N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 2018

Ordinanza del 5 ottobre 2018 del G.I.P.  del  Tribunale  di  Macerata
sull'istanza proposta da Riera Celeste. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Revoca del decreto di  ammissione  -
  Possibilita'  di  revoca  con  riferimento  alle  sole  ipotesi  di
  accertamento della mancanza delle condizioni reddituali e non anche
  con riferimento alla acclarata  mancanza  della  veste  di  persona
  offesa dei reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115
  del 2002. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia - Testo 
(GU n.36 del 4-9-2019 )
 
          ORDINANZA DI REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    C.D. e' stata ammessa con decreto 29 marzo 2017, al beneficio del
gratuito patrocinio ex art. 76, comma 4-ter, decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002 in quanto PO del reato di  cui  all'art.
609-bis e, pertanto, a prescindere da ogni  autocertificazione  sulle
proprie condizioni reddituali o valutazione delle stesse. 
    Lamentava infatti di essere stata oggetto di violenze sessuali da
parte di tale C.G. 
    In  data  7  luglio  2017  la  denuncia  della  stessa  e'  stata
archiviata e nei di lei confronti sono stati trasmessi gli atti  alla
Procura per il reato di calunnia, sulla base 
      del fatto che la denuncia e' stata presentata solo dopo che  il
marito della C. aveva avuto conoscenza di rapporti tra la  stessa  ed
il denunziato; 
      del fatto che la stessa ha dichiarato  che  inizialmente  aveva
riferito al marito ed ai propri genitori di  rapporti  extraconiugali
consensuali, solo in secondo  momento  modificando  tale  versione  e
riferendo di aver compiuto gli atti sessuali in quanto costretta; 
      della anomalia di un rapporto di sudditanza sessuale e violenza
durato per circa tre anni, per come riferito dalla PO; 
      della esistenza di chiamate ed sms tra la C.  ed  il  C.  anche
dopo i fatti dalla stessa  narrati  come  terminali  della  serie  di
violenze che la avevano vista vittima; 
      dalla esistenza di profili  facebook  ignoti  al  marito  della
denunziante ed utilizzati per contatti tra la C. ed il C.; 
      delle dichiarazioni dell'indagato che, nella denuncia 28 luglio
2016, ha riferito di un rapporto sentimentale con la C. 
    La C. poi in data 15 marzo 2018, ha patteggiato per il  reato  di
calunnia in  danno  di  C.G.  in  relazione  alle  riferite  violenze
sessuali. 
    Elementi che fanno  logicamente  ritenere  la  insussistenza  del
reato che la vedeva vittima. 
    Non  prevedendo  l'art.  112,  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n.  115/2002  la  possibilita'  di  revoca  per  acclarata
insussistenza della veste di persona offesa di taluno  dei  reati  di
cui all'art. 76, comma  4-ter,  ritiene  questo  giudice  che,  salvo
intervento della  Corte  adita,  dovrebbe  liquidare  i  compensi  al
difensore della C., a suo tempo ammessa al patrocinio a  spese  dello
Stato, pur essendo emersi elementi tali da  far  ritenere  del  tutto
infondata la denuncia  e,  pertanto,  correlatamente,  la  veste  che
giustificava la ammissione al gratuito patrocinio. 
 
                               Diritto 
 
    Ritiene questo giudice  la  possibile  incostituzionalita'  della
disciplina normativa di cui sopra per contrarieta' con l'art. 3 della
Costituzione. 
    Se,  infatti,  appare  scelta  legislativa  incensurabile  che  i
soggetti  che  debbano  effettivamente  -  quantomeno  ad  una  prima
sommaria valutazione - ritenersi persone  offese  dai  reati  di  cui
all'art. 76, comma 4-ter, decreto del Presidente della Repubblica  n.
115/2002 abbiano il diritto di avvalersi del gratuito patrocinio  per
sostenere le loro ragioni nel procedimento, cio' non puo'  comportare
ad avviso di questo giudice che le stesse possano avvalersi  di  tale
beneficio anche nella fase  finale  della  liquidazione  (comportante
evidentemente un onere economico per lo Stato e di riflesso su  tutta
la collettivita' ) ove venga ritenuta non solo dubbia la esistenza di
tale veste ma addirittura la calunniosita' della iniziale denuncia. 
    Appare infatti logico che una archiviazione  o  una  sentenza  di
proscioglimento dell' imputato non debbano  indurre  a  revoca  della
ammissione  al  gratuito  patrocinio,   stante   l'evidente   effetto
deterrente   rispetto   all'esercizio   dei   propri   diritti    che
comporterebbe per la persona offesa il timore che una pronuncia a lei
sfavorevole potrebbe comportare la necessita' di sostenere  le  spese
legali della difesa nelle more espletata a suo favore. 
    Tanto pero' non puo' dirsi nel caso  limite  in  cui  il  giudice
arrivi a ritenere (non solo non adeguatamente provato il reato e/o la
sua  attribuibilita'  al  soggetto  al  quale  e'  ascritto  ma)   la
calunniosita' della accusa. 
    In tal caso, infatti, lo Stato dovrebbe sostenere la spesa  della
assistenza legale di persona che dapprima ha commesso un reato e poi,
avvalendosi della tutela offerta dalla legge a  chi  sia  vittima  di
crimini particolarmente odiosi , intende addossare alla collettivita'
i costi della sua scelta di perseverare nel proposito illecito, anche
avvalendosi di un difensore in ausilio  delle  proprie  (inesistenti)
ragioni. 
    Appare, pertanto, ad  avviso  di  questo  GUP,  contrastante  con
fondamentali criteri di logica e  razionalita'  che  il  giudice  non
possa e debba revocare la ammissione, ove emergano concreti  elementi
tali da far ritenere che il soggetto denunciante non abbia  veste  di
persona offesa dei reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002  e,  anzi,  lo  stesso  abbia
commesso reato di calunnia nei danni della persona incolpata. 
    Ritenuto che la questione appare rilevante nel  caso  di  specie,
atteso che in data 30  agosto  2017  e'  stata  avanzata  istanza  di
liquidazione della attivita' prestata dal legale della C.; istanza 
    che, in assenza di possibile revoca  con  efficacia  retroattiva,
andrebbe liquidata senza ulteriori indugi  e  che  dalla  complessiva
disamina della vicenda emerge con certezza, ad avviso di questo  GIP,
che  la  suddetta  non  risulta  essere  stata  vittima  di  violenza
sessuale; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1955, n. 87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  112,  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  115/2002,  in  relazione  all'art.   3   della
Costituzione, la' dove prevede che  «.  Il  magistrato,  con  decreto
motivato, revoca  l'ammissione  ....  d)  d'ufficio  o  su  richiesta
dell'ufficio finanziario competente presentata  in  ogni  momento  e,
comunque, non oltre cinque anni dalla definizione  del  processo,  se
risulta  provata  la  mancanza,  originaria  o  sopravvenuta,   delle
condizioni di reddito di cui agli articoli  76  e  92»  limitando  la
possibilita' di  revoca  alle  sole  ipotesi  di  accertamento  della
mancanza delle condizioni reddituali di cui all'art. 76 e  non  anche
alla acclarata mancanza della veste di persona offesa  dei  reati  di
cui all'art. 76, comma 4-ter, decreto del Presidente della Repubblica
n.  115/2002,  sospende  il  presente  procedimento  e   dispone   la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti  di  cui  all'art.  23
della legge n. 87/53. 
      Macerata, 1° ottobre 2018 
 
                                                  Il Giudice: Manzoni