MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 6 giugno 2019 

Proroga dei termini del decreto  del  25  ottobre  2018,  recante  le
modalita'  di  attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato  nei
settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. (19A04709) 
(GU n.163 del 13-7-2019)

 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al  coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari; 
  Vista la legge n. 428 del 29 dicembre  1990,  recante  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) in particolare
l'art. 4, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive
modificazioni, con il quale  e'  stata  istituita  l'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220  relativo
alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali
e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la
salute pubblica, per la salute degli animali o per  la  salute  delle
piante; 
  Vista  la  richiesta  presentata  dalle  autorita'  italiane   alla
Commissione dell'Unione europea il 9 marzo 2018 di partecipazione  al
finanziamento di talune  misure  eccezionali  di  sostegno  ai  sensi
dell'art. 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013  per  i
focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre  2017.  Il
1° giugno 2018, il 14 giugno 2018, il 22 giugno 2018  e  l'11  luglio
2018; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2018/1506   della
Commissione, del 10 ottobre 2018 relativo a talune misure eccezionali
di sostegno del mercato nel settore  delle  uova  e  del  pollame  in
Italia e, in particolare l'art.  2,  lettera  c),  che  fissa  al  30
settembre  2019  il  termine  per  la  liquidazione  degli  aiuti  ai
beneficiari; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo n. 5533, del  25  ottobre  2018,  recante  le
modalita'  di  attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato  nei
settori delle uova e delle carni di pollame in Italia; 
  Considerato che all'art. 3.1.d) del regolamento di esecuzione  (UE)
n. 2018/1506, della Commissione,  e'  stato  riscontrato  un  errore,
relativo al calcolo dell'indennizzo  dei  danni  per  la  perdita  di
produzione dei riproduttori di pollo e di tacchino che ha  comportato
ritardi nelle procedure di conteggio degli aiuti da erogare; 
  Vista la  rettifica  all'art.  3,  paragrafo  1,  lettera  d),  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2018/1506,   adottata   dalla
Commissione dell'Unione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 109, del 24 aprile 2019; 
  Vista la nota del 13 maggio 2019,  n.  42806,  con  la  quale  AGEA
Coordinamento, a causa del protrarsi delle operazioni di  definizione
dei pagamenti e dell'elevato numero di domande pervenute,  chiede  la
proroga del termine temporale del 30 giugno 2019,  previsto  all'art.
5, comma 1 del decreto ministeriale n. 5533, del 25 ottobre 2018,  al
fine di consentire agli organismi  pagatori  il  completamento  della
liquidazione degli aiuti agli aventi diritto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 5, comma 1 del decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo n. 5533, del 25  ottobre
2018, la data del 30 giugno 2019, che fissa il termine entro il quale
gli organismi pagatori devono  effettuare  i  pagamenti  agli  aventi
diritto, e' prorogata al 30 settembre 2019. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 6 giugno 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

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