N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  luglio  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Disposizioni
  transitorie  ed  urgenti  in  materia  di  incarichi  di  posizione
  organizzativa della Regione Toscana -  Prosecuzione  dell'efficacia
  degli incarichi di posizione organizzativa della  Regione  fino  al
  completamento   delle   procedure    di    attribuzione    attivate
  successivamente all'entrata in vigore del  decreto  del  Presidente
  del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  23,  comma  4,  del
  d.lgs. n. 75 del 2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019. 
- Legge della Regione Toscana 7  maggio  2019,  n.  22  (Disposizioni
  transitorie  ed  urgenti  in  materia  di  incarichi  di  posizione
  organizzativa della Regione Toscana). 
(GU n.36 del 4-9-2019 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587, n.  fax
0696514000    e    PEC    per    il    ricevimento     degli     atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato  in
Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la  Regione  Toscana,  in  persona  del  Presidente  della
Regione pro tempore dott. Enrico Rossi,  domiciliato  per  la  carica
presso la sede della Regione in Firenze piazza Duomo, 10 (cap  50122)
per l'impugnazione della legge della Regione Toscana 7  maggio  2019,
n. 22 pubblicata  sul  B.U.R  n.  22  dell'8  maggio  2019,  recante:
«Disposizioni transitorie ed  urgenti  in  materia  di  incarichi  di
posizione organizzativa della Regione Toscana», come da delibera  del
Consiglio dei ministri adottata nella seduta n. 26 giugno 2019. 
    In data 8 maggio 2019 e' stata pubblicata sul BUR  della  Regione
Toscana la legge n. 22/2019, il cui art. 1 testualmente, recita: «Gli
incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana proseguono
nella  loro  efficacia  fino  al  completamento  delle  procedure  di
attribuzione  attivate  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
23, comma 4, del decreto legislativo  n.  75/2017  e,  comunque,  non
oltre il 31 ottobre 2019». 
    La legge regionale risulta costituzionalmente illegittima  per  i
seguenti  successivi  articoli  2  e  3  si  limitano   a   stabilire
rispettivamente che dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale e che  la  legge  entra  in  vigore  il
giorno stesso della sua pubblicazione sul BUR. 
 
                               Motivi 
 
1. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della  Costituzione,
in relazione alle disposizioni del decreto  legislativo  n.  165/2001
sulla contrattualizzazione del pubblico impiego ed alle  disposizioni
dell'articolo art. 13 del Contratto collettivo nazionale di  lavoro -
Funzioni locali 2016/2018. 
    Come si e' detto, l'art. 1 della legge regionale in esame prevede
che: «Gli incarichi di posizione organizzativa della Regione  Toscana
proseguono nella loro efficacia fino al completamento delle procedure
di attribuzione attivate successivamente all'entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
23, comma 4, del decreto legislativo  n.  75/2017  e,  comunque,  non
oltre il 31 ottobre 2019». 
    Tanto premesso, si rileva che il Contratto collettivo nazionale -
Funzioni locali 2016-2018,  sottoscritto  in  data  21  maggio  2018,
all'art. 13, comma 3, stabilisce che:  «Gli  incarichi  di  posizione
organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e all'art.
10 del CCNL del 22 gennaio 2004, gia' conferiti  e  ancora  in  atto,
proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo
assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione
delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma  1
dell'art.  14  e,  comunque,  non  oltre  un  anno  dalla   data   di
sottoscrizione del presente CCNL». 
    Alla stregua della disposizione citata  tutti  gli  incarichi  di
posizione organizzativa, di cui all'art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999
e all'art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004, gia' conferiti  e  ancora
in atto,  anche  se  con  scadenza  successiva  al  20  maggio  2019,
proseguono e possono essere anche prorogati  (nel  caso  di  scadenza
medio  tempore)  fino  alla  definizione  del  nuovo  assetto   delle
posizioni organizzative ma, comunque, non oltre un anno dalla data di
sottoscrizione del contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro 2018
(dunque non oltre il 20 maggio 2019). 
    Cio' detto, va ricordato che  il  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 (in particolare art. 40 e seguenti) ha stabilito  che  i
rapporti  di  lavoro  pubblici  cosiddetti   contrattualizzati   sono
disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono  oggetto  di
contrattazione collettiva. 
    Come  chiarito,  anche  recentemente,  da  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale, le disposizioni  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 costituiscono principi fondamentali ai  sensi  dell'art.
117 della Costituzione e «[...]  tale  disciplina  costituisce  norma
fondamentale di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica,  alla
stregua dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  165
del 2001,  il  quale  rinvia  in  proposito  ai  principi  desumibili
dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  (Delega  al  Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia
di  sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di   finanza
territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per  l'appunto
come  principio  la  regolazione  mediante  contratti  individuali  e
collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore  pubblico»
(sentenza n. 314 del 2003 richiamata nella sentenza n. 19 del 2019). 
    Ne discende che la contrattazione collettiva costituisce  «metodo
di disciplina» del rapporto di pubblico impiego che gode di copertura
costituzionale e opera come limite all'autonomia regionale. 
    Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha, poi, precisato «(...) che
la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e
i profili relativi al trattamento economico  del  personale  pubblico
privatizzato  vengono  ricondotti  alla   materia   dell'«ordinamento
civile», di competenza esclusiva del legislatore  nazionale,  che  in
tale materia  fissa  principi  che  costituiscono  tipici  limiti  di
diritto  privato,  fondati  sull'esigenza,   connessa   al   precetto
costituzionale  di  eguaglianza,  di  garantire   l'uniformita'   nel
territorio  nazionale  delle  regole  fondamentali  di  diritto   che
disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si  impongono  anche
alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007 richiamata
nella sentenza n. 19 del 2019). 
    Alla luce delle suesposte considerazioni, deve  riconoscersi  che
la disposizione del CCNL sottoscritto  in  data  21  maggio  2018  e'
espressione della competenza esclusiva dello Stato  della  disciplina
del rapporto di lavoro pubblico e  della  riserva  di  contrattazione
collettiva, con conseguente illegittimita' dell'intervento  normativo
regionale in esame. 
    Ne' argomenti in senso contrario si possono trarre dal  carattere
temporaneo della norma regionale, la  cui  applicazione  e'  limitata
fino  al  completamento  delle  procedure  di  attribuzione  attivate
successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui  all'art.  23,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 75/2017. 
    Sul punto, in via preliminare, e' opportuno  evidenziare  che  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo  2019,  cui
la disposizione in esame rinvia e' stato pubblicato in data 4  maggio
2019 (Gazzetta Ufficiale n. 103). 
    In ogni caso, quanto al carattere  transitorio  della  disciplina
regionale oggetto di impugnativa, e' da osservare che il principio di
riserva di contrattazione collettiva non puo' essere derogato nemmeno
in via provvisoria (Corte costituzionale n. 81 del 2019). 
2.  Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  in  relazione  al
disposto dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale  del  lavoro
Funzioni locali 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018. 
    La legge regionale in esame appare altresi' contraria all'art.  3
della Costituzione. 
    Ed invero, autorizzando un'ulteriore proroga degli  incarichi  di
posizione organizzativa conferiti, da  cui  evidentemente  discendono
effetti economici,  si  verrebbe  a  creare  una  disparita'  tra  il
personale della Regione Toscana ed il restante personale destinatario
del richiamato art. 13 del Contratto collettivo nazionale del  lavoro
- Funzioni locali, della quale non e' dato vedere alcuna  ragionevole
giustificazione. 
    Per quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di promuovere  la
questione di legittimita' costituzionale  della  legge  regionale  in
esame e si chiede che 
 
                                P.Q.M. 
 
    Voglia   codesta   ecc.ma   Corte    costituzionale    dichiarare
costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare la  legge
della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22 pubblicata sul B.U.R n. 22
dell'8 maggio 2019, recante: «Disposizioni transitorie ed urgenti  in
materia  di  incarichi  di  posizione  organizzativa  della   Regione
Toscana», come da delibera del Consiglio dei ministri adottata  nella
seduta del 26 giugno 2019. 
    Con l'originale del ricorso si depositeranno: 
        1. copia della legge regionale Toscana n. 22 del 2019; 
        2. stralcio del Contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro
Funzioni locali 2016/2018 fino all'art. 18-bis; 
        3. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del  26
giugno 2019. 
          Roma, 28 giugno 2019 
 
          Il Vice Avvocato generale dello Stato: Pignatone