MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 giugno 2019 

Modifiche del decreto 11 agosto 2017  recante  criteri,  procedure  e
modalita'  di  concessione  ed  erogazione  dei  contributi  di   cui
all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  in
favore  delle  imprese  localizzate  nelle  province  delle   Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali  sono  ubicati  i  comuni
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (19A04892) 
(GU n.177 del 30-7-2019)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art.  7-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  che
introduce nel citato decreto-legge n. 189  del  2016  l'art.  20-bis,
recante «Interventi volti alla ripresa economica»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  11  agosto  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  249
del 24 ottobre 2017, recante i criteri, le procedure e  le  modalita'
di concessione ed erogazione dei contributi previsti dal citato  art.
20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,  in  favore  delle  imprese
localizzate nelle province delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Considerato che i vice commissari di cui all'art. 1, comma  5,  del
decreto-legge n. 189 del 2016,  ai  quali  e'  affidata  la  gestione
dell'intervento disciplinato dal decreto interministeriale 11  agosto
2017, con  comunicazione  del  30  maggio  2018  hanno  rappresentato
criticita' nell'applicazione  del  suddetto  intervento,  richiedendo
modifiche al decreto interministeriale 11  agosto  2017  al  fine  di
migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento pubblico; 
  Ritenuto pertanto opportuno, al fine  di  assicurare  una  migliore
attuazione della  misura,  nonche'  il  massimo  perseguimento  degli
obiettivi di ripresa economica fissati dal  citato  art.  20-bis  del
decreto-legge n. 189 del 2016, apportare  modifiche  alla  disciplina
recata dal decreto interministeriale 11 agosto 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  11  agosto  2017
richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 4: 
      1) al comma 1, le parole: «negli esercizi  2017  e  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «in due esercizi  consecutivi  individuati
tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi»; 
      2) al comma 2, le parole: «del 30 per cento» sono soppresse; 
      3) al comma 5, le parole: «negli esercizi  2017  e  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel biennio di cui al comma 1»; 
    b) all'art. 5, comma 2, lettera a), le parole: «del 30 per cento»
sono soppresse; 
    c) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Cumulo delle  agevolazioni).  -  1.  Fatta  eccezione  per
quanto disposto dall'art. 5, comma  3,  le  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto sono cumulabili  con  qualsiasi  altra  agevolazione
pubblica concessa per i medesimi costi della produzione,  nei  limiti
dei  costi  della  produzione  stessi  ai  sensi  dell'art.   8   del
regolamento di esenzione»; 
    d) all'art. 9: 
      1) al comma 2, le parole: «dell'esercizio 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'ultimo esercizio costituente il biennio di  cui
all'art. 4, comma 1»; 
      2) al comma 5, le parole: «negli esercizi  2017  e  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel biennio di cui all'art. 4, comma 1»; 
    e) all'art. 11: 
      1) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre  2019»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «31  dicembre  dell'anno  successivo  al
biennio di cui all'art. 4, comma 1»; 
      2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e  che,  per  effetto  del  cumulo  delle  agevolazioni,  si
eccedano i limiti di cui all'art. 6, comma 1». 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 giugno 2019 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                       Di Maio        
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
            Tria 

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019 
Reg.ne Prev. n. 794.