  evidenziate,   il
riferimento alla sede del soggetto cui e'  affidato  il  servizio  di
riscossione, non  puo'  che  emergere  il  rapporto  sostanziale  tra
l'opponente e l'ente concedente. 
    Alla sede di quest'ultimo, ai  fini  della  determinazione  della
competenza, non vi e' quindi alternativa. 
    10.-  Pertanto  va  dichiarata  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui
dopo le parole «E' competente il giudice del luogo  in  cui  ha  sede
l'ufficio che ha emesso il  provvedimento  opposto»  non  prevede  le
parole «ovvero, nel caso di concessionario  della  riscossione  delle
entrate patrimoniali, dell'ente locale concedente». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32,  comma  2,
del decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150  (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella  parte  in
cui dopo le parole «E' competente il giudice del luogo in cui ha sede
l'ufficio che ha emesso il  provvedimento  opposto»  non  prevede  le
parole «ovvero, nel caso di concessionario  della  riscossione  delle
entrate  patrimoniali,  del  luogo  in  cui  ha  sede  l'ente  locale
concedente». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA