MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento  e  classificazione  di  alcuni   prodotti   esplosivi
(19A05423) 
(GU n.200 del 27-8-2019)

 
    Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/006306/XVJ(53)  del  31
luglio 2019, alle cartucce  attuatrici  per  sistema  antincendio  di
motori degli aeromobili di seguito elencate con i rispettivi  decreti
di riconoscimento e classificazione: 
      cartucce  denominate:  «P/N  446203»;  «P/N  A805300-12»;  «P/N
2-100090 (30903827)»;  «P/N  2-100000  (30900000M)»;  riconosciute  e
classificate in V categoria - gruppo «A» con decreto ministeriale  n.
559/C 6941.XV.J(1531) del 18 giugno 1998  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 170 del 23 luglio 1998; 
      cartuccia   denominata:   «P/N   30903962»,   riconosciuta    e
classificata in V categoria - gruppo «B» con decreto ministeriale  n.
557/B.9679-XV.J(3621) del 24 giugno 2004  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 184 del 7 agosto 2004; 
      cartucce  denominate:   «P/N   2-102770-1   (30903886)»;   «P/N
2-102790-1 (30903898)»; riconosciute e classificate in V categoria  -
gruppo «A» con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10829-XV.J(3687) del
19 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 15 del 20 gennaio 2005; 
      cartuccia denominata: «P/N 446158», riconosciuta e classificata
in V categoria - gruppo «A» con decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.
8346-XV.J(3687)  del  16  luglio  2004  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 206 del 2 settembre 2004; 
    ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera  c)
del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123  e  dell'art.  53  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' attribuita la nuova
classificazione nella V categoria - gruppo «E» dell'Allegato  «A»  al
regolamento per l'esecuzione del citato testo unico. 
    Tali   prodotti   sono   destinati   all'impiego   nell'industria
aeronautica e spaziale. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale  al  Tribunale   amministrativo   regionale   o,   in
alternativa, ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,
rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.