AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Voriconazolo Ibisqus» (19A05079) 
(GU n.185 del 8-8-2019)

 
         Estratto determina n. 1235/2019 del 23 luglio 2019 
 
    Medicinale: VORICONAZOLO IBISQUS. 
    Titolare  A.I.C.:  Istituto  Biochimico  Italiano  G.   Lorenzini
S.p.a., via Fossignano n. 2 - Aprilia (LT), Italia. 
    Confezione: «200  mg  polvere  per  soluzione  per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045955010 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione. 
    Composizione: 
      ciascun flaconcino di VORICONAZOLO IBISQUS 200 mg contiene: 
        principio attivo: 200 mg di voriconazolo; 
        eccipienti:   sulfobutiletere   beta   ciclodestrina   sodica
(SBECD), idrossido di sodio. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
VORICONAZOLO  IBISQUS  e'  la   seguente:   medicinale   soggetto   a
prescrizione  medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per   volta,
vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di
specialisti  -  internista,  ematologo  o  specialista  in   malattie
infettive (RNRL). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.