IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
ed
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
ed abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE della Commissione ed il regolamento (CE) n.
608/2004 della Commissione;
Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3 del citato regolamento
(UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il
paese d'origine od il luogo di provenienza dell'ingrediente primario
usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del
successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della
Commissione, di atti di esecuzione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione,
del 28 maggio 2018, recante modalita' di applicazione dell'art. 26,
paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme
sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza
dell'ingrediente primario di un alimento;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre
2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia
prima per il latte ed i prodotti lattieri caseari, in attuazione del
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 7 maggio 2018,
recante «Disposizione applicativa dei decreti relativi
all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti»;
Vista la notifica del citato decreto effettuata in data 13 luglio
2016 alla Commissione europea in applicazione dell'art. 45 del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2011 e considerato l'intervenuto decorso del termine
di tre mesi senza aver ricevuto un parere negativo dalla Commissione
europea;
Considerata l'importanza di evitare una lacuna normativa nel tempo
intercorrente tra il 1° aprile 2020 data di entrata in applicazione
del citato regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 ed il termine
della sperimentazione prevista dal citato decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello
sviluppo economico del 9 dicembre 2016;
Decretano:
Articolo unico
All'art. 7, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo
economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in
etichetta della materia prima per il latte ed i prodotti lattieri
caseari», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti
parole: «31 marzo 2020».
Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 marzo 2019
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio
Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 397