PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 luglio 2019 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Liguria nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi  nei  giorni  13  e  14
ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova. (Ordinanza  n.
596). (19A04571) 
(GU n.162 del 12-7-2019)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visti gli articoli 26 e 27,  comma  5  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre  2017
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018, con
la quale lo stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel
territorio  della  Provincia  di  Genova  e'   stato   prorogato   di
centottanta giorni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre  2018,
con la quale lo stato di emergenza in conseguenza  degli  eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel
territorio della Provincia di Genova e' stato prorogato di sei mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 485 del 12 ottobre 2017, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei  giorni  13  e  14  ottobre  2016  nel
territorio della Provincia di Genova»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Liguria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Liguria  e'  individuata   quale   amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il direttore del Dipartimento
ambiente,  territorio  e  infrastrutture  della  Regione  Liguria  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento,      sulla       base       della       documentazione
amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in
possesso dello stesso, le attivita' occorrenti per  il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 485  del  12  ottobre  2017,  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4.  Il  direttore   del   Dipartimento   ambiente,   territorio   e
infrastrutture della Regione Liguria, che opera  a  titolo  gratuito,
per l'espletamento delle iniziative di  competenza  si  avvale  delle
strutture organizzative della regione  nonche'  della  collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza,  il  direttore  del  Dipartimento  ambiente,
territorio e infrastrutture provvede con le risorse disponibili sulla
contabilita' speciale n. 6069, aperta ai sensi dell'art. 2,  comma  2
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 485 del 12 ottobre 2017, che viene  allo  stesso  intestata
fino al 30 giugno 2020, salvo  proroga  da  disporsi  con  successivo
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
del  perdurare  della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il
cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, il direttore  del  Dipartimento  ambiente,  territorio  e
infrastrutture della Regione Liguria  e'  autorizzato  a  presentare,
entro  sei  mesi  dall'adozione   della   presente   ordinanza,   una
rimodulazione, nei limiti delle risorse disponibili, del piano  degli
interventi di cui all'art. 1,  comma  3  della  citata  ordinanza  n.
485/2017, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento
della protezione civile. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui ai commi 5
e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il
direttore del  Dipartimento  ambiente,  territorio  e  infrastrutture
della Regione  Liguria  puo'  predisporre  un  piano  contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie  procedure  di  spesa.
Tale piano deve essere sottoposto alla  preventiva  approvazione  del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  Regione  Liguria  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al comma 7. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  Fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  11.  Il  direttore  del   Dipartimento   ambiente,   territorio   e
infrastrutture della Regione Liguria, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 luglio 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli