MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2019 

Modifica  del  decreto  23  febbraio  2017,  relativo  all'attuazione
dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
e della direttiva 2016/881/UE del  Consiglio,  del  25  maggio  2016,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore  fiscale.
(19A05279) 
(GU n.194 del 20-8-2019)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo
2017, di attuazione dell'art. 1, commi  145  e  146  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 e della direttiva n. 2016/881/UE del  Consiglio
del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva  n.  2011/16/UE,
per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  nel  settore
fiscale; 
  Visto l'art. 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale prevede che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni  per
la  trasmissione   annuale   all'Agenzia   delle   entrate   di   una
rendicontazione paese per paese, che riporti l'ammontare dei ricavi e
gli utili lordi, le imposte pagate  e  maturate,  insieme  con  altri
elementi indicatori di un'attivita'  economica  effettiva,  da  parte
delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato  ai
sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, che  hanno  l'obbligo  di  redazione  del
bilancio consolidato  e  un  fatturato  consolidato,  conseguito  dal
gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta  precedente  a
quello in cui e' presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni
di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti  diversi
dalle persone fisiche; 
  Visto l'art. 1, comma 146, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che estende il predetto obbligo di trasmissione della rendicontazione
anche alle  societa'  controllate,  residenti  nel  territorio  dello
Stato, nel caso  in  cui  la  societa'  controllante  obbligata  alla
redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non
ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione  Paese
per Paese ovvero non  ha  in  vigore  con  l'Italia  un  accordo  che
consenta lo scambio delle informazioni relative alla  rendicontazione
Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di  scambio  delle
informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese; 
  Vista la direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016,
recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE, per  quanto  riguarda
lo  scambio  automatico  obbligatorio  di  informazioni  nel  settore
fiscale; 
  Vista la direttiva n. 2011/16/UE  del  Consiglio  del  15  febbraio
2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore  fiscale,
che abroga la direttiva n. 77/799/CEE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
attuazione della direttiva n. 2011/16/UE relativa  alla  cooperazione
amministrativa nel  settore  fiscale,  che  abroga  la  direttiva  n.
77/799/CEE; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  3  del   decreto
legislativo n. 29 del 2014, il quale prevede che per la  cooperazione
amministrativa nel settore fiscale l'autorita' competente nell'ambito
del territorio nazionale e' il direttore generale delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2014, che designa  l'ufficio  centrale  di  collegamento  e  i
servizi  di  collegamento  ai  fini  dell'attivita'  di  cooperazione
amministrativa nel settore fiscale; 
  Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione
multilaterale sulla reciproca assistenza  amministrativa  in  materia
fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal
protocollo del 27 maggio 2010; 
  Vista la legge 10 febbraio 2005,  n.  19,  recante  adesione  della
Repubblica  italiana  alla  Convenzione  concernente   la   reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed  i  Paesi  membri  dell'Organizzazione  per  la
cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con  allegati,  fatta  a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; 
  Vista la legge  27  ottobre  2011,  n.  193,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del  1988  tra
gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  ed   i   Paesi   membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  -
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in  materia  fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010; 
  Visto    l'Accordo    multilaterale    tra    i    Paesi     membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia  di  scambio  automatico  di  informazioni  derivanti   dalla
rendicontazione  Paese  per  Paese  (Country-by-Country   reporting),
firmato a Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 31-bis  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600   del   1973,   il   quale   prevede   che
l'amministrazione finanziaria provvede allo  scambio,  con  le  altre
Autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione  europea,  delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte di qualsiasi tipo riscosse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante  approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione delle direttive nn. 78/660/CEE e  83/349/CEE,  in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni  e,  in
particolare, il capo II del titolo  V,  concernente  la  riforma  del
Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)  n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
23 febbraio 2017 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7  (Utilizzo  dei  dati).  -  1.  L'Agenzia  delle  entrate
utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione
del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonche'
ai fini della valutazione  di  altri  rischi  collegati  all'erosione
della base imponibile ed  al  trasferimento  degli  utili.  L'Agenzia
delle  entrate  trasferisce  su  richiesta  i  dati   relativi   alla
rendicontazione paese per paese al Dipartimento delle finanze che  li
utilizza esclusivamente a fini di analisi economiche e statistiche  a
supporto delle proprie attivita' istituzionali. 
  2. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte  dell'Agenzia
delle entrate  non  si  possono  basare  sulle  informazioni  di  cui
all'art. 4 scambiate ai sensi dell'art. 6. 
  3.  In  deroga  alle  disposizioni   del   comma   precedente,   le
informazioni di  cui  all'art.  4  possono  costituire  elementi  per
ulteriori  indagini   concernenti   gli   accordi   sui   prezzi   di
trasferimento o durante i controlli  fiscali,  a  seguito  dei  quali
possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili.» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 agosto 2019 
 
                                                    Il Ministro: Tria