BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Comunicazione del 29 luglio 2019. SIM e gruppi  di  SIM  -  modifiche
della disciplina  sull'applicazione  della  definizione  di  default.
(19A05233) 
(GU n.190 del 14-8-2019)

 
1. Premessa 
    La presente comunicazione modifica la disciplina contenuta  nella
comunicazione del 31 marzo 2014 (1)  concernente l'applicazione  alle
SIM e ai gruppi di SIM delle norme  CRDIV/CRR  (2)  ,  per  adeguarla
all'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di rischio  di
credito (3) 
    Le modifiche sono volte a: 
      i. fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie
in  arretrato  (past-due),  ai  fini  della   classificazione   delle
esposizioni in stato di default  ai  sensi  dell'art.  178,  par.  2,
lettera d) CRR, come  integrato  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
171/2018 della Commissione del 19 ottobre 2017 (RD); 
      ii. recepire gli Orientamenti dell'Autorita'  bancaria  europea
(European  Banking   Authority   -   EBA)   sull'applicazione   della
definizione di default (Orientamenti), che, tra l'altro, precisano  i
criteri di calcolo dei giorni di scaduto, gli indicatori  qualitativi
e  quantitativi  da  considerare  ai  fini  dell'identificazione  del
probabile inadempimento, i criteri minimali di uscita dallo stato  di
default e le regole di applicazione della definizione di default alle
esposizioni creditizie retail. 
    Le possibili modalita' di fissazione delle  soglie  di  rilevanza
delle obbligazioni creditizie in arretrato sono  state  sottoposte  a
consultazione pubblica.  Sul  sito  web  della  Banca  d'Italia  sono
pubblicati  il  resoconto  della  consultazione  e  le   osservazioni
pervenute per le quali non e' stata chiesta la riservatezza. 
    Non sono state effettuate la consultazione e l'analisi di impatto
sull'intenzione di conformarsi  agli  Orientamenti  sull'applicazione
della definizione di default, tenuto conto che essi offrono  limitati
spazi di discrezionalita' alle autorita' nazionali  e  che  l'EBA  ha
gia'  effettuato  l'analisi  d'impatto  e   sottoposto   a   pubblica
consultazione gli Orientamenti. 
2. Modifiche alla disciplina 
    Per  adeguare  la  disciplina  del  rischio  di  credito  (Metodo
standardizzato e Metodo  IRB)  agli  Orientamenti  e  al  regolamento
delegato, le SIM e i gruppi di SIM applicano: 
      gli Orientamenti dell'EBA sull'applicazione  della  definizione
di default ai sensi dell'art. 178 del regolamento  (UE)  n.  575/2013
(EBA/GL/2016/07); 
      le soglie di rilevanza per  la  rilevazione  delle  esposizioni
creditizie in arretrato - di cui all'art. 178,  par.  2,  lettera  d)
CRR, come integrato dal regolamento delegato - di seguito indicate: 
        la componente assoluta e' pari a 100 euro per le  esposizioni
al  dettaglio  e  a  500  euro  per  le  esposizioni  diverse   dalle
esposizioni al dettaglio; e 
        la componente relativa e' fissata all'1%; (4) 
    Le innovazioni introdotte si applicano a partire dal 31  dicembre
2020. 
3. Entrata in vigore 
    La presente modifica normativa entra  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    La presente comunicazione e' stata emanata  previo  parere  della
Consob, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF. 

(1) Cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 pubblicata nel Bollettino di
    Vigilanza 3/2014 e successivamente  integrata  con  Comunicazione
    del 4 gennaio 2018. 

(2) Direttiva n. 2013/36/UE  (CRDIV)  e  regolamento  n.  575/2013/UE
    (CRR). 

(3) La disciplina delle banche e'  stata  oggetto  di  un  intervento
    normativo analogo. Cfr. il 27° aggiornamento della  circolare  n.
    285 «Disposizioni di vigilanza per le banche», con cui sono stati
    modificati i capitoli in materia di «Rischio di Credito -  Metodo
    standardizzato» (parte seconda, cap. 3) e «Rischio di  Credito  -
    Metodo IRB» (parte seconda, cap. 4). 

(4) Le SIM e i gruppi di SIM che ai fini della definizione di default
    per  le  esposizioni  al  dettaglio  adottano   l'approccio   per
    transazione applicano le soglie di rilevanza a livello di singola
    transazione.