N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2019
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 luglio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato - Tariffa del servizio idrico integrato. Agricoltura - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di riordino fondiario - Redazione del piano di riordino fondiario - Procedura prevista qualora nell'area interessata dal piano risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi. - Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), artt. 5 e 12.(GU n.35 del 28-8-2019 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente
pro tempore;
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli
articoli 5 e 12 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 24
aprile 2019, recante «Disposizioni collegate al primo provvedimento
di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per
il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre
disposizioni», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019, come da delibera del
Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2019, per contrasto con
l'art. 2 dello statuto della Valle d'Aosta, con i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica,
con l'art. 117, comma 2, lettere e), l) ed s) della Costituzione,
nonche' con gli articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo n.
152/2006 e l'art. 10, comma 14, del decreto-legge n. 70/2011 quali
norme interposte.
Fatto
In data 30 aprile 2019 e' stata pubblicata, nel n. 19 del
Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta, la legge Regionale
n. 5 del 24 aprile 2019, intitolata «Disposizioni collegate al primo
provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario
della Regione per il triennio 2019/2020».
Alcune delle disposizioni di detta legge, come meglio si andra' a
precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali, sono
violative di previsioni statutarie e costituzionali, ed invadono
illegittimamente le competenze dello Stato; si deve pertanto
procedere con il presente atto alla loro impugnazione, affinche' ne
sia dichiarata la illegittimita' costituzionale con conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di
Diritto
1. La legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019,
recante «Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione
al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio
2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni»,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19
del 30 aprile 2019, ha introdotto una serie di modifiche ad un ampio
complesso di norme regolanti svariate materie di competenza
regionale, altresi' disponendo ex novo in altri campi.
In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 5 della legge ha
introdotto disposizioni in materia di tariffe del servizio idrico
integrato, modificando la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 e
cosi' disponendo: «1. L'art. 5 della legge regionale 8 settembre
1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico
integrato), e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Tariffa del servizio idrico integrato). - 1. La tariffa
costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. 2. La
Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti e
d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL),
definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi
all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue,
tenuto conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio
fornito, nonche' della copertura dei costi diretti d'investimento e
di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in
materia. 3. La tariffa di riferimento e' rappresentata dalla somma
delle componenti di costo, detratti i ricavi, riferite ai servizi di
acquedotto, di fognatura e di depurazione, suddivise per i rispettivi
volumi di acqua erogati. 4. A decorrere dall'anno 2019, sono
istituite: a) la componente tariffaria aggiuntiva per la promozione
della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; b)
la componente tariffaria perequativa per la promozione della qualita'
dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 5. Le componenti
di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano
sulla quota fissa dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato.
Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina,
con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie
aggiuntiva e perequativa. In caso di mancata determinazione, si
applica l'ammontare definito nell'anno precedente. Tali componenti
non sono dovute con riferimento alle tariffe del servizio idrico
integrato afferenti all'anno 2018. 6. Presso il BIM sono istituiti:
a) il fondo per la promozione della qualita' dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti
della componente tariffaria aggiuntiva di cui al comma 4, lettera a),
versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno,
riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare
investimenti nel settore idrico integrato volti a migliorare la
qualita' dei servizi resi; b) il fondo perequativo per la promozione
della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione,
alimentato con gli introiti della componente tariffaria perequativa
di cui al comma 4, lettera b), versati dai soggetti gestori entro il
30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e
destinato a finanziare un meccanismo perequativo a livello regionale
per l'erogazione agli utenti del bonus sociale idrico. 7. Con
deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalita'
amministrative e contabili per la gestione dei fondi, nonche' per
l'erogazione dei finanziamenti a favore dei subATO e dei bonus a
favore degli utenti aventi diritto. 8. La tariffa da applicare da
parte dei soggetti gestori e' determinata dagli enti locali in base
ai parametri di cui al presente articolo. La tariffa e' articolata
per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici essenziali
e per le diverse categorie di utenza. 9. Le integrazioni al metodo
tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini
dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie
definite dalla normativa statale vigente, sono disposte con
deliberazione della Giunta regionale."».
Il successivo art. 12 (Disposizioni in materia di riordino
fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20)
ha quindi cosi' provveduto:
«1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 18 luglio
2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), e'
sostituito dal seguente: "3. La proposta di cui al comma 2 deve
essere approvata da almeno il 70 per cento dei consorziati
proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino
fondiario, i quali devono inoltre rappresentare il 70 per cento della
proprieta' inclusa nell'area interessata.". 2. All'art. 9 della legge
regionale n. 20/2012, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
dopo la lettera h) del comma 2, e' aggiunta la seguente: "h-bis)
elaborati dai quali risulti l'allineamento dati, relativi alla
proprieta', fra il catasto e la conservatoria dei registri
immobiliari."; b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis.
Ai fini della redazione del piano di riordino fondiario, qualora
nell'area interessata risultino beni intestati a soggetti
irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, il Consorzio
convoca l'assemblea dei consorziati affinche' i soggetti interessati
possano dichiarare, alla presenza di un notaio, le ragioni per
vantare l'eventuale titolarita' dei predetti beni. L'assemblea si
pronuncia su tali dichiarazioni, approvandole ai fini della
predisposizione del piano di assegnazione dei terreni di cui al comma
2, lettera b), con la maggioranza di cui all'art. 5, comma 3. A tali
fini, il notaio verbalizza le generalita' dei dichiaranti e, per
ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di proprieta' di
cui essi vantano la titolarita', dando atto, nello stesso verbale,
che nessuno dei presenti abbia dichiarato di vantare, sui predetti
beni, altri diritti di godimento. Resta ferma, in caso di esito
negativo della procedura, la possibilita', per il Consorzio, di dare
atto che i predetti beni sono ricompresi nel piano di riordino
subordinatamente all'avvio, ove consentito dalla normativa vigente e
previa dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 11,
comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2
luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica
utilita' in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11
novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).". 3. Al comma 2
dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2012, le parole: "delle
opere di miglioramento fondiario" sono soppresse».
Le disposizioni cosi' introdotte sono viziate da patente
illegittimita' costituzionale, incidendo nella competenza esclusiva
statale e devono pertanto essere dichiarate incostituzionali sulla
base delle considerazioni che seguono.
2.1. L'art. 5 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 24
aprile 2019, norma che oggi si impugna, come visto, dispone in tema
di tariffe idriche, ponendo norme in parziale contrasto con la
normativa statale. In particolare emergono i seguenti rilevanti
profili di divergenza:
il nuovo testo dell' art. 5 della legge regionale 8 settembre
1999, n. 27, ora modificato dalla norma in oggetto, attribuisce alla
Giunta regionale, al comma 2, il compito di definire i modelli
tariffari del ciclo idrico, chiarendo che cio' deve avvenire nel
rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia, ma non fa
cenno all'obbligo di conformarsi alle «direttrici» della metodologia
tariffaria statale di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico del 28 dicembre 2015,
664/2015/R/idr, contenente «Approvazione del metodo tariffario idrico
per il secondo periodo regolatorio MTI - 2» - pubblicata nel sito
internet dell'Autorita' il 29 dicembre 2015, ai sensi del comma 1
dell'art. 32, legge 18 giugno 2009, n. 69: «direttrici» che, a mente
della espressa previsione dell'art. 4, sono «da applicare sull'intero
territorio nazionale»: obbligo che, invece, deve ritenersi
sussistente;
il comma 4 del detto art. 5 legge regionale n. 27/1999, come
ora modificato, nel prevedere l'istituzione di due distinte
componenti tariffarie (una di carattere aggiuntivo e l'altra di
carattere perequativo), per la promozione della qualita' dei servizi
di acquedotto, fognatura e depurazione, non risulta coerente con la
or richiamata delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico del 28 dicembre 2015; in particolare, esso e' in
contrasto con le «direttrici» della metodologia tariffaria statale
«da applicare sull'intero territorio nazionale» ai sensi dell'art. 4
citato;
anche i successivi commi 5, 6 e 7 dell'art. 5 legge regionale
n. 27/99, come introdotto dalla disposizione che oggi si impugna,
costituendo previsioni di dettaglio rispetto a quelle contenute al
comma 4, ripropongono le medesime criticita', venendo, in rilievo,
inoltre, alle lettere a) e b) del comma 6 un evidente contrasto con
la normativa statale, laddove non e' precisato che dette previsioni
hanno carattere aggiuntivo rispetto ai meccanismi - operanti
sull'intero territorio nazionale come fissati dall'Autorita' con le
«direttrici» cui sopra si e' fatto cenno - basati sull'istituzione
delle componenti tariffarie perequative U12 e U13, volte
rispettivamente alla promozione della qualita' tecnica da applicarsi
a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai
corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, ed alla
perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale
idrico da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato
ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette in
condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al
corrispettivo di acquedotto;
infine, nemmeno il comma 9 dell'art. 5 legge regionale n.
27/1999, ove si attribuisce alla Giunta regionale il compito di
disporre con propria deliberazione «le integrazioni al metodo
tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini
dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie
definite dalla normativa statale vigente», fa cenno alcuno
all'obbligo espresso di conformarsi alle direttrici della metodologia
tariffaria statale.
2.2. Orbene, per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte,
la materia relativa ai criteri per l'individuazione delle componenti
di costo e per la determinazione delle tariffe per i servizi idrici e
all'approvazione delle medesime e' espressione della competenza
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma secondo, lettere e)
(tutela della concorrenza) ed s) (tutela dell'ambiente); pertanto, e'
esclusa dalla competenza regionale la determinazione diretta ex lege
di qualsiasi componente di costo che incida sulla tariffa
applicabile.
E' stato infatti piu' volte chiarito, sul punto (cfr. sentenze
numeri 246/09, 307/09, 29/10, 142/10, 67/13, 93/17), che le regioni,
stante il vigente riparto costituzionale di competenze legislative,
non possono legiferare in materia di determinazione delle tariffe per
i servizi idrici, atteso che «dall'interpretazione letterale e
sistematica degli articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo n.
152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa
ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua e'
ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della
tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva
dello Stato» (Corte cost., n. 29/2010), e che l'attivita' di
approvazione e modulazione delle tariffe, in forza della previsione
delle norme interposte costituite in particolare «dall'articolo 10,
comma 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, risulta riservata allo
Stato, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela
dell'ambiente e di tutela della concorrenza» (Corte cost., n.
67/2013).
La violazione delle or menzionate, puntuali disposizioni statali,
costituenti norme interposte, si riverbera in violazione della
competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lettere e)
ed s) anche nel caso in esame.
2.3. E' pur vero che i principi fin qui richiamati sono stati
principalmente affermati con riferimento a regioni a statuto
ordinario: ma pur essendosi, nel caso delle regioni a statuto
speciale, in presenza di competenza legislativa esclusiva in tema di
servizio idrico integrato (cosi', per la Regione Valle d'Aosta,
l'art. 2, lettere i) ed m) dello Statuto: legge costituzionale n.
4/1948; vedasi anche la normativa di attuazione statutaria contenuta
nel decreto legislativo n. 89/1999), detta competenza primaria non
puo' esplicarsi senza alcun limite, a fronte della competenza
esclusiva statale sopra richiamata.
Per un verso, il menzionato art. 2 dello Statuto speciale,
prevede come l'esercizio della potesta' legislativa da parte della
Regione deve avvenire «in armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».
Per altro verso, poi, soccorre nel convincimento della
illegittimita' delle disposizioni di cui si tratta la stessa
giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte.
E, invero, con la sentenza n. 142/2015 e' stata esaminata proprio
una fattispecie relativa ad una serie di disposizioni contenute nella
legge regionale n. 5/2014 della Valle d'Aosta in tema di gestione
delle risorse idriche. In quel caso, la Corte ebbe a dichiarare non
fondata la questione di costituzionalita' sollevata; ma - proprio per
soddisfare un'esigenza di equilibrio tra le due distinte potesta'
legislative - fu chiarito che l'organo regionale e' comunque «tenuto
a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale,
con la conseguenza che, per tale via, risulta salvaguardato
l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire
gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualita',
nonche' la tutela degli utenti finali».
Ora, nel caso esaminato la Corte ritenne che non vi fosse stata
una «invasione» di competenze da parte della Regione, essendosi
limitata la norma impugnata, nelle parole della Corte, «a precisare
che la competenza regolatoria in materia tariffaria (gia' prevista in
capo alla Regione nella formulazione originaria della legge regionale
n. 27 del 1999) deve essere esercitata dalla Giunta «nel rispetto dei
principi europei e statali vigenti in materia».
La normativa oggi esaminata e' dunque profondamente diversa da
quella contenuta nella legge regionale n. 5/2014, poiche', come
visto, la legge regionale n. 5/2019, nel modificare l'art. 5 della
legge regionale n. 27/99, non ha rispettato l'onere posto a carico
della Regione, svincolandosi espressamente o quanto meno tacitamente
dall'obbligo di conformarsi alle piu' volte richiamate «direttrici»
impartite dall'Autorita'. Le disposizioni di cui all'art. 4 della
deliberazione dell'Autorita' del 28 dicembre 2015, devono infatti
essere applicate sull'intero territorio nazionale e vanno individuate
nelle disposizioni, a tutela dell'utenza e dei livelli minimi di
qualita' del servizio, che afferiscono: a) alle componenti di costo
ammissibili al riconoscimento tariffario nonche' alla struttura del
vincolo ai ricavi del gestore; b) al limite massimo alla variazione
annuale del moltiplicatore tariffario ; c) alle regole tese alla
sostenibilita' finanziaria efficiente delle gestioni.
Quanto, poi, all'ampiezza del perimetro entro il quale e'
esercitata la competenza primaria regionale, e' opportuno precisare
che anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito i limiti
della potesta' statutaria delle regioni ad autonomia speciale,
evidenziando che, in questo caso, «la potesta' legislativa regionale
incontrera' i limiti statutari, e quindi - pur nella diversita' delle
formule presenti nei singoli statuti speciali - quelli delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea» (sentenza n.
65 del 2019).
2.4. Occorre considerare, ancora, che il decreto-legge n.
201/2011, nell'attribuire all'Autorita' «le funzioni attinenti alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici», ha precisato che tali
funzioni «vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti
all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481» (art. 21,
comma 19).
Peraltro, la legge n. 481/1995 si configura, al pari delle
disposizioni contenute nel decreto-legge n. 70/2011 (con particolare
riferimento all'art. 10, comma 11 e ss.) e nel decreto-legge n.
201/2011 (con specifico riguardo all'art. 21, comma 19), come «norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».
Quanto sopra e' confermato dal disposto dell'art. 1, comma 1,
della medesima legge n. 481/1995, che individua le finalita'
dell'azione delle Autorita' indipendenti di regolazione nella
necessita' di garantire la «promozione (...) dell'efficienza nel
settore dei servizi di pubblica utilita' (...) nonche' adeguati
livelli di qualita' nei servizi medesimi (...) assicurandone la
fruibilita' e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio
nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e
basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi
di utenti e consumatori».
2.5. Infine, in merito al bonus sociale idrico, e' opportuno
precisare come, oltre alle gia' richiamate, generali previsioni
normative, venga in rilievo il decreto della Presidenza del Consiglio
dei ministri 13 ottobre 2016, in cui si evidenzia l'importanza di
introdurre strumenti tariffari idonei a sostenere le utenze
disagiate, in grado, al contempo, di garantire il principio «chi
inquina paga» e quello della copertura dei costi attraverso
meccanismi endotariffari, al fine di garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione della misura.
Il medesimo decreto, all'art. 3, comma 1, assegna poi
all'Autorita' il compito di disciplinare il bonus per tutti gli
utenti domestici residenti, ovvero per i nuclei familiari, di cui
sono accertate le condizioni di disagio economico sociale,
garantendo, attraverso il metodo tariffario e la relativa
articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del
servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario
della gestione, nonche' la tutela degli utenti.
Pertanto, il bonus sociale idrico, le cui modalita' applicative
in relazione alla fornitura di acqua agli utenti domestici residenti
in condizioni di disagio economico sociale sono state definite
dall'Autorita' con la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr,
si configura quale misura prevista dalla normativa primaria con
valenza nazionale, diretta a garantire i principi fondamentali della
persona, la cui rilevanza sociale travalica il vigente quadro di
competenze che, sulla base dell'interpretazione fornita, riconduce
anche la competenza relativa alla determinazione dei criteri
tariffari alla materia dell'organizzazione del servizio idrico
integrato.
L'art. 5 della legge regionale n. 5/2019 e' dunque illegittimo
per violazione dell'art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta
dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s), della Costituzione, degli
articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo n. 152/2006 e
dell'art. 10, comma 14, del decreto-legge n. 70/2011 quali norme
interposte, nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico
che vengono in rilievo nella fattispecie esaminata.
3.1. Parimenti viziato da illegittimita' costituzionale e' l'art.
12 (Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla
legge regionale 18 luglio 2012, n. 20) della legge regionale n.
5/2019.
Come visto, detta disposizione, al comma 2, lettera b), aggiunge
all'art. 9 della legge regionale n. 20/2012 un comma 2-bis, che
prevede un particolare iter procedimentale per «beni intestati a
soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi», che si
discosta in modo rilevante dal regime successorio di «diritto comune»
previsto dal codice civile all'art. 586 (sull'acquisto dei beni da
parte dello Stato: «In mancanza di altri successibili, l'eredita' e'
devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di
accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia») e all'art. 588
(sulla nomina del curatore all'eredita' giacente: «Quando il chiamato
non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari,
il pretore del mandamento in cui si e' aperta la successione, su
istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un
curatore dell'eredita'»).
3.2. Premesso incidentalmente che nella materia de qua pende
dinanzi al Senato il DDL S. 249 recante «Disposizioni in materia di
devoluzione dell'eredita' ai comuni e modifica degli articoli 565 e
586 del codice civile», con il quale si prevedono misure per
l'acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza, in mancanza di
altri successibili, appare indubbio che la materia di cui si tratta
rientra nell'ordinamento civile».
Tale materia non e' contemplata in alcun modo dallo Statuto
regionale (legge cost. n. 4/1948), ne' nella competenza esclusiva
(art. 2), ne' in quella integrativa/attuativa (art. 3), che devono
essere in ogni caso esercitate in armonia con la Costituzione e i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche'
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica.
L'«ordinamento civile» rientra piuttosto nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera l) del
secondo comma dell'art. 117 della Costituzione: di tal che il
complesso meccanismo che devolve ad un Consorzio e all'Assemblea dei
consorziati determinate competenze in tema di successione palesemente
illegittimo.
Conclusivamente, anche l'art. 12 della legge regionale n. 5/2019
della Valle d'Aosta contrasta con l'art. 2 dello Statuto regionale,
con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, con i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche'
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica e dovra' pertanto essere dichiarato illegittimo ed
annullato.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente
annullare, gli articoli 5 e 12 della legge della Regione Valle
d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019, recante «Disposizioni collegate al
primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione
finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di
leggi regionali e altre disposizioni», pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019, come
da delibera del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2019, per
contrasto con l'art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta, con i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche'
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, con l'art. 117, comma 2, lettere e), l) ed s) della
Costituzione, nonche' con gli articoli 154, 155 e 161 del decreto
legislativo n. 152/2006 e l'art. 10, comma 14, del decreto-legge n.
70/2011 quali norme interposte.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.
Roma, 26 giugno 2019
L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli