AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'importazione  parallela  del  medicinale  per  uso
umano «Yellox» (19A04367) 
(GU n.156 del 5-7-2019)

 
          Estratto determina IP n. 419 dell'11 giugno 2019 
 
    Al medicinale YELLOX «0.9 mg/ml - Eye drops, solution  -1  bottle
autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e  identificato  con
n. EU/1/11/692/001, sono assegnati  i  seguenti  dati  identificativi
nazionali. 
    Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis Di Nola
- Isola 1, Torre 1 - Int. 120 80035 Nola NA. 
    Confezione: 
      YELLOX «0.9 mg/ml -  collirio,  soluzione  -  uso  oftalmico  -
flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C. n. 047766011 (in  base
10) 1FKQHV (in base 32); 
      forma farmaceutica:  collirio,  soluzione  1  ml  di  soluzione
contiene 0,9 mg di bromfenac (come  sodio  sesquidrato).  Una  goccia
contiene approssimativamente 33 microgrammi di bromfenac. 
      eccipienti: acido borico, borace, sodio solfito anidro  (E221),
benzalconio cloruro (vedere paragrafo 2), tiloxapol, povidone  (K30),
disodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili, sodio  idrossido
(per mantenere i valori di acidita' nella norma). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      YELLOX «0.9 mg/ml -  collirio,  soluzione  -  uso  oftalmico  -
flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C. n. 047766011; 
      classe di rimborsabilita': C (nn). 
    La confezione sopradescritta e' collocata in  «apposita  sezione»
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP
di una eventuale domanda di diversa classificazione. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: 
      YELLOX «0.9 mg/ml -  collirio,  soluzione  -  uso  oftalmico  -
flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C. n. 047766011; 
      RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con gli stampati conformi ai testi approvati  dall'EMA  con
l'indicazione  nella  parte  di  pertinenza  nazionale  dei  dati  di
identificazione di cui alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
           Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni 
                    di sospette reazioni avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto
a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.